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| Direttore Domenico Condello
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| 24 aprile 2010 - Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con i colleghi - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega. Costituisce illecito disciplinare violativo dell'art. 32 c.d.f. il comportamento dell'avvocato che presti la sua assistenza professionale per la stipula di un atto di transazione in favore di una della parti e successivamente assista la medesima parte nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, da lui stesso promosso, diretto ad impugnare la suddetta transazione per asserito vizio della volontą della cliente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 7 novembre 2007). Cons. Naz. Forense 18-12-2009, n. 178 dal sito web del cnf Cons. Naz. Forense 18-12-2009, n. 178 Pres. f.f. PERFETTI - Rel. MASCHERIN - P.M. IANNELLI (conf.) - avv. C.C
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