assemblea nazionale degli Osservatori sulla
Giustizia Civile - mozione suula Mediazione finalizzata alla conciliazione
MOZIONE
Lassemblea nazionale degli Osservatori sulla Giustizia Civile, tenutasi a Bologna il
29 e 30 maggio 2010
TENUTO CONTO
del dibattito svoltosi con la partecipazione di tutte le componenti
(Magistratura, Avvocatura, Personale Amministrativo, Accademia)
INDIVIDUA
i seguenti punti critici ed esigenze di modifica del decreto legislativo n. 28 del 2010:
a) Graduazione e razionalizzazione delle ipotesi di obbligatorietà del
preventivo procedimento di mediazione
b) Differimento del termine di entrata in vigore della obbligatorietà
del procedimento di mediazione ad almeno 18 mesi dalla pubblicazione dei decreti attuativi
previsti dal decreto legislativo 28/2010
c) Abrogazione del comma 3 dellart 4 del decreto sulla
obbligatorietà della informativa da parte dellavvocato sulle possibilità di
mediazione con la previsione dellannullabilità del contratto con il cliente in
mancanza dellinformativa stessa.
d) Previsione dell obbligatorietà della assistenza del difensore
nel procedimento di mediazione quantomeno in tutte le ipotesi in cui la procedura è
funzionale alla proposizione di giudizi di competenza del tribunale ed altre limitate
eccezioni da verificare
e) Abrogazione della facoltà per il mediatore di formulare una proposta
conciliativa senza il consenso di tutte le parti
f) Abrogazione di tutte le disposizioni del d.lvo 28/2010 che prevedono
un influenza nel successivo giudizio del comportamento tenuto dalle parti nel procedimento
di mediazione
g) Esigenza di una qualificazione giuridica dei mediatori con la
previsione anche di una specifica formazione, differenziata in favore degli iscritti in
albi professionali dellarea economico-giuridica
h) Precisazione di un sistema tariffario appositamente elaborato per la
determinazione del compenso del difensore da strutturare in misura fissa sul modello degli
onorari previsti per i procedimenti speciali non contenziosi
i) Previsione della competenza territoriale degli Organismi di
Conciliazione da collegarsi comunque a quella del giudice competente a conoscere
leventuale successivo processo giudiziario;
AUSPICA
che sia favorita -con i necessari interventi di supporto nella logistica- la costituzione
da parte degli Ordini degli Avvocati degli Organismi di Conciliazione presso i tribunali
ai sensi dellart. 18 del decreto legislativo 28/2010
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