Mediazione - procedimento - requisiti dei
mediatori - si ritiene non corretto l’inserimento, nel regolamento di
procedura di un organismo di mediazione, di una previsione secondo la quale,
ove l’incontro fissato del responsabile dell’organismo non abbia avuto luogo
perché la parte invitata non abbia tempestivamente espresso la propria
adesione ovvero abbia comunicato espressamente di non volere aderire e
l’istante abbia dichiarato di non volere comunque dare corso alla
mediazione, la segreteria dell’organismo possa rilasciare, in data
successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione
del procedimento per mancata adesione della parte invitata - Circolare 4
aprile 2011 - Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori.
Circolare 4 aprile 2011 - Regolamento di
procedura e requisiti dei mediatori. Chiarimenti
4 aprile 2011
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
visto l’art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;
visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto
con il Ministro dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato
sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258, con efficacia dal 5 novembre 2010, con il
quale è stato adottato il “Regolamento recante la determinazione dei criteri
e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di
mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonché
l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art.
16 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28”;
visto l’art.3 del suddetto decreto interministeriale che prevede che il
registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione è tenuto presso
il Ministero della Giustizia e ne è responsabile il direttore generale della
giustizia civile;
visto l’art.5 del medesimo decreto interministeriale, secondo cui il
responsabile del registro approva i modelli di domanda di iscrizione e fissa
le modalità di svolgimento delle verifiche, con la indicazione degli atti,
dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata;
visto l’art.10 del medesimo decreto interministeriale, secondo cui spetta al
responsabile del registro, per le finalità di cui ai commi 1 e 2,
l’esercizio del potere di controllo, anche mediante l’acquisizione di atti e
notizie, che viene esercitato nei modi e tempi stabiliti da circolari o atti
amministrativi equipollenti;
adotta la seguente
CIRCOLARE
In sede di concreta attuazione dell’attività di tenuta del registro degli
organismi di mediazione, si ritiene necessario dare specifica indicazione su
alcuni profili problematici inerenti la corretta applicazione delle
previsioni contenute nel d.lgs.28/2010 nonché nel decreto interministeriale
180/2010.
In materia di regolamento di procedura: la conclusione del procedimento di
mediazione
Preme evidenziare che si ritiene non corretto l’inserimento, nel regolamento
di procedura di un organismo di mediazione, di una previsione secondo la
quale, ove l’incontro fissato del responsabile dell’organismo non abbia
avuto luogo perché la parte invitata non abbia tempestivamente espresso la
propria adesione ovvero abbia comunicato espressamente di non volere aderire
e l’istante abbia dichiarato di non volere comunque dare corso alla
mediazione, la segreteria dell’organismo possa rilasciare, in data
successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione
del procedimento per mancata adesione della parte invitata.
Una siffatta previsione non può, infatti, essere considerata conforme alla
disciplina normativa in esame nei casi di operatività della condizione di
procedibilità di cui all’art.5 del d.lgs.28/2010.
L’inserimento di tale previsione nel regolamento di procedura di un
organismo di mediazione non può che essere ritenuta in contrasto con la
norma primaria (art.5 del d.lgs 28/2010) che esige che, per determinate
materie, deve essere preliminarmente esperito il procedimento di mediazione:
il che postula che si compaia effettivamente dinanzi al mediatore designato,
il quale solo può constatare la mancata comparizione della parte invitata e
redigere il verbale negativo del tentativo di conciliazione.
La mediazione obbligatoria è tale proprio in quanto deve essere esperita
anche in caso di mancata adesione della parte invitata e non può, quindi,
dirsi correttamente percorsa ove l’istante si sia rivolto ad un organismo di
mediazione ed abbia rinunciato, a seguito della ricezione della
comunicazione di mancata adesione della parte invitata, alla mediazione.
Ove, invece, si ritenesse legittima tale previsione regolamentare, si
produrrebbe l’effetto, non consentito, di un aggiramento della previsione
che ha imposto l’operatività della condizione di procedibilità per talune
materie.
In realtà, in tale caso, deve ritenersi che il rilascio da parte della
segreteria di un organismo della dichiarazione di conclusione del
procedimento non può assurgere ad atto valido ed efficace ai fini
dell’assolvimento dell’onere di esperire previamente il tentativo di
conciliazione; ciò, in quanto la mancata comparizione anche del solo
istante, dinanzi al mediatore, impedisce di ritenere correttamente iniziato
e proseguito il procedimento di mediazione.
A dare ulteriore conforto a tale impostazione è la circostanza che ai sensi
dell’art.11 del d.lgs.28/2010 e dell’art.7 del d.m. 180/2010, il mediatore
può formulare la proposta anche in caso di mancata partecipazione di una o
più parti al procedimento di mediazione; in ogni caso, è il mediatore che
deve verificare se effettivamente la controparte non si presenti, essendo
tale comportamento valutabile dal giudice nell’effettivo successivo
giudizio, ai sensi dell’art.8, comma quinto, del d.lgs. 28/2010.
E’,inoltre, rilevante considerare che, nel corso del procedimento di
mediazione, il mediatore potrebbe ragionare con l’unica parte presente sul
ridimensionamento o sulla variazione della sua pretesa da comunicare
all’altra parte come proposta dello stesso soggetto in lite e non del
mediatore.
In conclusione: la previsione, per talune materie, di una condizione di
procedibilità comporta che la mediazione debba essere effettivamente
esperita dinanzi al mediatore, sia pure con le modalità sopra indicate, con
la conseguenza che, per ritenersi esperita la condizione di procedibilità,
l’unico soggetto legittimato secondo legge a redigere il verbale di esito
negativo della mediazione è il mediatore e non la segreteria dell’organismo
di mediazione.
Ai fini, quindi, della corretta applicazioni delle previsioni normative di
riferimento, questa direzione, nell’esercizio dei propri poteri di
vigilanza, invita gli organismi di mediazione ad adeguarsi alla presente
circolare nei sensi di cui sopra, limitando alla sola fattispecie della
mediazione volontaria l’applicazione di una eventuale previsione del
regolamento di procedura che abbia contenuto analogo a quello preso in
esame.
In materia di requisiti dei mediatori
Ai sensi dell’art.4, comma quinto, del D.M. 180/2010, il possesso dei
requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2,
lettera b), può essere attestato dall’interessato mediante
autocertificazione.
Sicchè, ai nostri fini, anche i requisiti di qualificazione dei mediatori di
cui all’art.4, comma terzo, lett.a),b), c),, del d.m. 180/2010, possono
essere attestati mediante autocertificazione.
In questo contesto, preme evidenziare l’esigenza di una piena e chiara
consapevolezza del dichiarante circa l’effettivo contenuto di quanto il
medesimo autodichiara, tenuto conto delle conseguenze penali che potrebbero
prodursi in caso di non corrispondenza al vero di quanto dichiarato.
Per tale ragione, con specifico riferimento a tale profilo, la modulistica
predisposta ed approvata da questa direzione generale ha avuto come
specifico obiettivo quello di responsabilizzare al massimo chi intende
ottenere l’inserimento quale mediatore negli elenchi di un organismo di
mediazione.
Si è, a tal proposito, predisposta una appendice terza, in cui il mediatore
dovrà indicare, oltre che i propri dati personali, anche la sussistenza dei
requisiti idonei per l’inserimento negli elenchi di un organismo di
mediazione; si è, in particolare, previsto che sia espressamente indicato il
titolo di studi posseduto, ovvero l’ordine od il collegio professionale
presso il quale è iscritto; e si è, inoltre, richiesto di specificare di
avere frequentato un corso di formazione presso un ente abilitato ai sensi
dell’art.18 del d.m. 180/2010, nonché la durata del corso e la valutazione
finale.
Inoltre, si sono predisposti gli allegati 1) 2) e 3) nei quali il mediatore
assume espressamente la responsabilità penale per le eventuali dichiarazioni
non veritiere in materia di sussistenza dei requisiti di onorabilità,
possesso dei requisiti di qualificazione e di disponibilità per un numero di
organismi non superiore a cinque.
In particolare, con specifico riferimento alla dichiarazione sul possesso
dei requisiti, si è chiesto espressamente di indicare: a) il titolo di studi
posseduto; b) l’iscrizione ad un ordine o collegio professionale; c)
l’esperienza nella materia dei rapporti di consumo; d) la frequentazione di
un corso di formazione presso un ente di formazione abilitato a svolgere
l’attività di formazione dei mediatori ai sensi dell’art.18 del decreto
ministeriale 18 ottobre 2010 n.180, con l’indicazione della durata e della
valutazione finale.
Preme, a questo punto, precisare che il possesso del requisito di cui al
punto d) potrà essere dichiarato, tenuto conto della normativa prevista dal
d.m. 222/2004 nonché dell’innesto normativo di cui al d.m. 180/2010, solo
ove il mediatore abbia:
•frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata
non inferiore a 50 ore tenuto ed attestato dall’ente di formazione
accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt.18 e 19
del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
•frequentato e superato con esito positivo: a) un percorso formativo di
durata non inferiore a 40 ore tenuto ed attestato dall’ente di formazione
accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art.10, comma
quinto, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n.222, nonché del decreto 24
luglio 2006 del direttore generale della Giustizia civile; b) frequentato e
superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a
10 ore tenuto ed attestato dall’ente di formazione accreditato presso il
Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt.18 e 19 del decreto
ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
•ottenuto l’iscrizione, quale “conciliatore di diritto” ai sensi dell’art.4,
comma quarto, lett.a) del decreto ministeriale 222/2004, presso l’organismo
di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi
dell’art.10, comma quinto, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n.222,
nonché del decreto 24 luglio 2006 del direttore generale della Giustizia
civile; b) frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo
di durata non inferiore a 10 ore tenuto ed attestato dall’ente di formazione
accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt.18 e 19
del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
•ottenuto l’iscrizione, quale “conciliatore di diritto” ai sensi dell’art.4,
comma quarto, lett.a) del decreto ministeriale 222/2004, ovvero quale
“conciliatore” presso l’organismo di mediazione accreditato presso il
Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art.10, comma quinto, del decreto
ministeriale 23 luglio 2004 n.222, nonché del decreto 24 luglio 2006 del
direttore generale della Giustizia civile; b) fatto riserva, ai sensi
dell’art.20, comma secondo, del decreto ministeriale 28/2010, di
acquisizione dei requisiti anche formativi previsti dal medesimo decreto
ovvero avere attestato l’avvenuto svolgimento di almeno venti procedure di
mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in
qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche
parziale, entro il termine di scadenza di sei mesi dall’entrata in vigore
del decreto ministeriale.
•
Quest’ultimo caso, per completezza, si verifica in applicazione della
previsione di cui all’art.20, comma secondo, del d.m. 180/2010, secondo cui
i mediatori già iscritti, possono continuare a esercitare l’attività di
mediazione fino alla scadenza dei sei mesi sopra indicato, salvo comunicare,
a mezzo dell’organismo cui è iscritto, l’avvenuta acquisizione dei requisiti
aggiuntivi.
Si invita, pertanto, a dare la massima osservanza alle prescrizioni di cui
sopra, costituendo le stesse linee guida cui questa direzione intende
seguire al fine del compiuto esercizio della propria attività di vigilanza
preventiva e successiva.
Roma, 4 aprile 2011
Il Direttore Generale
Maria Teresa Saragnano
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
- www.foroeuropeo.it