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5 Gennaio 2010 - Media conciliazione - Cronaca della morte annunciata della Giustizia (Antonio Caliò)

Con il Decreto Legislativo 28/2010 il Governo ha introdotto nel nostro sistema giuridico la media conciliazione.
Ufficialmente, detta normativa, è stata varata in ossequio della direttiva Europea, la quale prevede che gli stati membri adottino un sistema alternativo (ADR) per le risoluzioni delle controversie giudiziarie.
Non si può però non rilevare che lo Stato Italiano, che è tra i più sanzionati in Europa per la mancata applicazione delle Direttive Europee, sia stato, per questa materia, tra i primi ad adottarla.
Motivo di tanta solerzia legislativa è il tentativo di deflazionare il carico giudiziario, ponendo ancora una volta i costi, economici e pratici, di detta deflazione sui cittadini.
La normativa, in oggetto, ha avuto la sua origine in America e si è sviluppata a metà degli anni novanta in America del sud, in particolar modo in Argentina, ove, dopo un anno e mezzo di sperimentazione, ha avuto accesso come sistema volontario e con l’assistenza obbligatoria dell’avvocato per le parti.
Nei paesi anglosassoni la mediazione è la giustizia dei poveri, cioè di tutte quelle persone che non sono in grado di potersi permettere i costi di un avvocato. Si ricordi che gli avvocati , tranne che in Italia, vengono pagati a tempo con costi medi di $ 350,00/ $ 400 ora o frazione di ora; quindi un processo rischierebbe di costare al cittadino più del valore stesso della causa. Oltre al fatto che in detti paesi non esiste una proliferante legislazione come la nostra che è arrivata ad esasperare la stessa interpretazione del diritto.
Questi brevi cenni storici servono a far meglio comprendere, quanto il Governo, non solo non abbia studiato a fondo la materia e le esperienze degli altri paesi, ma accecato dall’esigenza di risparmiare sui diritti dei cittadini, abbia introdotto in modo sconsiderato una normativa, senza alcun riguardo alla cultura del Paese, le esigenze della cittadinanza, il tipo di normative che presiedono lo Stato di diritto.
Tutto questo emerge chiaramente dall’articolato del Decreto, dove già il nomen juris è errato e manifesta quanta poca conoscenza Lo stesso Governo abbia delle ADR e dei suoi sistemi di applicazione.
Infatti, la mediazione ha una tecnica giuridica diversa dalla conciliazione. La conciliazione non assume prove tramite CTU o periti, si limita a risolvere la vertenza mediante la proposizione di più soluzioni diverse che tendono a dare ad entrambe le parti una soddisfazione, magari diversa dal petitum, ma sicuramente più aderente alle volontà; si può parlare impropriamente di una soluzione equitativa e non di diritto.
Mentre la mediazione, parte dalla conoscenza del diritto da parte del mediatore, il quale assume le prove e, se necessarie su richiesta delle parti, consulenze tecniche, dopo di che emette una proposta che equivale nel contenuto di diritto ad una sentenza, in quanto inciderà poi sul giudizio, se una delle parti proseguirà nella sua intenzione e/o richiesta, non soddisfatta della proposta.
Come è di tutta evidenza le due figure non potranno mai coincidere e quindi non si avrà mai, giuridicamente una conciliazione, ma casomai una mediazione.
L’Organismo Unitario dell’Avvocatura, in rappresentanza della categoria, attraverso la commissione Mediazione e ADR, letto il testo solo dopo la sua pubblicazione, non essendo lo stesso mai stato concordato con i veri applicatori della norma, ha da subito rilevato alcuni punti critici della stessa.
Si deve precisare, che il mancato inserimento di detti correttivi, produrrà il fallimento del nuovo istituto, in ragione del fatto che il cittadino che non si vedrà tutelato giuridicamente, sarà il primo a chiedere al suo legale come evitare i nuovi costi aggiuntivi e la concreta possibilità di vedere i tempi, per ottenere giustizia, allungati. Di questo fallimento il Legislatore è pienamente cosciente, ma lo spirito deflattivo che si proponeva si realizzerà lo stesso, in quanto le previsioni del Ministero sono che, stante l’obbligatorietà, UN MILIONE DI CAUSE avranno accesso alla giustizia ordinaria con un ritardo di un anno.
I punti critici, oltre al nomen iuris, sono i seguenti :
1) Obbligatorietà della media conciliazione per alcune materie, quali infortunistica stradale, condominio, successioni ecc.. Come è palese, detta obbligatorietà confligge con lo spirito delle ADR che sono sempre e solo volontarie, ma per di più manca la tutela del cittadino in quanto la legge non prevede che il media conciliatore sia un’ esperto in dette materie, né il Ministero ha studiato un modo per valutare la preparazione dei media conciliatori, lasciando tutte le competenze e disfunzioni in carico alle Camere che si sono già formate o si formeranno, di fatto mettendo a serio rischio la tutela giuridica del cittadino. Logicamente la mancanza di competenze impedirà al media conciliatore di poter poi fare una proposta seria e giuridicamente corretta;
2) Mancata previsione dell’obbligatorietà dell’assistenza del legale, esigenza che nascerebbe dalla tutela del cliente cittadino, per evitare che lo stesso si debba confrontare con parti forti, le quali si faranno rappresentare nella procedura, creando poi di fatto una disparità di tutela giuridica. Nonché per tutelare la parte e sopperire alle lacune del media conciliatore magari non esperto nella materia per cui è stato chiamato a media conciliare;
3) Mancata previsione della competenza per territorio, in applicazione a quanto previsto nel codice di procedura civile in materia. Detta disciplina serve ad evitare che la parte proponente scelga la camera di mediaconciliazione più favorevole a lei;
4) Facoltatività concessa al media conciliatore di effettuare la proposta. Ciò significa che il mediaconciliatore, che viene retribuito solo in presenza della effettuazione della proposta, avrà sempre l’interesse a formulare la stessa, anche non richiesto. Appare chiaro che questo non tutela il cittadino, il quale subirebbe la detta proposta e dovrebbe pagare il prezzo di una mediazione obbligatoria. Pertanto, è stato chiesto che la proposta possa essere emessa solo in presenza di una richiesta delle parti.
5) Annullabilità del mandato all’avvocato se non informa il cliente sulla obbligatorietà della mediaconciliazione. Quest’ultimo punto è quello che incide maggiormente sul rapporto fiduciario tra avvocato e cliente, delegittimando in se la figura del legale il quale deve, secondo il legislatore, spiegare al cliente che la mediazione è obbligatoria e quali sarebbero i vantaggi della stessa, pena l’annullabilità del mandato, vizio rilevabile dal Giudice.

Come è di tutta evidenza, l’introduzione di tale normativa, senza alcun confronto, partorita all’interno del Ministero della “ ex “ Giustizia, determinerà un danno sia ai cittadini che ben presto scopriranno non solo che i costi sono aumentati, ma che passando obbligatoriamente dalla mediaconciliazione la prima udienza si è spostata di altri 120 giorni, che unita agli attuali 90, fanno sì che per sette mesi il fascicolo non vedrà il cospetto di un Giudice.
Ma in più si troveranno ad affrontare una mediaconciliazione con soggetti, si abilitati, ma di cui non avranno certezza delle conoscenze in materia. Si ricordi che mediaconciliatori possono essere tutti i soggetti che hanno conseguito anche una laurea triennale. Quindi un medico o un laureato in scienze della comunicazione e dello spettacolo dovrà giudicare (perché di questo si tratta) in materia successoria, condominiale o di indennità per incidente stradale o meglio ancora nautico.
Quindi per concludere con l’introduzione di detta normativa, così come articolata e voluta, il Legislatore stà cantando il de profundis alla Giustizia , cancellando in un solo colpo duemila anni di cultura giuridica; e come alibi del suo probabile fallimento ha già trovato nell’avvocatura il colpevole. Avvocatura colpevole solo di essersi permessa di evidenziare le lacune e le incongruenze, colpevole di portare ancora avanti il vessillo della libertà e del diritto per tutti i cittadini.
(Antonio Caliò)

 

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Marzo 2012 -  Abogado - Iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
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Marzo 2012 -
Società tra professionisti -
Il Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società tra professionisti.
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Febbraio 2012 - Codice di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212  Testo del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2012
  La mappa della giustizia in Italia: indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per il quale sono competenti o in cui operano.
 

Aprile 2012 - Avvocati - Cassa Forense - Trattamenti assistenziali in favore di avvocati pensionati ultraottantenni
Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su domanda di un contributo assistenziale, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.

Avvocati - Cassa Forense - Polizza per la Responsabilità Civile Professionale. Cassa Forense ha rinnovato ed aggiornato la convenzione con Assicurazioni Generali S.p.A. relativa alla Polizza per la Responsabilità Civile Professionale.

Le foto della Festa per il 10 anniversario di ForoEuropeo e 11° di Avvocati per l'Europa Presentazione del Comitato di solidarietà fra noi liberi professionisti Onlus

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