| Avvocato - Norme deontologiche
- conflitto d'interessi deontologicamente rilevante nel caso in cui l'avvocato accetti da
un Ente locale il mandato di agire nei confronti di un Consorzio dal medesimo
professionista assistito fino a poco tempo prima -(Cons. Naz. Forense
27-11-2009, n. 135 Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. BULGARELLI - P.M. MARTONE (conf.) )
Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Divieto di conflitto
di interessi - Artt. 37 e 51 c.d.f. - Rapporto
E' configurabile una situazione di conflitto d'interessi deontologicamente rilevante nel
caso in cui l'avvocato accetti da un Ente locale il mandato di agire nei confronti di un
Consorzio dal medesimo professionista assistito fino a poco tempo prima, sostenendo, in
favore del primo e contro il secondo, la stessa tesi giuridica in precedenza per
quest'ultimo sostenuta, con ciò violando sia l'art. 37 c.d.f., laddove risultino
sfruttate dall'incolpato ad esclusivo vantaggio del Comune le conoscenze e le informazioni
acquisite nel corso dell'attività di consulenza svolta per il Consorzio, sia l'art. 51
del medesimo codice, in virtù del tempo eccessivamente breve (quaranta giorni) intercorso
fra la rinuncia ai mandati precedenti e l'assunzione del nuovo incarico nei confronti
dell'ex cliente, tale da non configurare il ragionevole periodo di tempo richiesto dalla
norma nella sua precedente formulazione.
Le violazioni dell'art. 37, I canone (contenuto nel 2° comma) e dell'art. 51 del C.D.F.
ben possono coesistere, rendendo più grave la posizione dell'avvocato che ne risulti
responsabile, in quanto, se è vero che la situazione di conflitto d'interessi sanzionata
dall'art. 37 non può certo venir meno per il decorso di un termine sia pur lungo, è
altrettanto vero che l'avvocato che, nell'assumere un mandato successivo, abbia violato
l'art. 37, può anche commettere la violazione sanzionata dall'art. 51 quando assuma il
nuovo incarico a distanza di tempo non ragionevole (o prima del decorso del biennio, come
recita la nuova formulazione dell'art. 51, a seguito della modifica introdotta con
delibera del CNF del 27 gennaio 2006) e quando egli si avvalga di notizie apprese nel
corso del recedente mandato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 20
marzo 2007).
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