Avvocati iscritti elenco speciale - Costituire un Osservatorio
Permanente sulle problematiche connesse all'attivitą professionale svolta dai Colleghi
presso gli Enti Pubblico - regolamento Uffici Legali Enti Pubblici - Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Estratti da delibere VERBALE N. 11
DELL'ADUNANZA DEL 1° APRILE 2004
Il Consigliere Segretario Condello riferisce che in data 19 marzo scorso si č riunita,
presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, la Commissione Enti
Pubblici, dallo stesso presieduta.
Riferisce, inoltre, sulla intenzione di costituire un Osservatorio
Permanente sulle problematiche connesse all'attivitą professionale svolta dai Colleghi
presso gli Enti Pubblici.
Alla predetta riunione tutti gli intervenuti hanno riferito su vari
problemi esistenti negli Enti ove prestano la loro attivitą professionale.
Riferisce, infine, che č stato costituito un gruppo di lavoro
ristretto per la preparazione della prossima riunione che si terrą il 23 aprile prossimo,
nella quale sarą esaminato ed eventualmente aggiornato il provvedimento consiliare del
1987 relativo alla determinazione alla quale devono attenersi gli Enti Pubblici e i
professionisti loro dipendenti.
VERBALE N. 37 DELL'ADUNANZA DEL 28 OTTOBRE 2004
Punto 14: regolamento Uffici Legali Enti Pubblici -
Discussione e approvazione
- Il Consigliere Segretario Condello illustra la bozza di regolamento
degli Uffici Legali Enti Pubblici che si trascrive integralmente:
1) Il Consiglio dell'Ordine ha il potere-dovere di accertare in via
preventiva, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco Speciale,
e successivamente, d'ufficio o su richiesta dell'iscritto, se sussistano i requisiti
oggettivi e soggettivi voluti dall'art. 3 della legge professionale, sia in relazione alla
regolaritą e idoneitą dell'Ufficio Legale istituito sia in relazione alla idoneitą e
alle funzioni svolte o da svolgere dal richiedente.
2) Il Consiglio dell'Ordine ha il potere-dovere di intervenire, su
richiesta dell'iscritto e/o autonomamente, tutte le volte che vengano denunciate
violazioni dei principi di autonomia e indipendenza ovvero situazioni che ledano il decoro
e la dignitą professionale.
3) Gli "Uffici Legali", comunque denominati, devono essere
istituiti e strutturati in modo che sia garantita la loro autonomia rispetto all'apparato
amministrativo di appartenenza; essi devono essere forniti di strumentazione tecnica e di
studio, di personale di supporto e di quant'altro necessario per l'esercizio
dell'attivitą professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e
proporzionato al tipo e alla quantitą di affari affidati all'Ufficio.
4) A capo dell'Ufficio stesso deve essere posto un professionista
iscritto nell'Elenco Speciale con funzioni di coordinamento e, rispetto ai colleghi
legali, posto nella posizione di primus inter pares. Tra i professionisti dell'Ufficio e
nei confronti del coordinatore, dei funzionari e dei dirigenti dell'apparato
amministrativo dell'Ente non deve esistere rapporto di subordinazione nč di gerarchia
funzionale.
5) I professionisti predetti rispondono direttamente ed unicamente al
legale rappresentante dell'Ente dell'espletamento del mandato professionale, anche se
corrispondono direttamente con i dirigenti delle strutture amministrative per
l'acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini dell'esplicazione
del mandato.
6) Posto che l'attivitą degli avvocati degli Enti Pubblici non si
differenzia da quella svolta dai professionisti del libero foro, ai fini della loro
iscrizione nell'Elenco Speciale e del mantenimento della stessa, il Consiglio dell'Ordine
accerta:
a) che sussista un formale provvedimento dell'Ente di destinazione del
professionista all'Ufficio come sopra istituito;
b) che l'attivitą cui il professionista č addetto consista
nell'assistenza, nella rappresentanza, nella difesa dell'Ente in sede giudiziale e/o
extragiudiziale e/o consulenza legale in genere, con espressa esclusione di quelle
attivitą che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e comunque
tali da non comportare assistenza legale propriamente detta.
7) Gli appartenenti all'Ufficio sono inseriti in un ruolo distinto da
quello amministrativo e ad essi, in conformitą all'ordinamento dell'Ente di appartenenza,
č riconosciuto un inquadramento normativo e un trattamento economico adeguati al ruolo
professionale.
8) La valutazione del professionista č distinta e separata rispetto a
quella dei dipendenti amministrativi ed č effettuata sulla base dell'attivitą
professionale svolta.
9) La prestazione di lavoro del professionista č svolta senza vincoli
di orario.
10) Il professionista ha diritto a percepire le competenze e gli onorari per l'attivitą
espletata secondo la normativa prevista dalle tariffe professionali vigenti e secondo i
principi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.
11) L'Ente deve garantire al professionista una copertura assicurativa per responsabilitą
professionale che sia adeguata all'attivitą svolta.
12) Il Consiglio dell'Ordine invierą a tutti gli Enti che hanno avvocati iscritti
all'Elenco Speciale i "principi" cui attenersi.
13) Il Consiglio dell'Ordine vigila sull'osservanza delle proprie delibere da parte degli
Enti Pubblici destinatari di queste ed invita l'Ente, in caso di inosservanza, a
regolarizzare la posizione.
14) Il Consiglio dell'Ordine ha la legittimazione attiva ad agire in giudizio per
l'esecuzione delle stesse, qualora non ottemperate, a tutela dei diritti e degli interessi
di gruppi di professionisti iscritti.
Il Consiglio approva e delibera di organizzare una conferenza di
presentazione ai Legali Rappresentanti degli Enti Pubblici dando incarico al Consigliere
Segretario Condello per gli adempimenti necessari.
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