Informatica e diritto - Spamming - Invio E Mail pubblicitarie senza il consenso del destinatario - divieto - Violazione della norma penale se è una attività sistematica ed è effettuata a fini di profitto (Comunicato stampa del 3 settembre 2003 del Garante per la protezione dei dati personali - http://www.garanteprivacy.it/).
Inviare e-mail pubblicitarie senza il consenso del destinatario è vietato dalla legge.
Se questa attività, specie se sistematica, è effettuata a fini di profitto si viola
anche una norma penale e il fatto può essere denunciato allautorità giudiziaria.
Sono previste varie sanzioni e, nei casi più gravi, la reclusione. La normativa sulla
privacy non permette di utilizzare indirizzi di posta elettronica per inviare messaggi
indesiderati a scopo promozionale o pubblicitario anche quando si omette di indicare in
modo chiaro il mittente del messaggio e lindirizzo fisico presso il quale i
destinatari possono rivolgersi per chiedere che i propri dati personali non vengano più
usati.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha posto in chiara evidenza i profili
penali tornando ad occuparsi con un provvedimento generale del fenomeno dello spamming,
cioè dellinvio massiccio ed indiscriminato di messaggi pubblicitari non richiesti,
che interessa singoli utenti Internet e piccole e medie imprese costrette a sopportare
vari costi. Oltre a rappresentare una fastidiosa intrusione, lo spamming comporta infatti
ingenti spese, in termini di tempo, di costi di utilizzazione della linea telefonica, di
misure organizzative e tecnologiche per contrastare virus, tentate truffe, messaggi e
immagini inadatti a minori, riversando sugli utenti i costi di una pubblicità a volte
aggressiva e insistente.
Dopo una serie di interventi mirati che hanno portato a sospendere lattività
illecita di alcune aziende e persone fisiche e a denunciarne talune allautorità
giudiziaria, e di linee comuni concordate su scala europea, il Garante ha adottato un
nuovo provvedimento per precisare vari aspetti legati allinvio in Internet di e-mail
promozionali o pubblicitarie, anche alla luce del recepimento della recente direttiva
europea avvenuto con il Codice in materia di protezione dei dati personali da poco
pubblicato decreto legislativo n. 196/2003, in www.garanteprivacy.it).
Chi intende utilizzare le e-mail per comunicazioni commerciali e promozionali senza
mettere in atto comportamenti illeciti deve tenere resente che:
è necessario il consenso informato del destinatario. Gli indirizzi e-mail recano dati
personali e il fatto che essi possano essere reperiti facilmente su Internet non implica
il diritto di utilizzarli liberamente per qualsiasi scopo, come per linvio di
messaggi pubblicitari: in particolare, i dati di chi partecipa a newsgroup, forum, chat,
di chi è inserito in una lista anagrafica di abbonati ad un Internet provider o ad una
newsletter, o i dati pubblicati su siti web di soggetti privati o di pubblici per fini
istituzionali. Gli indirizzi e-mail, insomma, non sono pubblici nel senso
corrente del termine;
il consenso è necessario anche quando gli indirizzi e-mail sono formati ed utilizzati
automaticamente mediante un software, senza verificare se essi siano effettivamente
attivati e a chi pervengano, e anche quando non sono registrati dopo linvio dei
messaggi;
il consenso del destinatario deve essere chiesto prima dellinvio e solo dopo averlo
informato chiaramente sugli scopi per i quali i suoi dati personali verranno usati: vale
dunque la regole dellopt-in, cioè del accettazione preventiva di chi riceve le
e-mail, non del rifiuto a posteriori (opt-out);
non è ammesso linvio anonimo di messaggi pubblicitari, cioè senza
lindicazione della fonte di provenienza del messaggio o di coordinate veritiere.
E comunque opportuno indicare nelloggetto del messaggio la sua tipologia
pubblicitaria o commerciale;
chi detiene i dati deve sempre assicurare agli interessati la possibilità di far valere i
diritti riconosciuti dalla normativa sulla privacy (revoca del consenso, richiesta di
conoscere la fonte dei dati, cancellazione dei dati dallarchivio etc.);
chi acquista banche dati con indirizzi di posta elettronica è tenuto ad accertare che
ciascuno degli interessati presenti nella banca dati abbia effettivamente prestato il
proprio consenso allinvio di materiale pubblicitario;
la formazione di appositi elenchi di chi intende ricevere e-mail pubblicitarie o di chi è
contrario (le cosiddette black list) non deve comportare oneri per gli
interessati.
Lautorità ha disposto per unampia serie di destinatari un ulteriore divieto
dellattività, già illecita in base alla legge, indicando alcune modalità per
tutelare i diritti degli interessati anche di fronte allautorità giudiziaria penale
o in caso di e-mail provenienti dallestero.
Le sanzioni per chi viola le disposizioni di legge vanno dalla multa, in
particolare per omessa informativa allutente (fino a 90mila euro); alla sanzione
penale qualora luso illecito dei dati sia stato effettuato al fine di trarne per sé
o per altri un profitto o per arrecare ad altri un danno (reclusione da 6 mesi a 3 anni).
E prevista anche la sanzione accessoria della pubblicazione della pronuncia penale
di condanna o dellordinanza amministrativa di ingiunzione.
Ulteriori conseguenze possono riguardare leventuale risarcimento del danno e le
spese in controversia giudiziaria o amministrativa.
Il provvedimento del Garante è consultabile sul sito www.garanteprivacy.it