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| Affido condiviso. Punita lex moglie articolo 709 ter del Codice di procedura civile - Da risarcire il papà che non può vedere il figlio Articolo tratto da: Il Sole 24 Ore Data Pubblicazione 26/2/2008 Giovanni Negri |
| Va
risarcito il padre che non ha potuto vedere il figlio a causa dellostilità dellex
moglie. E a dover essere risarcito è anche il figlio. Lo ha deciso la Corte dappello
di Firenze in una delle primissime applicazioni del nuovo articolo 709 ter del Codice di
procedura civile, introdotto a due anni dalla legge sullaffido condiviso per
rafforzare unintesa tra gli cx coniugi nel trattamento e nelleducazione dei
figli minori. Il caso affrontato dai giudici fiorentini è a suo modo classico. In una coppia nei confronti della quale era già stato sancito il divorzio sono state, in seguito allentrata in vigore della legge del 2006, modificate le condizioni dellaffidamento del figlio minore prevedendo, su richiesta del padre, modalità condivise. La regolamentazione delle frequentazioni era rimasta la stessa decisa nellambito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè affidamento del figlio alla madre e facoltà per il padre di tenerlo con sè per week-end alternati, per parte della settimana e per 20 giorni durante le vacanze estive. Proprio su questultima prescrizione, nellestate scorsa, è scoppiato il dissidio tra gli ex coniugi, con il padre che, lamentandosi del fatto che la ex moglie avesse trattenuto con sé il figlio durante il periodo che avrebbero dovuto trascorrere insieme, ha chiesto (assistito dallavvocato Marco Antonio Vallini di Firenze) la condanna della donna alle sanzioni previste dalla legge. Perché da due anni esiste, appunto, una norma nel Codice di procedura civile che punisce oltre i gravi inadempimenti (possibilità anche in precedenza prevista) anche gli atti che comunque provocano un pregiudizio al minore oppure ostacolano il corretto svolgimento dellaffido condiviso. La sanzione va dal semplice ammonimento del genitore inadempiente al risarcimento del danno nei confronti del minore e dellaltro genitore, a una sanzione amministrativa che può arrivare a 5 mila euro. La Corte dappello ha deciso di applicare la seconda misura, stabilendo così il risarcimento del danno sia nei confronti del padre (350 euro) sia nei confronti del figlio (650 euro). I giudici, nel decreto, ricostruiscono lintera vicenda e ricordano come la madre si sia difesa sostenendo che a non volere più vedere il padre e comunque a non volere passare parte delle vacanze con lui era stato il figlio stesso. Un disagio su cui ora sono in corso tutti gli accertamenti. Ma che non ha impedito ai giudici di infliggere la sanzione. Perché, spiega lo studio legale che assiste il padre, «indipendentemente dalle ragioni, il genitore non può violare il provvedimento del tribunale. La nuova legge e in particolare larticolo 709 ter del Codice di procedura civile, infatti, è stata scritta proprio per evitare che un genitore si arroghi il diritto di decidere per il figlio e strumentalizzi il minore». Il decreto, infatti, sottolinea come la condotta della madre abbia costituito una violazione delle disposizioni del tribunale, provocando un danno alla crescita corretta del minore, compromettendo oltretutto il diritto del padre a conservare un rapporto con il figlio. A venire respinta è poi lipotesi, peraltro non formalizzata, di ridiscussione delle modalità dellaffidamento con lattribuzione alla sola madre di «poteri digestione ordinaria del figlio». Alla pronuncia dei giudici ha fatto eco una nota dellAssociazione figli negati: «sembra una novità mentre dovrebbe essere la regola. Larticolo 388 del Codice penale, poi, da molti anni, punisce il genitore che non rispetta, in mala fede, una sentenza del giudice». Giovanni Negri |