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Titolo - Massima redazionale

22 Ottobre 2011 - Avvocato - Tenuta degli albi - Albo Speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori - Iscrizione - Presupposti - Condotta specchiatissima ed illibata - Necessità - Requisito formale della mera iscrizione all'Albo degli Avvocati - Insufficienza - In tema di iscrizione all'Albo speciale tenuto dal C.N.F. per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, la cui disciplina è dettata dall'art. 33 del R.D.L. 1578/1933 (e successive modificazioni, apportate con le leggi n. 133/1951 e n. 27/1997), l'apposito Comitato, al momento dell'iscrizione all'elenco, deve svolgere un'attività di controllo non solo formale e relativo al mero controllo della iscrizione del richiedente nell'Albo di un tribunale, ma altresì sostanziale, estendendo l'accertamento alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 17 dell'ordinamento professionale - L'albo degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi la Cassazione è un albo autonomo tenuto dal C.N.F., per la cui iscrizione è necessario il controllo degli stessi requisiti per l'iscrizione all'Albo ordinario tenuto dal Consiglio dell'Ordine territoriale. Va pertanto rigettato il ricorso avverso la delibera con la quale il Comitato per la tenuta dell'Albo Speciale ha rigettato l'istanza di iscrizione laddove nel richiedente difetti il requisito della specchiatezza a seguito del C.N.F. che lo abbia ritenuto disciplinarmente responsabile di fatti che alterano il proprio stato all'interno della vita professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione Comitato per la tenuta dell'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, 26 giugno 2009).Consiglio Nazionale Forense decisione del  13-07-2011, n. 103

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22 Ottobre 2011 - Avvocato - Tenuta degli albi - Albo degli Avvocati - Reiscrizione - Requisiti - Condotta specchiatissima ed illibata - Caratteri - Distanza nel tempo delle condotte censurate - Irrilevanza - Avvenuta riabilitazione - Insufficienza - In sede di iscrizione all'Albo degli avvocati, alcun rilievo può attribuirsi, ai fini della ritenuta sussistenza del requisito della requisito della "condotta specchiatissima ed illibata", alla circostanza che i contegni ascrivibili al richiedente siano condotte criminose risalenti per le quali sia stata concessa riabilitazione. Quest'ultima, infatti, pur estinguendo le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, non impedisce l'operatività delle ulteriori conseguenze prodottesi autonomamente sul piano amministrativo, quali la valutazione dei requisiti soggettivi occorrenti per l'iscrizione o quelle di tipo disciplinare; né vale ad escludere la storicità dei fatti e la loro negativa valenza in ordine alla considerazione dell'affidabilità del soggetto in relazione alla previsione della sua inclinazione ad un corretto svolgimento della professione forense. Dalla trasgressione dei doveri deontologici non deriva una perenne sorta di preclusione all'esercizio della professione forense, tant'è che, in ipotesi di radiazione se questo deriva da condanna penale, può farsi luogo alla reiscrizione alle condizioni che siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento, sia intervenuta la riabilitazione e vi sia stata un'ottima condotta successiva. Dall'avvenuta riabilitazione, tuttavia, non discende automaticamente il diritto ad essere reiscritto all'Albo, atteso che la riabilitazione è causa di estinzione degli effetti penali della condanna ma non elimina il fatto storico e la connotazione negativa dello stesso. Ne consegue che la riabilitazione ex art. 178 c.p. costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini della iscrizione del professionista all'Albo, essendo pur sempre necessario valutare nel loro complesso i fatti che avevano determinato le condanne penali precedenti. (Nella specie il CNF ha ritenuto ostativo ad una diversa e favorevole valutazione la gravità delle condotte del richiedente, la loro reiterazione, tale da denotare un non occasionale contrasto con le norme deontologiche, nonché la "tipicità" delle violazioni commesse proprio nell'esercizio del qualificante potere di certificazione dell'autenticità della firma del proprio assistito). La distanza nel tempo delle condotte da assumere a base della valutazione di sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata non porta sempre e comunque ad escluderne o a ridurne la valenza negativa, poiché devono ritenersi rilevanti anche quelle non prossime alla data in cui la verifica deve essere eseguita quando, per la gravità dell'illecito commesso, esse possano dare luogo ad una valutazione di inidoneità del professionista a svolgere la delicata funzione di cooperazione alla funzione giudiziaria propria dell'attività del difensore. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 21 giugno 2009). Consiglio Nazionale Forense decisione del  09-09-2011, n. 137

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22 Ottobre 2011 - Avvocato - Tariffe forensi - Richiesta compenso manifestamente sproporzionato ed eccessivo - Contestazione del cliente - Successiva drastica decurtazione - Contegno lesivo del decoro - Illecito deontologico - Sussistenza - Pone in essere un contegno disciplinarmente rilevante il professionista che richieda un compenso gravemente sproporzionato rispetto all'attività di consulenza prestata in favore del cliente e che successivamente, a seguito della contestazione legale di costui, provveda ad una drastica riduzione della somma pretesa. Va infatti ritenuto comunque disdicevole e lesivo del decoro dell'avvocato l'operare "sconti" progressivi rispetto alla richiesta originaria, i quali fanno apparire la stessa come frutto di una ingiustificata e non corretta valutazione approssimata per eccesso e, peraltro, suscettibile di successive riduzioni in conseguenza delle contestazioni della parte assistita senza più alcun riferimento al valore della pratica ed alla prestazione offerta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 25 giugno 2009). Consiglio Nazionale Forense decisione del  12-09-2011, n. 142

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22 Ottobre 2011 - Avvocato - Norme deontologiche - Doveri di probità, lealtà e correttezza - Dovere di fedeltà e diligenza - Applicazione definitiva della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione - Esercizio della professione successivo alla notifica della decisione del CNF - Grave violazione - Sussistenza - Buona fede - Errore in ordine all'esecutività della sentenza - Esclusione - Va esclusa la buona fede, per errore relativo all'esecutività della sentenza del CNF, del professionista il quale, successivamente all'avvenuta notifica della decisione che disponga l'applicazione definitiva della sanzione della sospensione, anziché attenersi ad una condotta cautelativa anche nell'interesse della parte assistita, volontariamente partecipi ad udienze e sottoscriva atti processuali nella consapevolezza che tale decisione possa essere esecutiva, difettando nella specie circostanze contraddittorie o l'assenza di elementi tali da rendere impossibile la valutazione della condotta da osservare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 1 luglio 2010). Consiglio Nazionale Forense decisione del 01-06-2011, n. 78

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8 Ottobre 2011 - Professioni - Consigli degli Ordini - Pubblicazioni lesive dell'onore di tutti gli appartenenti all'Ordine professionale - Domanda di risarcimento del danno - Legittimazione attiva dell'Ordine professionale - Sussistenza - Fattispecie relativa al Consiglio nazionale dei geometri. L'Ordine professionale (nella specie, Consiglio nazionale dei geometri) è legittimato ad agire per domandare il risarcimento del danno non patrimoniale che assuma di aver patito in conseguenza della diffusione di una pubblicazione diffamatoria rivolta indistintamente contro tutti gli appartenenti all'Ordine stesso.Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10125 del 09/05/2011

 

8 Ottobre 2011 - Spese giudiziali - Condanna - Liquidabilità d'ufficio - Portata - Mancata produzione della nota spese - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. Il regolamento delle spese di lite è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo perciò la condanna al relativo pagamento legittimamente essere emessa, a carico della parte soccombente ed ex art. 91 cod. proc. civ., anche d'ufficio, pur se difetti una esplicita richiesta in tal senso della parte vittoriosa; ne consegue che, ove il difensore di quest'ultima abbia omesso, come nella specie, di produrre la nota spese, prevista dall'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. ai fini del controllo di congruità ed esattezza della richiesta e di conformità alle tariffe professionali, il giudice deve provvedervi d'ufficio sulla base degli atti di causa. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10663 del 13/05/2011

 

1 Ottobre 2011 - Avvocati - Responsabilità Professionale - Negligenza - Omessa comunicazione al cliente dell'avvenuta notificazione della sentenza di condanna - Esaurimento del termine di impugnazione - L'omessa comunicazione al cliente dell'avvenuta notificazione della sentenza di condanna (nella specie, al pagamento delle spese processuali per il rigetto della domanda di risarcimento danni a seguito di sinistro stradale), fino a far decorrere il termine per impugnare, costituisce grave negligenza e fonte di responsabilità professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato, per vizio di motivazione, la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza della responsabilità professionale del difensore in forza dell'apodittica affermazione che non sussistevano ragioni sufficienti "a rendere accoglibile un'impugnazione, sia in fatto sia in diritto"). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8312 del 12/04/2011

 

1 Ottobre 2011 - Avvocato - Elezioni Forensi - Candidati - Avvocati componenti di Commissioni e sottocommissioni di esame per l'abilitazione - Incandidabilità ed ineleggiblità - Equipollenza - Impugnabilità - Art. 22, co. 5 del R.d.L. n. 1578/1933 s.m.i. - Interpretazione - Illegittimità della proclamazione dell'eletto non eleggibile - Surrogazione - Esclusione - Nuova tornata elettorale specificamente dedicata alla elezione del quindicesimo consigliere - Necessità Consiglio Nazionale Forense, Decisione del 26-07-2011, n. 130
 

 

24 Settembre 2011 - Avvocati - Previdenza - Consulenza finanziaria - Connessione rispetto alla attività professionale - Sussistenza - Conseguenze - Assoggettamento alla contribuzione di cui agli artt. 10 e 11 della legge n. 576 del 1980. Ai sensi del vigente ordinamento della professione forense di cui al r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, l'attività di consulenza finanziaria svolta dall'avvocato deve reputarsi connessa - o comunque non estranea - rispetto a quella tipica della professione, con la conseguenza che i relativi redditi e volumi di affari vanno assoggettati a contribuzione ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modifiche. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8835 del 18/04/2011

 

24 Settembre 2011 - Spese giudiziali civili - Processo esecuzione  - Spese per l'escussione di uno tra più debitori solidali - Intimazione agli altri coobbligati con l'atto di precetto - In tema di spese inerenti alla notificazione del titolo esecutivo ed alla redazione e notificazione del precetto, questo può contenere l'intimazione di pagamento, senza preventiva liquidazione processuale, soltanto delle spese sostenute dal creditore nei confronti del destinatario dell'atto di precetto, anche quando l'obbligazione di pagamento delle spese processuali sia solidale tra il debitore nei cui confronti è minacciata l'esecuzione ed altri debitori, a loro volta destinatari di distinti atti di precetto. Pertanto, è illegittima l'intimazione di pagamento delle spese sostenute dal creditore intimante il precetto per l'attività propedeutica all'esecuzione nei confronti dei debitori in solido diversi dal destinatario dell'atto di precetto medesimo. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8329 del 12/04/2011

 

24 Settembre 2011 - Abogados – La Commissione Europea ritiene che la "stretta sulle iscrizioni all'albo" sia contraria all'art. 3 della direttiva 98/5/CE a cura di Abogado Luca Cortese, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

 

24 Settembre 2011 - Avvocato - Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.N.F. - Impedimento a comparire - Carattere assoluto - Necessità - Sindrome influenzale gastroenterica - Rapporti con la parte assistita - Rilascio di fogli firmati in bianco - Condotta reiterata - Grave violazione deontologica La generica diagnosi di una patologia di non particolare gravità, quale la sindrome influenzale febbrile associata a risentimento gastrointestinale e vomito (con prognosi, nella specie, di soli cinque giorni), esclude la configurabilità di un impedimento a comparire di carattere assoluto. Integra una grave violazione deontologica la condotta del professionista che, incaricato dell'assistenza legale dal proprio cliente, ne curi molteplici questioni giudiziali e stragiudiziali, facendosi a tal fine reiteratamente rilasciare numerosi fogli firmati in bianco non recanti alcuna scritturazione e privi di data ed intestazione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 3 dicembre 2009). Consiglio Nazionale Forense decisione del 01-06-2011, n. 81

 

10 Settembre 2011 - Avvocato - Tenuta degli albi - Albo degli avvocati - Iscrizione - Requisiti soggettivi - Condotta specchiatissima ed illibata - Valutazione negativa - Oggetto - Diniego - Provvedimento amministrativo - Misura afflittiva violativa del principio del ne bis in idem - Esclusione - Fattispecie - Praticante avvocato - Gestione studio legale con organizzazione complessa - Divieto - Consiglio Nazionale Forense, decisione del 27-06-2011, n. 92

10 Settembre 2011 - Avvocato - Tenuta degli albi - Albo degli avvocati - Domanda di iscrizione - Iscrizione per trasferimento - Requisiti - Condotta specchiatissima ed illibata - Insussistenza - Diniego - Art. 31 L.P.F. - Applicabilità - Violazione - Mancata audizione del professionista - il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente delle sue giustificazioni Consiglio Nazionale Forense, decisione del 27-06-2011, n. 89

2 Settembre 2011 - Avvocati - Esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - Decreto 14 luglio 2011 - Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato – sessione 2011 14 luglio 2011  (pubblicato nella G.U. n. 59 del 26 luglio 2011)

 

10 Settembre 2011- Avvocato - Dovere di adempimento previdenziale e fiscale - Mancato invio del Modello 5 - Sospensione a tempo indeterminato - Natura disciplinare - Esclusione - Prescrizione - Decorrenza - Dies a quo - L'obbligo di comunicazione alla Cassa del proprio reddito professionale ha carattere ineludibile e la sospensione a tempo indeterminato che i Consigli dell'Ordine comminano ex art. 17, co. 5, Legge n. 576/1980 non ha natura di sanzione disciplinare. La prescrizione, in caso di tema mancato adempimento degli obblighi previdenziali, inizia a decorrere dal momento in cui la Cassa è posta in grado di verificare la debenza e l'ammontare dei contributi, ossia dal momento della trasmissione del Modello 5. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 8 luglio 2010). Consiglio Nazionale Forense, decisione del 01-06-2011, n. 79

2 Settembre 2011 - Avvocati - Spese giudiziali civili -  Le spese per l'assistenza legale anteriori all'instaurazione del processo rientrano tra quelle concernenti lo "studio della controversia" che vengono sostenute dalla parte e liquidate dal giudice in sede di decisione sulla domanda. Deve conseguentemente escludersi che, esaurito un giudizio, si possa nuovamente adire il giudice con autonoma domanda, con la quale si richieda il rimborso delle spese legali affrontate prima di instaurare il processo al fine di valutare la convenienza a proporlo, configurandosi una violazione del principio del "ne bis in idem". Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8985 del 19/04/2011

 

2 Settembre 2011 - Avvocati -  Componente commissione esame avvocato - Ineleggibilità ex art. 6 d.lgs 382/1944 - Non prevista surrogazione - Elezioni suppletive - Decisione Consiglio nazionale forense n. 130 del 26 luglio 2011

 

2 Settembre 2011 - Avvocati -  Componente commissione esame avvocato - Ricorso alla Corte di Cassazione contro decisione del Consiglio nazionale forense - Richiesta proclamazione a componente del Consiglio dell'Ordine di Roma in sostituzione del consigliere dichiarato ineleggibile (Ricorso Corte di Cassazione)

 

2 Settembre 2011 - Avvocati - criterio d'applicazione della voce tariffaria "corrispondenza con il Cliente" nella tabella diritti. deve ritenersi applicabile una sola volta per l'intero procedimento giudiziario e non può essere reiterato nella notula ogni volta che vi sia l'invio di una lettera al Cliente Parere Consiglio nazionale forense del 16-03-2011, n. 35

 

10 Settembre 2011- Avvocato - Procedimento disciplinare - Natura - Amministrativa - Composizione collegio giudicante - Principio di immodificabilità - Applicabilità - Esclusione -  Diritto di difesa - Garanzia - Limiti - Tenuta degli albi - Elenco Speciale degli Avvocati di Enti Pubblici - Regime di incompatibilità ex art. 3 L.P.F. - Eccezione - Condizioni - Indipendenza ed autonomia - Contestuale svolgimento attività legale ed amministrativa - Esclusione - Avvocato Dirigente della Segreteria Generale di Istituto bancario - Cancellazione amministrativa dall'Elenco speciale - Consiglio Nazionale Forense, decisione del 01-06-2011, n. 84

16 luglio 2011 - Elenco speciale - iscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici -  gli avvocati iscritti negli elenchi speciali debbano svolgere la loro attività presso uffici legali istituiti presso gli enti pubblici con carattere di autonomia e separatezza rispetto agli altri uffici e che il loro jus postulandi sia limitato alle cause ed agli affari propri dell'ente pubblico di cui sono dipendenti - Consiglio nazionale forense Parere  del 23-02-2011, n. 30

 

16 luglio 2011 - Avvocati - scadenza - APERTURA STRAORDINARIA INFORMATION - CENTER - Si comunica che l'Information Center della Cassa Forense, in occasione delle scadenze per l'autoliquidazione 2010 (mod. 5/2011), osserverà il seguente orario straordinario: dal 18 luglio al 30 luglio 2011 - Call center telefonico (n. 06.36 21 11) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e sabato 30 luglio dalle ore 9,00 alle ore 13,00. - Front-Office (ricevimento diretto con ingresso da Via E. Q. Visconti, 6/B, solo previo appuntamento tramite sito internet della Cassa): dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30 . - E-mail (informazioni@cassaforense.it) il servizio è sempre attivo dal lunedì al giovedì 24 ore su 24 e il venerdì fino alle ore 16,00.

16 luglio 2011 - Iscrizione albo -idoneità del titolo di laurea triennale "Responsabile amministrativo, Classe 2 - Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici" e conseguente laurea specialistica in "Studi giuridici- comunitari - transnazionali - Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza 22/S" ai fini dell'iscrizione al registro dei Praticanti Avvocati, senza ammissione al patrocinio -Consiglio nazionale forense parere del 14-01-2011, n. 7

 

16 luglio 2011 - Formazione - accreditamento preventivo dell'evento formativo - La competenza ad accreditare un evento formativo singolo da tenersi sul territorio nazionale appartiene al Consiglio dell'Ordine nel cui circondario si trova la località nella quale si svolgerà l'evento medesimo" -  Parere Consiglio nazionale forense Parere del  23-02-2011, n. 29

 

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