| Patente - competenza sui
provvedimenti provvisori - Effetti della sentenza 22844/2009 della Cassazione di
Renato Amoroso - Coordinatore dellufficio del Giudice di Pace di Monza
Effetti della sentenza 22844/2009 della Cassazione in tema di competenza sui
provvedimenti provvisori sulla patente. di Renato Amoroso - Coordinatore dellufficio
del Giudice di Pace di Monza
Alcuni osservatori hanno ritenuto di individuare nel contenuto della sentenza 28.10.2009
n. 22844 della seconda sezione civile
della Cassazione (vedi allegato A) una novità in tema di sindacabilità dei
provvedimenti provvisori di sospensione e ritiro della patente, in conseguenza della
commissione del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 CdS).
Lesame del provvedimento e dei suoi collegamenti induce a smentire che siano
intervenute novità sostanziali o importanti modifiche nellorientamento della
Suprema Corte.
Già nella sentenza 8693/05 delle sezioni unite si legge:
E' fermo in giurisprudenza, anche in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale
5-12 febbraio 1996, n. 31, il principio della sindacabilità in sede di giurisdizione
ordinaria di tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida
e, quindi, anche del provvedimento reso in via provvisoria dal prefetto ai sensi dell'art.
223, co. 2°, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cfr., da ultimo, Cass., SS.UU., seni. n. 1993
dell'll febbraio 2003).
A tale regola non si sottrae la presente controver¬sia, non costituendo ostacolo
all'esercizio della giu¬risdizione del giudice ordinario il fatto che il ......, al fine
di vedere affermato il proprio diritto soggettivo all'uso della patente di guida e,
quindi, alla circolazione stradale, compromesso dal provvedi¬mento di sospensione della
validità della patente adot¬tato dal prefetto, chieda l'annullamento del
"procedimento sanzionatorio".
Con ordinanza in regolamento di competenza 14932/2005 la seconda sezione della Corte così
si pronunciava:
rilevato che a seguito di opposizione, a norma dell'art. 204 bis DPR n° 285 del
1992, proposta da ................ avverso l'ordinanza ingiunzione con cui gli era stata
sospesa per sessanta giorni la patente di guida per aver guidato in stato di ebbrezza,
l'adito Giudice di pace di .........., con sentenza in data ..........., dichiarava la
propria incompetenza per materia per essere la guida in stato di ebbrezza stata attribuita
alla cognizione del tribunale, in base alla legge 1.8.2003, n° 214; che il procedimento
veniva riassunto dall'opponente di fronte al tribunale di ...............;
che il giudice di detto tribunale con provvedimento del 4.10.2004 promuoveva, ex art. 45
cpc., regolamento di competenza di ufficio, sospendendo il procedimento in corso;
ritenuto che il proposto regolamento appare fondato, atteso per un verso che la competenza
del giudice di pace per violazione alle norme sulla circolazione stradale risulta essere
stata ripristinata, in forza dell'art. 98 del DPR 30.12.1999, n °507, e, per altro verso,
che trattasi di competenza funzionale, non limitata alle sanzioni di carattere pecuniario,
ma estesa anche alle sanzioni di natura diversa, fra cui deve ritenersi compresa quella
accessoria del ritiro della patente (cfr. Cass. SS.UU. 19.2. 2004, n° 3332);
che detta competenza funzionale del giudice di pace risulta successivamente confermata con
il primo camma septies dell'art. 4 della legge 1.8.2003, n° 214, che ha introdotto l'art.
204 bis del DPR n° 285 del 1992, secondo cui l'opposizione all'ordinanza ingiunzione
debba essere presentata al Giudice di pace;
P.Q.M.
dichiara la competenza del Giudice di Pace.
Ben si comprende, quindi, per quali ragioni, a conferma del consolidato orientamento
suddetto, le sezioni unite della Cassazione, con sentenza 2519/2006 (vedi allegato B) abbiano ribadito che il
provvedimento di sospensione della patente, in occasione della contestazione del reato di
cui allart. 186 CdS, possa essere impugnato dinanzi al Giudice ordinario, in forza
dellart. 205 CdS. Il principio è estensibile allimpugnazione del ritiro della
patente a causa della identità della posizione soggettiva dedotta in giudizio
(limpossibilità di esercitare il proprio diritto a fare uso della patente e quindi
alla circolazione stradale).
Detta competenza non è posta in dubbio dal fatto che il ricorrente contesti la
sussistenza dellillecito penale, in quanto tale contestazione deve ritenersi
proposta in via strumentale ed incidentale; il petitum del ricorso al Giudice ordinario
(in tal caso il Giudice di Pace), infatti, ha ad oggetto lannullamento del
provvedimento provvisorio di sospensione o di ritiro della patente.
Leventuale apprezzamento del Giudice ordinario in ordine alla sussistenza
dellillecito penale, infatti, non potrebbe dare origine a giudicato, pur restando
proponibile incidenter tantum.
Come già ebbi modo di esporre nellincontro di Milano del 28.10.2009, promosso
nellambito della formazione permanente della Magistratura Onoraria, non si giunge a
conclusioni differenti esaminando il tema delle possibili interferenze fra procedimento
penale e procedimento amministrativo.
La condotta tipica del reato, infatti, è rappresentata nel verbale di accertamento,
unitamente agli strumenti utilizzati per il rilievo (lalcoltest); la competenza del
Giudice penale, per sua stessa natura, si estende al fatto costituente reato ed alle prove
offerte a sostegno dellaccusa.
E stata proposta lobiezione relativa ad una necessaria sospensione del
giudizio di opposizione dinanzi al Giudice di Pace, in attesa della decisione del
competente Tribunale, in ordine alla sussistenza del reato. E stato altresì
obiettato che il ricorso dinanzi al Giudice di Pace andrebbe riunito al procedimento
penale dinanzi al Tribunale per ragioni di connessione. Ciò viene affermato in forza del
principio della competenza del Giudice penale a conoscere dellatto amministrativo
allorchè questultimo costituisce il presupposto o lantecedente del reato.
Non si ravvisa lobbligatorietà di una simile decisione, che svuoterebbe la
competenza del Giudice di Pace in materia; attesa la natura provvisoria e cautelare del
provvedimento, il ricorso al Giudice di Pace, limitato alla delibazione degli elementi del
fumus boni iuris e del periculum in mora, permette di valutare e decidere più rapidamente
del Tribunale.
Ciò corrisponde sicuramente ad un criterio costituzionalmente orientato di dare risposta
tempestiva ed esauriente al diritto di difesa, dinanzi ad una misura afflittiva che
produce immediatamente i suoi effetti. I due procedimenti, inoltre, sono del tutto
differenti per rito e contenuto.
Si osservi, infine, che la possibilità di ricorrere al Giudice di Pace avverso il
provvedimento de quo è esplicitamente prevista dalla legge, con il combinato disposto
degli artt. 223 e 205 CdS, e che la impugnabilità delle sanzioni amministrative dinanzi
al Giudice di Pace è di carattere generale, salve le eccezioni specifiche previste dalla
legge. ( )
Va anche rilevato che il provvedimento prefettizio ha natura provvisoria e cautelare ( ),
mentre il giudizio del Tribunale attiene al merito e, qualora venga accertata la penale
responsabilità dellimputato, determina la misura della sospensione (o ritiro) della
patente in via definitiva, quale sanzione accessoria prevista dalla legge unitamente a
quella pecuniaria.
Il provvedimento del Prefetto si colloca fra le misure immediatamente esecutive dirette a
garantire la collettività dal pericolo di una reiterazione della condotta illecita; si
tratta, quindi, di un provvedimento limitativo della libertà personale (in tal caso della
libertà di condurre un veicolo) che trova il suo fondamento in una previsione di legge e
nella pericolosità della condotta, in modo non dissimile in astratto dalla custodia
cautelare in carcere della persona fisica.
Il venir meno della misura provvisoria non vincola il Giudice del merito del reato nel
giudizio relativo alla responsabilità e alla conseguente adozione della misura in via
definitiva; essendo diversi i presupposti di fatto e di diritto, possono sussistere
giudici diversi e valutazioni differenti, senza che lesito delluno possa
compromettere quello dellaltro.
E stato anche proposto il tema della disapplicazione del provvedimento
amministrativo da parte del giudice ordinario. In altre parole, da alcune parti, si è
ritenuto di affermare che il Giudice di Pace potrebbe conoscere, incidenter tantum, del
rapporto e del verbale, ai soli fini della sua disapplicazione del giudizio di opposizione
al provvedimento prefettizio di sospensione della patente in via provvisoria e
dellordine a sottoporsi a visita medica in via cautelare.
Rientra nel potere del giudice ordinario disapplicare latto amministrativo che si
presenti palesemente illegittimo, anche senza giungere alla dichiarazione della sua
illegittimità espressa. Il potere di dichiarare la totale illegittimità, con
lannullamento del provvedimento, appartiene soltanto alla autorità giudiziaria
amministrativa e non a quella ordinaria. Questultima può affermare la
illegittimità del provvedimento amministrativo ai soli fini del giudizio del caso
singolo, approdando alla decisione del caso concreto come se latto amministrativo
non fosse mai esistito.
Cassaz civile Sentenza n. 21173 del 29/09/2006
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il giudice ordinario può
sindacare la legittimità del provvedimento presupposto, al fine della sua eventuale
disapplicazione ove lo ritenga illegittimo; tale controllo, quando venga prospettato uno
sviamento di potere, può spingersi fino a verificare la rispondenza delle finalità
perseguite dall'amministrazione con quelle indicate dalla legge, ma non può tradursi in
una indebita ingerenza nel merito delle scelte operate dall'amministrazione, ovvero in una
verifica della idoneità delle scelte compiute dall'amministrazione per perseguire gli
scopi normativamente previsti.
Cassaz. Civile Sez. 2, Sentenza n. 16143 del 02/08/2005
Con riferimento al sindacato attribuito al giudice ordinario sugli atti posti in
essere dalla P.A., il provvedimento amministrativo può essere disapplicato, ai sensi
dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, a tutela del diritto soggettivo
alla prestazione dedotto in giudizio, ove risulti affetto da vizi di legittimità,
restando preclusa alla giurisdizione ordinaria la sostituzione delle valutazioni
dell'amministrazione mediante un sindacato non circoscritto alla legittimità. Pertanto,in
tema di violazioni del codice della strada,l'errore tecnico, imputato al Ministero dei
Lavori Pubblici nell'esercizio del potere di classificazione degli apparecchi elettronici
di rilevazione della velocità può essere fatto valere dall'interessato solo per il
tramite di un vizio di legittimità dell'atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso
di potere ), ma non domandando al giudice - eventualmente a mezzo di consulente tecnico-
un sindacato di merito di tipo sostitutivo del giudizio espresso dalla P.A..
Cassaz civile Sez. Unite, Sentenza n. 116 del 09/01/2007
Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l'irrogazione
di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario,
al quale spetta la giurisdizione, essendo in contestazione il diritto del cittadino a non
essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla
legge, ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti
amministrativi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria. Pertanto, nel caso in cui
sia stata irrogata una sanzione pecuniaria per la sosta di un autoveicolo in zona a
pagamento senza esposizione del tagliando attestante l'avvenuto versamento della somma
dovuta, il controllo del giudice sull'ordinanza del Sindaco istitutiva del parcheggio a
pagamento, se resta escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti
all'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, deve ritenersi consentito con
riguardo agli eventuali vizi di legittimità del provvedimento, ivi compresa la violazione
dell'obbligo, previsto dall'art. 7, comma ottavo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di
istituire aree di parcheggio gratuito e libero nelle immediate vicinanze di quelle in cui
venga previsto il parcheggio a pagamento. (Osserva il Collegio con la detta sentenza
che il giudice ordinario non esercita un inammissibile controllo su scelte di merito
dell'amministrazione, ma solo rileva eventuali vizi di legittimità dei provvedimenti
amministrativi; in materia di sanzioni amministrative, pertanto, il controllo del giudice
ordinario nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione irrogativa della
sanzione, resta escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio
del potere discrezionale dell'amministrazione, ma deve ritenersi consentito con riguardo
agli eventuali vizi di legittimità del provvedimento medesimo, al limitato fine della sua
disapplicazione) ( ).
Pertanto il Giudice ordinario dovrà:
procedere allesame della legittimità dellatto
amministrativo solo se richiesto dalla parte e su specifica sua eccezione;
esaminare la sussistenza o meno di vizi di legittimità
(violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere nei suoi diversi profili) ma non del
merito dellatto e delle scelte che appartengono alla discrezionalità della Pubblica
Amministrazione;
se accerta la detta illegittimità il Giudice ordinario dovrà
dichiararla con motivazione articolata ed esplicita;
decidere la controversia specifica escludendo dalla valutazione
di fatto e diritto latto disapplicato;
qualora si verta in materia di sanzioni amministrative e la
pretesa sanzionatoria si fondi in via esclusiva sullatto amministrativo
disapplicato, il ricorso proposto dalla parte sanzionata andrà accolto.
Per la disapplicazione dellatto amministrativo la condizione essenziale è la
eccezione proposta dal ricorrente con istanza esplicita. Non compete al Giudice ordinario
porsi dufficio la questione della illegittimità dellatto (che, di regola, è
assistito da una presunzione di legittimità); essa deve esplicitamente essere prospettata
nel ricorso e non può essere oggetto di atto integrativo nel corso del giudizio( ).
Lesame delle condizioni per la disapplicabilità ci conduce a concludere per la non
praticabilità di una simile valutazione nel tema che ci occupa; lesame della
legittimità dellaccertamento compete al Tribunale( ) e non appare razionale una
duplicazione di procedimenti di valutazione, neppure in via incidentale. Restano tuttavia
dubbi applicativi, in considerazione di possibili vizi dellatto prefettizio e della
specialità di talune situazioni.
Esaminiamo due casi pratici.
A) Il ricorrente eccepisce la nullità dellaccertamento, in violazione degli artt.
256 cpp e 114 disp att. Cpp per omesso avviso allinteressato della facoltà di farsi
assistere da un difensore di fiducia.
Laccertamento del tasso alcolemico costituisce atto di polizia giudiziaria urgente e
indifferibile ( ) e, nel compimento di essi, la parte ha diritto di farsi assistere da un
difensore di fiducia. Lautorità procedente ha il dovere di informare la parte di
detto diritto, dandone atto nel verbale ( ).
La nullità deve essere eccepita dalla parte prima del compimento dellatto o subito
dopo di esso (ad esempio tramite deposito di memorie nel procedimento penale) ( ).
Non vi può essere dubbio che una simile situazione possa essere rilevante anche nel
giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio provvisorio e cautelare: la nullità
dellaccertamento, infatti, invaliderebbe latto presupposto e, per teoria
generale dellatto amministrativo, latto conseguente diventerebbe illegittimo.
B) il provvedimento prefettizio è apparentemente sottoscritto da persona diversa dal
Prefetto e non risulta dal testo dellatto il potere della persona delegata e gli
estremi della delega.
Il vizio è di competenza non dellorgano accertatore ma dellorgano che adotta
la misura provvisoria e cautelare ( ).
La materia è stata profondamente innovata dalla istituzione dei Dirigenti di Area( );
ciò, tuttavia, non esonera la P.A. dalla menzione della fonte normativa che legittima la
competenza.
E principio ormai consolidato dellordinamento giuridico, infatti, la
cosiddetta trasparenza (rectius chiarezza e comprensibilità) dellazione
amministrativa, con lindividuazione non soltanto dellorgano che ha emesso il
provvedimento ma anche del responsabile del procedimento.
Si presti attenzione inoltre a quanto espresso dal T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, con
sentenza 29 agosto 2008, n. 542 che recita: In applicazione dei principi in materia
di esercizio di poteri vicari i vice Prefetti, al pari di ogni altro organo vicario dello
Stato, possono legittimamente esercitare i poteri spettanti al Prefetto non solo sulla
base di esplicite deleghe ma anche senza alcuna delega qualora quest'ultimo risulti
assente e/o impedito.( )
E inoltre: Ai sensi dell'art. 14, d.lg. 19 maggio 2000 n. 139 (disposizioni in
materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia) il dirigente è
competente ad adottare, tra l'altro, "i provvedimenti e le iniziative connessi
all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono
preposti", ciò da cui si desume che il provvedimento di revoca della patente
attualmente compete "ex lege" al dirigente di area.
(T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 02 maggio 2005, n. 1833)
Un ipotetico vizio di incompetenza dellorgano accertatore trova un primo momento
valutativo nello stesso Prefetto, organo di pubblica amministrazione in grado, per
formazione e collocazione istituzionale, di rilevare un simile vizio.
Il vizio di violazione di legge deve essere dichiarato dal Tribunale, nellambito del
processo penale definito dalla norma. Quanto al vizio di eccesso di potere si è già
visto che il sindacato del Giudice ordinario non può estendersi alle scelte organizzative
della P.A.
E pur vero che leventuale disapplicazione dellatto amministrativo da
parte del Giudice di Pace travolgerebbe il solo provvedimento provvisorio e cautelare,
lasciando integro il potere del Tribunale di accertare la legittimità
dellaccertamento, determinando la pena accessoria in via definitiva.
Per quanto già osservato in ordine alla valenza cautelare del provvedimento prefettizio
non sembra coerente con la norma trascurare la finalità e la obbligatorietà
dellordine per la visita medica ( ). Ladempimento allordine per la
visita medica, e la sua effettuazione con esito positivo, permettono la restituzione della
patente, salve le decisioni in via definitiva del Tribunale.
In conclusione sembra preferibile limitare la cognizione del Giudice di Pace a tale
funzione preventiva del provvedimento prefettizio, lasciando al Giudice penale ogni
analisi e verifica sullaccertamento nella sua interezza.
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