Procedimenti civili - riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione - CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE - UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO Relazione illustrativa sullo
schema di Decreto Legislativo in materia di riduzione e semplificazione dei
procedimenti civili di cognizione Rel. n. 71 Roma, 19 luglio 2011
(Redattori: Maria Acierno; Antonio Scarpa)
I. Il Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2011 ha approvato in via
preliminare lo schema del Decreto legislativo volto a dare attuazione alla
delega conferita dal Parlamento al Governo con l’art. 54 della legge 18
giugno 2009, n. 69, in tema di riduzione e semplificazione dei procedimenti
civili (All. 1).
Il comma 4° dell’art. 54 l. n. 69/2009 segnava i seguenti principi e criteri
direttivi per l’esercizio della delega al Governo:
a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione
dell’organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;
b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla
legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli
processuali previsti dal codice di procedura civile:
1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione
processuale, ovvero di officiosità dell’istruzione, sono ricondotti al rito
disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura
civile;
2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti
caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della
causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al
libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come
introdotto dall’articolo 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa
per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;
3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro
secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile;
c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della
lettera b) non comporta l’abrogazione delle disposizioni previste dalla
legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero
di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le
norme contenute nel codice di procedura civile;
d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di
procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel
regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933,
n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel codice della proprietà
industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel
codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
In sostanza, l’attività del legislatore delegato era così vincolata alla
riconduzione forzata di ciascuno dei procedimenti civili di natura
contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale (salvi quelli
in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, ovvero quelli
nonché quelle contenuti nel R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, nel R.D. 21
dicembre 1933, n. 1736, nella L. 20 maggio 1970, n. 300, nel Codice della
Proprietà Industriale e nel Codice del Consumo) ad uno dei tre modelli
processuali previsti dal codice di rito. Al delegato era affidato pertanto
unicamente il compito di selezionare e qualificare i vari procedimenti
speciali estravaganti in base ad un giudizio di prevalenza dei caratteri di
concentrazione processuale, o di officiosità dell’istruzione, per ricondurli
al rito delle controversie in materia di lavoro; ovvero, in base ad un
giudizio di prevalenza dei caratteri di semplificazione della trattazione o
dell’istruzione della causa, per ricondurli altrimenti al procedimento
sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ.,
privandosi che in tali casi il giudice, pure laddove le difese delle parti
richiedano un’istruzione piena ed esauriente, della facoltà di ordinare la
conversione nel rito ordinario 1. Per i restanti procedimenti speciali, non
caratterizzati né da esigenze di concentrazione ed officiosità, né da
esigenze di sommarietà della trattazione e della istruzione, opera la
residuale riconduzione al procedimento di cognizione ordinaria, il quale
perde perciò la sua tradizionale attitudine a porsi quale modello
processuale di riferimento generale, applicabile ad ogni istanza giudiziale
in difetto di espressa deroga.
II. Nello schema di decreto delegato, vengono allora ricondotti al rito del
lavoro: le opposizioni ad ordinanza ingiunzione previste dall’art. 22 l. 24
novembre 1981, n. 689; le opposizioni ai verbali di accertamento di
violazioni del codice della strada di cui all’articolo 204-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; le opposizioni a sanzioni amministrative
in materia di stupefacenti; le opposizioni ai provvedimenti di recupero
degli aiuti di Stato previste dall’articolo 1, D. L. 8 aprile 2008, n. 59,
conv. in Legge 6 giugno 2008, n. 101; i procedimenti previsti dall’art. 152
del Codice in materia
1 Mentre in dottrina si rimpiange addirittura che il nostro legislatore non
abbia appoggiato soluzioni più coraggiose, note alle recenti esperienze
straniere, proprio in un’ottica di semplificazione, rendendo possibile al
giudice anche la conversione dal rito ordinario a quello sommario: M. A.
LUPOI, Sommario (ma non troppo), in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, 4, 1225
ss. di protezione dei dati personali; le controversie in materia di
contratti agrari; i procedimenti di impugnazione dei provvedimenti in
materia di registro dei protesti.
Sono ricondotti al rito sommario di cognizione: i procedimenti in materia di
liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato; le opposizioni ai
decreti di pagamento delle spese di giustizia; i procedimenti in materia di
immigrazione, compresi quelli in materia di diritto di soggiorno e di
allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea o
dei loro familiari, di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri
dell’Unione europea e di riconoscimento della protezione internazionale; le
opposizioni alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio; le azioni
popolari e le controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed
incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali, regionali e per il
Parlamento europeo, nonché le impugnazioni delle decisioni della Commissione
elettorale circondariale in tema di elettorato attivo; i procedimenti in
materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di
intercettazioni telefoniche; le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari
a carico dei notai; le impugnazione delle deliberazioni del Consiglio
nazionale dell’Ordine dei giornalisti; i procedimenti in materia di
discriminazione; le opposizioni ai provvedimenti in materia di
riabilitazione del debitore protestato; le opposizioni al diniego del nulla
osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi
familiari.
Sono infine ricondotti dal legislatore delegato al rito ordinario di
cognizione: le controversie in materia di rettificazione di attribuzione di
sesso; i procedimenti in materia di opposizione a procedura coattiva per la
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti
pubblici, di cui all’art 3 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639; le controversie
in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica
utilità di cui all’articolo 54 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327; le
controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri
di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento; le
controversie in materia di liquidazione degli usi civici.
E’ certamente unanime la consapevolezza che, sul terreno del processo, “la
moltiplicazione dei modelli è fonte di complicazioni e inefficienza”2.
L’obiettivo di semplificazione dei riti civili che doveva animare
l’intervento riformatore sembra tuttavia ad una prima lettura vanificato.
Ciò innanzitutto per l’effetto indotto dal rispetto dovuto ad alcuni dei
limiti imposti dalla delega contenuta nell’art. 54, l. n. 69/2009, sicché
non sono stati modificati i previgenti criteri di competenza e di
composizione dell’organo giudicante, né sono state abrogate singole
disposizioni previste dalla legislazione speciale attributive di poteri
officiosi. Rimangono, ad esempio, fermi tutti i complessi criteri di F.
CARPI, La semplificazione dei modelli di cognizione ordinaria e l’oralità
per un processo civile efficiente, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, 4,
1283.
ripartizione delle competenze per materia e per territorio concernenti le
opposizioni a sanzione amministrativa.
Ma quel che appare problematicamente da verificare è se l’attuazione della
delega sulla semplificazione dei procedimenti civili non abbia cagionato un
fenomeno di eterogenesi dei fini, determinando cioè, nel tentativo di
operare una reductio ad unitatem, l’insorgere piuttosto di altrettanti
sottoriti lavoro e sottoriti sommari3.
L’obiettivo della semplificazione sembra invero perseguito nello schema di
decreto soltanto riempiendo recettiziamente, mediante rinvio al prescelto
macromodello di riferimento, le eventuali lacune presenti nell’originaria
disciplina speciale dei singoli procedimenti, e non anche espungendo da
quest’ultima ogni incrostazione che rimanesse estranea alla nuova cornice
processuale imposta. Il mantenimento in ciascun sottorito ora delineato di
tutte le peculiarità che contraddistinguevano le diverse leggi speciali è
forse dovuto ad una lettura troppo estensiva del principio di delega (art.
54, cit., lettera c, ultimo periodo) che, come visto, impone la non
abrogazione delle disposizioni «finalizzate a produrre effetti che non
possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile».
L’occasione del decreto sulla semplificazione dei riti poteva inoltre essere
sfruttata per dare soluzione agli interrogativi sulla sorte dei procedimenti
supposti da svariate norme del Codice Civile in materia di società, un tempo
richiamati per la disciplina applicabile dagli artt. 29 e 33 del D. lgs. 17
gennaio 2003, n. 5, abrogati poi dall’art. 54, comma 5, l. 18 giugno 2009,
n. 69.
Così come, più complessivamente, il risultato garantito dal decreto delegato
in termini di effettiva semplificazione dei modelli processuali civili
appare minimo ove messo a confronto con un ben più ambizioso progetto
riformatore, che si strutturasse su di una fase introduttiva comune ad ogni
tipologia di controversia, identicamente articolata in termini di forma
degli atti di parte, oneri di costituzione e regime delle preclusioni, cui
far seguire una fase di trattazione invece diversificata sulla base della
valutazione che il giudice operi della causa, all’esito della prima udienza,
in relazione alla semplicità 4 o alla complessità del thema decidendum e del
thema probandum.
III. L’insufficienza del risultato di semplificazione conseguito traspare
indicativamente per gli atti litis ingredientes.
3 Osserva al riguardo M. BOVE, Non viene meno la frammentazione dei riti ma
solo quella dei testi di legge da consultare, in Guida al diritto, 2011, 27,
8 ss., come icasticamente rappresentato dal titolo del commento, che non
sembra che la frammentazione dei riti sia venuta meno, secondo quello che
era l’obiettivo della delega, mentre è piuttosto venuta meno la
frammentazione dei testi di legge da consultare: “Fissate le norme comuni,
il decreto, non si limita a individuare i procedimenti ai quali applicare il
rito del lavoro, ma detta analiticamente le disposizioni dei vari
procedimenti. E allora dove sta la semplificazione? Solo nel fatto che
l’operatore dovrà consultare un unico testo normativo?”.
4 E’ il tema delle cc.dd. small claims della esperienza inglese, oggetto
peraltro pure del Regolamento UE sulle controversie di modesta entità n.
861/2007, su cui si veda G. Della Pietra, Paupertas et simplicitas: spunti
di semplificazione delle controversie di modesta entità, in
www.judicium.it.
5 Si veda in proposito il progetto di riforma
redatto da A. PROTO PISANI, in Foro it., 2009, V, c. 1 ss.
I procedimenti ricondotti al rito del lavoro, per mutuarne realmente i
caratteri di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano,
dovrebbero fedelmente rispecchiarne per intero la disciplina della fase
introduttiva, ovvero la forma di proposizione, il contenuto e le modalità di
notifica della domanda giudiziale di cui agli artt. 414 e 415 cod. proc.
civ., nonché la forma, le modalità ed il contenuto dell’atto di costituzione
del convenuto di cui agli artt. 416 e 418 cod. proc. civ., anche con
riguardo alle relative decadenze circa i mezzi di prova dei quali le parti
intendano avvalersi.
Rimane invece nel nuovo rito del lavoro in materia di opposizione a sanzione
amministrativa il peculiare meccanismo di allegazione della copia del
rapporto e degli atti relativi all’accertamento della violazione e alla sua
contestazione di cui già all’art. 23, comma 2°, l. n. 689/1981, così come la
notifica del ricorso a cura della cancelleria, ed ogni altra peculiarità
procedimentale dapprima prevista dalla legge speciale, sicché il richiamo
agli artt. 409 cod. proc. civ. appare ultroneo.
Non è stata inserita nessuna norma specificamente dettata all’appello nei
giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, in maniera da colmare il
vuoto lasciato dall’art. 26 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il quale,
abrogando l’ultimo comma dell’art. 23, l. n. 689/1981, che prevedeva la sola
ricorribilità per cassazione avverso le sentenze in materia, non risolveva
il problema della forma di cui dovesse essere rivestito l’atto di appello
(se, cioè, dovesse trattarsi di ricorso, per l’ultrattività in secondo grado
del rito speciale di cui agli artt. 22, 22-bis e 23 l. n. 689/1989, o di
citazione, secondo la generale regola dell’art. 342 cod. proc. civ.) 6.
Peraltro, tra le norme del rito del lavoro dichiarate dall’art. 2 dello
schema di decreto non applicabili ai procedimenti speciali ad esso
ricondotti c’è anche l’art. 433 cod. proc. civ., il quale stabilisce che
l’appello “deve essere proposto con ricorso davanti alla corte d’appello
territorialmente competente”; nella Relazione illustrativa si chiarisce
tuttavia sul punto che l’inapplicabilità dell’art. 433 cod. proc. civ. serve
unicamente a consentire l’individuazione del giudice dell’appello secondo i
criteri generali contenuti nell’art. 341 cod. proc. civ..(e non quindi ad
escludere la forma del ricorso, ora giustificata appunto dal principio
6 Problema su cui si era pronunciata Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 5826 del
10/03/2011 (Rv. 616704) nel senso che: Il procedimento di secondo grado
relativo all’impugnazione di una pronuncia del tribunale riguardante
un’opposizione ad ordinanza ingiunzione si deve svolgere, dopo l’entrata in
vigore dell’art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, secondo le regole generali
del processo ordinario, sicché il procedimento stesso deve essere introdotto
mediante atto di citazione tempestivamente notificato alla parte appellata e
non con ricorso. Tuttavia, ove la parte abbia proposto l’impugnazione nella
forma irrituale del ricorso, essa per ottenere l’effetto dell’utile
radicamento del contraddittorio, è tenuta a notificare alla controparte
l’improprio atto introduttivo e il decreto di fissazione d’udienza, del
quale ultimo provvedimento è suo esclusivo onere acquisire conoscenza,
informandosi presso la Cancelleria, la quale non è tenuta ad alcuna
comunicazione relativa, alla stregua di quanto invece è previsto dalla
disciplina di altri riti. Ne consegue che, una volta fissata l’udienza, la
mancata comparizione delle parti sia nella stessa che nella successiva,
nonostante l’avviso del rinvio ad entrambe, determina l’improcedibilità ai
sensi dell’art. 348 cod. proc. civ., norma di carattere generale e, dunque,
anch’essa applicabile alle controversie relative alle sanzioni
amministrative. Prima ancora, Cass. Sez. U, Ord. n. 23285 del 18/11/2010 (Rv.
615039) aveva chiarito come “In tema di opposizione a sanzioni
amministrative le regole speciali dettate per il giudizio di primo grado non
possono ritenersi automaticamente estensibili anche a quello d’appello, in
mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso”
dell’ultrattività del rito, sebbene il legislatore delegato avrebbe potuto
prendere esplicitamente posizione su tale profilo).
Nelle controversie agrarie, resta a sua volta immutata la disposizione
eccezionale che prevede a favore dell’affittuario convenuto in giudizio per
morosità la concessione di un termine per il versamento dei canoni scaduti,
nonché l’idoneità del pagamento effettuato in tale termine a sanare la
morosità stessa. Permane altresì l’obbligo del tentativo di conciliazione
preventivo all’instaurazione del giudizio.
Quanto alle controversie in materia di opposizione a procedura coattiva per
la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti
pubblici, che saranno regolate dal rito ordinario di cognizione, l’art. 33,
comma 38, dello schema di decreto sostituisce l’originario art. 3 del R.D.
14 aprile 1910, n. 639, eliminando il riferimento al ricorso come forma di
proposizione. Anche qui lo sforzo di semplificazione e di uniformazione dei
riti cede il passo davanti alle peculiarità delle vecchie discipline
speciali, mantenendosi la fase meramente strumentale ed incidentale,
destinata alla pronuncia sulla richiesta di sospensione dell’esecutorietà
dell’ingiunzione, purché l’opposizione sia stata proposta entro il termine
di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento opposto; trattandosi
tuttavia ora di procedimenti che si introducono con citazione, secondo la
regola generale di cui all’art. 163 cod. proc. civ., al fine di stabilire la
pendenza del giudizio e perciò la tempestiva proposizione, occorrerà avere
riguardo alla notifica della citazione stessa. Era peraltro auspicabile, in
un’ottica di effettiva uniformazione delle diverse discipline speciali,
effettuare un coordinamento procedurale in sede di delega tra tale
sospensiva e quelle diversamente disciplinate nei riti lavoro per le
opposizioni a sanzioni amministrative ed i provvedimenti in materia di
protezione dei dati personali.
Quanto ai procedimenti in materia di applicazione delle disposizioni del
codice protezione dati personali, l’art. 9, comma 7, dello schema di decreto
delegato riafferma che la sentenza che definisce il giudizio può prescrivere
le misure necessarie pure in deroga al divieto di cui all’art. 4, legge 20
marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all’eventuale atto del
soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati 7. Va segnalato come,
rispetto all’art. 152, comma 12, D. lg. 30 giugno 2003, n. 196, nel decreto
delegato manchi incomprensibilmente il richiamo alla possibilità esplicita
per il giudice di disporre il risarcimento del danno.
IV. Quello a cui rinvia il legislatore delegato è peraltro, già per scelta
originaria, un rito del lavoro dimidiato dall’art. 2 dello schema di decreto
legislativo: ai procedimenti
7 La questione è stata oggetto della recente Cass., Sez. U, Sent. n. 8487
del 14/04/2011 (Rv. 616973), che ha affermato come l’intera materia
dell’accesso ai dati personali sia per legge attribuita alla cognizione
dell’AGO, senza eccezioni di sorta e senza che a ciò risulti di ostacolo la
norma costituzionale di cui all’art. 103, più volte evolutivamente
interpretata nel senso che anche alla predetta autorità giudiziaria è
consentito, per effetto di conforme disposizione del legislatore ordinario,
di conoscere di interessi legittimi, di conoscere ed eventualmente annullare
un atto della P.A., e di incidere conseguentemente sui rapporti sottostanti
secondo le diverse tipologie di intervento giurisdizionale previste.
speciali ad esso ricondotti non si applicano infatti, gli artt. 413, 415,
settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429,
terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo
comma e 439 del codice di procedura civile; l’ordinanza per il pagamento di
somme prevista dall’articolo 423, secondo comma, cod. proc. civ. può essere
concessa su istanza di ciascuna parte; l’art. 431, quinto comma, cod. proc.
civ., sulla provvisoria esecutività si applica alle sentenze di condanna a
favore di ciascuna delle parti; i poteri istruttori previsti dall’articolo
421, secondo comma, cod. proc. civ. non posso essere adoperati al di fuori
dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile in via generale per
la prova testimoniale.
Si legge al riguardo nella Relazione Illustrativa al decreto (All. 2):
L’adattamento del rito lavoro a tali fattispecie ha reso necessaria
l’adozione di disposizioni di coordinamento, allo scopo di consentire
l’adeguamento alle materie oggetto dei procedimenti suindicati di regole
processuali specificamente introdotte per la decisione di controversie in
materia di rapporti di lavoro. Nell’emanazione di siffatte disposizioni di
coordinamento e di adeguamento è stata, in particolar modo, sancita la
inapplicabilità delle previsioni del rito del lavoro oggettivamente
incompatibili con le materie diverse da quelle indicate dall’art. 409 cod.
proc. civ. (…). È stata, inoltre, espressamente esclusa l’applicazione delle
previsioni del processo del lavoro che introducono significative
differenziazioni dei poteri processuali. Tali previsioni, infatti, si
giustificano, in quel modello processuale, esclusivamente in virtù
dell’esigenza di garantire un particolare favore nei confronti del
lavoratore, anche in considerazione della peculiare connessione, nel
rapporto di lavoro, dei diritti del lavoratore con i diritti della
personalità, quale è il diritto ad una esistenza libera e dignitosa sancito
dall’art. 36 Cost.
V. Ancora. Nei riti lavoro che regoleranno le opposizioni a sanzioni
amministrative ed i provvedimenti in materia di protezione dei dati
personali si innesta un subprocedimento incidentale che, in caso di pericolo
imminente di un danno grave e irreparabile, consente di pronunciare fuori
udienza un decreto di sospensione, che diviene però inefficace se non
confermata con ordinanza, entro la prima udienza successiva o, “in ogni
caso” entro sessanta giorni dalla pronuncia del decreto. Tale sospensiva
riecheggia il modello di cui al comma secondo dell’art. 669-sexies cod.
proc. civ., il quale, autorizzando la concessione del provvedimento
cautelare inaudita altera parte, dispone che, con il medesimo decreto, il
giudice fissi l’udienza di comparizione delle parti entro un termine non
superiore a quindici giorni e che, nel corso di tale udienza, provveda poi
alla conferma, modifica o revoca del decreto concessivo della cautela. La
sospensione con decreto così delineata dal legislatore delegato appare
quindi come un provvedimento con efficacia temporale limitata dal termine
dei sessanta giorni e condizionata all’unicità dell’udienza successiva di
comparizione delle parti, nel corso della quale il giudice provvede sul
decreto. La locuzione “in ogni caso” consente di ravvisare nelle tre norme
del decreto delegato che la adoperano un’idonea disposizione di legge
attributiva del carattere perentorio al termine di sessanta giorni, ai sensi
dell’art. 152, comma 2, cod. proc. civ.
Spiega la Relazione Illustrativa:
Al fine di dare piena attuazione al principio del contraddittorio,
l’ordinanza che sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
non potrà essere emessa prima dell’udienza fissata per la comparizione delle
parti. Nondimeno, se durante il tempo occorrente per l’instaurazione del
contraddittorio le ragioni dell’opponente rischiano di subire un pregiudizio
irreparabile, il giudice potrà disporre la sospensione inaudita altera
parte, con decreto pronunciato fuori udienza (in ossequio al principio della
domanda, si deve ritenere che anche il decreto di sospensione potrà essere
emanato solo se l’opponente ne abbia fatto espressa richiesta). In tal caso,
il provvedimento di sospensione dovrà essere confermato alla prima udienza
successiva, e, in ogni caso, entro il termine di sessanta giorni – pena la
sua inefficacia – con ordinanza non impugnabile, in cui il giudice deve dare
conto esplicitamente delle gravi e circostanziate ragioni che giustificano
la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza-ingiunzione. La
previsione del termine di sessanta giorni è stata introdotta al fine di
imporre l’instaurazione del contraddittorio tra le parti entro un termine
ragionevole, ma tale da consentire la trattazione delle istanze cautelari
unitamente a quelle di merito del procedimento.
L’adozione della sospensiva mediante decreto vincola pertanto il giudice a
fissare la prima udienza, ovvero comunque un’apposita udienza per la
convocazione della controparte, entro sessanta giorni dalla pronuncia del
decreto, e questo stringente fattore temporale rischia di disincentivare il
magistrato dal rendere la sospensione inaudita altera parte. E’ da ritenere
che se, nel rendere la sospensione con decreto, si ometta di stabilire la
data dell’udienza per la conferma e trascorra vanamente l’indicato termine,
così come se all’udienza, appositamente fissata entro i sessanta giorni per
la conferma della sospensione, non compaia nessuna delle parti, ovvero
ancora se l’udienza stessa venga poi rinviata senza che sia pronunciata la
tempestiva ordinanza di conferma, il decreto di sospensione debba essere
dichiarato inefficace dal giudice, anche d’ufficio. In definitiva,
l’inefficacia del decreto di sospensione risulta condizionata ad una
inattività del giudice, più che ad un’inerzia della parte istante (secondo
quanto diversamente avviene, ad esempio, in base all’art. 669 sexies, comma
2°, cod. proc. civ., con l’assegnazione all’istante di un termine perentorio
per la notificazione del ricorso e decreto).
L’istituto della sospensiva con decreto, per come congegnato dal legislatore
delegato, può far peraltro dubitare della sua legittimità costituzionale in
relazione alla garanzia del contraddittorio. E’ noto, al riguardo dell’art.
111, comma 2°, Cost. come certamente l’obbligo del contraddittorio
preventivo sia derogabile, purché il provvedimento che vi deroghi risulti
indispensabile ad evitare che il ricorrente subisca un danno grave e
irreparabile, ed a condizione che il medesimo contraddittorio sia
ripristinato in tempi brevissimi. Il decreto di sospensione nei procedimenti
di 8 Cfr. A. GRAZIOSI, La cognizione sommaria del giudice civile nella
prospettiva delle garanzie costituzionali, in Riv. trim. dir. proc. civ. ,
2009, 1, 137 ss.opposizione a sanzioni amministrative ed in materia di
protezione dei dati personali potrebbe essere pertanto meglio strutturato
sul modello di quanto ora previsto dall’art. 56, D. lg. 2 luglio 2010, n.
104 (Codice del Processo Amministrativo), imponendo al ricorrente la
presentazione di un’apposita istanza, da notificare alle controparti se non
già inserita nel ricorso introduttivo del giudizio previamente notificato.
La specificità della natura di tali controversie dovrebbe indurre a
differenziare il modello di tutela inaudita altera parte sia rispetto a
quello appena elaborato dal legislatore delegato nello schema di decreto,
sia rispetto a quello stesso congegnato dall’art. 669-sexies comma 2° cod.
proc. civ., in maniera da evitare che il provvedimento di sospensione sia
pronunciato su istanza presentata direttamente al giudice, in assenza di
contraddittorio, e senza che la controparte sia in alcun modo resa edotta,
attraverso la notificazione del ricorso, della richiesta avanzata dal
ricorrente. Al contrario, la notifica dell’istanza da parte del ricorrente
dovrebbe dunque costituire una condizione per la pronuncia del decreto di
sospensione. Per quanto prima osservato, sembrerebbe anche da preferire una
soluzione che svincoli l’efficacia del decreto di sospensione dal decorso
termine perentorio di sessanta giorni, rimettendo peraltro certamente alla
prima udienza ad esso successiva l’adozione della pronuncia di conferma, ed
individuandosi perciò in tale successiva udienza il termine finale di
efficacia del provvedimento inaudita altera parte. Peraltro, potrebbe
precisarsi che, fino a quando conservi efficacia, in attesa dell’ordinanza
confermativa, il decreto di sospensione sia sempre revocabile o modificabile
su istanza di parte notificata.
VI. La stessa disciplina del mutamento del rito voluta dall’art. 4 dello
schema di decreto aumenta i profili specializzanti dei nuovi sottoriti
involontariamente creati. Si è previsto che, quando una controversia venga
promossa in forme diverse da quelle previste dal decreto, il giudice possa
disporre il mutamento del rito, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza
di comparizione delle parti. Ciò comporta, a differenza di quanto previsto
dagli artt. 426, 427 e 439 cod. proc. civ., un’ulteriore deviazione del
sottotipo contemplato dal decreto delegato rispetto ai modelli codicistici,
ponendo anche al giudice una preclusione al rilievo dell’errore sul rito,
pur se esso abbia inciso sul contraddittorio o sull’esercizio del diritto di
difesa, o abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico
pregiudizio processuale ad una delle parti. La nuova previsione sul
mutamento del rito andrà comunque letta compatibilmente con l’art. 40, commi
3°, 4° e 5°, cod. proc. civ., in tema di connessione di cause assoggettate
al rito ordinario ed a riti speciali, norma la cui inderogabilità trova
fondamento nel principio del giudice naturale precostituito per legge,
sancito dall’art. 25 Cost.
Spiega al riguardo la Relazione Illustrativa
al decreto:
Nell’emanare una disciplina del mutamento del rito comune a tutte le
fattispecie, giacché risultava priva di disciplina la fattispecie del
mutamento del rito da sommario di cognizione a rito del lavoro, si è tenuto
conto, per un verso, dell’assenza di ragioni tali da dar luogo ad un favor
assoluto per uno specifico modello procedimentale, e, per altro verso,
dell’esigenza di ridurre al minimo l’ambito temporale di incertezza sulle
regole destinate a disciplinare il processo, al fine di scongiurare vizi 9
procedurali che, riverberandosi a catena su tutta l’attività successiva,
possano far regredire il processo, in contraddizione con i principi di
economia processuale e di ragionevole durata sanciti dall’art. 111 della
Costituzione. La disciplina posta si caratterizza, pertanto, per la
sussistenza di una rigida barriera temporale (la prima udienza di
comparizione delle parti dinanzi al giudice) oltre la quale è precluso
pronunziare il mutamento del rito, sia in via di eccezione di parte che come
provvedimento officioso del giudicante, similmente alla disciplina della
competenza territoriale.
VII. Come già accennato, per i procedimenti ricondotti al rito sommario, non
trovano applicazione i commi secondo e terzo dell’art. 702-ter cod. proc.
civ., circa la pronuncia di inammissibilità per le domande non rientranti
nella competenza del tribunale in composizione monocratica, e la facoltà per
il giudice di fissare l’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ. ove le
difese delle parti appaiano incompatibili con un’istruzione sommaria. E’
dunque esclusa, in ossequio al criterio di delega previsto dall’articolo 54,
comma 4, lett. b), n. 2), l. n. 69/2009, per tutti i procedimenti
disciplinati dal Capo III dello schema di decreto, la possibilità di
conversione del rito sommario di cognizione nel rito ordinario, pure
allorché le concrete esigenze di istruzione imposte da domande, eccezioni ed
istanze dei contendenti “complichino” oltremodo la trattazione del
procedimento. Solo laddove sia promossa nella forma del procedimento
sommario una controversia diversa da quelle elencate sub artt. 12 e segg.
del decreto delegato, trova riscontro l’art. 4 del decreto sul mutamento del
rito, prevedendosi comunque una pronunzia di adeguamento delle forme
processuali entro la prima udienza di comparizione delle parti (e non più
nelle udienze successive, o, addirittura, nel giudizio d’appello, che
resterà, pertanto, regolamentato irretrattabilmente dall’art. art .
702-quater cod. proc. civ.).
Stando a quanto affermato in sede di delega dall’art. 54, comma 4°, lett.
b), n. 2, l. n. 69 del 2009, come visto, dovevano assoggettarsi al modello
processuale del rito sommario quelle cause in cui siano “prevalenti
caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della
causa”. Tale caratterizzante “semplicità” delle controversie è stata però
qui intesa dal legislatore - dapprima dal delegante e poi dal delegato - in
senso probabilmente fuorviante, come semplicità “oggettiva”, “astratta”,
ovvero per mera appartenenza del rapporto controverso ad una particolare
tipologia di contenzioso. Depotenziato il richiamo dell’art. 702-ter cod.
proc. civ. (ed in particolare al terzo comma di esso), non c’è alcuna via di
fuga per il giudice, e quindi per le parti, laddove, al di là delle
questioni giuridiche sollevate, la lite non risulti affatto semplice sul
piano dell’attività istruttoria. La scelta del rito sommario non può infatti
mai comprimere il diritto delle parti di agire o di resistere in giudizio
provando, ovvero il diritto delle parti all’assunzione ed alla valutazione
di tutte le prove che siano rilevanti al fine di dimostrare la verità dei
fatti che delineano la loro difesa. Privato del riferimento radicato
sull’art. 709-ter, comma 3°, cod. proc. civ., ovvero sulla “sommarietà”
dell’istruttoria di causa, il procedimento sommario di cognizione vede
sfumare la sua ratio ordinamentale. Il dato appare aggravato dalla
constatazione che per alcuni dei procedimenti speciali ora ricondotti al
rito sommario di cognizione nel
Capo III del decreto delegato (quali ad esempio quelli per la liquidazione
degli onorari e dei diritti di avocato o per l’opposizione a decreto di
pagamento di spese di giustizia, o ancora in materia di espulsione dei
cittadini di Stati non membri UE), rimane previsto, per assunto rispetto del
limite imposto dall’art. 54, comma 2°, lett. c, delle legge di delega, che
l’ordinanza di primo grado non sia appellabile. Il che comporta che le
parti, spogliate in primo grado della facoltà di indurre il giudice a
disporre il prosieguo nelle forme ordinarie per dar sfogo alle loro difese
“non sommarie”, siano poi altresì espropriate di un appello “a cognizione
piena ed esauriente”, quale quello delineato dall’art. 702-quater cod. proc.
civ., compensativamente aperto alla deduzione di nuovi mezzi di prova.
L’inappellabilità inoltre che connota alcuni di questi procedimenti
“ricondotti” al rito sommario collide apparentemente con la previsione
dell’art. 702-quater cod. proc. civ., per cui l’ordinanza emessa dal giudice
all’esito del procedimento, se non “appellata”, acquisisce l’autorità della
cosa giudicata sostanziale ex art. 2909 cod. civ.
VIII. Quanto in particolare all’art. 12 dello schema di decreto, in
relazione ai procedimenti per la liquidazione degli onorari e di diritti di
avvocato, resta da confermare il pacifico orientamento giurisprudenziale,
adottato con riguardo alla l. n. 797 del 1942, secondo cui, contro
l’ordinanza di liquidazione di spese, onorari e diritti in favore di
avvocati nei confronti dei clienti, è ammesso soltanto ricorso per
Cassazione ex art. 111 Cost. Il nuovo rito sommario in tema di onorari e
diritti dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni
professionali opererà anche allorché il patrono si avvalga dell’ordinario
procedimento di ingiunzione ex artt 633 cod. proc. civ. e segg., nelle forme
previste e regolate dallo speciale procedimento di cui agli artt. 29 e 30,
L. 13 giugno 1942, n. 794 (ed infatti il primo comma dell’art. 12 dello
schema di decreto si riferisce anche all’opposizione proposta a norma
dell’art. 645 cod. proc. civ.) . Viceversa, dovrà rimanere del tutto
estranea all’applicazione dell’art. 12 del Decreto delegato di
semplificazione dei riti la controversia che non abbia ad oggetto soltanto
la semplice determinazione della misura del compenso, ma si estenda altresì
ad altri oggetti d’accertamento e di decisione, quali i presupposti del
diritto al compenso, o i limiti del mandato, o la sussistenza di cause
estintive o limitative della pretesa. In questo caso, il giudizio è pur
sempre, a tutti gli effetti, un procedimento ordinario, che si conclude in
primo grado con una sentenza, impugnabile con il solo mezzo dell’appello.
Nell’eventualità che all’udienza di comparizione delle parti emerga
l’inesistenza dei presupposti per l’applicazione del procedimento speciale
di cui all’art. 12 dello schema di decreto delegato, in relazione all’art.
28 della l. n. 794/1942, il giudice non dovrebbe disporre il mutamento del
rito al fine di consentire la prosecuzione del giudizio nelle forme
ordinarie davanti al giudice competente (mutamento, peraltro, altrimenti
ristretto nei limiti consentiti dall’art. 4, comma 2, del decreto stesso),
ma dichiarare esclusivamente l’inammissibilità del ricorso (v. Cass., Sez.
3, Ord. n. 21261 del 14/10/2010, Rv. 614237); Cass., Sez. 3, Ord. n. 23344
del 9/9/2008, Rv. 605203 ). 11
IX. Va poi concentrato l’esame sui procedimenti aventi ad oggetto l’ingresso
e il soggiorno degli stranieri. Stando ai criteri di delega, la scelta del
delegato di ricondurre i procedimenti in questione al rito sommario di
cognizione suppone a monte una qualificazione di prevalenza dei caratteri di
semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa. Si tratta
però di procedimenti che devono comunque garantire nei confronti degli
stranieri un’adeguata tutela giuridica dei diritti fondamentali, la cui
titolarità è loro estesa sulla base della previsione dell’art. 3 Cost., in
connessione con gli artt. 2 e 10, comma 2.
In primo luogo, è necessario identificare i procedimenti che il legislatore
ha ritenuto assoggettabili al rito sommario. Si tratta :
-
delle controversie relative al mancato riconoscimento del diritto di
soggiorno sul territorio nazionale dei cittadini dell’Unione europea e dei
loro familiari (art. 14)
-
delle controversie relative all’allontanamento dei cittadini dell’Unione
europea dal nostro territorio (art. 15 dello schema di decreto)
-
delle controversie in materia di espulsione di cittadini extraeuropei (art.
16)
-
delle controversie in materia di riconoscimento della protezione
internazionale (art. 17)
-
del procedimento di opposizione al diniego di nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli
altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia familiare. (art.
27)
A questo elenco di controversie deve essere doverosamente aggiunta quella,
disciplinata all’art. 33, comma 18 dello schema di decreto legislativo,
relativa alla convalida delle misure attuative dell’espulsione
(accompagnamento coattivo e trattenimento presso i centri d’identificazione
ed espulsione). Il legislatore delegato ha sostituito il comma 5 bis
dell’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, che in precedenza regolava il
procedimento, senza però modificare il regime processuale preesistente
mutuato dal modello camerale regolato dagli artt. 737 e seguenti c.p.c.
(art. 14, quarto comma, d.lgs. n. 286 del 1998). La scelta di non ricondurre
nel modello del rito sommario questo procedimento è condivisibile per la
inconciliabilità delle sue peculiarità (unicità dell’udienza e termini
ristrettissimi) con qualsiasi modello di procedimento civile.
Dall’analisi dei procedimenti riguardanti gli stranieri, ricondotti al rito
sommario, emergono alcune varietà di regime giuridico la cui conservazione
non è giustificabile sulla base dei vincoli della delega, riguardanti la
composizione dell’organo giudicante e i criteri di competenza.
Ci s’intende riferire in particolare alla comparazione dei termini di
proposizione dei ricorsi in primo grado ed in appello e alle garanzie
dell’effettivo esercizio del diritto di difesa.
In ordine al primo aspetto, si deve constatare che il termine perentorio per
ricorrere contro il provvedimento di allontanamento del cittadino
dell’Unione Europea (sostanzialmente equiparabile all’espulsione del
cittadino extraeuropeo) è di venti giorni dalla comunicazione del
provvedimento, quello per ricorrere avverso l’espulsione è di sessanta
giorni ed, infine, quello avverso il rigetto della richiesta di protezione
internazionale è di trenta giorni. Gli altri due procedimenti, relativi al
soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea e al ricongiungimento familiare
non richiedono l’osservanza di termini perentori per l’instaurazione del
procedimento.
Le differenze temporali non sembrano essere giustificabili in quanto tutti i
procedimenti assoggettati a termini perentori di proposizione del ricorso
riguardano l’accertamento delle condizioni per soggiornare nel nostro
territorio ed incidono sulla titolarità e l’esercizio di diritti
fondamentali della persona, come si evince dall’assoggettamento alla
giurisdizione del giudice ordinario.
Si poteva in alternativa realizzare:
a)
l’equiparazione dei termini a quello più esteso di 60 giorni, previsto per
l’opposizione all’espulsione davanti al giudice di pace, tenuto conto della
sostanziale omogeneità delle condizioni da accertare e degli strumenti di
tutela giurisdizionale
b)
oppure, l’equiparazione, limitata ai procedimenti assoggettati alla
competenza del tribunale in composizione monocratica, al termine di 30
giorni previsto per i procedimenti relativi alla protezione internazionale
ma non per l’allontanamento dei cittadini comunitari.
Quanto ai termini per le impugnazioni, tutti i provvedimenti che definiscono
il giudizio, ad eccezione del procedimento di opposizione all’espulsione,
sono impugnabili mediante l’appello da proporsi nelle forme e nei termini di
cui all’art. 702-quater c.p.c. Per il procedimento riguardante il mancato
riconoscimento della protezione internazionale è peraltro prevista la
riduzione alla metà dei termini per la proposizione dell’appello. La
compressione temporale non deriva dalla peculiarità del procedimento, che
presenta identiche esigenze di effettività della tutela degli altri, ma è
fondata sulla mera riproposizione del contenuto nell’art. 35, comma 11 del
d.lg. n. 25.
Tale termine però, si giustificava alla luce della qualificazione del
gravame come reclamo avverso un provvedimento camerale, con conseguente
applicazione del termine di 10 giorni previsto dall’art. 739 secondo comma
Cod. Comm. Nella formulazione dell’art. 17 dello schema di decreto
legislativo, invece, al comma 10, è prevista l’impugnazione mediante appello
ex art. 702-quater c.d. proc. civ. ma con i termini ridotti a metà (10
giorni).
In ordine all’effettività del diritto di difesa, si registrano differenze di
regime giuridico tra i diversi procedimenti, che si traducono in
ingiustificate disparità di trattamento. L’occasione della semplificazione,
poteva, pertanto produrre una significativa razionalizzazione del sistema.
Come può agevolmente notarsi dall’esame delle norme, i procedimenti relativi
al mancato riconoscimento di un titolo di soggiorno fondato sul diritto
all’unità familiare (art. 14 e 27) non prevedono l’ammissione automatica al
gratuito patrocinio (pur non escludendola). Identico regime è previsto per
il ricorso avverso il diniego di protezione internazionale, che generalmente
riguarda stranieri in fuga dai paesi di origine o provenienza, privi di
mezzi di sostentamento e degli strumenti linguistici e conoscitivi per
affrontare un processo. L’ammissione al gratuito patrocinio e la previsione
dell’obbligo di nominare un difensore d’ufficio è stabilita nell’opposizione
all’espulsione, ma non nell’opposizione al provvedimento di allontanamento
che ha identica natura. Per quest’ultimo la parte è ammessa alla difesa
personale.
Si poteva, altrimenti:
a)
prevedere per tutti i procedimenti in oggetto la previsione dell’accesso in
via automatica al patrocinio a spese dello Stato, salvo la rinuncia espressa
della parte,
b)
ovvero, prevedere, quanto meno per i procedimenti di opposizione all’ordine
di allontanamento dei cittadini appartenenti all’Unione europea, il medesimo
regime giuridico del procedimento di espulsione (obbligo di nominare il
difensore d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato), ritenendo del tutto
priva di efficacia la difesa personale.
La nuova formulazione nell’art. 33, comma 18, del procedimento di convalida
dei provvedimenti di accompagnamento coattivo alla frontiera e di
trattenimento degli stranieri colpiti da provvedimento di espulsione presso
i centri d’identificazione ed espulsione, per la vocazione alla completezza,
anche ricognitiva dell’intervento normativo in esame, poteva inoltre essere
integrata sotto due profili :
a)
mediante aggiunta di un comma o di un ulteriore periodo che prevedesse, come
stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4544 del 2010; 12090
del 2010; 13767 del 2010), l’attivazione del contraddittorio con l’audizione
dell’interessato e la nomina del difensore, anche in sede di convalida della
proroga del trattenimento (che può prolungarsi fino a sei mesi);
b)
mediante aggiunta all’art. 33, comma 18, di un ultimo periodo che estendesse
l’applicazione dell’art. 13, comma 5 bis anche ai provvedimenti assunti dal
Questore in esecuzione dei decreti di allontanamento emessi a carico dei
cittadini dell’Unione Europea (art. 20, comma 11 d. lg. n. 30 del 2007),
essendo misura identica alla convalida dell’accompagnamento coattivo dei
cittadini extraeuropei, ed essendone espressamente prevista la convalida da
parte del Tribunale in composizione monocratica. L’identità di regime
giuridico tra le due forme di controllo giurisdizionale, è stata del resto
affermata dalla Corte di cassazione nella pronuncia n. 25660 del 2010.
X. Infine, si osserva come l’art. 25 stabilisca l’assoggettamento al rito
sommario delle seguenti azioni :
-
azione civile contro le discriminazioni per motivi etnici, religiosi,
razziali, nazionali; (art. 44 d.lgs. n. 286 del 1998);
-
azione contro le discriminazioni riguardanti la razza e l’origine etnica
(art. 4 d. lg. n. 215 del 2003);
-
azione contro le discriminazioni a causa della religione, delle convinzioni
personali, degli handicap, dell’età e dell’orientamento sessuale, per quanto
riguarda l’occupazione ed il lavoro (art. 4 d.lgs. n. 216 del 2003);
-
azioni contro le discriminazioni per le persone disabili (art. 3 l. n. 67
del 2006);
-
le azioni contro le discriminazioni per ragioni i sesso nell’accesso e nella
fornitura di beni e servizi art. 55-quinquies d.lgs. n. 198 del 2006).
Il procedimento rispecchia fedelmente il modello processuale dell’art. 44,
d.lgs n. 286 del 1998, già assunto dal legislatore dei decreti legislativi
n. 215 e 216 del 2003 come architrave delle singole azioni, e contiene una
uniforme disciplina dell’onere della prova finalmente più aderente alle
indicazioni provenienti dalle direttive dell’Unione europea.
I profili di criticità riguardano tuttavia la previsione della facoltà per
la parte di difendersi personalmente e l’indicazione dei criteri di
determinazione della competenza territoriale.
La tutela antidiscriminatoria, fondata sulla declinazione dell’art. 3 della
Costituzione, non può essere invero affidata alla difesa personale della
parte, essendo inconstestatamente ascrivibile nell’ambito dei diritti umani,
inviolabili. Anche qui sembra auspicabile la previsione dell’ammissione
automatica, salvo rinuncia della parte, al patrocinio a spese dello Stato.
In ordine alla competenza territoriale, parrebbe opportuno aggiungere al
criterio del domicilio quello della residenza del ricorrente.
(Redattori: Maria Acierno; Antonio Scarpa)
Il direttore
(Mario Rosario Morelli)
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
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