| Processo breve - Il disegno
di legge approvato al Senato - Misure per la tutela del cittadino contro la durata
indeterminata dei processi, in attuazione dellarticolo 111 della Costituzione e
dellarticolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
delluomo e delle libertà fondamentali
SENATO DELLA REPUBBLICA XVI 1880
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 20 gennaio 2010, ha approvato il seguente disegno di legge, diniziativa dei
senatori Gasparri, Quagliariello, Bricolo, Pistorio, Tofani, Casoli, Bianconi, Izzo,
Centaro, Longo, Allegrini, Balboni, Benedetti Valentini, Delogu, Gallone, Mazzatorta,
Mugnai, Valentino, Alicata, Amato, Asciutti, Barelli, Bettamio, Butti, Castro, Costa,
Cursi, Esposito, Gallo, Ghigo, Giordano, Lauro, Licastro Scardino, Menardi, Morra, Orsi,
Palmizio, Paravia, Piccioni, Pichetto Fratin, Piscitelli, Rizzotti, Sarro, Scarpa Bonazza
Buora, Giancarlo Serafini, Speziali, Stancanelli, Tancredi, Totaro, Vetrella, Viceconte,
Azzollini, DAmbrosio Lettieri, Lenna, Saro, Tomassini, Baldassarri, Bonfrisco, Conti
e Gramazio:
Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in
attuazione dellarticolo 111 della Costituzione e dellarticolo 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà
fondamentali
Art. 1.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)
1. Allarticolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Chi ha subìto» sono sostituite dalle seguenti: «In
attuazione dellarticolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte che ha
subìto»;
b) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera
iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o
delludienza di comparizione indicata nellatto di citazione, ovvero alla data
del deposito dellistanza di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che
definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di
assunzione della qualità di imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi
conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di
novanta giorni ciascuno.
3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo del periodo di cui al comma 3, i
periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il
grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un
altro anno per ogni successivo grado di giudizio nel caso di giudizio di rinvio. Il
giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i
termini di cui al presente comma.
3-quater. Nella liquidazione dellindennizzo, il giudice tiene conto del valore della
domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione
di cui al comma 1. Lindennizzo è ridotto ad un quarto quando il procedimento cui la
domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste
del ricorrente, ovvero quando ne è evidente linfondatezza.
3-quinquies. In ordine alla domanda di equa riparazione di cui allarticolo 3, si
considera priva di interesse, ai sensi dellarticolo 100 del codice di procedura
civile, la parte che, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione di
cui al comma 1, non ha presentato, nellultimo semestre anteriore alla scadenza dei
termini di cui al primo periodo del comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice
procedente di sollecita definizione del giudizio entro i predetti termini, o comunque
quanto prima, ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è
formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, linteresse ad agire si
considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel
processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito
di nuova istanza di fissazione delludienza, con espressa dichiarazione che essa è
formulata ai sensi della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con
apposita istanza, depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.
3-sexies. Il giudice procedente e il capo dellufficio giudiziario sono avvisati
senza ritardo del deposito dellistanza di cui al comma 3-quinquies. A decorrere
dalla data del deposito, il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli
articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per lattuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, con esclusione della deroga prevista dallarticolo 81, secondo comma, e di
quella di cui allarticolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di
attuazione; nei processi penali si applica la disciplina dei procedimenti relativi agli
imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativi e contabili
ludienza di discussione è fissata entro novanta giorni. Salvo che nei processi
penali, la motivazione della sentenza che definisce il giudizio è limitata ad una concisa
esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo
dellufficio giudiziario vigila sulleffettivo rispetto di tutti i termini
acceleratori fissati dalla legge».
2. Larticolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Procedimento). 1. La domanda di equa riparazione si propone al
presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente, ai
sensi dellarticolo 11 del codice di procedura penale, a giudicare nei procedimenti
riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di
merito ovvero pende il procedimento per il quale si assume verificata la violazione.
2. La domanda è proposta dallinteressato o da un suo procuratore speciale, senza
ministero di difensore, con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello.
Il ricorso deve contenere lindicazione del domicilio presso cui ricevere le
comunicazioni anche in ordine al pagamento delleventuale indennizzo, nonché
lindicazione dellufficio giudiziario e del numero del procedimento cui la
domanda di equa riparazione si riferisce. Al ricorso è allegata copia dellatto
introduttivo del procedimento, dei relativi verbali e delleventuale provvedimento
con cui esso è stato definito. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la domanda può
essere riproposta fino alla scadenza del termine di cui allarticolo 4.
3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di
procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di
procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro
delleconomia e delle finanze.
4. Il presidente della corte di appello, o un magistrato della corte a tal fine designato,
provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro quattro
mesi dal deposito del ricorso, previa eventuale acquisizione dufficio degli
ulteriori elementi di valutazione ritenuti indispensabili. Se accoglie il ricorso, il
giudice ingiunge allamministrazione di pagare la somma liquidata a titolo di equa
riparazione. Il decreto è notificato, a cura del ricorrente, allamministrazione
convenuta che, nei successivi centoventi giorni, effettua il pagamento della somma
ingiunta, salvo quanto previsto dal comma 6.
5. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta
opposizione nel termine perentorio di sessanta giorni. Il termine decorre dalla
comunicazione del provvedimento al ricorrente ovvero dalla sua notificazione
allamministrazione ingiunta. Lopposizione si propone con ricorso depositato
nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura
speciale e contenente gli elementi di cui allarticolo 125 del codice di procedura
civile. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione delludienza, è
notificato, a cura dellopponente, nel domicilio eletto ai sensi del comma 2 ovvero
presso lAvvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella
delludienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Sono
ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti entro il termine fissato dalla
corte, non oltre cinque giorni prima della data delludienza.
6. La corte di appello, su istanza di parte, può sospendere in tutto o in parte
lesecuzione del decreto per gravi motivi.
7. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito dellopposizione, decreto
motivato e immediatamente esecutivo con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento
opposto. Il decreto è impugnabile per cassazione. La corte provvede sulle spese ai sensi
degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile. Se lopposto non si
costituisce e lopposizione è respinta, il giudice condanna dufficio
lopponente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma
equitativamente determinata, non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 20.000 euro».
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, nei giudizi
pendenti in cui sono già decorsi i termini di cui allarticolo 2, comma 3-ter, della
legge n. 89 del 2001, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo,
listanza di cui al comma 3-quinquies del citato articolo 2 è depositata entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Alle domande di equa riparazione proposte anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge e per le quali alla stessa data non è stato ancora emanato il
decreto di fissazione delludienza in camera di consiglio prevista dalla disciplina
anteriormente vigente, si applica il procedimento di cui ai commi 4 e seguenti
dellarticolo 3 della legge n. 89 del 2001, come sostituito dal comma 2 del presente
articolo. Se ludienza in camera di consiglio è già stata fissata, il procedimento
resta disciplinato dalla normativa anteriormente vigente.
Art. 2.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 10, comma 1, le parole: «, il processo di cui allarticolo 3,
della legge 24 marzo 2001, n. 89» sono soppresse;
b) allarticolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole: «volontaria
giurisdizione,» sono inserite le seguenti: «per il procedimento regolato
dallarticolo 3, commi da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive
modificazioni,».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti iscritti successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
(Norma di interpretazione autentica)
1. Nellarticolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, lespressione:
«sentenza anche non definitiva» deve essere interpretata nel senso di: «sentenza di
merito anche non definitiva».
Art. 4.
(Ragionevole durata del giudizio
di responsabilità contabile)
1. Nel giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti, il processo è estinto
quando:
a) dal deposito dellatto di citazione in giudizio nella segreteria della competente
sezione giurisdizionale sono trascorsi più di tre anni senza che sia stato emesso il
provvedimento che definisce il giudizio di primo grado;
b) dalla notificazione o pubblicazione del provvedimento di cui alla lettera a) sono
decorsi più di due anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il
processo di appello.
2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso nel caso in cui ludienza o
la discussione sono sospese o rinviate su richiesta del convenuto o del suo difensore,
sempreché la sospensione o il rinvio non siano disposti per necessità di acquisizione di
prove.
3. Nel caso in cui il danno erariale, sia pure contestato con ununica citazione, per
ogni singolo fatto dannoso, non superi il valore di euro 300.000, il termine indicato nel
comma 1, lettera a), è di due anni.
4. La Corte dei conti a sezioni riunite, ferme restando le altre competenze ad essa
attribuite, giudica anche, nella composizione di cui allarticolo 4, secondo comma,
del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934,
n. 1214, con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi
politici di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avverso le
deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza
pubblica. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale
comunicazione delle deliberazioni medesime.
Art. 5.
(Estinzione del processo per violazione
dei termini di durata ragionevole)
1. Nel capo II del titolo III del libro VII del codice di procedura penale, dopo la
sezione I, è inserita la seguente:
«Sezione I-bis
SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER VIOLAZIONE DELLA DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO
Art. 531-bis. - (Dichiarazione di non doversi procedere per violazione dei termini di
durata ragionevole del processo). 1. Il giudice, nei processi relativi a reati per
i quali è prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva, determinata ai sensi
dellarticolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni, sola o
congiunta alla pena pecuniaria, pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione
del processo quando:
a) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita lazione
penale formulando limputazione ai sensi dellarticolo 405 sono decorsi più di
tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;
b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni
senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;
c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera b) è decorso più di un anno e sei
mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione.
d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento
oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.
2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dellarticolo 157 del codice penale, è
pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1,
lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei
mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dallarticolo 51, commi 3-bis e
3-quater, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di
cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi, e il giudice può, con ordinanza,
prorogare tali termini fino ad un terzo ove rilevi una particolare complessità del
processo o vi sia un numero elevato di imputati.
3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine allazione
penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data
iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi precedenti, se il pubblico
ministero non ha già esercitato lazione penale ai sensi dellarticolo 405.
4. Quando sono decorsi i termini di cui ai commi precedenti, ma dagli atti risulta
evidente che il fatto non sussiste o che limputato non lo ha commesso o che il fatto
non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia
sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere.
5. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:
a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro
giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da
una particolare disposizione di legge;
b) nelludienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui
ludienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento
dellimputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dellimputato o del suo
difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta
necessità di acquisizione della prova;
c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dellimputato estradando.
6. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata
la causa di sospensione.
7. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 i termini di cui
ai commi 1 e 2 non possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.
8. Contro la sentenza di cui al comma 1 limputato e il pubblico ministero possono
proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
9. In caso di estinzione del processo ai sensi del comma 1 non si applica larticolo
75, comma 3. Se la parte civile trasferisce lazione in sede civile, i termini a
comparire di cui allarticolo 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti
della metà, e il giudice fissa lordine di trattazione delle cause dando precedenza
al processo relativo allazione trasferita.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando limputato dichiara
di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere
formulata personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In questultimo caso la
sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste
dallarticolo 583, comma 3.
11. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si
applica larticolo 649».
2. Il corso dei termini indicati nellarticolo 531-bis, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sospeso per tutto il
periodo del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dellarticolo
2-ter, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
Art. 6.
(Modifica dellarticolo 23 del codice
di procedura penale)
1. Allarticolo 23 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
«2-bis. Se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice dichiara
con sentenza lesistenza di una causa di non punibilità ai sensi dellarticolo
129 o dellarticolo 469 in ordine al reato appartenente alla sua competenza per
territorio, con la stessa sentenza dichiara la propria incompetenza in ordine al reato per
cui si procede ai sensi dellarticolo 12 e dispone la trasmissione degli atti al
pubblico ministero presso il giudice competente».
Art. 7.
(Clausola di monitoraggio)
1. Il Ministro delleconomia e delle finanze, allorché riscontri che
lattuazione della presente legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine
di assicurare il rispetto dellarticolo 81, quarto comma, della Costituzione.
Art. 8.
(Modifica al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231)
1. Allarticolo 34, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano altresì le disposizioni di cui
allarticolo 531-bis del codice di procedura penale».
Art. 9.
(Disposizioni transitorie)
1. Nei processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi a
reati commessi fino al 2 maggio 2006 e puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva,
determinata ai sensi dellarticolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a
dieci anni di reclusione, sola o congiunta alla pena pecuniaria, ad esclusione dei reati
indicati nellarticolo 1, comma 2, della legge 31 luglio 2006, n. 241, il giudice
pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando sono
decorsi più di due anni dal provvedimento con cui il pubblico ministero ha esercitato
lazione penale, formulando limputazione ai sensi dellarticolo 405 del
codice di procedura penale, ovvero due anni e tre mesi nei casi di cui al comma 7
dellarticolo 531-bis del codice di procedura penale, introdotto dallarticolo 5
della presente legge, senza che sia stato definito il giudizio di primo grado nei
confronti dellimputato. Si applicano le disposizioni previste dal citato articolo
531-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui allarticolo 531-bis del
codice di procedura penale non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui allarticolo 4 si applicano anche ai procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge quando dal deposito della citazione a
giudizio nella segreteria della competente sezione giurisdizionale sono trascorsi almeno
cinque anni e non si è concluso il giudizio di primo grado.
Art. 10.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
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