| Google - Vividown Una
sentenza piccola piccola... di G. Scorza - 111 pagine per motivare la condanna dei
dirigenti Google nel caso Vividown. Molto frastuono mediatico, nessun riferimento alla
Direttiva sul commercio elettronico (dal sito web Punto informatico www.puntoinformatico.it - 13-4-2010)
Roma - Il Giudice Oscar Magi, nelle "considerazioni finali" che ha ritenuto di
aggiungere alla "sua" Sentenza data la "grande (ed inaspettata) ricaduta
mediatica" scrive, parafrasando Shakespeare: "too much ado about nothing".
Il magistrato lo dice ritenendo che con la propria decisione non abbia "alterato in
modo sensibile i parametri valutativi e giurisdizionali che presiedono alla decisione di
casi quali quello trattato". Condivido il richiamo a Shakespeare con il quale il
Giudice ha scelto di concludere la propria "fatica" ma in un senso sensibilmente
diverso: la Sentenza minaccia di produrre uno "scontro tra culture" e rimette in
discussione principi di diritto sui quali riposano gran parte delle dinamiche della
comunicazione online sulla base di poco più che considerazioni di - peraltro dubbio -
buon senso e, in ogni caso, più da buon padre di famiglia e/o da dispensatore di precetti
morali che da interprete del diritto.
Ho letto con avidità scientifica e sincera curiosità giuridica le 111 pagine che
separano l'intestazione dalla firma del Dr. Magi in calce alla Sentenza, alla ricerca di
illuminati ed illuminanti ragionamenti giuridici che giustificassero il verdetto ormai a
tutti noto, un verdetto in nome del quale si è scomodata la diplomazia internazionale, si
è diviso il mondo politico e si è parlato - più di quanto non accada di norma - di un
"Caso Italia" a proposito della libertà di informazione anche in Rete.
Curiosità, avidità e pazienza sono, tuttavia, rimaste frustrate.
È difficile rintracciare nella decisione l'enucleazione chiara, puntuale e rigorosa di un
solo principio idoneo a sorreggere l'impianto accusatorio ed a motivare la
"pesante" decisione adottata dal Tribunale di Milano.
Google Italy, infatti - secondo il Giudice - sarebbe, in buona sostanza, responsabile di
violazione della disciplina sulla privacy perché - nell'ambito di un'attività svolta con
finalità lucrativa - non avrebbe avvertito in maniera sufficientemente chiara la
ragazzina che ha caricato online il video della necessità di prestare attenzione al
rispetto della privacy del protagonista - specie perché disabile - del proprio video.
Scrive, infatti, il Giudice a pag. 96 della propria Sentenza che "NON (n.d.r. le
maiuscole sono del magistrato) costituisce condotta sufficiente ai fini che le legge
impone, 'nasconderè le informazioni sugli obblighi derivanti dal rispetto della legge
sulla privacy all'interno di 'condizioni generali di servizio' il cui contenuto appare
spesso incomprensibile, sia per il tenore delle stesse che per le modalità con le quali
vengono sottoposte all'accettazione dell'utente" ed aggiunge che "tale
comportamento, improntato ad esigenze di minimalismo contrattuale e di scarsa volontà
comunicativa, costituisce una specie di 'precostituzione di alibì da parte del
soggetto/web e non esclude, quindi, una valutazione negativa della condotta tenuta nei
confronti degli utenti".
Francamente - ed a prescindere da qualsivoglia considerazione giuridica che si fa persino
fatica ad intessere in relazione a tale conclusione - trovo tale passaggio, pure
determinante, contraddistinto da una buona dose di formalismo giuridico o se preferite
"ipocrisia ideologica": si può davvero ipotizzare che se Google nelle proprie
condizioni generali di utilizzo del servizio avesse avvertito, in caratteri più grandi e
magari in grassetto, una bambina di dodici anni dell'esigenza di assicurarsi il consenso
al trattamento dei dati personali del bambino disabile protagonista del video caricato,
questa vi avrebbe provveduto?
E sarebbe bastato così poco - secondo la rigorosa morale del Tribunale di Milano - per
risparmiare l'onta di una condanna tanto pesante a quattro superdirigenti di un colosso
dell'informazione globale come Google?
È curioso - e questo è uno dei tanti profili che mi impongono di definire "piccola
piccola" la Sentenza - che, peraltro, sia lo stesso magistrato, qualche pagina più
avanti, nel rigettare la tesi accusatoria che avrebbe voluto Google Italy responsabile
anche di concorso in diffamazione, a scrivere testualmente "pur ammettendo per
ipotesi che esista un potere giuridico derivante dalla normativa sulla privacy che
costituisca l'obbligo giuridico fondante la posizione di garanzia, non vi è chi non veda
che tale potere, anche se correttamente utilizzato, certamente non avrebbe potuto
'impedire l'evento' diffamatorio. In altre parole anche se l'informativa sulla privacy
fosse stata data in modo chiaro e comprensibile all'utente, non può certamente escludersi
che l'utente medesimo non avrebbe caricato il file video incriminato, commettendo il reato
di diffamazione". Difficile seguire la coerenza logica prima ancora che giuridica che
lega i due passaggi appena richiamati della Sentenza: mi sfugge probabilmente qualcosa ma,
l'impressione, è che a pag. 96 il Giudice abbia ritenuto che se Google avesse dato
correttamente l'informativa la ragazzina non avrebbe caricato il video incriminato mentre
a pag. 104 si mostri convinto del contrario, ovvero che lo avrebbe comunque caricato.
La Sentenza - quella che per settimane ha tenuto banco sui giornali e le televisioni nel
mondo intero e che, con ogni probabilità farà altrettanto nei giorni che verranno - è
sostanzialmente tutta qui. Inutile cercarvi le risposte ai numerosi e complessi quesiti
giuridici che, all'indomani del deposito del dispositivo, avevano appassionato e diviso
gli interpreti: è applicabile la legge italiana in materia di Privacy ad un trattamento
di dati personali che appare interamente svolto all'estero da un soggetto straniero?
Google, in relazione al servizio Google Video può essere considerato un intermediario
della comunicazione con conseguente applicabilità della disciplina sul commercio
elettronico?
Le risposte che il Tribunale di Milano propone a tali quesiti - peraltro in modo implicito
ed involuto - appaiono, francamente, deboli, semplicistiche ed approssimative. Nelle
proprie motivazioni il Giudice, infatti, non fa alcun riferimento alla disciplina sul
commercio elettronico neppure per escluderne l'applicabilità come, almeno, fatto
dall'accusa.
Il magistrato si spinge, invece, a scrivere che poco varrebbe "la distinzione che
fanno sia i PM che le difese tra host provider e content provider" quasi a dire che
almeno dinanzi alla disciplina sulla privacy intermediari della comunicazione (host
provider) e non intermediari (content provider) sarebbero soggetti ai medesimi obblighi e
responsabilità e ciò a prescindere da qualsivoglia ragionamento giuridico ma
semplicemente perché "non esiste in materia una zona franca" e soprattutto
"non esiste nemmeno la 'sconfinata prateria di internet' dove tutto è permesso e
niente può essere vietato, pena la scomunica mondiale del popolo del web".
Quanto alla circostanza che Google Italy e non già solo Google Inc. avrebbe trattato in
Italia e non negli USA i dati personali oggetto del procedimento, il ragionamento svolto
nella Sentenza è, a dir poco, disarmante. Secondo il Giudice, infatti, la prova che
Google Italy sarebbe stata titolare di un trattamento svolto in Italia andrebbe
individuata nella circostanza che "attraverso il sistema AdWords ed il riconoscimento
di parole chiave" la società "aveva sicuramente la possibilità di collegare,
attraverso la creazione di link pubblicitari, le informazioni riguardanti i clienti
paganti alle schermate riguardanti Google Video e quindi in qualche modo, gestire,
indicizzare, organizzare anche i dati contenuti in quest'ultimo sito" e quindi di
trattare "i dati contenuti nel video caricati sulla piattaforma di Google Video"
dei quali era "quindi responsabile, perlomeno ai fini del DL sulla privacy".
Francamente non mi sembra che gestire attraverso un sistema automatizzato come Adwords, in
forma anonima, l'associazione di contenuti pubblicitari a taluni contenuti audiovisivi
ospitati da un soggetto straniero all'estero possa significare trattare, in Italia, dati
personali altrui.
Ma, certamente, anche in questo caso c'è qualcosa nel sottile ragionamento giuridico
sotteso alla decisione che mi sfugge.
Sin qui il vero contenuto della Sentenza racchiuso nelle sue ultime trenta pagine. Le sue
prime 84 pagine costituiscono invece la testimonianza di un impianto accusatorio che, per
fortuna, ha avuto un contributo modesto - se non insussistente - nella decisione assunta
dal Tribunale. La tesi che, infatti, l'accusa sembra essersi sforzata di provare è ancor
più dirompente di quanto non sia stata la decisione del Tribunale: Google Italy avrebbe
dovuto essere condannata per diffamazione e violazione della privacy in quanto costituente
una particolare figura di host provider - definito host attivo - fedele alle sole regole
del profitto e pronto in nome del perseguimento di tale ignobile (n.d.r. l'aggettivazione
è mia ma credo rifletta lo spirito di taluni passaggi delle argomentazioni dell'accusa)
obiettivo a non adottare procedure e sistemi informatici di filtraggio pur disponibili al
solo scopo di massimizzare la quantità di contenuti - leciti ed illeciti online - e, per
questa via, le opportunità di guadagno.
In conclusione, che si fosse innocentisti o colpevolisti, credo che tutti gli addetti ai
lavori, da un processo come quello appena conclusosi - almeno in primo grado - si
aspettassero qualcosa di più da un punto di vista tecnico giuridico. Era già difficile
accettare che quattro top manager di Big G fossero stati condannati - per un servizio
diffuso in 160 Paesi - solo in Italia ma è, oggi, ancor più difficile accettare che ciò
è avvenuto in un processo - lo scrivo sotto un profilo tecnico e, lo riconosco, dalla mia
facile posizione di osservatore terzo - "povero" di contenuti giuridici e ricco
di teoremi, ideologie, senso pratico - peraltro discutibile - e principi da buon padre di
famiglia.
Non resta, a questo punto, che confidare nell'appello, non perché dia ragione a Google o
piuttosto confermi la Sentenza del Tribunale di Milano ma, piuttosto, perché ripristini,
per quanto possibile, quella certezza del diritto che, specialmente nelle questioni della
Rete, costituisce un irrinunciabile presupposto per la nascita e lo sviluppo di nuovi
modelli di business che per la libertà ed i diritti degli utenti.
Come ho già scritto, oltre a Google c'è di più e, oggi, dopo la Sentenza del Tribunale
di Milano, probabilmente, centinaia di operatori - piccoli e grandi - si ritrovano a
domandarsi quali siano le regola del diritto che, nel nostro Paese, governano la loro
attività.
Guido Scorza
Presidente Istituto per le politiche dell'innovazione
www.guidoscorza.it |
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