Direttore Domenico Condello | scrivi al Direttore | Foroeuropeo come prima pagina | e tra i preferiti | Attiva newsletter | -  - Totale visitatori in linea: 54

foro_bb.gif (9095 byte)

                                                         

  >> Stampa il documento:

La mediazione - testo estratto dalla relazione del primo Presidente della Corte di Cassazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2011-

3.2. La mediazione.

Se, come si è detto, le modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009 possono contribuire ad accelerare lo svolgimento del giudizio, ma non consentono di porre rimedio a quella che viene ormai comunemente individuata come la causa principale dell'eccessiva durata del processo, ovverosia l'incapacità del sistema giudiziario di far fronte a una domanda di giustizia in costante aumento, migliori risultati appare lecito aspettarsi, in tale direzione, dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, emanato in attuazione della delega di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha introdotto nel nostro ordinamento la figura del mediatore professionale, rendendo la mediazione condizione di procedibilità per numerose tipologie di controversie civili.

In precedenza, la mediazione professionale, così come in generale gli strumenti finalizzati a favorire la composizione stragiudiziale delle controversie insorte o insorgende (altrimenti detti ADR, ovvero Alternative Dispute Resolution) era pressoché sconosciuta al nostro ordinamento, eccezion fatta per poche ipotesi particolari, mentre era largamente studiata e praticata, e in taluni casi imposta dalla legge, in altri Paesi dell'Unione Europea, così come in vari Paesi extraeuropei. Alla mediazione come strumento di ADR, del resto, guardava da tempo con favore anche l'Unione Europea, che, dopo aver invitato gli Stati membri ad istituire procedure stragiudiziali di soluzione delle controversie (cfr. Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999) e aver promosso l'adozione di un Codice europeo di condotta per mediatori, ha adottato la direttiva 2008/52/CE, del 21 maggio 2008, sulla mediazione in materia civile e commerciale nelle controversie transfrontaliere, la quale ha stabilito un quadro minimo di regole uniformi che assicurino l'esecutività degli accordi di mediazione stipulati al fine di prevenire controversie tra soggetti appartenenti a differenti Stati membri.
In sintonia con questo prospettiva si pone il d.lgs. n. 28 del 2010, il quale istituzionalizza la figura del mediatore, inquadrandone l'attività in quella di appositi organismi e definendone i requisiti soggettivi, ma si limita a disciplinare il procedimento di mediazione nei suoi aspetti essenziali, lasciando libere le parti non solo di trovare il tipo di accordo più conveniente, sotto la guida del mediatore, ma anche di stabilire il percorso per raggiungere l'accordo.

Uno dei pilastri su cui si fonda il nuovo istituto è la previsione dell'obbligatorietà della mediazione per chi intenda introdurre una controversia rientrante tra quelle previste dalla legge: l'art. 5, comma 1, prevede infatti, per i procedimenti introdotti a partire dal 20 marzo 2011, l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, la cui violazione è sanzionata con l'improcedibilità della domanda.

La genericità della legge nell'indicazione delle categorie di controversie assoggettate all'obbligo in questione (art. 2) consegna peraltro agli interpreti non pochi dubbi interpretativi, soprattutto con riferimento all'individuazione delle domande da ricondurre a ciascuna categoria, nonché all'ipotesi in cui nel medesimo processo vengano proposte, ad opera della medesima parte o di parti contrapposte, una pluralità di domande, non tutte assoggettate alla condizione di procedibilità in questione. Tali incertezze potrebbero non solo pregiudicare il conseguimento delle finalità di deflazione del contenzioso civile perseguite dal legislatore mediante l'introduzione dell'istituto in esame, ma anche risultare di ostacolo a un rapido svolgimento del giudizio, soprattutto nella sua fase introduttiva: in caso di mancato espletamento o mancata conclusione della procedura di mediazione anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale, il giudice è, infatti, tenuto a rinviare la trattazione a un'udienza differita di almeno quattro mesi, ed eventualmente a fissare un termine di quindici giorni per l'avvio della medesima procedura, essendo prevista, quale unico limite a tale obbligo, la necessità che il difetto del previo esperimento della mediazione sia eccepito dalle parti o rilevato dal giudice non oltre la prima udienza (art. 5, comma 1).

Molti dei primi commentatori del d.lgs. n. 28 del 2010 hanno evidenziato che il successo della riforma, rispetto al suo intento di favorire la conciliazione stragiudiziale, dipenderà dall'atteggiamento psicologico dei litiganti: un approccio alla mediazione avvertita come una formalità da assolvere, al solo fine di rendere procedibile la domanda, difficilmente potrà apportare risultati proficui in termini di deflazione del contenzioso; per contro, una salda fiducia delle parti nella possibilità di trovare un accomodamento dinanzi al mediatore costituirà il primo e più importante presupposto perché qualsiasi mediazione possa avere successo.

Per favorire tale vero e proprio cambiamento di mentalità rispetto al tradizionale approccio conflittuale al processo, il legislatore ha previsto misure incentivanti rispetto al ricorso alla mediazione (e, ovviamente, alla conciliazione che ne costituisce il naturale esito), e misure dissuasive da intenti dilatori o pertinacemente sordi a qualsiasi ipotesi conciliativa. Tali misure sono costituite da un complesso di norme che operano su vari piani, da quello tutto interno al rapporto tra parte e difensore, a quello fiscale, a quello dell'istruzione probatoria, sino al regime delle spese di lite.

Tra le misure incentivanti, vanno ricordati l'obbligo del difensore di informare il proprio cliente sulla possibilità di ricorrere alla mediazione, previsto a pena di nullità del contratto d'opera professionale (art. 4), l'inutilizzabilità in sede giudiziaria delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese durante il procedimento di mediazione (art. 10), l'esenzione totale da qualsiasi imposta o tassa degli atti del procedimento di mediazione (art. 17), l'attribuzione di un credito d'imposta alle parti che hanno fatto ricorso alla mediazione (art. 20).

Al fine di disincentivare resistenze fino all’ultimo di uno dei litiganti, il decreto sulla mediazione ha invece previsto la possibilità di prevedere una sanzione nel caso di violazione dell'accordo conciliativo (art. 11), e l'esclusione del diritto alla rifusione delle spese, in una con l'obbligo di pagare le spese sostenute dalla controparte e un'ammenda allo Stato, a carico della parte che abbia rifiutato ingiustificatamente la proposta conciliativa formulata dal mediatore, quando la sentenza conclusiva del giudizio corrisponda interamente a tale proposta (art. 13).

La convergenza di opinioni manifestatasi tra gli operatori giuridici in ordine all'astratta idoneità dello strumento in questione a favorire la deflazione del contenzioso civile non può peraltro far tacere la pesante ipoteca posta, rispetto alla sua concreta attuazione, dall'iniziativa assunta dall'Organismo unitario dell'avvocatura, il quale ha impugnato dinanzi al giudice amministrativo il regolamento emanato dal Ministro della giustizia, denunciando in particolare le insufficienti garanzie di professionalità e indipendenza offerte dai requisiti soggettivi prescritti per il conciliatore e le strutture di conciliazione, la lesione del diritto alla difesa derivante dalla mancata previsione dell'assistenza necessaria di un avvocato e l'ostacolo all'accesso alla giustizia, o quanto meno il ritardo nello svolgimento del giudizio, rappresentato dalla configurazione dell'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità.

La previsione di siffatto incisivo effetto giuridico della mediazione, se appare necessario perché il nuovo istituto abbia effetti deflattivi del contenzioso, deve fare considerare con molta attenzione le preoccupazioni, manifestate anche dal Consiglio nazionale forense, sulle difficoltà attuative della riforma, con la prospettiva di un rinvio idoneo a rendere concretamente possibile l’instaurarsi efficiente del nuovo meccanismo destinato a condizionare l’inizio di un ampio potenziale contenzioso civile.
 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it

5_in_evidenza

Notizie in evidenza

Marzo 2012 -  Abogado - Iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”, dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso, obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea; bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012

Marzo 2012 -
Società tra professionisti -
Il Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società tra professionisti.
art. 10. è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

Febbraio 2012 - Codice di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212  Testo del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2012
  La mappa della giustizia in Italia: indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per il quale sono competenti o in cui operano.
 

Aprile 2012 - Avvocati - Cassa Forense - Trattamenti assistenziali in favore di avvocati pensionati ultraottantenni
Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su domanda di un contributo assistenziale, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.

Avvocati - Cassa Forense - Polizza per la Responsabilità Civile Professionale. Cassa Forense ha rinnovato ed aggiornato la convenzione con Assicurazioni Generali S.p.A. relativa alla Polizza per la Responsabilità Civile Professionale.

Le foto della Festa per il 10 anniversario di ForoEuropeo e 11° di Avvocati per l'Europa Presentazione del Comitato di solidarietà fra noi liberi professionisti Onlus

Uffici Giudiziari/Ordini (Sedi - Competenza - Siti): - Foro Roma/Distretto Lazio, -Foro di Milano/Distretto; -Corte di appello di Torino

 

www.foroeuropeo.it - copyright © 2001 tutti i diritti riservati direttore: Domenico Condello



A
derisci al
movimento professionisti europei >>
 



Avvocati:
  /folder.gif (966 byte) Codice deontologico forense:
     /folder.gif (966 byte) indice analitico
     /folder.gif (966 byte) indice sistematico
  ---------------------
     /folder.gif (966 byte) Albo Nazionale - Cnf
     /folder.gif (966 byte) Albo Cassazionisti
     /folder.gif (966 byte) Albo Nazionale Cassa
  /folder.gif (966 byte) Emissione fattura - Programma calcolo
  /folder.gif (966 byte) Codice fiscale - Elabora il codice fiscale
  /folder.gif (966 byte) Le cause dei Giudici di pace
  /folder.gif (966 byte) Contributo unificato
  /folder.gif (966 byte) Aforismi e motti latini
  /folder.gif (966 byte) I quaderni giuridici
  

Le utilità:
  /folder.gif (966 byte) Curatore fallimentare - Compenso - Normativa
  /folder.gif (966 byte) Curatore fallimentare - Tabella sviluppo compenso
  /folder.gif (966 byte) Tabelle - rc auto
  /folder.gif (966 byte) Interessi legali - Programma di calcolo
  /folder.gif (966 byte) Rivalutazione - Programma di calcolo
  /folder.gif (966 byte) Interessi di mora (lgs 231/02)
  

I codici:
  /folder.gif (966 byte) codice di procedura civile
  /folder.gif (966 byte) codice civile
  /folder.gif (966 byte) codice penale
  /folder.gif (966 byte) codice procedura penale
  /folder.gif (966 byte) codice della strada
  /folder.gif (966 byte) codice del processo amministrativo
/folder.gif (966 byte) Le leggi: www.normattiva.it Le leggi italiane a disposizione dei cittadini gratuitamente on line  
  

Gazzette ufficiali
  /folder.gif (966 byte) Gazzetta Ufficiale generale
  /folder.gif (966 byte) Gazzetta Ufficiale Costituzionale
  /folder.gif (966 byte) Gazzetta Ufficiale Concorsi
  /folder.gif (966 byte) Gazzetta Ufficiale della Unione Europea
  

Le informazioni
  /folder.gif (966 byte) calcola codice fiscale
  /folder.gif (966 byte) Treni: orari e prenotazione
  /folder.gif (966 byte) Percorsi stradali - mappe
  /folder.gif (966 byte) Aerei: orari e prenotazioni
  /folder.gif (966 byte) Dizionari
  /folder.gif (966 byte) Pronuncia inglese
  /folder.gif (966 byte) Codice avviamento postale
  /folder.gif (966 byte) Ricerca raccomandate
 
Inviare SMS dal PC