| La riforma previdenziale forense
La riforma previdenziale Forense č stata approvata il 5/12/2009, in via definitiva, dal
Comitato dei delegati.
La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, entro il 31/12/2009, determinerą
lentrata in vigore dal 1/1/2010.
Lentrata in vigore l'1/1/2010 causa limmediato aumento dellaliquota dal
2% al 4% sulle fatture. Nella ipotesi di preavviso di parcella inviata ai clienti č
opportuno informarli che il pagamento della parcella in data successiva al 31/12/2009
comporterą laumento del contributo integrativo al 4%.
Alcuni importanti interventi modificativi al sistema previdenziale
1. La pensione di Vecchiaia
A - Requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia
I requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia sono gradualmente aumentati da 65 a
70 anni di etą e da 30 a 35 anni di anzianitą di iscrizione secondo la seguente
progressione:
| Anno di pensionamento |
etą minima |
anzianitą minima |
| 2011-2013 |
66 |
31 |
| 2014-2016 |
67 |
32 |
| 2017-2018 |
68 |
33 |
| 2019-2020 |
69 |
34 |
| 2021 |
70 |
35 |
B - La riforma prevede comunque la possibilitą di ammissione anticipata al
pensionamento fino a 65 anni di etą previa applicazione di un coefficiente di riduzione
dellimporto di pensione pari al 5% per ogni anno di anticipo.
C - E inoltre stabilito che in presenza di almeno quaranta anni anzianitą di
iscrizione il pensionamento a 65 anni di etą non comporta alcuna riduzione
dellimporto di pensione.
La pensione di vecchiaia consente di continuare lattivitą professionale
restando iscritti nellalbo.
Eliminati i supplementi di pensione
Graduale eliminazione dei supplementi contributivi di pensione attualmente erogati dopo il
primo biennio e il successivo triennio dal pensionamento di vecchiaia.
| Anno di decorrenza pensione |
Decorrenza supplemento |
| 2011 2013 |
Dopo quattro anni dal pensionamento |
| 2014 2016 |
Dopo tre anni dal pensionamento |
| 2017 2018 |
Dopo due anni dal pensionamento |
| 2019 2020 |
Dopo un anno dal pensionamento |
| 2021 |
Nessun supplemento |
La pensione modulare
Costituisce una quota di pensione aggiunta al trattamento di base determinata secondo
principi di tipo contributivo.
Consente di mantenere o migliorare i livelli di adeguatezza delle prestazioni offerte dal
sistema.
Consente a ciascun individuo di stabilire la quota di reddito da destinare a risparmio
previdenziale.
Laliquota di contribuzione a finanziamento della quota modulare č stabilita in
percentuale dal reddito professionale dichiarato ai fini Irpef entro il tetto:
- regime obbligatorio 1 %
- regime volontario ulteriore dall1 % al 9 %.
Tali contributi seguono il medesimo regime fiscale di totale deducibilitą riservato alla
contribuzione obbligatoria di base.
2. La pensione di anzianita
I requisiti minimi per il pensionamento di anzianitą sono gradualmente aumentati da 57 a
62 ani di etą e da 35 a 40 anni di anzianitą di iscrizione secondo la seguente
progressione.
| Anni Solari pensionamento |
Etą minima |
Anzianitą minima |
| 2012 -2013 |
58 |
36 |
| 2014 - 2015 |
59 |
37 |
| 2016 - 2017 |
60 |
38 |
| 2018 - 2019 |
61 |
39 |
| 2020 |
62 |
40 |
La pensione di anzianitą determina la cancellazione dallAlbo.
3 - I coefficienti di calcolo delle pensioni
Riduzione, nel rispetto del principio del pro rata, dei coefficienti di rendimento per il
calcolo della pensione:
| Scaglione di reddito |
Coefficienti vigenti |
Nuovi coefficienti |
| 0 - 42.550 |
1,75 % |
1,50 % |
| 42.550 - 64.000 |
1,50 % |
1,50 % |
| 64.000 - 74.500 |
1,30 % |
1,20 % |
| 74.500 - 85.250 |
1,15 % |
1,20 % |
4 Le nuove aliquote previste
A - Contributo soggettivo
Laliquota per la determinazione del contributo soggettivo annuo a carico
delliscritto passa dal 12% al 13% del reddito professionale dichiarato ai fini
irpef, entro il tetto e resta al 3% oltre il tetto.
Laliquota per la determinazione del contributo soggettivo a carico dei pensionati di
vecchiaia iscritti agli albi, dallanno successivo alla maturazione del supplemento
passa dal 4% al 5% del reddito professionale dichiarato ai fini irpef, entro il tetto e
resta al 3% oltre il tetto.
B - Contributo modulare
Laliquota di contribuzione a finanziamento della quota modulare č stabilita in
percentuale dal reddito professionale dichiarato ai fini Irpef entro il tetto:
- regime obbligatorio 1 %
- regime volontario ulteriore dall1 % al 9 %.
C - Contributo integrativo
Laliquota per la determinazione del contributo integrativo annuo a carico di tutti
gli iscritti agli albi, ripetibile sul cliente, passa dal 2% al 4% del volume
daffari dichiarato ai fini Iva, per un periodo temporale limitato.
Le aliquote su indicate dovranno essere calcolate sul reddito del 2010 con il Modello 5 da
inviare nel giugno-luglio 2011.
5 - Le agevolazioni per i giovani iscritti
Sono stati aumentati da tre a cinque il numero di anni di iscrizione alla Cassa per i
quali i giovani iscritti sono tenuti al pagamento del contributo soggettivo minimo ridotto
alla metą.
Sono stati aumentati da tre a cinque il numero di anni di iscrizione alla Cassa per i
quali i giovani iscritti sono esonerati dal pagamento del contributo minimo integrativo.
Resta lobbligo di versamento del contributo effettivamente riscosso dal cliente.
Tabella riepilogativa
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale entro il 31/12/2009 determinerą:
1 dall 1/1/2010 aumento della aliquota dal 2% al 4% sulle fatture emesse
2 contributi dovuti alla Cassa sul reddito 2010 da quantificare e pagare con il Modello 5
del 2011:
| Contributo soggettivo |
13% |
| Contributo obbligatorio modulare |
1% |
| Contributo integrativo |
4% |
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