|
>> Stampa il documento:
-
L’ARTICOLO DEL MAXI EMENDAMENTO
16 decies. “Il termine di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è prorogato di dodici mesi, limitatamente
alle controversie in materia di condominio e del risarcimento del danno
derivante dalla circolazione di veicoli e natanti” MILLEPROROGHE, LA DENUNCIA DELL’OUA: APPROVATO IN COMMISSIONE AL SENATO UN
SECONDO EMENDAMENTO ALLA MEDIACONCILIAZIONE CHE RESTRINGE LO SLITTAMENTO
DELL’OBBLIGATORIETÀ DI UN ANNO A DUE SOLE MATERIE
DE TILLA, OUA: “È UN PROCEDIMENTO ILLEGITTIMO, SE NON RETTIFICATO, SARÀ
PROTESTA UNITARIA DEGLI AVVOCATI”
«È un colpo di mano, il ministro Alfano ha ceduto ai poteri forti e ad
alcuni ambienti ministeriali e con un blitz ha violato le regole del
procedimento legislativo, facendo approvare un inammissibile emendamento che
smentisce il precedente emendamento approvato nelle Commissioni riunite
martedì scorso e che proroga ad un anno l’entrata in vigore
dell’obbligatorietà della mediaconciliazione per solo due materie
(infortunistica stradale e condominio). Il ministro Alfano così calpesta i
diritti dei cittadini e si schiera contro l’avvocatura. La protesta unitaria
degli avvocati sarà decisa». Questa la dura reazione di Maurizio de Tilla,
presidente dell’organismo di rappresentanza politica degli avvocati, Oua,
che ha anche annunciato l’invio di una lettera a tutte le istituzioni e
associazioni forensi.
«Dobbiamo manifestare uniti la nostra contrarietà –continua - con l’invio al
Ministro di mozioni e ordini del giorno di tutti gli Ordini e le
Associazioni, con la tenuta di assemblee territoriali e nazionali, ed
astensione dalle udienze. È in atto un evidente tentativo teso a rottamare
la giustizia civile con l’ obbligatorietà della mediaconciliazione e con
l’introduzione nel sistema giudiziario di ben 600 ausiliari con perenzione
dei processi e sentenze adottate con motivazioni “brevissime” (già oggi sono
brevi). Non possiamo accettare questa impostazione del Ministro della
Giustizia che lede i diritti dei cittadini e il mandato difensivo».
«In tutte le procedure giudiziarie – spiega il presidente Oua - dobbiamo
denunciare la incostituzionalità dell’obbligatorietà della
mediaconciliazione che non esiste in Europa, che è frutto di eccesso di
delega, che penalizza i cittadini con ulteriori oneri, che prevede effetti
negativi collegati ad una proposta del conciliatore non scelto nè
qualificato. Per queste ragioni l’OUA ha anche proposto un ricorso al Tar
insieme al Consiglio dell’Ordine di Napoli, all’Unione delle Camere Civili,
all’Aiaf, all’Unione dei giudici di pace, altri Ordini, Unioni, Associazioni
e singoli avvocati».
«Comunque – conclude de Tilla – vogliamo ribadire che la strada intrapresa
in modo bipartisan dal Senato non può essere mortificata dalle ingerenze dei
poteri forti e di alcuni ambienti ministeriali»
Roma, 11 febbraio 2011
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
- www.foroeuropeo.it
5_in_evidenza
Notizie in evidenza
Marzo 2012 -
Abogado - Iscrizione nella
Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal
Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare
la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”,
dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello
Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto
del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme
comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei
diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso,
obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un
professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio
della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea;
bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto
comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva
per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla
normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è
stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo,
consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di
esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di
un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto
dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso
eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione
artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne
consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta
Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012
Marzo 2012 -
Società
tra professionisti -
Il
Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società
tra professionisti.
art. 10. è consentita la costituzione di società per l'esercizio
di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre.
Febbraio 2012 -
Codice
di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza
della giustizia civile
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 Testo
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la
legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni
urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42
del 20 febbraio 2012 |
|
La
mappa della giustizia in Italia:
indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti
penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture
minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e
direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per
il quale sono competenti o in cui operano.
Aprile 2012 -
Avvocati - Cassa
Forense - Trattamenti assistenziali in favore di avvocati pensionati
ultraottantenni
Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense
che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su
domanda di un contributo assistenziale, in presenza dei requisiti
previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.
Avvocati - Cassa Forense -
Polizza per la Responsabilità Civile Professionale.
Cassa Forense ha rinnovato ed aggiornato la convenzione con
Assicurazioni Generali S.p.A. relativa alla Polizza per la
Responsabilità Civile Professionale.
Le
foto della Festa per il
10 anniversario di ForoEuropeo e
11° di Avvocati per l'Europa
Presentazione del Comitato di
solidarietà fra noi
liberi professionisti Onlus
Uffici
Giudiziari/Ordini
(Sedi - Competenza - Siti): - Foro
Roma/Distretto Lazio, -Foro di Milano/Distretto; -Corte di appello di Torino
|
www.foroeuropeo.it
- copyright
© 2001 tutti i diritti riservati direttore: Domenico Condello |
|