| Avvocato - Norme deontologiche
- Rapporti con la parte assistita - Dovere di probita', dignita', decoro, correttezza -
Indebita gestione di somme (Cons. Naz. Forense decisione del 21-07-2009, n.
80)
Cons. Naz. Forense 21-07-2009, n. 80
Pres. f.f. TIRALE - Rel. MASCHERIN - P.M. CIAMPOLI (conf.) - avv. V.F.
Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Dovere di probità,
dignità, decoro, correttezza - Indebita gestione di somme - Violazione
Atteso che l'avvocato mandatario, oltre agli obblighi civilistici di rendiconto, è
altresì soggetto a quelli deontologici di lealtà, correttezza e probità, pone in essere
un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, in difetto di
autorizzazione, disponga di una somma di denaro dell'assistito destinandola a sé, a nulla
rilevando l'eventuale pretesa creditoria dell'avvocato ai fini della sussistenza di un pur
fondato diritto di compensazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania,
26 settembre 2006).
|
|