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Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Difesa di parti in conflitto di interessi  - Richiesta onorario eccessivo - Violazione art. 43, sub II, c.d.f. Cons. Naz. Forense 13-07-2009, n. 73 Pres. f.f. PERFETTI - Rel. DEL PAGGIO - P.M. MARTONE (conf.)

Cons. Naz. Forense 13-07-2009, n. 73

Pres. f.f. PERFETTI - Rel. DEL PAGGIO - P.M. MARTONE (conf.)


Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Difesa di parti in conflitto di interessi

Avvocato - Norme deontologiche - Richiesta onorario eccessivo - Violazione art. 43, sub II, c.d.f.

Non integra alcun illecito disciplinare il contegno dell'avvocato che, già procuratore di un creditore per il quale abbia presentato domanda di insinuazione al passivo fallimentare, accetti altresì l'incarico di legale del medesimo fallimento al fine di fornire al giudice delegato un parere circa la legittimità e la legalità di notule professionali in ordine all'ammontare delle somme oggetto di insinuazione, trattandosi di questioni completamente indipendenti l'una dall'altra ed insuscettibili di determinare collegamenti o reciproche interferenze.

L'avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all'attività documentata pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità, a nulla rilevando, ai fini della responsabilità disciplinare, neanche l'eventualità che tra il professionista ed il cliente sia intervenuta la transazione della controversia. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Livorno, 11 gennaio 2006).

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