| Contributo Unificato - Le
modifiche al Contributo unificato dalla finanziaria 2010 - LEGGE 23 dicembre 2009 , n. 191
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010). (09G0205) (GU n. 302 del 30-12-2009 )
Comma 212:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia) come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Contributo unificato).
1. E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di
giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria
giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'art. 13 e
salvo quanto previsto dall'art. 10.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002, come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Esenzioni). -
1. Non e' soggetto al contributo unificato il processo gia' esente, secondo previsione
legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni
spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' il processo di rettificazione
di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e
rilascio, il processo di cui all'art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
2. Non e' soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e
cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque
riguardante la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II,
capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.
4. [Abrogato].
5. [Abrogato].
6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte
nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
6-bis. Nei procedimenti di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli atti
del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonche' delle
spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'art. 30 del presente testo unico. Nelle
controversie di cui all'art. unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive
modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso art., e' in ogni caso dovuto il
contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione».
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precedente formulazione ART. 10 (L) (Esenzioni)
1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione
legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni
spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione
di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e
rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e
cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque
riguardante la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II,
capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.
4. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore
inferiore a euro 2.500. (1)
5. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di
causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.
6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte
nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
Comma così da ultimo modificato dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002, come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Importi). - 1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti
importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i
processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV,
titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i
processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di
pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i
processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 200. Per
gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi
esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro
30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro
120.
2-bis. Fuori dei casi previsti dall'art. 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla
Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, e' dovuto un importo pari all'imposta
fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.
3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi speciali previsti nel libro IV,
titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del
contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosita' si determina in base
all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la
convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del
canone per ogni anno.
4. [Abrogato].
5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di
fallimento alla chiusura, il contributo dovuto e' pari a euro 672.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'art. 14, il processo si presume del valore
indicato al comma 1, lettera g).
6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio
di Stato il contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti dall'art. 21-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza,
di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di
esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro
250; per i ricorsi previsti dall'art. 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, nonche' da altre disposizioni che richiamano il citato art. 23-bis, il contributo
dovuto e' di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture, nonche' di provvedimenti delle
Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere relativo al pagamento dei
suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai
fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'art. 25 della citata legge n.
241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma
6- bis e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.»
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precedente formulazione: ART. 13 (L) (Importi)
1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e
per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per
i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di
pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e
per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro
520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000. (1)
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200.
Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi
di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120. (2)
3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV,
titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del
contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base
all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la
convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del
canone per ogni anno.
4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di
impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30.
5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di
fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore
indicato al comma 1, lettera g). (3)
6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio
di Stato il contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza,
di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di
esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro
250; per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, nonche' da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il
contributo dovuto e' di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di
lavori, servizi e forniture, nonche' di provvedimenti delle Autorita', il contributo
dovuto e' di euro 2.000. Lonere relativo al pagamento dei suddetti contributi è
dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale
delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la
soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun
contributo per i ricorsi previsti dallarticolo 25 della citata legge n. 241 del 1990
avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sullaccesso del pubblico
allinformazione ambientale. (4)
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma
6-bis e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. (4)
(1) Comma così da ultimo modificato dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(2) Comma così sostituito dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(3) Comma così sostituito dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
(4) Comma inserito dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con la legge 4 agosto 2006,
n. 248 e così modificato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
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