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Elenco speciale - l'adibizione esclusiva del pubblico dipendente ad un ufficio legale, senza commistioni con funzioni e mansioni di diverso tipo, rimane presupposto insostituibile per garantire che il legale svolga la propria funzione in condizione di indipendenza di giudizio

Parere Consiglio nazionale forense 23-07-2009, n. 32 - Quesito del COA di Catania, rel. cons. Allorio. - Parere 23 luglio 2009, n. 32

Il Consiglio remittente espone la difficile situazione nella quale si sono venuti a trovare alcuni avvocati, dipendenti della società pubblica P. S.p.A., a seguito di provvedimenti di riorganizzazione della stessa società, con i quali si è provveduto a sottoporre i professionisti legali già in servizio in strutture sottoposte gerarchicamente ad altri ufficî e incaricate di funzioni di supporto all'attività commerciale e non più prettamente legali. Contestualmente si è ritenuto di affidare affari contenziosi a professionisti legali esterni alla società.

A fronte di tale situazione il Consiglio circondariale ritiene che, venute meno le condizioni di indipendenza ed esclusiva adibizione a funzioni legali, non sussitano più i presupposti per conservare l'iscrizione dei dipendenti nell'elenco speciale annesso all'albo, e chiede a tal proposito l'avviso del Consiglio nazionale, atteso che la problematica - viste le caratteristiche della società pubblica - riguarda l'intero territorio nazionale.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

"In questa circostanza non si può che ribadire il costante orientamento di questa Commissione (cfr. pareri 12 dicembre 2007, n. 56 e 22 novembre 2005, n. 88, da ultimo confermati con parere 29 gennaio 2009, n. 2), secondo il quale l'adibizione esclusiva del pubblico dipendente ad un ufficio legale, senza commistioni con funzioni e mansioni di diverso tipo, rimane presupposto insostituibile per garantire che il legale svolga la propria funzione in condizione di indipendenza di giudizio. Tale principio è, del resto, confermato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. SS.UU. 19 agosto 2009,á n. 18359; 10 novembre 2000, n. 1164; 19 giugno 2000, n. 450; 6 giugno 2000, n. 418; 18 maggio 2000, n. 363). Pertanto [...] si concorda con il Consiglio richiedente sulla necessità - alle condizioni illustrate nel quesito - di procedere alla cancellazione dall'elenco speciale degli interessati."

 

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