Corte di Cassazione - Estinzione del
processo - istanza di trattazione comunicativa dell'interesse a proseguire
CORTE DI CASSAZIONE
R.G. <-->/<-->
Istanza di trattazione
ex art 26 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011
Nella causa promossa da <-->, rappresentato e
difeso dall'Avv. <--> - Ricorrente
contro
<-->, rappresentato e difesa dall'Avv. <--> -
Resistente
* * *
Il sottoscritto <-->, nato a <-->, il <-->,
C.F. <--> e residente in <-->, Via <-->
premesso
- che il procedimento indicato in epigrafe, rientra nella
previsione di cui all'art. 26 della Legge 12 novembre 2011 n. 184;
- che con ricorso per Cassazione notificato <-->al <--> in data
<--> e depositato presso la cancelleria della
Corte di Cassazione in data <-->, <--> proponeva ricorso avverso la sentenza n.
<-->/<-->, pronunciata dalla Corte d'Appello di <--> in data <--> e pubblicata in
data <--> (prima del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge n. 69
del 18 giugno 2009);
- che è difeso dall'Avv. <--> in virtù procura alle liti
in calce al ricorso;
dichiara
la persistenza dell’interesse alla trattazione e/o
comunque alla prosecuzione e alla decisione dell'emarginato procedimento.
<-->, lì <-->/<-->/<-->
<-->
(E'
necessaria la sottoscrizione della parte)
è autentica
Avv.<-->
Il riferimento normativo:
Dal 1° gennaio 2012 comincerà a decorrere il
termine semestrale per l'assolvimento del nuovo onere processuale introdotto
nell'ordinamento dall'art. 26, n. 1, della Legge di stabilità (così come
novellato dall'art. 14 del Decreto Legge n. 212 del 22 dicembre 2011).
«1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla
Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate
prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in
quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni
da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della presente
legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di
presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle
conseguenze di cui al comma 2. le impugnazioni si intendono
rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla
parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore,
dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine
perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti,
con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il
mandato, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il
termine perentorio di sei mesi dalla ricezione del predetto avviso di cui al
comma 1. 2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa
ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89.
3. Nei casi di cui al comma 2 3. Nei casi di cui al
comma 1 il presidente del collegio dichiara l’estinzione con decreto.».
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
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