Avvocato - Praticante - Pratica forense - interruzione per malattia.
Il quesito proposto dal C.O.A. riguarda la posizione del praticante avvocato che, a
causa di infermità o altro legittimo impedimento, interrompa per un periodo di tempo di
"non breve durata" la pratica. Parere Consiglio nazionale forense 23-07-2009, n.
28 - Quesito del COA di COA Santa Maria Capua Vetere, rel. cons. Baffa.Parere Consiglio nazionale forense 23-07-2009, n. 28 -
Quesito del COA di COA Santa Maria Capua Vetere, rel. cons. Baffa. -
Parere 23 luglio 2009, n. 28
Il quesito proposto dal C.O.A. riguarda la posizione del praticante avvocato che, a causa
di infermità o altro legittimo impedimento, interrompa per un periodo di tempo di
"non breve durata" la pratica.
Si chiede, in particolare, di conoscere:
a) se sia corretto riconoscere egualmente il periodo di interruzione della pratica,
"stante la involontarietà" della stessa, ai fini della maturazione del biennio
utile per il rilascio di compiuta pratica;
b) in caso di risposta negativa a quanto sub a), se sia possibile considerare utile il
periodo di pratica maturato anteriormente alla interruzione, quale che sia la durata di
tale interruzione, consentendo la prosecuzione della pratica alla cessazione della causa
che l'ha originata, anche oltre il limite del biennio dalla data del suo inizio e fino al
compimento dello stesso.
La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il
seguente parere:
"Questo Consiglio ha già avuto modo di precisare che "requisito indispensabile
per il corretto e compiuto svolgimento della pratica è l'assiduità o continuità della
stessa: pertanto, l'interruzione dello svolgimento della pratica per un periodo superiore
a sei mesi determina, ex art. 4, u.c., R.D. 37/1934, la cancellazione del praticante dal
relativo registro, rimanendo peraltro privo di effetti il periodo di pratica già
compiuto" (C.N.F., sent. 4 novembre 1999, n. 207; nello stesso senso, sent. 16 maggio
1997, n. 58).
La Commissione è ben consapevole che possono esservi situazioni in cui la disposizione
citata (che impone lo svolgimento ex novo della pratica per coloro che la interrompano per
periodi superiori al semestre) può risultare inadeguata a fronte di talune circostanze.
Tuttavia - come in altra occasione si è già osservato (cfr. parere 13 luglio 2005, n.
65) - la norma "non è suscettibile di interpretazione derogatoria, non essendovi
alcun elemento testuale che autorizzi eccezioni".
Escluso, dunque, che il periodo di interruzione, per quanto astrattamente giustificato,
possa ritenersi utile ai fini che interessano (soluzione sub a) proposta dal C.O.A.
territoriale), deve altresì escludersi la praticabilità della soluzione prospettata sub
b) per il caso di interruzione superiore al semestre, stante la rigida formulazione della
norma citata.
Si può, per contro, ammettere che, in presenza di cause di interruzione infrasemestrali
(adeguatamente documentate e meritevoli di considerazione), il periodo di pratica venga
considerato egualmente utile, sempre che sia rispettato, in ogni caso, il numero minimo di
udienze previsto dal'art. 6, lettera a), del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101 e - se del caso
- le ulteriori disposizioni a carattere regolamentare deliberate in sede locale.
E', infine, il caso di puntualizzare che, diversamente dai casi di
"interruzione", le ipotesi di "sospensione" nello svolgimento della
pratica (esempi tipici: quelli connessi alla prestazione del servizio militare o allo
stato di gravidanza) non producono gli effetti sopra considerati, sicché, verificatesi le
stesse, il soggetto non perde il diritto al riconoscimento del periodo di pratica già
maturato.
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