| Notai - Atto pubblico informatico -
digitale - Relazione illustrativa al decreto legislativo è emanato in attuazione della
delega al Governo in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle
procedure informatiche e telematiche per la redazione dellatto pubblico,
lautenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la
conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di
dati degli atti notarili, prevista dallarticolo 65 della legge 18 giugno 2009,
n. 69
Relazione illustrativa
Il presente decreto legislativo è emanato in attuazione della delega al Governo in
materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e
telematiche per la redazione dellatto pubblico, lautenticazione di scrittura
privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili,
nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili,
prevista dallarticolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Il presente decreto, in conformità del principio di delega di cui al comma 5, lett. a)
dellarticolo citato, è redatto nel rispetto del codice dellamministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che raccoglie le disposizioni
generali in materia di formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione
e validazione temporale del documento informatico, nonché quelle in materia di firme
elettroniche e di fruibilità dei dati informatici. Il presente decreto, pertanto, è
finalizzato a dare attuazione alle disposizioni del codice dellamministrazione
digitale in materia di documento informatico redatto dal notaio, mediante
linserimento, nellordinamento di settore del notariato, di quelle disposizioni
di dettaglio, opportunamente coordinate con quelle di cui al citato codice, ritenute
necessarie a tal fine. Si persegue, così, lobiettivo dellinnovazione
tecnologica mediante il ricorso alle procedure informatiche nellambito della
circolazione giuridica dei beni e dei diritti, in modo da consentire allautonomia
privata di esplicarsi anche attraverso lutilizzo del documento informatico,
mantenendo integre, nel contempo, tutte quelle garanzie di sicurezza e di conservazione
del documento negoziale, che sono proprie dellatto notarile e che devono
essere preservate anche in una moderna economia di mercato.
Articolo 1
Il comma 1 del presente articolo reca, con il sistema della novella, una serie di
modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, nel prosieguo detta anche legge
notarile.
La lettera a) inserisce gli articoli 23-bis e 23-ter. L articolo 23-bis pone a
carico del notaio lobbligo di munirsi, per lesercizio delle sue funzioni,
della firma digitale, quale unico strumento operativo da utilizzare, sia per la
formazione, che per la trasmissione e la conservazione del documento informatico. La norma
attribuisce rilevanza determinante alla sottoscrizione mediante luso, da parte del
notaio, della firma digitale di cui allarticolo 1, comma 1, lettera s) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Va sottolineato che, con riferimento alla firma del
notaio, si prevede lutilizzazione, nellambito delle firme elettroniche,
esclusivamente della firma digitale, particolare tipo di firma elettronica qualificata,
basata su un sistema di chiavi crittografiche: sistema che offre, allo stato attuale delle
conoscenze tecniche, le maggiori garanzie in termini di sicurezza.
Larticolo 23-ter, comma 1, disciplina il certificato qualificato di firma, di cui
allarticolo 1, comma 1, lettera f) del citato decreto legislativo n. 82/2005
(certificato elettronico conforme ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria),
rilasciato al notaio da certifìcatori che rispondono ai requisiti di cui alla medesima
direttiva. Lo stesso comma prevede, inoltre, per evidenti ragioni di tutela
dellinteresse generale, che il certificato rilasciato al notaio per lesercizio
delle sue funzioni debba attestare anche liscrizione a ruolo, al fine di porre i
terzi in condizione di conoscere in ogni momento se il notaio è nellesercizio delle
sue funzioni. In coerenza con tale esigenza, il comma 2 dello stesso articolo prevede
specificamente che, sulla base delle comunicazioni inviate dai consigli notarili
distrettuali, le modalità di gestione del certificato di firma dovranno garantire
limmediata sospensione o revoca del certificato stesso a richiesta del titolare o
delle autorità competenti, quando il notaio è sospeso o cessa dalle funzioni per
qualsiasi causa oltre che in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
Infine, il comma 3 del nuovo articolo 23-ter, ribadisce, sulla base di quanto dispone
larticolo 32 del codice dell amministrazione digitale, il principio secondo
cui il notaio è tenuto a custodire e ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma
collegato al suo certificato.
La lettera b) dellarticolo 1 aggiunge allarticolo 38 della legge notarile, un
nuovo comma per chiarire le modalità di trasferimento agli archivi notarili, alla morte
del notaio, di atti, registri e repertori informatici conservati nella struttura di cui al
nuovo articolo 62-bis, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per gli atti e la
documentazione cartacei. Viene previsto, inoltre, lobbligo di cancellazione dei dati
da parte del Consiglio Nazionale del Notariato una volta accertato il regolare
trasferimento dei medesimi presso gli archivi notarili, al fine di evitare duplicazioni ed
in considerazione del fatto che alla cessazione dallattività del notaio la
struttura di cui allarticolo 62-bis, avente mere funzioni di conservazione in favore
del notaio, che rimane lunico depositario degli atti, cessa di svolgere la sua
funzione.
La lettera c) inserisce, dopo larticolo 47 della legge notarile, gli articoli 47-bis
e 47ter. Larticolo 47-bis contiene una norma di carattere generale, secondo la
quale latto pubblico di cui all articolo 2700 del codice civile, redatto su
supporto informatico, è quello formato secondo le procedure previste nelle disposizioni
di cui al presente decreto che novellano, a tal fine, lordinamento del notariato.
Simmetricamente, il secondo comma richiama, per lautenticazione di cui
allarticolo 2703, secondo comma, del codice civile, effettuata utilizzando modalità
informatiche, le regole sancite dallarticolo 25 del codice dellamministrazione
digitale. I due commi hanno, dunque, lo scopo di completare il quadro normativo delineato
dal codice dellamministrazione digitale, al fine di dare piena equiparazione, sul
piano degli effetti giuridici, allatto pubblico ed alla scrittura privata
autenticata con strumenti informatici rispetto ai corrispondenti documenti cartacei.
Larticolo 47-ter detta, al primo comma, una disposizione di raccordo con le norme
della legge notarile in materia di formazione e conservazione degli atti pubblici e delle
scritture private autenticate, sancendo che esse si applicano ai corrispondenti documenti
informatici, in quanto compatibili. In tal modo, la nuova disciplina dettata dal presente
decreto per latto pubblico e la scrittura privata autenticata viene completata dal
rinvio allordinamento notarile. Il comma 2 dello stesso articolo contiene la
disposizione secondo la quale latto pubblico informatico deve essere ricevuto in
conformità a quanto previsto dallarticolo 47 della legge notarile, che disciplina
le attività che il notaio deve compiere nel procedimento dì ricevimento dell atto
pubblico. La disposizione, oltre a garantire uniformità dì trattamento normativo,
rappresenta un presidio per lesercizio della funzione notarile mediante strumenti
informatici, che deve mantenere le stesse garanzie apprestate dallordinamento di
settore per il corrispondente documento cartaceo. Al comma 3 è inserita una disposizione
di dettaglio in merito al controllo di validità da parte del notaio circa la certificato
di firma utilizzato dalle parti.
La lettera d) inserisce, dopo larticolo 52 della legge notarile, larticolo
52-bis. Larticolo 52-bis, comma 1, raccordandosi al principio sancito
dallarticolo 2700 del codice civile, secondo cui latto pubblico fa fede in
merito ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza, prevede
che i soggetti che devono sottoscrivere gli atti indicati dallarticolo 47-bis
appongano personalmente ed in presenza del notaio la propria firma nellatto pubblico
e nella scrittura privata da autenticare. E da notare che, a differenza di quanto
previsto per il notaio, ai soggetti intervenuti allatto
viene consentito di utilizzare anche una firma elettronica non qualificata, e ciò al fine
di incentivare lutilizzo delle tecnologie informatiche da parte della generalità
dei cittadini, rendendo così possibile, anche a soggetti che non siano in possesso di
firma digitale o di altri strumenti qualificati, di sottoscrivere latto pubblico
informatico. La minore affidabilità delle firme elettroniche non qualificate viene
superata dalla funzione del notaio, alla presenza del quale latto viene sottoscritto
dalle parti. Si noti che il nuovo articolo 68-ter della legge notarile rinvia
lindividuazione delle firme elettroniche non qualificate che possono essere
utilizzate per la
sottoscrizione dellatto pubblico ad una norma secondaria attuativa. Il comma 2 dello
stesso articolo 52-bis prevede che il notaio debba apporre personalmente la propria firma
digitale dopo quella delle parti, dellinterprete e dei testimoni e in loro presenza.
Al fine di presidiare la funzione notarile, garantendone la personalità
dellesercizio, linosservanza di questa disposizione viene punita
disciplinarmente con la sanzione della sospensione e, in caso di recidiva, con quella
della destituzione per il notaio che non vi si attenga; ciò a seguito delle modifiche
apportate dalle lettere p) e q) dellarticolo 1 del presente decreto,
rispettivamente, agli
articoli 138, comma 2 e 142, comma 1, lettera b) della legge notarile.
La lettera e) aggiunge, dopo larticolo 57 della legge notarile, larticolo
57-bis. Larticolo 57-bis, comma 1, stabilisce, in conformità a quanto previsto
dallarticolo 22, commi 1 e 3, del codice dellamministrazione digitale, le
regole da rispettare ai fini dellallegazione allatto pubblico o alla scrittura
privata autenticata con strumenti informatici di un documento redatto su supporto diverso,
prevedendo che il notaio ne produca copia certificata conforme su supporto informatico. Il
comma 2 sancisce la regola reciproca, in conformità a quanto previsto dallarticolo
23, comma 1, del codice dellamministrazione digitale, ossia quella
dellallegazione del documento informatico in copia cartacea, resa conforme ai sensi
dellarticolo 68quater, comma
2, ad un atto pubblico o una scrittura privata da autenticare su questultimo
supporto. Si tratta, come è evidente, di modalità operative finalizzate a risolvere
questioni pratiche che, in mancanza di specifiche disposizioni, potrebbero rappresentare
ostacoli di fatto al pieno utilizzo dellinformatica nella documentazione negoziale.
La lettera f) in attuazione del principio di delega di cui allart. 65, comma
5, lett. b), della legge n. 69/2009 aggiunge, dopo larticolo 59 della legge
notarile, larticolo 59-bis in materia di rettifica di dati preesistenti alla
redazione di atti pubblici e scritture private autenticate. Il potere di rettifica
attribuito al notaio, da esercitare senza pregiudizio per i diritti dei terzi, viene
limitato ai soli errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti agli atti
summenzionati e comprende la pubblicità della correzione dellerrore attraverso
unapposita certificazione contenuta in un atto pubblico da lui stesso formato.
La lettera g), in considerazione del fatto che la marcatura temporale di un atto
informatico potrebbe impedire al notaio di adempiere nello stesso giorno lobbligo di
annotarlo a repertorio, con la modifica del primo comma dellart. 62 della legge
notarile, sposta lobbligo di annotazione al giorno successivo alla redazione
dellatto.
La lettera h) aggiunge, dopo larticolo 62 della legge notarile, gli articoli 62-bis,
62-ter e 62quater. Larticolo 62-bis, articolato in tre commi, prevede che il notaio
si avvalga, per la conservazione degli atti informatici, di una struttura realizzata a
cura del Consiglio nazionale del notariato, ente pubblico nazionale, e che le specifiche
regole tecniche necessarie per lattuazione di tale previsione siano regolate dal
codice dellamministrazione digitale. La scelta è dettata dallesigenza di
garantire la massima sicurezza nella conservazione dei dati, demandando ad un soggetto
pubblico la predisposizione e la gestione delle strutture necessarie, essendo risultata
evidente la difficoltà, per i singoli notai, di dotarsi di una struttura autonoma che dia
uguali garanzie in conformità alla normativa vigente. Con una norma che completa la
disciplina prevista dal novellato articolo 67, primo comma, si chiarisce che il Consiglio
nazionale del notariato deve dotarsi di strumenti tecnici idonei a consentire
laccesso ai documenti conservati nella predetta struttura soltanto nei casi
previsti dalla legge, ovvero, in quelli previsti dal citato articolo 67, primo comma. Le
spese di funzionamento di tale struttura sono interamente poste, nel rispetto del
principio di invarianza finanziaria, a carico degli stessi notai, escluso ogni onere per
lo Stato. La necessità di garantire questa invarianza rende impossibile
laccoglimento dellosservazione della Commissione giustizia della Camera dei
Deputati volta ad assegnare questi compiti agli Archivi notarili, dal momento che il
predetto principio non consente di utilizzare risorse pubbliche per lo svolgimento dei
nuovi compiti previsti dalla legge, anche laddove tali risorse siano disponibili. Si è,
tuttavia, precisato ulteriormente che la struttura informatica predisposta dal Consiglio
Nazionale del Notariato ha compiti di mero ausilio alla conservazione dei documenti
informatici, e che tale ente non acquista in alcun caso la qualifica di pubblico
depositario, specificando lobbligo di cancellazione dei dati allesito della
loro trasmissione allarchivio notarile, in caso di morte o trasferimento del notaio
e che gli atti in formato elettronico vengono meramente conservati e non
depositati presso la struttura in questione. Il Senato della
Repubblica, a differenza della Camera dei Deputati, non ha espresso il parere nei termini.
Al fine di introdurre una regola nuova e certa in ordine allidentificazione
delloriginale informatico dellatto pubblico redatto e delle scritture private
autenticate dal notaio, viene stabilito che tale qualità spetta, ad ogni effetto di
legge, soltanto agli atti ed alle scritture depositati nella struttura predisposta e
gestita dal Consiglio nazionale del notariato e che soltanto dagli stessi possono essere
tratti duplicati e copie legalmente validi come loriginale.
Larticolo 62-ter prevede che il notaio debba conservare nella struttura realizzata
dal Consiglio nazionale del notariato anche le copie informatiche dei documenti originali
redatti su supporto cartaceo da lui formati nellesercizio della funzione notarile,
in maniera tale da implementare il ricorso allinformatica per la conservazione e
laccesso ai documenti negoziali formati allorigine su supporto cartaceo.
Larticolo 62-quater, nei suoi primi tre commi, detta le regole necessarie per la
ricostruzione di atti, repertori e registri informatici alla cui conservazione e tenuta è
obbligato il notaio, richiamando le disposizioni procedimentali di cui al decreto legge 15
novembre 1925, n. 2071. Significativa è la previsione del ricorso al presidente del
tribunale competente, ritenuta necessaria in una materia, come quella in esame, che incide
su diritti soggettivi, trattandosi di documenti aventi valore negoziale. Il comma 4 dello
stesso articolo detta una disposizione che esclude il ricorso al procedimento di
ricostruzione se è disponibile una copia di sicurezza eseguita nellambito delle
procedure sancite nello stesso decreto. Essa appare coerente con i principi accolti in
materia, secondo i quali la copia di sicurezza, eseguita dal depositario delle
registrazioni informatiche,
rappresenta essa stessa un originale.
La lettera i) aggiunge, dopo larticolo 66 della legge notarile, gli articoli 66-bis
e 66-ter. Gli articoli 66-bis e 66-ter dettano disposizioni di semplificazione e di
attuazione. Si prevede che la tenuta del repertorio informatico da parte del notaio
sostituisca il repertorio cartaceo, gli altri libri e gli indici attualmente previsti
dalla legislazione notarile, rinviando ad un decreto interministeriale, da emanare sentiti
la DigitPA ed il Garante per la protezione dei dati personali, la definizione delle regole
tecniche da rispettare per lattuazione della disposizione in esame.
La lettera l) modifica larticolo 67, primo comma, legge notarile dettando una
prescrizione basilare per lefficienza del sistema che, in sintonia con quanto
previsto dal nuovo articolo 62-bis, comma 2, stabilisce che la consultazione e
laccesso (attraverso il diritto al rilascio di copie, estratti e certificati) agli
atti informatici ricevuti dal notaio o presso di lui depositati può avvenire soltanto nei
limiti e nelle forme già previsti dallarticolo in esame per i documenti cartacei.
La lettera m) aggiunge, dopo larticolo 68 della legge notarile, gli articoli 68-bis
e 68-ter. Larticolo 68-bis rinvia ad uno o più decreti del Ministro della giustizia
non aventi natura regolamentare, la determinazione, nel rispetto delle disposizioni del
Codice dellamministrazione digitale, delle ulteriori tipologie di firma elettronica
con cui le parti possono sottoscrivere gli atti ricevuti o autenticati dal notaio; nonché
le regole tecniche relative: allorganizzazione della struttura gestita dal Consiglio
nazionale del notariato presso cui andranno depositati gli atti informatici e le copie
informatiche degli atti analogici; alla trasmissione telematica e alla consultazione degli
atti ivi depositati; al rilascio, da parte del notaio, di copie degli atti depositati
presso la suddetta struttura; alle annotazioni sugli atti conservati presso la medesima
struttura; allesecuzione delle ispezioni, al trasferimento e alla conservazione
presso gli archivi notarili di atti, registri e repertori redatti su supporto elettronico;
e, infine, al rilascio, su supporto informatico, della copia esecutiva degli atti ricevuti
dal notaio e delle scritture private autenticate di cui allarticolo 474 c.p.c.. Le
regole tecniche, inoltre, devono garantire il coordinamento del ricorso alle procedure
informatiche nella materia di cui trattasi con il sistema attualmente vigente.
Il nuovo articolo 68-ter della legge notarile detta disposizioni in materia di rilascio di
copie di atti, sancendo il principio dellequivalenza dei diversi supporti
utilizzabili per la formazione dei documenti. In particolare, il comma 1 prevede il
rilascio di copie su supporto informatico degli originali cartacei nonché,
reciprocamente, su supporto cartaceo, quando loriginale è informatico. Il comma 2
demanda al richiedente la scelta del tipo di supporto da utilizzare per la copia quando
non sia altrimenti prescritto. Infine, il comma 3 prevede che il notaio, quando attesta la
conformità del documento informatico alloriginale o alle copie vi appone la propria
firma digitale. La lettera n) dellarticolo 1 modifica la rubrica del Capo IV del
Titolo III della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in modo da prevedere anche il riferimento
al rilascio di copie di documenti, alla luce della sostituzione dellarticolo 73 da
parte della successiva lettera i) dellarticolo 1 del presente decreto. Con
loccasione è stato espunto dalla rubrica il riferimento alla legalizzazione, in
quanto la relativa disposizione è stata da tempo abrogata.
La lettera o) dellarticolo 1 sostituisce larticolo 73 della legge notarile
prevedendo che il notaio possa attestare la conformità alloriginale della copia,
eseguita sul supporto richiesto di volta in volta dallinteressato, di un documento a
lui esibito indipendentemente dal supporto utilizzato per la formazione
delloriginale.
La lettera p) dellarticolo 1 modifica larticolo 138, comma 2, della legge 16
febbraio 1913, n. 89, al fine di inserire la violazione della disposizione di cui
allarticolo 52 bis, comma 2, introdotta con il presente decreto, tra le fattispecie
che danno luogo allapplicazione della sanzione disciplinare della sospensione da sei
mesi ad un anno, per le ragioni già evidenziate a commento di questultima
disposizione.
La lettera q) dellarticolo 1, a sua volta, modifica larticolo 142, comma 1,
lettera b) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, al fine di inserire la violazione della
disposizione di cui allarticolo 52 bis, comma 2, introdotta con il presente decreto,
tra le fattispecie che, in caso dì recidiva, danno luogo alla applicazione della sanzione
disciplinare della destituzione, sempre per le ragioni già evidenziate a commento di
questultima disposizione.
Articolo 2
La disposizione aggiunge, al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito in
legge 18 marzo 1926, n. 562, larticolo 23-bis, il quale, al fine di completare il
quadro operativo necessario per la piena attuazione del ricorso alle procedure
informatiche per la redazione degli atti notarili, prevede che, per gli atti pubblici e le
scritture private autenticate con strumenti informatici, le annotazioni di cui
allarticolo 23 del medesimo regio decreto legge e le altre annotazioni previste
dalla legge sono eseguite secondo le modalità determinate con decreto da adottare sulla
base delle procedure normative individuate dallarticolo 68-bis, comma 1, della legge
16 febbraio 1913, n. 89, introdotto con il presente decreto.
Articolo 3
La disposizione aggiunge, dopo larticolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577,
larticolo 2-bis. il quale prevede che lo stesso Consiglio nazionale del notariato
possa svolgere, nellambito delle proprie funzioni istituzionali, anche
lattività di certificatore della firma rilasciata al notaio per lesercizio
delle sue funzioni. In effetti, il Consiglio già da diversi anni svolge tale attività
nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Codice dellamministrazione
digitale.
Articolo 4
Larticolo in esame detta disposizioni finalizzate a regolare temporalmente
lattuazione di alcune disposizioni della legge notarile introdotte con il presente
decreto. In particolare, si prevede che, con uno o più decreti del Ministro della
giustizia aventi natura non regolamentare, saranno stabilite la data in cui acquistano
efficacia le disposizione di cui allarticolo 66-bis, comma 1, della legge notarile,
nonché la data di inizio delloperatività della struttura di cui allarticolo
68bis, comma 1, e quella in cui acquista efficacia lobbligo di conservazione
delle copie di cui allarticolo 62-ter della stessa legge; tutti articoli inseriti
dal presente decreto. Dallattuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico dellErario. |
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