La mediazione e
lavvocatura - Sommario: 1. La mediazione finalizzata alla conciliazione della lite.
2. Principali profili di criticità del sistema secondo i COA 3. Lo schema di regolamento
di attuazione: profili operativi. 4. Proposte di modifica. La relazione della Commissione
mediazione del Consiglio Nazionale Forense
1. Con il d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in attuazione della direttiva
CE52/2008, è stato introdotto listituto della mediazione finalizzata alla
conciliazione delle liti in materia civile e commerciale su diritti disponibili. Viene
così istituito un procedimento stragiudiziale condotto «da un terzo imparziale e
finalizzato ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole
per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa» (art. 1 d.lgs.). Tale procedimento in numerose ipotesi (art. 5,
comma 1, d.lgs.) costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale a
partire dal 20 marzo 2011. Lavvocato è tenuto, in ogni caso, ad informare
lassistito della possibilità ovvero dellobbligo di far preventivo ricorso al
procedimento. La mancata informazione costituisce motivo di annullabilità del contratto
dopera.
La gestione dellattività di mediazione è affidata a organismi specificamente
istituiti tenuti ad accreditarsi presso il Dipartimento affari di giustizia presso il
Ministero di giustizia. Il verbale di conciliazione, omologato con decreto, costituisce
titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica nonché
titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12).
Nel corso del procedimento il mediatore può formulare, anche in assenza di richiesta
delle parti, una proposta di soluzione della lite. Lart. 13 del d.lgs. n. 28/2010
dispone che, nel caso di mancata accettazione della proposta che si riveli conforme alla
sentenza, il giudice possa sanzionare la parte con una multa nonché condannarla, anche in
deroga al principio della soccombenza, al pagamento delle spese processuali e di quelle di
mediazione.
Lart. 18 del decreto legislativo stabilisce che «i consigli degli ordini degli
avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio
personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale».
Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda ed hanno
competenza generale in relazione alle materie sottoponibili al procedimento di mediazione.
2. Le disposizioni del d.lgs. n. 28/2010 hanno avuto ed avranno, con
lentrata in vigore dellobbligatorietà, un enorme impatto sullesercizio
della professione. Limpegno della categoria rimane comunque quello di affrontare
questa nuova esperienza nella maniera più pronta e professionale possibile senza
interrompere il dialogo con le istituzioni in modo da proporre soluzioni migliorative
dellistituto.
In generale può rilevarsi come lAvvocatura non sia contraria di principio alla
previsione di meccanismi deflattivi del sistema giudiziario fondati sullaccordo
delle parti ma che ritenga che il sistema delineato dal d.lgs. n. 28/2010 vada
perfezionato e, sotto qualche profilo, modificato, perché possa effettivamente funzionare
.
Vi è, in primo luogo, un diffuso scontento per il ruolo nel complesso attribuito alla
categoria. Da un lato, difatti, saranno proprio gli Ordini locali a dover affrontare
limpatto organizzativo ed economico più rilevante nella fase attuativa;
dallaltro, il ruolo dellavvocato viene marginalizzato se non considerato con
una certa diffidenza laddove si prevede la grave sanzione dellannullabilità del
contratto dopera nel caso di mancato assolvimento dellobbligo di informativa
dellassistito, e dove non si prevede lassistenza tecnica durante il
procedimento di mediazione.
La stragrande maggioranza degli Ordini che ha preso posizione lamenta lo svilimento della
figura professionale dellAvvocato e critica lintenzione di attuare il d.lgs.
n. 28/2010 senza aggravi di spesa per lo Stato a fronte degli ingenti costi e compiti
organizzativi che loperazione comporterà per gli Ordini e per i cittadini, comunque
gravati da un filtro alla giustizia in più di una materia. LAvvocatura ha,
tuttavia, mostrato uno spirito di fattiva collaborazione proponendo nelle proprie delibere
condivisibili proposte di modifica, evidenziando problematiche tecniche ed esigenze
pratiche. Le principali critiche strutturali mosse al d.lgs. n. 28/2010 dai COA, dalle
Unioni Regionali e dalle Associazioni forensi attengono a:
a) la previsione della mediazione quale condizione procedibilità della
domanda in relazione ad unampia e disomogenea fetta del contenzioso civile (art. 5);
La maggior parte dei COA e delle Associazioni mostra un atteggiamento di dissenso rispetto
alla previsione. Si registrano, comunque, posizioni meno oltranziste che
leliminazione dal catalogo dellart. 5 di talune materie (tra le altre
responsabilità da circolazione; giudizi ereditari), ovvero per talune fasi processuali
(fase a cognizione piena del procedimento per convalida di sfratto, della tutela monitoria
e così via). Comune a numerose delibere è la richiesta di introduzione graduale
dellobbligo per classi di liti e, comunque, il suo differimento rispetto al termine
di 12 mesi dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale.
b) la mancata previsione dellassistenza tecnica obbligatoria nel
procedimento di mediazione ;
c) la sanzione dellannullabilità del contratto dopera
professionale in caso di inottemperanza dellobbligo di informazione da parte
dellavvocato (art. 4, 3° comma).
3. Il d.m. n. 180/2010 prevede:
- che gli organismi costituiti dai COA anche in forma associata siano
iscritti al registro degli Organismi di mediazione su semplice domanda, purché si dotino
di una polizza di assicurazione di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la
responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dellattività di
mediazione e che siano dotati di cinque mediatori. Come ogni altro organismo dovranno
depositare allatto delliscrizione il regolamento di procedura.
- Gli Organismi già accreditati potranno conservare liscrizione
previa integrazione dei requisiti e delle condizioni alluopo indicate dal
responsabile del registro.
- Per quanto attiene ai requisiti dei mediatori viene prevista
lobbligatorietà di un corso di formazione di 50 ore, da svolgersi presso uno degli
enti di formazione accreditati presso il Ministero di giustizia, ed un successivo percorso
di aggiornamento di 12 ore con cadenza biennale. Il requisito di partenza è il possesso
di un diploma di laurea triennale ovvero, in alternativa, liscrizione presso un albo
o un collegio.
- I soggetti che abbiano già conseguito il titolo di mediatori ai sensi
del d.m. n. 222/2004 sono onerati a completare la formazione entro sei mesi
dallentrata in vigore del regolamento.
4. a) Occorre un ripensamento sullobbligatorietà: una mediazione
obbligatoria non risponde ai vincoli europei, né allesperienza maturata in Europa.
Daltronde, è stato presentato il 15 settembre u.s. alla Presidenza del Senato un
disegno di legge (n. 2329, di iniziativa del Sen. Domenico Benedetti Valentini), avente
oggetto «Modifiche al Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali» che facoltizza il
ricorso alla procedura eliminando lobbligatorietà, conformemente al parere a suo
tempo espresso dalla Commissione Giustizia del Senato, al fine di rendere listituto
della mediazione compatibile con il dettato costituzionale e con la lettera e lo spirito
della stessa legge di delega.
b) E, comunque, sicuramente necessario rinviare lentrata in
vigore dellobbligatorietà del tentativo di mediazione anche a fronte del ritardo
della disciplina di attuazione.
c) E necessario per lo meno garantire incentivi per la parte che
intenda giovarsi dellassistenza tecnica durante il procedimento di mediazione.
A questo proposito si propone, fin dora, agli Organismi di mediazione costituiti dai
Consigli degli Ordini degli Avvocati di limitare lerogazione del servizio alle sole
parti che intendano giovarsi dellassistenza tecnica nelle ipotesi in cui la stessa
sia obbligatoria in giudizio. Come, difatti, è possibile che lorganismo decida di
limitare la prestazione a determinate materie deve ritenersi ugualmente possibile
unopzione di tal tipo.
d) E opportuna una modifica che consenta al mediatore di formulare
una proposta di soluzione della lite soltanto in presenza di espressa e concorde richiesta
delle parti. Anche a questo proposito si propone, fin dora, agli Organismi di
mediazione costituiti dai Consigli degli Ordini degli Avvocati di adottare la suddetta
opzione in sede regolamentare.
e) E necessario chiarire i profili relativi alla competenza
territoriale dellorganismo.
f) E necessario eliminare la sanzione dellannullabilità del
mandato in caso di mancata informazione alla parte. Si tratta di previsione di disfavore
nei confronti della classe forense atta, oltretutto, a creare contenzioso fittizio e
malizioso.
Roma, 12 novembre 2010
5_in_evidenza
Notizie in evidenza
Marzo 2012 -
Abogado - Iscrizione nella
Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal
Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare
la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”,
dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello
Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto
del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme
comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei
diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso,
obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un
professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio
della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea;
bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto
comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva
per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla
normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è
stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo,
consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di
esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di
un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto
dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso
eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione
artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne
consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta
Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012
Marzo 2012 -
Società
tra professionisti -
Il
Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società
tra professionisti.
art. 10. è consentita la costituzione di società per l'esercizio
di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre.
Febbraio 2012 -
Codice
di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza
della giustizia civile
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 Testo
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la
legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni
urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42
del 20 febbraio 2012 |
|
La
mappa della giustizia in Italia:
indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti
penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture
minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e
direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per
il quale sono competenti o in cui operano.
Aprile 2012 -
Avvocati - Cassa
Forense - Trattamenti assistenziali in favore di avvocati pensionati
ultraottantenni
Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense
che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su
domanda di un contributo assistenziale, in presenza dei requisiti
previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.
Avvocati - Cassa Forense -
Polizza per la Responsabilità Civile Professionale.
Cassa Forense ha rinnovato ed aggiornato la convenzione con
Assicurazioni Generali S.p.A. relativa alla Polizza per la
Responsabilità Civile Professionale.
Le
foto della Festa per il
10 anniversario di ForoEuropeo e
11° di Avvocati per l'Europa
Presentazione del Comitato di
solidarietà fra noi
liberi professionisti Onlus
Uffici
Giudiziari/Ordini
(Sedi - Competenza - Siti): - Foro
Roma/Distretto Lazio, -Foro di Milano/Distretto; -Corte di appello di Torino
|
www.foroeuropeo.it
- copyright
© 2001 tutti i diritti riservati direttore: Domenico Condello |
|
|
|

Avvocati: |
|
|
|
|
|
|