Mediazione _ Avvocati - Alpa (Cnf):
“Contrari alla obbligatorietà. Sì alla difesa tecnica. Migliorare il testo
per garantire la difesa dei diritti. In attesa della decisione della
Consulta sospendere l’esecutività della legge” - Il ministro Alfano:
risolvere le criticità emerse in ordine all'individuazione di un criterio di
distribuzione territoriale degli affari da mediare, ai profili di
indipendenza e imparzialità del mediatore e degli Organismi di Mediazione,
oltre all'introduzione dell'assistenza tecnica necessaria degli avvocati nei
procedimenti di mediazione, con la possibilità - per quanto riguarda tale
assistenza - di accedere al patrocinio a spese dello Stato da parte dei non
abbienti”.
25/05/2011 - Il presidente del Cnf è intervenuto oggi al convegno
organizzato dal ministero della giustizia: “Il Cnf sta studiando altre
soluzioni, come la negoziazione partecipata e il contributo dell’avvocatura
allo smaltimento dell’arretrato, per rilanciare l’efficienza della
giustizia”.
Roma. “Contrari alla obbligatorietà, sì alla difesa tecnica ed ad altri
miglioramenti del testo di legge in modo che l’efficienza della giustizia
coincida con la piena difesa dei diritti. E in attesa della decisione della
Corte Costituzionale, sospendere l’esecutività della legge.”
Questa è la posizione sulla mediazione ribadita oggi dal presidente del
Consiglio nazionale forense Guido Alpa nel suo intervento in occasione del
convegno Mediazione: efficienza e competitività, organizzato dal ministero
della giustizia, durante il quale si sono confrontate tutte le diverse
posizioni sulla legge a circa due mesi dalla sua entrata in vigore.
Alpa ha apprezzato quanto il ministro della giustizia aveva fatto sapere in
prima mattinata in un comunicato pubblicato sul sito del ministero, nel
quale Alfano aveva aperto a “necessarie modifiche all'istituto della
mediazione”, tra le quali indicando interventi volti a “ risolvere le
criticità emerse in ordine all'individuazione di un criterio di
distribuzione territoriale degli affari da mediare, ai profili di
indipendenza e imparzialità del mediatore e degli Organismi di Mediazione,
oltre all'introduzione dell'assistenza tecnica necessaria degli avvocati nei
procedimenti di mediazione, con la possibilità - per quanto riguarda tale
assistenza - di accedere al patrocinio a spese dello Stato da parte dei non
abbienti. Nel prosieguo del dialogo sarà prioritario, con il contributo
determinante degli avvocati, affrontare il problema della riduzione
dell'arretrato civile”.
“Il Consiglio già venerdì prossimo studierà altri sistemi per sviluppare
l’efficienza del sistema come la negoziazione partecipata, nella quale le
parti potranno trovare un accordo davanti all’avvocato che potrà diventare
titolo esecutivo, e la partecipazione degli avvocati per affrontare
l’arretrato. Il rilancio dell’efficienza del sistema richiede una serie di
rimedi come lo stanziamento di risorse adeguate, la semplificazione dei riti
e anche nella formulazione dei testi, il completamento dell’organico dei
magistrati e del personale amministrativo, il miglioramento
dell’organizzazione nei tribunali, lo sviluppo del processo telematico ”, ha
fatto presente Alpa. “Certo che l’efficienza della giustizia è un motore
economico ma nell’individuare le soluzioni più adatte non bisogna trascurare
né l’accesso alla giustizia né la difesa dei diritti. Non riteniamo che
l’obbligatorietà risponde a principi costituzionali e crediamo che i
mediatori debbano garantire una adeguata preparazione giuridica”.
Mediazione civile: Alfano, da convegno di oggi indicazioni utili per
risolvere criticità
25 maggio 2011
Il Ministero della Giustizia ha organizzato per oggi, 25 maggio, un convegno
dal titolo Mediazione: fra efficienza e competitività che coinvolgerà tutti
i soggetti, istituzionali e non, interessati a questa importante riforma.
“Sarà questa l'occasione - osserva il ministro Alfano - per affrontare con
attenzione tutti i nodi già discussi in questi mesi nel confronto con
l'Avvocatura e con gli altri protagonisti del circuito della Mediazione”.
“Siamo certi - prosegue il Ministro - che da questo confronto emergeranno le
indicazioni utili per apportare le necessarie modifiche all'istituto della
mediazione. Quel che è sicuro è che intendiamo anzitutto, in una prima fase,
risolvere le criticità emerse in ordine all'individuazione di un criterio di
distribuzione territoriale degli affari da mediare, ai profili di
indipendenza e imparzialità del mediatore e degli Organismi di Mediazione,
oltre all'introduzione dell'assistenza tecnica necessaria degli avvocati nei
procedimenti di mediazione, con la possibilità - per quanto riguarda tale
assistenza - di accedere al patrocinio a spese dello Stato da parte dei non
abbienti”.
“Nel prosieguo del dialogo - conclude il ministro - sarà prioritario, con il
contributo determinante degli avvocati, affrontare il problema della
riduzione dell'arretrato civile”.
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
- www.foroeuropeo.it
Notizie in evidenza
Marzo 2012 -
Abogado - Iscrizione nella
Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal
Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare
la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”,
dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello
Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto
del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme
comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei
diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso,
obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un
professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio
della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea;
bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto
comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva
per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla
normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è
stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo,
consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di
esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di
un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto
dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso
eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione
artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne
consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta
Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012
Marzo 2012 -
Società
tra professionisti -
Il
Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società
tra professionisti.
art. 10. è consentita la costituzione di società per l'esercizio
di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre.
Febbraio 2012 -
Codice
di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza
della giustizia civile
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 Testo
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la
legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni
urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42
del 20 febbraio 2012 |
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La
mappa della giustizia in Italia:
indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti
penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture
minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e
direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per
il quale sono competenti o in cui operano.
Aprile 2012 -
Avvocati - Cassa
Forense - Trattamenti assistenziali in favore di avvocati pensionati
ultraottantenni
Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense
che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su
domanda di un contributo assistenziale, in presenza dei requisiti
previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.
Avvocati - Cassa Forense -
Polizza per la Responsabilità Civile Professionale.
Cassa Forense ha rinnovato ed aggiornato la convenzione con
Assicurazioni Generali S.p.A. relativa alla Polizza per la
Responsabilità Civile Professionale.
Le
foto della Festa per il
10 anniversario di ForoEuropeo e
11° di Avvocati per l'Europa
Presentazione del Comitato di
solidarietà fra noi
liberi professionisti Onlus
Uffici
Giudiziari/Ordini
(Sedi - Competenza - Siti): - Foro
Roma/Distretto Lazio, -Foro di Milano/Distretto; -Corte di appello di Torino
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