| schema di decreto legislativo recante
attuazione dellarticolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di
mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto larticolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in
materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce,
relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
28 ottobre 2009;
Acquisiti i pareri della Commissione Giustizia della Camera dei deputati del 20 gennaio
2010 e della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica del 27 gennaio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
EMANA
il seguente decreto legislativo
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Definizioni)
1.Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a)mediazione: lattività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e
finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole
per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa;
b)mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente,
svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o
decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
c)conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della
mediazione;
d)organismo: lente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il
procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
e)registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia
ai sensi dellarticolo 16 del presente decreto, nonché, sino allemanazione di
tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della
giustizia 23 luglio 2004, n. 222.
Art. 2 (Controversie oggetto di mediazione)
1.Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e
commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2.Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle
controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei
servizi.
Capo II DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 3 (Disciplina applicabile e forma degli atti)
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dellorganismo scelto
dalle parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi
dellarticolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano
l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento
dellorganismo.
Art. 4 (Accesso alla mediazione)
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui allarticolo 2 è
presentata mediante deposito di unistanza presso un organismo. In caso di più
domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti
allorganismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare
il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.
2. Listanza deve indicare lorganismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della
pretesa.
3. Allatto del conferimento dellincarico, lavvocato è tenuto a
informare lassistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione
disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e
20. Lavvocato informa altresì lassistito dei casi in cui lesperimento
del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Linformazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione
degli obblighi di informazione, il contratto è annullabile. Il documento che contiene
linformazione è sottoscritto dallassistito e deve essere allegato
allatto introduttivo delleventuale giudizio. Il giudice che verifica la
mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dellarticolo 5, comma 1,
informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
Art. 5 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo)
1. Chi intende esercitare in giudizio unazione relativa a una controversia in
materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il
mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e
finanziari, deve esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto
ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007,
n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dellarticolo 128-bis del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.
Lesperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della
domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, nel primo atto difensivo tempestivamente depositato e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione
è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui allarticolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è
stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni
previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, il giudice,
anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato
dellistruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere
alla mediazione. Linvito deve essere rivolto alle parti prima delludienza di
precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della
discussione della causa. Se le parti aderiscono allinvito, il giudice fissa la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui allarticolo 6 e, quando la
mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di
quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei
provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1 e 2 non si applicano:
a)nei procedimenti per ingiunzione, inclusa lopposizione, fino alla pronuncia sulle
istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b)nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui
allarticolo 667 del codice di procedura civile;
c)nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui
allarticolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
d)nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi allesecuzione
forzata;
e)nei procedimenti in camera di consiglio;
f)nellazione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, se il
contratto, lo statuto ovvero latto costitutivo dellente prevedono una clausola
di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o
larbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il
termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui allarticolo 6. Allo stesso
modo il giudice o larbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il
tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata
davanti allorganismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in
mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui
allarticolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente
al contratto o allo statuto o allatto costitutivo, lindividuazione di un
diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce
sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la
domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il
tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di
decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui allarticolo 11 presso la
segreteria dell'organismo.
Art. 6 (Durata)
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.
2. Il termine di cui al comma 1 non ha natura processuale e decorre dalla data di deposito
della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il
deposito della stessa.
Art. 7 (Effetti sulla ragionevole durata del processo)
1. Il periodo di cui allarticolo 6 non si computa ai fini di cui allarticolo 2
della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Art. 8 (Procedimento)
1. Allatto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile
dellorganismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre
quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono
comunicate allaltra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a
cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze
tecniche, lorganismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dellorganismo di
mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dellorganismo.
3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di
definizione della controversia.
4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può
avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento
di procedura dellorganismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei
compensi spettanti agli esperti.
5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il
giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi
dellarticolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Art. 9 (Dovere di riservatezza)
1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nellorganismo o comunque
nellambito del procedimento di mediazione è tenuto allobbligo di riservatezza
rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento
medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni
separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le
informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre
parti.
Art. 10 (Inutilizzabilità e segreto professionale)
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di
mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche
parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo
consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse
dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito
giuramento decisorio.
2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni rese e sulle
informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti allautorità
giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni
dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per
il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto
applicabili.
Art. 11(Conciliazione)
1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è
allegato il testo dellaccordo medesimo. Quando laccordo non è raggiunto, il
mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula
una proposta di conciliazione se le parti gliene fatto concorde richiesta in qualunque
momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le
parti delle possibili conseguenze di cui allarticolo 13.
2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno
pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, laccettazione o il
rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per
rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun
riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del
procedimento.
3. Se è raggiunto laccordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti
aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere
sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della
sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con
laccordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti
dallarticolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la
sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a
ciò autorizzato.
Laccordo raggiunto, anche a séguito della proposta, può prevedere il pagamento di
una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per
il ritardo nel loro adempimento.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con
lindicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore,
il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità
di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione
di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dellorganismo e di esso è
rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
Art. 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione)
1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario allordine pubblico o a
norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della
regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede
l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui allarticolo 2 della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce, il
verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario laccordo deve
avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata,
per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Art. 13 (Spese processuali)
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto
della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte
vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla
formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte
soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento allentrata del
bilancio dello Stato di unulteriore somma di importo corrispondente al contributo
unificato dovuto, da riassegnarsi ad appositi capitoli dello stato di previsione del
Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici
giudiziari. Resta ferma lapplicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di
procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle
spese per lindennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto
allesperto di cui allarticolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al
contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può
nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per
lindennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto allesperto di
cui allarticolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella
motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo, le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti
davanti agli arbitri.
Art. 14 (Obblighi del mediatore)
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi
connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per
quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro
divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e' designato, una dichiarazione di
imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile,
nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio
allimparzialità nello svolgimento della mediazione;
c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dellordine
pubblico e delle norme imperative;
d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile
dellorganismo.
3. Su istanza di parte, il responsabile dellorganismo provvede alla eventuale
sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere
sullistanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dellorganismo.
Art. 15 (Mediazione nellazione di classe)
1. Quando è esercitata lazione di classe prevista dallarticolo 140-bis del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per
ladesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano
espressamente consentito.
Capo III ORGANISMI DI MEDIAZIONE
Art. 16 (Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori)
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono
abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire
il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto.
Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la
cancellazione degli iscritti, listituzione di separate sezioni del registro per la
trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo
e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono
disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente
alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Sino
allemanazione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e n. 223. A tali
disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione
extragiudiziale previsti dallarticolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il
Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico,
comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo
quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate
dallorganismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto
della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle
indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per
l'approvazione a norma dell'articolo 17.
4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con
riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al
comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico. Listituzione e la tenuta del
registro avvengono nellambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già
esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il
Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale,
lelenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per
liscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo
svolgimento dellattività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di
formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla
quale la partecipazione allattività di formazione di cui al presente comma
costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.
Art. 17 (Risorse, regime tributario e indennità)
1. In attuazione dellarticolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009,
n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e
dallarticolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia
finanziabili con la parte delle risorse affluite al Fondo Unico Giustizia
attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dellarticolo 2, lettera b),
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dellarticolo 7 del decreto del Ministro
delleconomia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e
dellinterno, in data 30 luglio 2009, n. 127.
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono
esenti dallimposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e
natura.
3. Il verbale di accordo è esente dallimposta di registro entro il limite di valore
di 51.646 euro.
4. Con il decreto di cui allarticolo 16, comma 2, sono determinati:
a) lammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici,
il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per lapprovazione delle tabelle delle indennità proposte dagli
organismi costituiti da enti privati;
c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per
cento, nellipotesi di successo della mediazione;
d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è
condizione di procedibilità ai sensi dellarticolo 5, comma 1.
5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi
dellarticolo 5, comma 1, allorganismo non è dovuta alcuna indennità dalla
parte che si trova nelle condizioni per lammissione al patrocinio a spese dello
Stato, ai sensi dellarticolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso
lorganismo apposita dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà, la cui
sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena
di inammissibilità, se lorganismo lo richiede, la documentazione necessaria a
comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
6. Il Ministero della giustizia provvede, nellambito delle proprie attività
istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal
pagamento dellindennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene
conto per la determinazione, con il decreto di cui allarticolo 16, comma 2, delle
indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo
dellattività prestata a favore dei soggetti aventi diritto allesonero.
7. Lammontare dellindennità può essere rideterminato ogni tre anni in
relazione alla variazione, accertata dallIstituto Nazionale di Statistica,
dellindice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi
nel triennio precedente.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in
11,7 milioni di euro a decorrere dallanno 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione della quota delle risorse del Fondo unico giustizia di cui
allarticolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tal fine,
resta acquisita allentrata del bilancio dello Stato.
9. Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di
cui ai commi 2 e 3.
Art. 18 (Organismi presso i tribunali)
1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun
tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a
disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti
al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui
allarticolo 16.
Art. 19 (Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di
commercio)
1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla
loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali,
avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.
2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2,
comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei
criteri stabiliti dai decreti di cui allarticolo 16.
CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA
Art. 20(Credito dimposta)
1. Alle parti che corrispondono lindennità ai soggetti abilitati a svolgere il
procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della
mediazione, un credito dimposta commisurato allindennità stessa, fino a
concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In
caso di insuccesso della mediazione, il credito dimposta è ridotto della metà.
2. A decorrere dallanno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30
aprile di ciascun anno, è determinato lammontare delle risorse a valere sulla quota
del Fondo unico giustizia di cui allarticolo 2, comma 7, lettera b), del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla
concessione del credito dimposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse
nellanno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito
dimposta effettivamente spettante in relazione allimporto di ciascuna
mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti
dellimporto indicato al comma 1.
3. Il Ministero della giustizia comunica allinteressato limporto del credito
dimposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua
determinazione e trasmette, in via telematica, allAgenzia delle entrate
lelenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito dimposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella
dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della
comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dellarticolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non
titolari di redditi dimpresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui
redditi. Il credito dimposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione
del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai
fini dellimposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente
articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dellimporto
corrispondente allammontare delle risorse destinate ai crediti dimposta sulla
contabilità speciale n. 1778 Agenzia delle Entrate Fondi di bilancio.
Art. 21(Informazioni al pubblico)
1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per linformazione e
leditoria della Presidenza del Consiglio e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno
2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in
particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi
abilitati a svolgerlo.
CAPO V ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 22 (Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)
1. Allarticolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: 5-bis) mediazione, ai sensi
dellarticolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;.
Art. 23(Abrogazioni)
1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e
i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti
disposizioni del presente decreto.
2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione
e mediazione, comunque denominati.
Art. 24(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui allarticolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai
processi iniziati a decorrere dalla stessa data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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