|
5 Gennaio 2010 - Media
conciliazione - Cronaca della morte annunciata della Giustizia (Antonio
Caliò) Con il Decreto Legislativo 28/2010 il Governo ha introdotto
nel nostro sistema giuridico la media conciliazione.
Ufficialmente, detta normativa, è stata varata in ossequio della direttiva
Europea, la quale prevede che gli stati membri adottino un sistema
alternativo (ADR) per le risoluzioni delle controversie giudiziarie.
Non si può però non rilevare che lo Stato Italiano, che è tra i più
sanzionati in Europa per la mancata applicazione delle Direttive Europee,
sia stato, per questa materia, tra i primi ad adottarla.
Motivo di tanta solerzia legislativa è il tentativo di deflazionare il
carico giudiziario, ponendo ancora una volta i costi, economici e pratici,
di detta deflazione sui cittadini.
La normativa, in oggetto, ha avuto la sua origine in America e si è
sviluppata a metà degli anni novanta in America del sud, in particolar modo
in Argentina, ove, dopo un anno e mezzo di sperimentazione, ha avuto accesso
come sistema volontario e con l’assistenza obbligatoria dell’avvocato per le
parti.
Nei paesi anglosassoni la mediazione è la giustizia dei poveri, cioè di
tutte quelle persone che non sono in grado di potersi permettere i costi di
un avvocato. Si ricordi che gli avvocati , tranne che in Italia, vengono
pagati a tempo con costi medi di $ 350,00/ $ 400 ora o frazione di ora;
quindi un processo rischierebbe di costare al cittadino più del valore
stesso della causa. Oltre al fatto che in detti paesi non esiste una
proliferante legislazione come la nostra che è arrivata ad esasperare la
stessa interpretazione del diritto.
Questi brevi cenni storici servono a far meglio comprendere, quanto il
Governo, non solo non abbia studiato a fondo la materia e le esperienze
degli altri paesi, ma accecato dall’esigenza di risparmiare sui diritti dei
cittadini, abbia introdotto in modo sconsiderato una normativa, senza alcun
riguardo alla cultura del Paese, le esigenze della cittadinanza, il tipo di
normative che presiedono lo Stato di diritto.
Tutto questo emerge chiaramente dall’articolato del Decreto, dove già il
nomen juris è errato e manifesta quanta poca conoscenza Lo stesso Governo
abbia delle ADR e dei suoi sistemi di applicazione.
Infatti, la mediazione ha una tecnica giuridica diversa dalla conciliazione.
La conciliazione non assume prove tramite CTU o periti, si limita a
risolvere la vertenza mediante la proposizione di più soluzioni diverse che
tendono a dare ad entrambe le parti una soddisfazione, magari diversa dal
petitum, ma sicuramente più aderente alle volontà; si può parlare
impropriamente di una soluzione equitativa e non di diritto.
Mentre la mediazione, parte dalla conoscenza del diritto da parte del
mediatore, il quale assume le prove e, se necessarie su richiesta delle
parti, consulenze tecniche, dopo di che emette una proposta che equivale nel
contenuto di diritto ad una sentenza, in quanto inciderà poi sul giudizio,
se una delle parti proseguirà nella sua intenzione e/o richiesta, non
soddisfatta della proposta.
Come è di tutta evidenza le due figure non potranno mai coincidere e quindi
non si avrà mai, giuridicamente una conciliazione, ma casomai una
mediazione.
L’Organismo Unitario dell’Avvocatura, in rappresentanza della categoria,
attraverso la commissione Mediazione e ADR, letto il testo solo dopo la sua
pubblicazione, non essendo lo stesso mai stato concordato con i veri
applicatori della norma, ha da subito rilevato alcuni punti critici della
stessa.
Si deve precisare, che il mancato inserimento di detti correttivi, produrrà
il fallimento del nuovo istituto, in ragione del fatto che il cittadino che
non si vedrà tutelato giuridicamente, sarà il primo a chiedere al suo legale
come evitare i nuovi costi aggiuntivi e la concreta possibilità di vedere i
tempi, per ottenere giustizia, allungati. Di questo fallimento il
Legislatore è pienamente cosciente, ma lo spirito deflattivo che si
proponeva si realizzerà lo stesso, in quanto le previsioni del Ministero
sono che, stante l’obbligatorietà, UN MILIONE DI CAUSE avranno accesso alla
giustizia ordinaria con un ritardo di un anno.
I punti critici, oltre al nomen iuris, sono i seguenti :
1) Obbligatorietà della media conciliazione per alcune materie, quali
infortunistica stradale, condominio, successioni ecc.. Come è palese, detta
obbligatorietà confligge con lo spirito delle ADR che sono sempre e solo
volontarie, ma per di più manca la tutela del cittadino in quanto la legge
non prevede che il media conciliatore sia un’ esperto in dette materie, né
il Ministero ha studiato un modo per valutare la preparazione dei media
conciliatori, lasciando tutte le competenze e disfunzioni in carico alle
Camere che si sono già formate o si formeranno, di fatto mettendo a serio
rischio la tutela giuridica del cittadino. Logicamente la mancanza di
competenze impedirà al media conciliatore di poter poi fare una proposta
seria e giuridicamente corretta;
2) Mancata previsione dell’obbligatorietà dell’assistenza del legale,
esigenza che nascerebbe dalla tutela del cliente cittadino, per evitare che
lo stesso si debba confrontare con parti forti, le quali si faranno
rappresentare nella procedura, creando poi di fatto una disparità di tutela
giuridica. Nonché per tutelare la parte e sopperire alle lacune del media
conciliatore magari non esperto nella materia per cui è stato chiamato a
media conciliare;
3) Mancata previsione della competenza per territorio, in applicazione a
quanto previsto nel codice di procedura civile in materia. Detta disciplina
serve ad evitare che la parte proponente scelga la camera di
mediaconciliazione più favorevole a lei;
4) Facoltatività concessa al media conciliatore di effettuare la proposta.
Ciò significa che il mediaconciliatore, che viene retribuito solo in
presenza della effettuazione della proposta, avrà sempre l’interesse a
formulare la stessa, anche non richiesto. Appare chiaro che questo non
tutela il cittadino, il quale subirebbe la detta proposta e dovrebbe pagare
il prezzo di una mediazione obbligatoria. Pertanto, è stato chiesto che la
proposta possa essere emessa solo in presenza di una richiesta delle parti.
5) Annullabilità del mandato all’avvocato se non informa il cliente sulla
obbligatorietà della mediaconciliazione. Quest’ultimo punto è quello che
incide maggiormente sul rapporto fiduciario tra avvocato e cliente,
delegittimando in se la figura del legale il quale deve, secondo il
legislatore, spiegare al cliente che la mediazione è obbligatoria e quali
sarebbero i vantaggi della stessa, pena l’annullabilità del mandato, vizio
rilevabile dal Giudice.
Come è di tutta evidenza, l’introduzione di tale normativa, senza alcun
confronto, partorita all’interno del Ministero della “ ex “ Giustizia,
determinerà un danno sia ai cittadini che ben presto scopriranno non solo
che i costi sono aumentati, ma che passando obbligatoriamente dalla
mediaconciliazione la prima udienza si è spostata di altri 120 giorni, che
unita agli attuali 90, fanno sì che per sette mesi il fascicolo non vedrà il
cospetto di un Giudice.
Ma in più si troveranno ad affrontare una mediaconciliazione con soggetti,
si abilitati, ma di cui non avranno certezza delle conoscenze in materia. Si
ricordi che mediaconciliatori possono essere tutti i soggetti che hanno
conseguito anche una laurea triennale. Quindi un medico o un laureato in
scienze della comunicazione e dello spettacolo dovrà giudicare (perché di
questo si tratta) in materia successoria, condominiale o di indennità per
incidente stradale o meglio ancora nautico.
Quindi per concludere con l’introduzione di detta normativa, così come
articolata e voluta, il Legislatore stà cantando il de profundis alla
Giustizia , cancellando in un solo colpo duemila anni di cultura giuridica;
e come alibi del suo probabile fallimento ha già trovato nell’avvocatura il
colpevole. Avvocatura colpevole solo di essersi permessa di evidenziare le
lacune e le incongruenze, colpevole di portare ancora avanti il vessillo
della libertà e del diritto per tutti i cittadini.
(Antonio Caliò)
5_in_evidenza
Notizie in evidenza
Marzo 2012 -
Abogado - Iscrizione nella
Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal
Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare
la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”,
dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello
Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto
del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme
comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei
diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso,
obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un
professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio
della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea;
bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto
comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva
per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla
normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è
stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo,
consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di
esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di
un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto
dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso
eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione
artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne
consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta
Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012
Marzo 2012 -
Società
tra professionisti -
Il
Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società
tra professionisti.
art. 10. è consentita la costituzione di società per l'esercizio
di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre.
Febbraio 2012 -
Codice
di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza
della giustizia civile
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 Testo
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la
legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni
urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42
del 20 febbraio 2012 |
|
La
mappa della giustizia in Italia:
indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti
penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture
minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e
direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per
il quale sono competenti o in cui operano.
Aprile 2012 -
Avvocati - Cassa
Forense - Trattamenti assistenziali in favore di avvocati pensionati
ultraottantenni
Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense
che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su
domanda di un contributo assistenziale, in presenza dei requisiti
previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.
Avvocati - Cassa Forense -
Polizza per la Responsabilità Civile Professionale.
Cassa Forense ha rinnovato ed aggiornato la convenzione con
Assicurazioni Generali S.p.A. relativa alla Polizza per la
Responsabilità Civile Professionale.
Le
foto della Festa per il
10 anniversario di ForoEuropeo e
11° di Avvocati per l'Europa
Presentazione del Comitato di
solidarietà fra noi
liberi professionisti Onlus
Uffici
Giudiziari/Ordini
(Sedi - Competenza - Siti): - Foro
Roma/Distretto Lazio, -Foro di Milano/Distretto; -Corte di appello di Torino
|
www.foroeuropeo.it
- copyright
© 2001 tutti i diritti riservati direttore: Domenico Condello |
|
|
|

Avvocati: |
|
|
|
|
|
|