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La mediazione - testo estratto dalla relazione del primo Presidente della
Corte di Cassazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2011-
3.2. La mediazione.
Se, come si è detto, le modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009
possono contribuire ad accelerare lo svolgimento del giudizio, ma non
consentono di porre rimedio a quella che viene ormai comunemente individuata
come la causa principale dell'eccessiva durata del processo, ovverosia
l'incapacità del sistema giudiziario di far fronte a una domanda di
giustizia in costante aumento, migliori risultati appare lecito aspettarsi,
in tale direzione, dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, emanato in attuazione
della delega di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha introdotto nel
nostro ordinamento la figura del mediatore professionale, rendendo la
mediazione condizione di procedibilità per numerose tipologie di
controversie civili.
In precedenza, la mediazione professionale, così come in generale gli
strumenti finalizzati a favorire la composizione stragiudiziale delle
controversie insorte o insorgende (altrimenti detti ADR, ovvero Alternative
Dispute Resolution) era pressoché sconosciuta al nostro ordinamento,
eccezion fatta per poche ipotesi particolari, mentre era largamente studiata
e praticata, e in taluni casi imposta dalla legge, in altri Paesi
dell'Unione Europea, così come in vari Paesi extraeuropei. Alla mediazione
come strumento di ADR, del resto, guardava da tempo con favore anche
l'Unione Europea, che, dopo aver invitato gli Stati membri ad istituire
procedure stragiudiziali di soluzione delle controversie (cfr. Consiglio
europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999) e aver promosso l'adozione di un
Codice europeo di condotta per mediatori, ha adottato la direttiva
2008/52/CE, del 21 maggio 2008, sulla mediazione in materia civile e
commerciale nelle controversie transfrontaliere, la quale ha stabilito un
quadro minimo di regole uniformi che assicurino l'esecutività degli accordi
di mediazione stipulati al fine di prevenire controversie tra soggetti
appartenenti a differenti Stati membri.
In sintonia con questo prospettiva si pone il d.lgs. n. 28 del 2010, il
quale istituzionalizza la figura del mediatore, inquadrandone l'attività in
quella di appositi organismi e definendone i requisiti soggettivi, ma si
limita a disciplinare il procedimento di mediazione nei suoi aspetti
essenziali, lasciando libere le parti non solo di trovare il tipo di accordo
più conveniente, sotto la guida del mediatore, ma anche di stabilire il
percorso per raggiungere l'accordo.
Uno dei pilastri su cui si fonda il nuovo istituto è la previsione
dell'obbligatorietà della mediazione per chi intenda introdurre una
controversia rientrante tra quelle previste dalla legge: l'art. 5, comma 1,
prevede infatti, per i procedimenti introdotti a partire dal 20 marzo 2011,
l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, la cui violazione è
sanzionata con l'improcedibilità della domanda.
La genericità della legge nell'indicazione delle categorie di
controversie assoggettate all'obbligo in questione (art. 2) consegna
peraltro agli interpreti non pochi dubbi interpretativi, soprattutto con
riferimento all'individuazione delle domande da ricondurre a ciascuna
categoria, nonché all'ipotesi in cui nel medesimo processo vengano proposte,
ad opera della medesima parte o di parti contrapposte, una pluralità di
domande, non tutte assoggettate alla condizione di procedibilità in
questione. Tali incertezze potrebbero non solo pregiudicare il conseguimento
delle finalità di deflazione del contenzioso civile perseguite dal
legislatore mediante l'introduzione dell'istituto in esame, ma anche
risultare di ostacolo a un rapido svolgimento del giudizio, soprattutto
nella sua fase introduttiva: in caso di mancato espletamento o mancata
conclusione della procedura di mediazione anteriormente alla proposizione
della domanda giudiziale, il giudice è, infatti, tenuto a rinviare la
trattazione a un'udienza differita di almeno quattro mesi, ed eventualmente
a fissare un termine di quindici giorni per l'avvio della medesima
procedura, essendo prevista, quale unico limite a tale obbligo, la necessità
che il difetto del previo esperimento della mediazione sia eccepito dalle
parti o rilevato dal giudice non oltre la prima udienza (art. 5, comma 1).
Molti dei primi commentatori del d.lgs. n. 28 del 2010 hanno evidenziato
che il successo della riforma, rispetto al suo intento di favorire la
conciliazione stragiudiziale, dipenderà dall'atteggiamento psicologico dei
litiganti: un approccio alla mediazione avvertita come una formalità da
assolvere, al solo fine di rendere procedibile la domanda, difficilmente
potrà apportare risultati proficui in termini di deflazione del contenzioso;
per contro, una salda fiducia delle parti nella possibilità di trovare un
accomodamento dinanzi al mediatore costituirà il primo e più importante
presupposto perché qualsiasi mediazione possa avere successo.
Per favorire tale vero e proprio cambiamento di mentalità rispetto al
tradizionale approccio conflittuale al processo, il legislatore ha previsto
misure incentivanti rispetto al ricorso alla mediazione (e, ovviamente, alla
conciliazione che ne costituisce il naturale esito), e misure dissuasive da
intenti dilatori o pertinacemente sordi a qualsiasi ipotesi conciliativa.
Tali misure sono costituite da un complesso di norme che operano su vari
piani, da quello tutto interno al rapporto tra parte e difensore, a quello
fiscale, a quello dell'istruzione probatoria, sino al regime delle spese di
lite.
Tra le misure incentivanti, vanno ricordati l'obbligo del difensore di
informare il proprio cliente sulla possibilità di ricorrere alla mediazione,
previsto a pena di nullità del contratto d'opera professionale (art. 4),
l'inutilizzabilità in sede giudiziaria delle informazioni acquisite e delle
dichiarazioni rese durante il procedimento di mediazione (art. 10),
l'esenzione totale da qualsiasi imposta o tassa degli atti del procedimento
di mediazione (art. 17), l'attribuzione di un credito d'imposta alle parti
che hanno fatto ricorso alla mediazione (art. 20).
Al fine di disincentivare resistenze fino all’ultimo di uno dei
litiganti, il decreto sulla mediazione ha invece previsto la possibilità di
prevedere una sanzione nel caso di violazione dell'accordo conciliativo
(art. 11), e l'esclusione del diritto alla rifusione delle spese, in una con
l'obbligo di pagare le spese sostenute dalla controparte e un'ammenda allo
Stato, a carico della parte che abbia rifiutato ingiustificatamente la
proposta conciliativa formulata dal mediatore, quando la sentenza conclusiva
del giudizio corrisponda interamente a tale proposta (art. 13).
La convergenza di opinioni manifestatasi tra gli operatori giuridici in
ordine all'astratta idoneità dello strumento in questione a favorire la
deflazione del contenzioso civile non può peraltro far tacere la pesante
ipoteca posta, rispetto alla sua concreta attuazione, dall'iniziativa
assunta dall'Organismo unitario dell'avvocatura, il quale ha impugnato
dinanzi al giudice amministrativo il regolamento emanato dal Ministro della
giustizia, denunciando in particolare le insufficienti garanzie di
professionalità e indipendenza offerte dai requisiti soggettivi prescritti
per il conciliatore e le strutture di conciliazione, la lesione del diritto
alla difesa derivante dalla mancata previsione dell'assistenza necessaria di
un avvocato e l'ostacolo all'accesso alla giustizia, o quanto meno il
ritardo nello svolgimento del giudizio, rappresentato dalla configurazione
dell'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità.
La previsione di siffatto incisivo effetto giuridico della mediazione, se
appare necessario perché il nuovo istituto abbia effetti deflattivi del
contenzioso, deve fare considerare con molta attenzione le preoccupazioni,
manifestate anche dal Consiglio nazionale forense, sulle difficoltà
attuative della riforma, con la prospettiva di un rinvio idoneo a rendere
concretamente possibile l’instaurarsi efficiente del nuovo meccanismo
destinato a condizionare l’inizio di un ampio potenziale contenzioso civile.
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
- www.foroeuropeo.it
5_in_evidenza
Notizie in evidenza
Marzo 2012 -
Abogado - Iscrizione nella
Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal
Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare
la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”,
dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello
Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto
del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme
comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei
diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso,
obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un
professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio
della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea;
bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto
comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva
per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla
normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è
stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo,
consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di
esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di
un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto
dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso
eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione
artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne
consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta
Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012
Marzo 2012 -
Società
tra professionisti -
Il
Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società
tra professionisti.
art. 10. è consentita la costituzione di società per l'esercizio
di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre.
Febbraio 2012 -
Codice
di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza
della giustizia civile
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 Testo
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la
legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni
urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42
del 20 febbraio 2012 |
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La
mappa della giustizia in Italia:
indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti
penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture
minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e
direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per
il quale sono competenti o in cui operano.
Aprile 2012 -
Avvocati - Cassa
Forense - Trattamenti assistenziali in favore di avvocati pensionati
ultraottantenni
Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense
che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su
domanda di un contributo assistenziale, in presenza dei requisiti
previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.
Avvocati - Cassa Forense -
Polizza per la Responsabilità Civile Professionale.
Cassa Forense ha rinnovato ed aggiornato la convenzione con
Assicurazioni Generali S.p.A. relativa alla Polizza per la
Responsabilità Civile Professionale.
Le
foto della Festa per il
10 anniversario di ForoEuropeo e
11° di Avvocati per l'Europa
Presentazione del Comitato di
solidarietà fra noi
liberi professionisti Onlus
Uffici
Giudiziari/Ordini
(Sedi - Competenza - Siti): - Foro
Roma/Distretto Lazio, -Foro di Milano/Distretto; -Corte di appello di Torino
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