Mediazione - tenuta del
registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di
formazione - Circolare 13 giugno 2011 - Attività di tenuta del registro
degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione.
Indicazioni sull'applicabilità della disciplina del silenzio assenso
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
il Direttore generale della Giustizia civile
visto l’art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;
visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto
con il Ministro dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato
sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258, con efficacia dal 5 novembre 2010, con il
quale è stato adottato il “Regolamento recante la determinazione dei criteri
e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di
mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonché
l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art.
16 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28”;
visto l’art.3 del suddetto decreto interministeriale che prevede che il
registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione è tenuto presso
il Ministero della Giustizia e ne è responsabile il direttore generale della
giustizia civile(o suo delegato);
visto l’art.17 del suddetto decreto interministeriale, che prevede che
l’elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l’attività di
formazione dei mediatori è tenuto presso il Ministero della Giustizia e ne è
responsabile il direttore generale della giustizia civile;
visto l’art.5 del medesimo decreto interministeriale (cui fa richiamo
l’art.19 del medesimo decreto relativamente agli enti di formazione),
secondo cui il responsabile del registro approva i modelli di domanda di
iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con la
indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve
essere corredata;
visto l’art.10 del medesimo decreto interministeriale, secondo cui spetta al
responsabile del registro, per le finalità di cui ai commi 1 e 2,
l’esercizio del potere di controllo, anche mediante l’acquisizione di atti e
notizie, che viene esercitato nei modi e tempi stabiliti da circolari o atti
amministrativi equipollenti;
visto il parere dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia del 6
giugno 2011;
adotta la seguente
CIRCOLARE
In sede di concreta attuazione dell’attività di tenuta del registro degli
organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, si ritiene
necessario dare specifica indicazione sul profilo problematico inerente i
termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che si attivano a
seguito delle diverse istanze proposte a questa direzione generale e, in
particolare, sulla applicabilità della disciplina del silenzio assenso.
Le previsioni normative di riferimento
Secondo la previsione di cui all’art.5 del decreto interministeriale di cui
all’oggetto, il procedimento di iscrizione degli organismi di mediazione nel
registro tenuto presso il Ministero della Giustizia deve essere concluso
entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.
La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati può essere
effettuata per una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la
documentazione integrativa richiesta decorre un nuovo termine di venti
giorni. Quando è scaduto il termine di giorni quaranta (ovvero il termine di
venti giorni nel caso in cui sia stata formulata la richiesta di
integrazione ed essa sia pervenuta) senza che si sia provveduto, si procede
comunque all’iscrizione.
L’art.19 del medesimo decreto interministeriale, poi, estende la medesima
previsione sopra citata anche al procedimento di iscrizione nell’elenco
degli enti di formazione.
Le suddette previsioni normative, dunque, chiariscono espressamente
l’applicazione della disciplina del silenzio assenso relativamente al
procedimento di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione e
degli enti di formazione: il trascorrere del termine di quaranta giorni
dalla data di presentazione dell’istanza, ovvero del termine di venti giorni
dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta, assume
una valenza giuridica propria, in quanto comporta il prodursi di effetti
analoghi all’accoglimento dell’istanza di iscrizione, tanto che
l’amministrazione è tenuta comunque all’iscrizione.
Il problema
Nei procedimenti amministrativi di competenza, questa direzione generale non
si limita unicamente a valutare la sussistenza dei presupposti per la
iscrizione nel registro degli organismi di mediazione ovvero nell’elenco
degli enti di formazione.
Si inserisce, infatti, nell’ambito delle attività di controllo e vigilanza
di questa direzione generale, anche la verifica di legittimità delle
ulteriori richieste che un organismo di mediazione od un ente di formazione
già iscritti sono tenuti a formulare, in forza della previsione di cui
all’art.8 del decreto interministeriale sopra citato.
Più segnatamente, ciascun organismo di mediazione od ente di formazione
iscritto è tenuto a comunicare a questa direzione generale qualunque vicenda
modificativa dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini
dell’iscrizione; ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui un organismo
od ente intende modificare le proprie sedi, il regolamento, il numero dei
mediatori, il numero dei formatori, e così via.
Su ciascuna delle suddette richieste questa direzione generale è tenuta a
compiere una valutazione di legittimità, dovendo controllare la sussistenza
dei requisiti. In sostanza, come all’atto della domanda di iscrizione si
compie la valutazione della sussistenza dei suddetti requisiti , così
parimenti, tale attività va compiuta anche quando l’istanza è successiva al
momento della iscrizione.
La direzione generale, in tali ipotesi, in caso di regolarità delle
modifiche richieste, adotta un provvedimento di modifica del precedente, il
quale costituisce, dunque, nell’ambito del rapporto tra la amministrazione
vigilante e l’ente od organismo istante, l’atto regolativo e legittimante
l’attività che può essere svolta dai soggetti interessati.
È dunque indubbio che, anche in questo caso, deve ragionarsi in termini di
procedimento amministravo attivato a seguito di una istanza di un privato:
la legittimità della variazione richiesta, infatti, può derivare solo a
seguito del compiuto controllo da parte di questa direzione generale.
Il problema è che, relativamente a tali istanze, non vi è alcuna espressa
indicazione, in sede di regolamento interministeriale n.180/2010, dei tempi
di chiusura del procedimento né degli effetti della mancata adozione di un
provvedimento espresso entro il termine previsto.
Ciò a differenza di quanto espressamente detto relativamente alle istanze di
nuova iscrizione dagli artt. 5 e 19 del regolamento interministeriale.
L’applicazione della disciplina del silenzio assenso di cui alla l.241/90
Sotto il profilo normativo, la soluzione che si ritiene di dovere applicare,
in linea con il parere espresso dall’ufficio legislativo, consiste nella
applicabilità, ai procedimenti amministrativi in esame, delle previsioni
normative in materia di procedimento amministrativo di cui alla l. 7 agosto
1990 n.241, segnatamente nella parte in cui ha generalizzato l’istituto del
silenzio assenso ad ogni procedimento amministrativo, salvo specifiche
esclusioni.
In particolare, il riferimento normativo è dato:
a.dall’art.2, secondo cui 1.Ove il procedimento consegua obbligatoriamente
ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un
provvedimento espresso. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i
procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e
degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta
giorni;
b.dall’art. 20, secondo cui 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19,
nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a
provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori
istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica
all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il
provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
In tali casi, pertanto, se nel termine di trenta giorni non viene adottato
il provvedimento formale di autorizzazione, trova applicazione la disciplina
del silenzio assenso, con la conseguenza che, ad esempio, l’organismo può
operare nelle ulteriori sedi, può applicare il nuovo regolamento, può
utilizzare i nuovi mediatori o formatori di cui ha chiesto l’inserimento
negli elenchi e così via.
Va precisato che, a tal proposito, il legislatore del 2005, nel modificare
la previsione contenuta nell’art.20 della legge 241/90, ha inteso
generalizzare l’istituto del silenzio assenso a tutti i procedimenti
amministrativi, salvo eccezioni di cui al comma quarto, non riconducibili
alla presente fattispecie.
Ed è proprio la scelta legislativa di rendere generale la applicazione della
previsione del silenzio assenso per tutti i procedimenti amministrativi che
induce a non propendere per la diversa tesi, pur prospettata da parte della
dottrina e da una giurisprudenza minoritaria, secondo cui l’effetto,
consistente nella legittimazione a svolgere l’attività, si determina in
forza di legge e pertanto solo ove ricorrono tutte le condizioni previste
dalla legge per il legittimo rilascio del provvedimento favorevole; sicchè,
in mancanza di tali condizioni, la fattispecie del silenzio assenso non si
potrebbe perfezionare, con la conseguenza che il privato si troverebbe a
svolgere l’attività in via di mero fatto in mancanza di un titolo
abilitativo.
Secondo tale impostazione, occorrerebbe, sempre ed in ogni caso, una previa
valutazione da parte dell’amministrazione vigilante, con la conseguenza che
non potrebbe operare l’effetto del silenzio assenso nel caso di inutile
decorso del termine di conclusione del procedimento.
Se, da un lato, tale soluzione consente alla amministrazione vigilante di
mantenere un potere di controllo che deve necessariamente estrinsecarsi
attraverso un suo atto formale di accoglimento dell’istanza, d’altro lato, è
confliggente, per come detto, con il dato normativo di riferimento, secondo
cui, comunque ed in ogni caso, il privato che abbia attivato un procedimento
amministrativo per lo svolgimento di una attività, deve essere messo in
condizioni di potere operare nel senso richiesto una volta che il termine di
conclusione sia trascorso senza adozione di un atto formale.
La applicazione, dunque, delle previsioni normative in esame consente di:
a.non impedire agli istanti di potere operare nel senso della richiesta
compiuta una volta decorso il tempo di giorni trenta dalla presentazione
dell’istanza;
b.porre comunque l’amministrazione nella possibilità di intervenire in un
momento successivo o in via di autoannullamento o, comunque, attivando quei
poteri che sono da porre in relazione alla propria funzione di vigilanza,
dovendo questa direzione generale controllare costantemente che ciascun
organismo od ente svolga l’attività nel rispetto delle previsioni di legge,
primaria e secondaria, oltre che delle direttive date.
La tutela dell’interesse pubblico ed i poteri dell’amministrazione vigilante
Se, dunque, l’unica via percorribile nella questione in esame è quella della
applicabilità della disciplina del silenzio assenso come modalità di
possibile conclusione del procedimento amministrativo, d’altro lato ciò non
vuol dire che l’amministrazione non possa, in seguito, intervenire sugli
effetti dell’atto, ripristinando la situazione di legittimità nel caso in
cui l’istanza non risulti adeguatamente supportata dai requisiti di legge
previsti.
A tutela dell’interesse pubblico a che l’attività che l’interessato può
svolgere, per effetto del silenzio assenso, rientri nell’ambito della
corrispondenza alle previsioni di legge, presiedono tre diverse previsioni
normative:
1.l’art.20 della l.241/90, secondo cui l’amministrazione tenuta alla
adozione del provvedimento espresso può, nel caso in cui ha operato il
silenzio assenso, assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi
degli artt.21 quinquies e 21 nonies: cioè, revocare l’atto amministrativo
formatosi per silenzio assenso (in caso di mutamento delle situazioni di
fatto o per sopravvenuto interesse pubblico); annullare l’atto
amministrativo illegittimo (sussistendo le ragioni di pubblico interesse).
2.l’art.21, comma 2 bis, della legge 241/90, secondo cui restano ferme le
attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad
atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste dalle leggi
vigenti, anche se è stato dato inizio all’attività ai sensi degli artt.19 e
20;
3.l’art.21, comma 1, della legge 241/90, secondo cui con la denuncia o con
la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione
dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli
articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista
dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più
grave reato. Al secondo comma è poi previsto che “le sanzioni attualmente
previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di
assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei
riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli
19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la
normativa vigente”.
Il potere di intervento successivo dell’amministrazione e la
responsabilizzazione della parte istante
È proprio su tali poteri di intervento successivo da parte della pubblica
amministrazione che si intende fare alcune precisazioni, in modo da rendere
chiaro quali siano i limiti della effettiva e corretta applicazione della
disciplina del silenzio assenso.
In primo luogo, come si è visto, sussiste il potere dell’amministrazione di
procedere alla revoca dell’atto ove, successivamente alla sua adozione
ovvero al maturarsi del silenzio assenso, sopravvengano fatti nuovi od un
nuovo interesse pubblico che inducono a non rendere più produttivo di
effetti l’atto (anche tacito) adottato.
In secondo luogo, l’amministrazione vigilante può intervenire con un atto di
annullamento di ufficio ove sussistano ragioni di pubblico interesse.
Tale ultimo contesto, in particolare, sembra riconducibile, ad esempio, al
caso in cui sia stata formulata istanza di approvazione di un nuovo
regolamento di procedura che contenga nuove indicazioni rispetto a quello in
precedenza adottato.
A tal proposito, si precisa che ai sensi dell’art.16 del d.lgs. 28/2010, il
responsabile del registro deve approvare il regolamento di procedura
inviato,nonché, evidentemente, tutte le successive modifiche apportate.
Il suddetto regolamento, preme precisare, assume particolare valenza ai fini
dello svolgimento del corretto servizio di mediazione, in quanto indica e
descrive le modalità nonché i criteri tramite cui l’organismo intende
svolgere la suddetta attività; costituisce, dunque, l’atto interno
regolatore cui l’organismo è tenuto ad uniformarsi, a tutela dell’interesse
generale nonché dell’interesse specifico sia delle parti che del mediatore.
Il riscontro, dunque, anche in un momento successivo, di previsioni
regolamentari in contrasto con specifiche norme primarie e secondarie
legittima un intervento della amministrazione vigilante nel senso
dell’annullamento dell’atto (anche tacito) di approvazione: è, infatti, in
gioco l’interesse pubblico a che l’attività dell’organismo di mediazione sia
svolta nel pieno rispetto delle regole predisposte dal legislatore.
In terzo luogo, una riflessione a parte merita l’applicazione dell’istituto
del silenzio assenso relativamente a tutte le altre istanze per le quali
l’amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza di determinati
requisiti (come, ad esempio, nel caso di istanze di inserimento di nuovi
mediatori o di nuovi formatori negli elenchi degli organismo e degli enti di
formazione, di aggiungere nuove sedi, ecc.).
Qui occorre compiere una considerazione inerente alla stretta correlazione
tra istanza fondata su autodichiarazioni e maturarsi del silenzio assenso.
In primo luogo, con riferimento alle ipotesi di cui sopra, il legislatore ha
previsto, nell’art.4, comma quinto del D.M. 180/2010, che il possesso dei
requisiti di cui ai commi 2 e 3 (eccetto che per quello di cui al comma 2,
lett.b) può essere attestato dall’interessato mediante autocertificazione.
A tal proposito, questa direzione generale, proprio al fine di evitare
incomprensioni o erronee indicazioni nelle autocertificazioni, ha provveduto
a redigere una modulistica molto dettagliata e specifica, in modo da rendere
evidente, per ciascuna autocertificazione, l’esatto contenuto che ciascuna
parte deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, a questa
amministrazione; inoltre, sono state pubblicate sul sito della Giustizia
diverse faq finalizzate proprio a dirimere quanto più possibile questioni
interpretative in ordine al contenuto del regolamento n.180/2010.
In questa sede, dunque, preme evidenziare che il solo fatto di presentare
un’istanza avente ad oggetto quanto sopra indicato potrebbe non comportare
il prodursi dell’effetto del silenzio assenso.
Trova infatti applicazione la previsione, sopra citata, dell’art.21, comma
1, della legge 241/90, secondo cui con la denuncia o con la domanda di cui
agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni
mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività
e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi
ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del
codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Al secondo
comma è poi previsto che “le sanzioni attualmente previste in caso di
svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso
dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi
di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20
in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la
normativa vigente”
Se, dunque, da un lato, deve ritenersi che possa trovare generale
applicazione, anche in questo contesto, l’istituto del silenzio assenso,
d’altro lato, non può non evidenziarsi che, in caso di istanza fondata su di
una autodichiarazione, il presupposto della applicabilità dell’istituto è la
piena corrispondenza al vero di quanto dichiarato o, comunque, la effettiva
sussistenza dei requisiti richiesti nel rispetto della normativa vigente.
La concreta operatività dell’istituto,dunque, deve muoversi su due piani: da
un lato, quello del diritto dell’istante ad avere certezza della conclusione
del proprio procedimento amministrativo, sia in conseguenza di un atto
formale che per effetto del silenzio assenso; d’altro lato, quello dell’autoresponsabilità
del soggetto istante, che implica piena consapevolezza della veridicità di
quanto dichiarato.
Alcune ipotesi applicative
A tal proposito, preme evidenziare alcune ipotesi in cui si rende necessario
richiedere particolare attenzione nella redazione della modulistica
approvata da questo direzione generale, precisamente:
•la sede dell’ente: occorre che sia specificamene indicato il titolo del
godimento nonché, nel caso in cui l’immobile sia in godimento per locazione
o comodato, che sia specificamente indicata la data di registrazione
dell’atto;
•il capitale: occorre che il capitale di €10.000,00 sia effettivamente nella
disponibilità dell’ente; il riferimento fatto dall’art.4, comma secondo,
lett.a), al capitale la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di
una società a responsabilità limitata ha valenza solo indicativa del valore
numerico di riferimento, non anche alla modalità di costituzione di una
società a responsabilità limitata (per la quale è sufficiente che, ai sensi
dell’art.2464 c.c., sia versato solo il 25 per cento dei conferimenti in
danaro); in questo caso, l’istante dovrà allegare, altresì, una
dichiarazione del responsabile dell’istituto di credito presso cui risulti
l’accantonamento della somma;
•i requisiti di qualificazione dei mediatori: ai sensi dell’art.4, comma 3
lett.a) gli stessi devono possedere un titolo di studio non inferiore al
diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono
essere iscritti in un ordine o collegio professionale. Con riferimento a
questo ultimo requisito, va precisato che non può darsi analogo effetto
all’iscrizione presso albi od elenchi (di diversa natura), posto che il dato
letterale sopra considerato fa unicamente riferimento alla iscrizione presso
ordini o collegi professionali.
•Inoltre, nella modulistica predisposta si è provveduto a dettagliare
specificamente l’allegato 2 relativo ai requisiti dei mediatori, in modo da
rendere particolarmente responsabile l’istante in ordine a quanto
dichiarato;
•i requisiti di qualificazione dei formatori: ai sensi dell’art.18, comma 3
lett.a) del d.m. 180/2010, i formatori devono attestare di avere pubblicato
almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o
risoluzione alternativa delle controversie (formatori teorici); di avere
operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o
conciliazione in almeno tre procedure (formatori pratici); in entrambi i
casi, devono attestare di avere svolto attività di docenza in corsi o
seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa
delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi,
università pubbliche o private, nazionali o straniere.
Con riferimento al primo requisito, il contributo deve avere carattere
scientifico, nel senso che deve avere la sua rilevanza in quanto costituisce
motivo di approfondimento, sotto il profilo tecnico – giuridico, della
materia in esame, in particolare delle diverse questioni che la effettiva
utilizzazione della figura può comportare nonché della piena comprensione
della stessa dagli operatori del diritto.
In secondo luogo, l’oggetto della pubblicazione deve riguardare
specificamente la materia della mediazione, conciliazione o risoluzione
alternativa delle controversie. Lo stesso, dunque, implica un necessario
momento di approfondimento personale, da parte del docente del corso
teorico, della figura della mediazione e degli altri strumenti di
risoluzione alternativa delle controversie quali strumenti di definizione
della controversia nello specifico ambito civilistico, dal punto di vista
processuale che sostanziale, delle tecniche di mediazione da utilizzare,
della disciplina normativa e regolamentare. Sotto il profilo, poi, della
effettiva dimostrazione della pubblicazione dello scritto, deve trattarsi
di: a) pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, a diffusione
nazionale dotate di codice ISBN per i libri e ISSN per le pubblicazioni in
serie; pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, ufficiali edite
o prodotte da organi dello stato, regioni, province, comuni ed enti
pubblici. Non possono essere considerare valide, ai fini di cui sopra, le
pubblicazioni online, sebbene dotate dei suddetti codici identificati.
Con riferimento al secondo requisito, non può assumere rilievo qualunque
attività compiuta in sede di procedimento di mediazione, ma solo quella
svolta in qualità di mediatore, cioè, secondo quanto prevede l’art.1 lett.c)
e d) del regolamento, quale terzo imparziale al fine di assistere due o più
soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della
controversia, nella formulazione di una proposta per la risoluzione della
controversia, rimanendo, comunque, privo del potere di rendere giudizi o
decisioni vincolanti per i destinatari del servizio.
È necessario che la suddetta attività di mediatore sia compiuta nei casi in
cui il legislatore ha espressamente inteso fornire una specifica
regolamentazione, sotto il profilo sia soggettivo, prevedendosi che
l’attività di mediazione debba necessariamente svolgersi presso un certo
soggetto (organismo) cui è demandato il compito di procedere all’attività di
mediazione; che oggettivo, prevedendosi che in caso di conclusione positiva
della conciliazione, il verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore ha
valore di titolo esecutivo.
In tal contesto, l’istante non può limitarsi ad una generica affermazione,
ma deve specificamente indicare, nell’ambito della modulistica approvata,
quale specifica attività di mediazione lo stesso ha svolto, presso quale
organismo, quando, nonché il numero del procedimento.
Analogamente, con riferimento al terzo requisito, comune ad entrambe le
qualifiche di formatore, l’istante non può fare generica indicazione di
avere svolto attività di docenza; dovrà, invece, dare specifica indicazione
della data del corso tenuto e presso quale ente.
i requisiti formativi di aggiornamento: ai sensi dell’art.20, comma quarto,
del D.M 180/2010, i formatori già iscritti, possono continuare a esercitare
l’attività di formazione, purchè entro sei mesi dalla scadenza dell’entrata
in vigore del regolamento, abbiano acquisito i requisiti di aggiornamento di
cui all’art.18. I suddetti requisiti, preme precisare, sono quelli
espressamente indicati nell’art.18, comma terzo, lett.a) per i formatori
teorici (tre contributi scientifici) e pratici (tre procedure presso
organismi di mediazione o conciliazione).
Si invita, pertanto, a dare la massima osservanza alle prescrizioni di cui
sopra, costituendo le stesse linee guida cui questa direzione intende
seguire al fine del compiuto esercizio della propria attività di vigilanza
preventiva e successiva.
Roma,13 giugno 2011
Il Direttore Generale
Maria Teresa Saragnano
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
- www.foroeuropeo.it