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Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Dovere di probita', dignita', decoro, correttezza - Indebita gestione di somme (Cons. Naz. Forense decisione del 21-07-2009, n. 80)

Cons. Naz. Forense 21-07-2009, n. 80

Pres. f.f. TIRALE - Rel. MASCHERIN - P.M. CIAMPOLI (conf.) - avv. V.F.

Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Dovere di probità, dignità, decoro, correttezza - Indebita gestione di somme - Violazione

Atteso che l'avvocato mandatario, oltre agli obblighi civilistici di rendiconto, è altresì soggetto a quelli deontologici di lealtà, correttezza e probità, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, in difetto di autorizzazione, disponga di una somma di denaro dell'assistito destinandola a sé, a nulla rilevando l'eventuale pretesa creditoria dell'avvocato ai fini della sussistenza di un pur fondato diritto di compensazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 26 settembre 2006).

 

 

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