| Avvocati - Compensi - istituti bancari
ed assicurativi - proposte di convenzione - compensi irrisorî - violazione degli
art. 5 e 43, can. II del codice deontologico Parere Consiglio nazionale forense
25-06-2009, n. 21 - Quesito del COA di Siena, rel. cons. Florio. - Parere 25 giugno 2009,
n. 21
Il Consiglio senese sottopone il caso di alcune proposte di convenzione, rivolte a proprî
iscritti da parte di istituti bancarî ed assicurativi, nelle quali si elimina il compenso
per talune attività pur svolte dal professionista, sulla base di quanto stabilito dal cd.
"decreto Bersani".
La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il
seguente parere:
" La Commissione conferma il proprio orientamento, assunto con parere 9 maggio 2007,
n. 24, con il quale si rileva che è bensì vero che il decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223 ha aumentato gli spazî di accordo sul compenso tra professionista e cliente, ma -
d'altra parte - che non si può ritenere che la norma in parola abbia eliminato anche la
necessità di garantire il rispetto della dignità ed del decoro del professionista (come
diffusamente precisato nella nota circolare del C.N.F. n. 22-C/2006 del 4 settembre 2006).
Permane, quindi, in capo al Consiglio dell'Ordine vigilante il diritto e dovere di
verificare che gli iscritti, nel concludere accordi sui compensi, non si impegnino ad
accettare compensi irrisorî o comunque sproporzionati all'attività svolta o da svolgersi
a favore del cliente (in violazione degli art. 5 e 43, can. II del codice deontologico).
Dati questi criterî di carattere generale, è compito dell'Ordine circondariale
verificare in concreto, anche in relazione alle condizioni economiche generali ed alle
tariffe normalmente praticate nel territorio di competenza, se un determinato accordo,
volto ad una forfettizzazione dei compensi, sia in realtà lesivo del decoro e della
dignità della professione in quanto obbliga l'avvocato a rinunziare alle proprie
spettanze per attività invece effettivamente svolte."
|
|