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Prossima scadenza 20 Marzo 2010 - Obbligo di informativa per
iscritto al cliente al momento del conferimento dell'incarico - Obbligo a partire dal 20
Marzo 2010 per le materie per le quali il ricorso al procedimento di mediazione e'
facoltativo. Nelle ipotesi per le quali la mediazione e' posta quale condizione di
procedibilita' della domanda l'obbligo di informativa per iscritto decorre dal 20 Marzo
2011 ( art. 4 e art. 24 del Dlgs 28/2010)
Il Decreto Legislativo del 4 Marzo n. 28 in vigora
dal 20 marzo 201 attuativo della delega di cui allart. 60 L. 69/2009, istituisce,
allart. 4 comma 3, lobbligo, a carico dellAvvocato, di
rendere per iscritto al proprio cliente una informativa per le materie per le quali il
ricorso al procedimento di mediazione e' facoltativo e nelle ipotesi per le quali la
mediazione e' posta quale condizione di procedibilita' della domanda.
Nellipotesi di materie per le quali il ricorso
al procedimento di Mediazione è facoltativo la informativa sulla possibilità di
avvalersi del procedimento di mediazione e delle connesse agevolazioni fiscali previste
dagli Artt. 17 e 20 del citato decreto deve essere fatta
a partire del 20 Marzo 2010 al momento del conferimento dell'incarico.
Nellipotesi di materie per le quali la Mediazione è posta quale condizione di
procedibilità della domanda giudiziale la informativa sullobbligo di dover
procedere al preventivo esperimento di un tentativo di mediazione dinanzi ad un Organismo,
pubblico o privato, iscritto al Registro istituito presso il Ministero della Giustizia a
pena di improcedibilità delleventuale futura azione in sede giudiziaria delle
connesse agevolazioni fiscali previste dagli Artt. 17 e 20 del citato decreto deve essere
fatta a partire del 20 Marzo 2011 al momento del conferimento
dell'incarico.
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la normativa
Art. 4 (Accesso alla mediazione)
omissis
3. Allatto del conferimento dellincarico, lavvocato è tenuto a
informare lassistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione
disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e
20.
Lavvocato informa altresì lassistito dei casi in cui lesperimento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Linformazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione
degli obblighi di informazione, il contratto è annullabile. Il documento che contiene
linformazione è sottoscritto dallassistito e deve essere allegato
allatto introduttivo delleventuale giudizio. Il giudice che verifica la
mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dellarticolo 5, comma 1,
informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
Art. 17 (Risorse, regime tributario e indennità)
1. In attuazione dellarticolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009,
n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e
dallarticolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia
finanziabili con la parte delle risorse affluite al Fondo Unico Giustizia
attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dellarticolo 2, lettera b),
del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dellarticolo 7 del decreto del Ministro
delleconomia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e
dellinterno, in data 30 luglio 2009, n. 127.
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono
esenti dallimposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e
natura.
3. Il verbale di accordo è esente dallimposta di registro entro il limite di valore
di 50.000 euro, altrimenti limposta è dovuta per la parte eccedente.
4. Con il decreto di cui allarticolo 16, comma 2, sono determinati:
a) lammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici,
il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per lapprovazione delle tabelle delle indennità proposte dagli
organismi costituiti da enti privati;
c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per
cento, nellipotesi di successo della mediazione;
d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è
condizione di procedibilità ai sensi dellarticolo 5, comma 1.
5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi
dellarticolo 5, comma 1, allorganismo non è dovuta alcuna indennità dalla
parte che si trova nelle condizioni per lammissione al patrocinio a spese dello
Stato, ai sensi dellarticolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso
lorganismo apposita dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà, la cui
sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena
di inammissibilità, se lorganismo lo richiede, la documentazione necessaria a
comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
6. Il Ministero della giustizia provvede, nellambito delle proprie attività
istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal
pagamento dellindennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene
conto per la determinazione, con il decreto di cui allarticolo 16, comma 2, delle
indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo
dellattività prestata a favore dei soggetti aventi diritto allesonero.
7. Lammontare dellindennità può essere rideterminato ogni tre anni in
relazione alla variazione, accertata dallIstituto Nazionale di Statistica,
dellindice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi
nel triennio precedente.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in
7,017 milioni di euro a decorrere dallanno 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione della quota delle risorse del Fondo unico giustizia di cui
allarticolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tal fine,
resta acquisita allentrata del bilancio dello Stato.
9. Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di
cui ai commi 2 e 3.
Art. 20 (Credito dimposta)
1. Alle parti che corrispondono lindennità ai soggetti abilitati a svolgere il
procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della
mediazione, un credito
dimposta commisurato allindennità stessa, fino a concorrenza di euro
cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso
della mediazione, il credito dimposta è ridotto della metà.
2. A decorrere dallanno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30
aprile di ciascun anno, è determinato lammontare delle risorse a valere sulla quota
del Fondo unico giustizia di cui allarticolo 2, comma 7, lettera b), del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla
concessione del credito dimposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse
nellanno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito
dimposta effettivamente spettante in relazione allimporto di ciascuna
mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti
dellimporto indicato al comma 1.
3. Il Ministero della giustizia comunica allinteressato limporto del credito
dimposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua
determinazione e trasmette, in via telematica, allAgenzia delle entrate
lelenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito dimposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella
dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della
comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dellarticolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non
titolari di redditi dimpresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui
redditi. Il credito dimposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione
del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai
fini dellimposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente
articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dellimporto
corrispondente allammontare delle risorse destinate ai crediti dimposta sulla
contabilità speciale n. 1778 Agenzia delle Entrate Fondi di bilancio.
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