Alfano - La
mediazione civile non si tocca. Genova. Continuano le polemiche in seguito alle
dichiarazioni rilasciate dal ministro della Giustizia Angelino Alfano al trentesimo
congresso degli avvocati conclusosi ieri a Genova. LAssociazione nazionale per la
conciliazione e larbitrato (Anpar) ha voluto sottolineare con un comunicato la
piena solidarietà al ministro. (rassegna stampa da genova24.it)
Alfano, si legge nel comunicato - molto garbatamente nella forma ma polemico,
giustamente, nella sostanza, ha consegnato alla platea dei duemila avvocati presenti (meno
dell1% degli iscritti) un messaggio molto chiaro e inequivocabile. La mediazione
civile non si tocca. Il consenso su questa legge si fa largo, continua la nota
dellAnpar il solo spot pubblicitario ha portato il picco percentuale di avvii
di procedure conciliative a un aumento molto sostanzioso, si parla di oltre 20% di
litigiosità che non arriverà sul tavolo del giudice ordinario.
LAnpar sottolinea come quello che sta succedendo nella classe forense fa
riflettere, perché mentre da un lato pretendono adeguata professionalità dei
conciliatori, dallaltro non si rendono conto che sono proprio gli avvocati a essere
designati per competenze specifiche a dirimere le controversie. Questo fa capire che
allinterno dellavvocatura cé uno scontro in atto tra i grossi studi di
avvocati civilisti e i giovani avvocati.
E evidente la contrapposizione ha affermato il presidente
dellAnpar Giovanni Pecoraro sono tanti gli avvocati/conciliatori che sono
entusiasti di aver intrapreso questa nuova attività, più in particolare le donne.
Riguardo agli annunci di altre proteste lAnpar ha spiegato: Se qualcuno
paventa incatenamenti mettendo da parte anche quel poco di dignità
professionale rimasta, sappia che da parte dei cittadini ci sarà una richiesta
referendaria anche europea per il mantenimento e il potenziamento del nuovo
istituto giuridico sulla mediazione.
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Notizie in evidenza
Marzo 2012 -
Abogado - Iscrizione nella
Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal
Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare
la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”,
dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello
Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto
del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme
comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei
diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso,
obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un
professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio
della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea;
bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto
comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva
per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla
normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è
stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo,
consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di
esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di
un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto
dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso
eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione
artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne
consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta
Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012
Marzo 2012 -
Società
tra professionisti -
Il
Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società
tra professionisti.
art. 10. è consentita la costituzione di società per l'esercizio
di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre.
Febbraio 2012 -
Codice
di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza
della giustizia civile
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 Testo
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la
legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni
urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42
del 20 febbraio 2012 |
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La
mappa della giustizia in Italia:
indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti
penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture
minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e
direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per
il quale sono competenti o in cui operano.
Aprile 2012 -
Avvocati - Cassa
Forense - Trattamenti assistenziali in favore di avvocati pensionati
ultraottantenni
Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense
che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su
domanda di un contributo assistenziale, in presenza dei requisiti
previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.
Avvocati - Cassa Forense -
Polizza per la Responsabilità Civile Professionale.
Cassa Forense ha rinnovato ed aggiornato la convenzione con
Assicurazioni Generali S.p.A. relativa alla Polizza per la
Responsabilità Civile Professionale.
Le
foto della Festa per il
10 anniversario di ForoEuropeo e
11° di Avvocati per l'Europa
Presentazione del Comitato di
solidarietà fra noi
liberi professionisti Onlus
Uffici
Giudiziari/Ordini
(Sedi - Competenza - Siti): - Foro
Roma/Distretto Lazio, -Foro di Milano/Distretto; -Corte di appello di Torino
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