Mediazione obbligatoria - Locazione - Improcedibilità - ricorso
per la condanna del proprio inquilino, che aveva esercitato il recesso dal
contratto senza rispettare il termine di preavviso pattuito, al pagamento
della somma di 6 mensilità di canone locativo. Tribunale di Prato, Decreto
30 marzo 2011 Giudice Cecchi
Tribunale di Prato, Decreto 30 marzo 2011 Giudice Cecchi
Il Giudice,
visto il ricorso ex art 447 bis c.p.c. presentato da C. M. e A. C.,
depositato in Cancelleria in data 25.3.2011;
Rilevato che
il ricorso in questione risulta essere stato presentato in data successiva
all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs 4.3.2010 n° 28
(“Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia
di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali”), come determinata dall’art. 24, comma 1, del decreto
legislativo medesimo;
nel caso in esame, peraltro, si verte in materia diversa da quelle che
l’art. 5, 4° comma, del citato D.Lgs 28/2010 indica come non soggette
all’obbligo del preliminare espletamento del procedimento di mediazione
disciplinato dallo stesso decreto legislativo; il ricorso sopra indicato
risulta infatti attenere a domanda di accertamento dell’intervenuto
esercizio del recesso – ad opera della resistente – senza l’osservanza del
termine di preavviso pattuito, con conseguente domanda di condanna della
resistente stessa al pagamento della somma corrispondente a sei mensilità di
canone locativo (sì che non può ravvisarsi l’ipotesi di cui al citato art.
4, lett. c) del D.lgs 28/2010, concernente infatti esclusivamente i
procedimenti “…per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del
rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile”);
parimenti, la materia in considerazione non risulta rientrare tra quelle in
riferimento alle quali l’art. 2, comma 16 decies, del D.L. 29.12.2010, n°
225 (convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 26.2.2011, n°
10) ha previsto la proroga di dodici mesi del termine di entrata in vigore
stabilito dal citato art. 24, comma 1, del D.Lgs 28/2010 (dal momento la
proroga in questione è stabilita “…limitatamente alle controversie in
materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli e natanti”);
ne consegue come la controversia in esame rientri nell’alveo applicativo
dell’art. 5 del D.Lgs 28/2010, di talché le odierne ricorrenti avrebbero
dovuto preliminarmente esperire il procedimento di mediazione indicato da
quest’ultima norma; non risulta tuttavia che ciò sia avvenuto;
va quindi ricordato che, ai sensi del citato art. 5, 1° comma, D.Lgs
28/2010, “L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale”, con la precisazione che
“L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza,
o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”; alla stregua
di tali previsioni è pertanto imposto a questo giudice il rilievo d’ufficio
dell’improcedibilità della domanda, senza necessità di procedere alla
fissazione (in questo caso) dell’udienza ex art. 420 c.p.c.;
il predetto art. 5, 1° comma, prevede inoltre che “Il giudice ove rilevi che
la mediazione è già iniziata, ma non si è ancora conclusa, fissa la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6. Allo
stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione”; di conseguenza, a prescindere
dalla qualificazione normativa in termini di “improcedibilità” della
sanzione processuale correlata al mancato esperimento della procedura di
mediazione, sotto un profilo sostanziale non vi è luogo ad emettere un
formale provvedimento di improcedibilità, dovendosi invece assegnare un
termine per l’inizio del procedimento di mediazione, con contestuale
fissazione dell’udienza (in questo caso, come detto, ai sensi dell’art. 420
c.p.c.) per una data successiva alla scadenza del termine di quattro mesi
previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs 28/2010, (che nel caso di specie
risulterà decorrere dal termine di quindici giorni assegnato dal giudice –
ai sensi del secondo comma del predetto art. 6 -); per espressa previsione
dello stesso art. 6, 2° comma, ora citato, inoltre, il termine previsto dal
comma 1 “…anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai
sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo 5, non è
soggetto a sospensione feriale”, sì che il computo inerente la
determinazione della data per la fissazione dell’udienza deve prescindere
dalla considerazione della sospensione feriale dei termini;
in considerazione infine del fatto che la domanda avanzata dalle sigg.re M.
e C. risulta assoggettata, in forza dell’espresso richiamo operato dall’art.
447 bis c.p.c., al rito previsto dagli artt. 414 e ss c.p.c. (nei limiti del
richiamo medesimo), ritiene lo scrivente che la fissazione dell’udienza
debba essere effettuata avendo a riferimento anche il termine di cui
all’art. 416, 1° comma, c.p.c., da computare in aggiunta al periodo di
quattro mesi sopra indicato, onde evitare di addivenire al risultato di
costringere la parte resistente a costituirsi in giudizio in concomitanza
con il perdurante svolgimento della procedura di mediazione (ciò che, oltre
ad essere evidentemente incongruo, si appalesa in contrasto con la
riscontrata improcedibilità della domanda);
per quanto invece attiene alla notifica alla controparte del ricorso e del
presente decreto, ai sensi dell’art. 415, 4° comma, c.p.c., si ritiene che
la struttura di tale norma (che fissa il decorso del termine di dieci
giorni, ivi previsto, al momento della pronuncia del decreto) non consenta
la posticipazione del decorso del termine stesso all’esito dell’esperimento
della procedura di mediazione (o del termine massimo di quattro mesi per la
sua definizione), anche in considerazione del fatto che la previsione di cui
al citato art. 5, 1° comma, quarto e quinto periodo, del D.Lgs 28/2010
indica esclusivamente, tra le attività di rinvio (quale conseguenza del
rilievo della – sui generis – improcedibilità in questione), quella
concernente la fissazione della successiva udienza e non anche delle
attività ad essa correlate ma ancorate a distinti dies a quo (come, appunto,
la notifica del ricorso e del decreto ex art. 415, 4° comma, c.p.c.);
P.Q.M.
rileva l’improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della
procedura di mediazione disciplinata dal D.Lgs 4.3.2010 n 28 e, per
l’effetto, assegna alle parti termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione ai sensi del predetto decreto
legislativo, computati a decorrere dalla comunicazione del presente decreto;
fissa udienza di discussione alla data del 10.10.2011, ore 10.00, disponendo
che il ricorso ed il presente decreto siano notificati alla parte resistente
entro il termine di cui all’art. 415, IV comma, c.p.c.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Prato, 30.3.2011
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
- www.foroeuropeo.it