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| Lazione di classe
Class Action a cura di Mariangela Condello Dottoranda di ricerca in Diritto Civile - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Urbino Sommario: Azione di classe ART.140 BIS Cod.consumo Cos'è l'azione di classe risarcitoria? Quali sono i
soggetti dell'azione? La
legittimazione attiva Gli
aderenti. L'atto di
adesione: La
legittimazione passiva. Quando e perchè esperire l'azione di
classe? Posizioni
giuridiche tutelate Petitum Come si svolge il procedimento? Competenza Le fasi del
procedimento L'introduzione
del giudizio La
costituzione del convenuto. Lo
svolgimento della prima udienza sull'ammissibilità della domanda. L'accoglimento
della domanda e la sentenza. Esecutività
della sentenza Appello Il giudicato Irretroattività Latto di citazione La normativa di riferimento AZIONE DI CLASSEART.140 BIS
cod.consumo Cos'è l'azione di classe
risarcitoria? Con tale espressione si intende quel particolare meccanismo processuale idoneo ad ottenere, in un unico processo, il risarcimento del danno subito da un gruppo di cittadini a causa dellillecito seriale prodotto da un soggetto professionale. L'art. 49 della legge 99/2009 ha
modificato definitivamente il testo dell'art.140 bis del codice del consumo, dettando la
disciplina oggi in vigore. Si tratta di uno strumento nuovo e alternativo rispetto al
panorama culturale del nostro paese. A ben vedere, all'interno
del nostro ordinamento, così come in gran parte dei paesi di civil law, l'utilizzo di strumenti processuali posti a
presidio di interessi super individuali e di diritti collettivi è da sempre stato
piuttosto limitato. Ciò, anzitutto, in ragione della funzione originariamente riconosciuta al processo civile,
quale luogo ove tutelare diritti ed interessi dei singoli. Non
a caso, a norma dell'art. 81 c.p.c. ciascuno può agire solo per la
tutela dei propri diritti e interessi legittimi e non può legittimamente far valere in
giudizio, in nome proprio, un diritto altrui, a meno che tale potere non sia espressamente
riconosciuto dalla legge. All'ammissibilità di
un'azione risarcitoria di classe ostavano, altresì, i principi costituzionali in tema di
contraddittorio, di giusto processo, di giudice naturale e di inviolabilità del diritto
di difesa, inteso quale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi,
nonché i connotati soggettivi del giudicato di cui all'art.2909 c.c. Nonostante la susistenza di
tali ostacoli, l'ordinamento italiano ha mostrato negli ultimi anni, una sempre crescente
attenzione verso forme di tutela consumeristica alternative
rispetto ai modelli tradizionali. Ciò in ragione dello stimolo proveniente dalla
normativa comunitaria, ma anche dei noti scandali finanziari che hanno travolto
innumerevoli risparmiatori. La frenetica e tumultuosa attività legislativa in materia ha
condotto all'introduzione della nuova azione di classe, codificata all'art.140 bis, volta
a promuovere l'economia processuale e ad agevolare l'accesso alla giustizia, in favore di
quei consumatori che, altrimenti, difficilmente azionerebbero i propri diritti specie
nelle controversie seriali di lieve entità. Quali sono i soggetti dell'azione? La legittimazione attiva Legittimato attivo a proporre l'azione è ciascun componente della
classe anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa. A differenza della versione
precedente dell'articolo, formulata dalla legge finanziaria del 2008, e'stata eliminata la
legittimazione diretta ad agire di associazioni dei consumatori e comitati, che pertanto
potranno esser parte del giudizio solo su esplicito mandato di un consumatore ovvero in
ragione della sua partecipazione al comitato. Tale capovolgimento della legittimazione
attiva si riflette sulla nuova denominazione dell'azione, definita azione di
classe, anziché azione collettiva, come originariamente qualificata
dalla Finanziaria del 2008. Ovviamente, ai sensi
dell'art.82 c.p.c., il componente della classe, proponente l'azione, sta in giudizio con
il ministero di un difensore. Dalla notificazione della
domanda decorrono gli effetti sulla prescrizione di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c. Gli aderenti Il novero dei soggetti che prendono parte dal lato attivo all'azione di classe non si esaurisce con i proponenti originari, siano essi singoli consumatori o utenti ovvero associazioni o comitati mandatari. Il comma 3 dell'art.140 bis prevede che i consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero del difensore. L'atto di adesione: -
determina
l'operatitivà del meccanismo dell'opt in, secondo il quale il consumatore per avvalersi
della tutela azionata da altri deve esplicitamente aderire all'azione: tale procedura
permette l'estensione degli effetti del
giudicato finale anche agli aderenti; -
comporta
la rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo
titolo, salvo le ipotesi in cui siano intervenute tra le parti rinunce o transazioni cui
gli aderenti non hanno espressamente consentito, rimanendo i loro diritti non pregiudicati
e salvo i casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo (comma15); -
deve
contenere: a. l'elezione di domicilio, b. l'indicazione relativa alla
documentazione probatoria, oltre che l'individuazione del diritto fatto valere e la
descrizione dei fatti costitutivi. -
deve
essere depositata in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di centoventi giorni
dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità. Pare ragionevole ipotizzare
che gli aderenti si serviranno quasi sempre dell'attore per il deposito in cancelleria dei
propri atti di adesione, posto che nessun singolo aderente provvederà al deposito diretto
nella cancelleria del tribunale adito che potrà anche essere particolarmente distante dal
luogo di abitazione. Il termine di centoventi
giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, di cui a breve diremo,
è stato imposto dal legislatore onde evitare adesioni postume in base all'andamento
dell'azione. Per coloro che hanno aderito
successivamente, rispetto alla proposizione originaria dell'azione, gli effetti sulla
prescrizione di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c. decorrono dal deposito dell'atto di
adesione.
Il comma 10 esclude l'intervento volontario di terzi nell'azione di classe già
promossa ex art. 105 c.p.c. In tal modo, il legislatore ha inteso evitare che l'intervento
del singolo, permesso dal tenore originario dell'art.140 bis, complichi la procedura:
diventerebbe necessario l'accertamento della sua appartenenza alla classe, ma soprattutto si potrebbero permettere modificazioni dell'oggetto
del giudizio. Dalle suesposte disposizioni
normative si evince chiaramente l'intento del legislatore di attribuire all'aderente il
ruolo di mera parte in senso sostanziale e cioè di soggetto titolare del rapporto
giuridico oggetto dell'azione, con esclusione di qualsivoglia potere potere processuale,
facoltà, oneri o spese, tali da rendere l'aderente parte in senso processuale. La legittimazione passiva. Legittimati passivi sono: -
le imprese,
per la cui definizione si rinvia a quella
generale di cui all'art.2082 c.c., -
i
gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, espressamente richiamati dal comma
12 art.140 bis. Con riferimenti a
quest'ultimi, occorre chiarire il discrimen tra l'operatività dell'art.140 bis e
l'operatività della c.d. class action pubblica di cui al decreto legislativo 198/2009, di
cui a breve di occuperemo. A tal fine, occore fare leva sulla nozione di pubblico
servizio, in ragione della quale si può distinguere tra: attività rientrante
nell'agire amministrativo, la quale può formare oggetto dell'azione collettiva c.d.
pubblica e attività connotata dalla prevalenza della libera iniziativa economica privata,
ancorché soggetta al controllo pubblico, la quale
rientra nell'ambito di operatività dell'art.140 bis, anziché del d.lgs.198/2009. Quando e perchè
esperire l'azione di classe? Posizioni giuridiche
tutelate Le posizioni giuridiche
azionabili sono i diritti individuali
omogenei dei consumatori e degli utenti,
meglio specificati al comma 2. Si tratta di interessi
individuali che rinvengono il loro carattere collettivo nella sussistenza, con analoga
consistenza, in capo a più soggetti. Pertanto, ciò che viene tutelato non è un bene
collettivo leso da una condotta illecita, bensì più beni individuali di cui sono
titolari i singoli. Di talchè, i diritti individuali omogenei si differenziano
dall'interesse effettivamente superindividuale, quale può essere quello collettivo, di
cui all'art.140 ovvero cui si riferiva la formulazione originaria dell'art.140 bis, inteso
alla stregua di un bene che ha una dimensione non suscettibile di appropriazione e
godimento esclusivi. Il comma 2 individua le
seguenti situazioni giuridiche tutelabili:
i
diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti
di una stessa impresa in una situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti
stipulati ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Si tratta di un'ampia
categoria di posizioni tutelabili, in cui i contratti ex artt.1341 e 1342 c.c. sono solo
una sottocategoria. In questa categoria di posizioni tutelabili possono farsi rientrare
servizi e forniture, quali, per esempio, servizi bancari, assicurativi, telefonici,
finanziari. Non pare necessario che vi sia un contratto scritto, ben potendo i diritti in
considerazione originare anche da contratti stipulati con il semplice acquisto di un
biglietto, si pensi agli autobus, alle discoteche o ai cinema;
diritti
identici spettanti a consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del
relativo produttore, anche a prescindere da un
diretto rapporto contrattuale. Con tale ultima espressione, quantomeno con riferimento
alla commercializzazione di prodotti diffettosi, sembra aprirsi la strada agli illeciti
extracontrattuali, esclusi dal novero delle posizioni azionabili elencate dal definitivo
art.140 bis;
diritti
identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche
commerciali scorrette (si vedano gli artt. 18 - 26 codice consumo)
o da comportamenti anticoncorrenziali. Con riferimento alle condotte illecite da ultimo
citate, è opportuno precisare che è ormai assunto consolidato in giurisprudenza che la
tutela della concorrenza e del mercato mira anche alla protezione delle ragioni dei
consumatori. Con l'autorevole pronuncia delle Sezioni Unite Civili, n.2207/2005, che ha
sancito l'ammissione delle associazioni di tutela dei consumatori ad esperire l'azione di
nullità delle intese restrittive della concorrenza di cui all'art.33 l. 287/1990, si è
proclamata l'estensione della normativa antitrust anche ai consumatori. Un'ultima considerazione in
punto di situazioni giuridiche tutelabili. Il comma 2 fa riferimento ai diritti
identici. Pare condivisibile un'interpretazione non strettamente letterale del
requisito dell'identità, posto che difficilmente possono sussistere diritti assolutamente
identici nel loro contenuto. Anche perchè la dizione identici
si pone in contrasto con l'espressione diritti individuali omogenei cui
si riferisce il comma 1. Identità vorrebbe dire piuttosto omogeneità, affinità dei
diritti, quantomeno sotto il profilo del rapporto che lega il danneggiato con il soggetto
responsabile della lesione. Petitum Il comma 1 disegna i
confini dell'oggetto del giudizio, prevedendo che il proponente può agire per
l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle
restituzioni. Si tenga presente che
nell'azione di classe prevista dall'art.140 bis il singolo componente della classe agisce
in giudizio per sé, non richiedendo un quantum risarcitorio che ricomprenda tutti i
componenti della classe. Ciò rileva in sede di decisione finale in punto di
quantificazione della misura del danno al cui risarcimento il convenuto viene condannato. Come si svolge il
procedimento? Competenza Il comma 4 individua una
competenza funzionale a conoscere dell'azione risarcitoria di classe, devoluta al Tribunale ordinario del
capoluogo di regione in cui ha sede l'impresa. Lo stesso comma individua, altresì, una
concentrazione della competenza così delineata, per talune regioni, solo in tribunali
specificamente individuati dal legislatore. In particolare, per la Valle d'Aosta è
competente il Tribunale di Torino, per il Trentino e il Friuli Venezia Giulia, il
Tribunale di Venezia, per l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise, il Tribunale di Roma, per la
Basilicata e la Calabria, il Tribunale di Napoli.
Si consideri che ai sensi del
comma 7 bis art. 50 c.p.c., il tribunale competente giudica in composizione collegiale
nelle cause di cui all'art. 140 bis del codice del consumo. Il legislatore ha
quindi scelto di attribuire ai Tribunali in composizione collegiale la competenza per le
azioni di classe, che ratione valoris, in certi casi, spetterebbe al giudice di
pace. Le fasi del procedimento
La domanda si propone tramite atto di citazione da notificarsi all'impresa
convenuta e anche all'ufficio del Pubblico Ministero presso il tribunale adito, il quale
può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità. Quanto
al contenuto dell'atto di citazione si rinvia alle disposizioni contenute nel codice di
rito, in quanto compatibili. Così per l'identificazione dell'attore, imposta a pena di
nullità ex art.164 c.p.c., si fa riferimento al proponente l'azione di classe il quale
prospetta alcuni degli elementi identificativi della classe cui appartiene. Quanto
alla notificazione obbligatoria all'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale
adito, volta a consentire la sua partecipazione alla fase preliminare del giudizio di
ammissibilità, la ratio è rinvenibile nella sussistenza in tale precipua fase
procedimentale di un pubblico interesse, quello di tutti i consumatori e gli utenti,
appartenenti alla medesima classe del proponente, ad aderire all'azione di classe a tutela
dei propri diritti individuali omogenei. Se così è, la previsione di cui al comma 5
dell'art.140 bis trova il suo fondamento normativo nell'ultimo comma dell'art.70 del
codice di rito, che prevede l'intervento del PM in ogni altra causa in cui sussista
un pubblico interesse. Altro
fondamento normativo dell'obbligo in considerazione può rinvenirsi nella disciplina della
notificazione per pubblici reclami di cui allart.150 c.p.c., cui si procede nei casi di
rilevanti numeri di destinatari o difficoltà nell'individuarli tutti. In questi casi,
assimilabili alla pubblicità finalizzata alla adesione e assolutamente inderogabile di
cui all'art.140 bis codice consumo, per la relativa autorizzazione è necessaria la
preventiva audizione del PM.
L'art.140 bis non discplina
nel dettaglio la fase immediatamente successiva alla notificazione dell'atto di citazione
al convenuto, di talché occorre optare per l'applicazione del rito ordinario e della
relativa disciplina dei termini e delle forme a comparire, con il conseguente obbligo in
capo al convenuto di prendere posizione sui fatti, sulle eccezioni di controparte, nonché
la facoltà di chiamare in causa terzi. Si rinvia, pertanto, alla disciplina di cui agli
artt. 166 e 167 c.p.c.
L'art.140 bis non descrive nel
dettaglio lo svolgimento della prima udienza, all'esito della quale il Tribunale decide
con ordinanza sull'ammissibilità della domanda. Il giudizio di ammissibilità
è assolutamente necessario sia nell'interesse dei consumatori o utenti che fanno valere
in giudizio i propri diritti soggettivi omogenei, sia nell'interesse dell'impresa, in
ragione delle conseguenze negative che deriverebbero alla propria immagine dalla
pubblicità di un'azione infondata. Il giudizio può essere
sospeso quado sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria dinanzi
ad un'autorità indipendente ovvero un giudizio dinanzi al giudice amministrativo. All'esito della prima udienza
il Tribunale può:
a) dichiarare inammissibile la domanda quando:
essa
è manifestamente infondata. Tale valutazione importa una
prognosi anticipata sul fumus dell'azione e cioè sulla sua fondatezza;
sussiste
un conflitto di interessi,
il
giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili, ove l'identità, come prima si
accennava, non è da intendersi in senso letterale perchè è ben difficile riscontrare la
totale identità di diritti e l'azione sarebbe svuotata, bensì quale omogeneità;
il
proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe. Tale controllo giudiziale
concernente l'adeguatezza del proponente a curare l'interesse della classe pare che
attenga, anzitutto, alle risorse finanziarie del proponente e alla sua capacità di
reperire quelle necessarie al fine di sostenere gli ingenti costi della procedura
collettiva, tra cui, in primis, quelli pubblicitari. Nel panorama dei commentatori della
nuova norma non è mancato chi ha inteso il controllo in considerazione quale esteso,
altresì, alla verifica circa l'assistenza legale scelta dall'attore proponente, in
particolare circa le sue capacità professionali e tecniche nella gestione di un giudizio
con un numero potenziale di soggetti rilevante. In tal senso, il giudice esplicherebbe
anche un ruolo di garanzia in favore dell'aderente, il quale, come noto, non ha ministero
del difensore, anche se egli non assume la qualifica di parte in senso processuale. Con l'ordinanza di
inammissibilità, in quanto idonea a definire il giudizio, il giudice regola le spese,
anche ai sensi dell'art.96 c.p.c., e ordina la pubblicità più opportuna a cura e spese
del soccombente. Possono quindi trovare applicazione le disposizioni in punto di
responsabilità aggravata: ciò comporta, senza dubbio, una maggiore ponderazione da parte
del proponente circa la fondatezza della domanda proposta, onde evitare l'eventuale
condanna anche al risarcimento dei danni, nonché alla somma equitativamente determinata
di cui al novellato ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. L'intento legislativo è chiaramente
quello di disincentivare la proposizione di domande infondate e meramente strumentali.
b) ammettere l'azione. Con
l'ordinanza che ammette l'azione il tribunale:
fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini
della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe: la pubblicità è condizione di
procedibilità della domanda (comma 9);
definisce
i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio e specifica i criteri in base ai
quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi
esclusi dall'azione (comma 9 lett.a);
fissa
un termine perentorio, non superiore a 120 giorni dalla scadenza di quello per
l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione sono depositati, anche
a mezzo dell'attore in cancelleria (comma 9 lett.b);
determina
il corso della procedura, assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace
e sollecita gestione del processo, (comma11);
(o
con altra ordinanza successiva), prescrive le misure atte ad evitare indebite ripetizioni
o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti, onera le parti della pubblicità
ritenuta necessaria a tutela degli aderenti, regola l'istruzione probatoria nel modo che
ritiene più opportuno e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità
non essenziale al contraddittorio (comma 11). Copia dell'ordinanza è
trasmessa a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura
ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito
internet. Tramite l'ordinanza di
ammissibilità dell'azione o eventuali ordinanze successive, il legislatore ha assegnato
al Tribunale il compito di fissare le regole di procedura riguardanti l'istruzione
probatoria e tutte le questioni processuali, oltre che il compito di determinare il corso
della procedura, assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e
sollecita gestione del processo. Pertanto, la predeterminazione
legale dello svolgimento del processo rimane sacrificata a vantaggio di una determinazione
giudiziale dello stesso: tale sacrificio è giustificato dalla necessità di bilanciare i
principi di rango costituzionale posti a presidio di una corretta ed efficiente tutela
giurisdizionale dei diritti nel singolo processo e l'efficienza di un processo
particolarmente complesso, quale quello collettivo. Avverso l'ordinanza che decide sull'ammissibilità del
ricorso, il comma 7 prevede lo strumento del reclamo. Con riferimento a
quest'ultimo può dirsi che:
è
proponibile dinanzi alla Corte d'Appello,
nel
termine perentorio di 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore,
decide
con ordinanza in camera di consiglio,
non
oltre 40 giorni dal deposito del ricorso. Se il reclamo è presentato
avverso l'ordinanza ammissiva, esso non sospende il procedimento dinanzi al Tribunale.
La pronuncia assume le vesti
di una vera e propria sentenza di condanna. Il tribunale può:
a) liquidare ai sensi dell'art.1223 c.c. le somme definitive dovute a coloro che
hanno aderito all'azione. Pertanto, qualora non sia possibile provare il danno nel suo
preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa. Il ricorso alla
liquidazione in via equitativa nei giudizi collettivi si giustifica alla luce della
difficoltosa determinazione del quantum risarcitorio secondo criteri legati alla
determinazione di ogni singolo danno, posta la molteplicità e la diversità dei danni
lamentati dagli aderenti all'azione, ancorché membri della medesima classe. E' difficile
ipotizzare che il proponente originario e tutti gli aderenti lamentino un danno di uguale
entità, tale da poter essere precisamente determinato in giudizio. La valutazione in via
equitativa di cui all'art.1226 c.c. sopperisce proprio a tali difficoltà.
b) limitarsi ad accertare la responsabilità dell'impresa convenuta e stabilire il
criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. Ai sensi del comma
Il comma 12 prevede un
differimento dell'esecutività della sentenza decorsi 180 giorni dalla pubblicazione, in
deroga al principio generale della provvisoria esecutività tra le parti della sentenza di
primo grado di cui all'art.282 c.p.c. In tal modo, il legislatore ha inteso offrire
all'impresa condannata uno spatium deliberandi, in pendenza del quale i pagamenti
effettuati sono esenti da ogni diritto, incremento, anche per gli accessori di legge
maturati dopo la pubblicazione della sentenza.
Dell'appello l'art.140 bis non
ne parla, se non con riferimento alla pronuncia sulla sospensione dell'esecutività della
sentenza di cui all'art.283 c.p.c. In tal sede, la Corte
d'Appello adita tiene conto di:
La Corte può disporre che,
fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal
debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune. Quanto allo svolgimento del
procedimento d'appello si applicano le norme del codice di rito, in quanto compatibili. Il giudicato La sentenza che definisce il
giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. Il giudicato viene esteso
soggettivamente anche a coloro che hanno aderito all'azione, in quanto titolari del
diritto individuale omogeneo fatto valere in giudizio, ancorchè privi di poteri processuali. E' fatta salva l'azione
individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori
azioni di classe per i medesimi fatti nei confronti della medesima impresa dopo la
scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9, cioè un
termine non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della
pubblicità. Le azioni proposte entro tale
termine sono riunite d'ufficio, se pendenti dinanzi allo stesso tribunale, altrimenti il
giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un
termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione dinanzi al primo
giudice. Le rinunce e le transazioni
intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno
espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione
del giudizio o di chiusura anticipata del processo. Conforme a tali regole del
giudicato è la nuovissima normativa in materia di mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali, di cui al d.lgs 4 marzo 2010, n.
Irretroattività Ai sensi del secondo comma
dell'art.49 l.99/2009, l'art. 140 bis si applica agli illeciti compiuti successivamente
all'entrata in vigore della medesima legge e cioè dopo il
15.7.2009. Pertanto, a differenza delle precedenti formulazioni dell'articolo in commento,
la disciplina è irretroattiva e non può trovare applicazione agli illeciti commessi
prima della sua entrata in vigore, in particolare a tutte quelle vicende note che hanno
colpito i risparmiatori e che hanno stimolato l'adozione nel nostro ordinamento dello
strumento dell'azione di classe risarcitoria.
TRIBUNALE CIVILE DI _______ (Tribunale del capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa,
ovvero per la Valle
d'Aosta, il Tribunale di Torino, per il Trentino e il Friuli Venezia Giulia, il Tribunale
di Venezia, per l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise, il Tribunale di Roma, per la Basilicata e
la Calabria, il Tribunale di Napoli.) ATTO DI
CITAZIONE ( se a
proporre l'azione è direttamente il singolo
componente della classe) _______,
nato a _______ il _______, C.F. _______ ed elettivamente domiciliato in _______, Via
________, presso lo studio dell'Avv.________, C.F._________, dal quale è rappresentato e
difeso, giusta procura in calce / a margine del presente atto (se a
proporre l'azione è l'associazione cui il componente della classe dà mandato ovvero il
comitato cui lo stesso partecipa) L'associazione
________ o il comitato________, in persona del legale rappresentate pro tempore _______,
con sede in _______, via ________, rappresentato e difeso dall'Avv._______, elettivamente
domiciliato in _______, via _________, giusta procura in calce/ a margine del presente
atto, in nome e per conto di _______, nato a ________, residente in ______,
via_______, C.F.__________; PREMESSO - che
________; - che
________; - che
________; - che pare
indubitabile che il diritto vantato dall'attore a ________ rientri a pieno titolo nel
novero dei diritti individuali omogenei per i quali il comma 1 art.140 bis Codice del
Consumo prevede la tutelabilità tramite l'azione di classe; -
che, in
particolare, rientra nelle posizioni giuridiche di cui alla lett. ________ del comma 2
art. 140 bis; -
che
numerosi sono i consumatori/utenti che presentano un identico diritto a _______; -
che, per
quanto sopra esposto si giustifica l'esperimento dell'azione di classe, al fine di
consentire l'intervento nel presente giudizio a tutti i consumatori/utenti che versino
nella medesima situazione del proponente; -
tutto ciò
premesso, CITA ________,
C.F.________, domiciliato in _______, via ________ a comparire dinanzi al Tribunale
Ordinario di ________, nei suoi noti locali di Via ________, sezione e giudice istruttore
designandi, all'udienza che ivi si terrà il giorno ________, ore di rito, con invito a
costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 c.p.c., nel termine di 20
giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi
dell'art.168 bis, quinto comma c.p.c., dal Giudice Istruttore con avvertimento che la
costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167
c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in
contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia
l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: -
in
via preliminare, accertare e dichiarare, con ordinanza allesito della prima udienza,
lammissibilità della presente domanda, non ricorrendo alcuna delle cause di
inammissibilità di cui al comma 6 dellart. 140 bis del D.lgs 206/05; -
sempre
in via preliminare, con la medesima ordinanza, fissare modalità e termini della più
opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe,
definire i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri
di inclusione nella classe dei soggetti che chiedono di aderire, nonché fissare un
termine perentorio per l'adesione all'azione; -
nel
merito, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per ________ e per
l'effetto condannarlo, ai sensi dell'art. 140 bis comma 12, alla restituzione di ________
in favore del proponente e degli aderenti, nonché al risarcimento dei danni patiti dagli
stessi, da quantificarsi in Euro _______ o nella minore o maggiore somma determinata in
via equitativa. Con
vittoria di spese competenze e onorari. Ai
sensi dell'art.14 del D.P.R. 115/2002 il valore della causa è di E._____ In
via istruttoria, si deposita 1.
_______; 2.
_______; Ulteriori
mezzi istruttori riservati e con salvezza di altro diritto. _______,
lì_______ Avv._______
Art.
140-bis. - Azione di classe 1. I diritti
individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili
anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal
fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o
comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la
condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. a) i diritti
contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una
stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai
sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile; b) i diritti
identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del
relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; c) i diritti
identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche
commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. 3. I
consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo
aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta
rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo
titolo, salvo quanto previsto dal comma 4. La domanda
è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede
l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il
Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per
le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la
Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la
causa in composizione collegiale. 5. La domanda
si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero
presso il tribunale adìto, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di
ammissibilità. 6. All'esito
della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda,
ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso
un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice
amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata,
quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'identità
dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonchè quando il proponente non
appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe. 8. Con
l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo
96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese
del soccombente. 9. Con
l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalità della più
opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe.
L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la
stessa ordinanza il tribunale: a) definisce i
caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai
quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi
esclusi dall'azione; b) fissa un
termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per
l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo
dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura
della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di
pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet. 10. È escluso
l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile. 11. Con
l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresì il corso della
procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita
gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile
in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o
complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità
ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno
l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità
non essenziale al contraddittorio. 12. Se
accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi
dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno
aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di
dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di
gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto
riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei
servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi
centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante
tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge
maturati dopo la pubblicazione della sentenza. 13. La corte
d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura
civile, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore,
del numero dei creditori, nonchè delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di
accoglimento del gravame. La corte può comunque disporre che, fino al passaggio in
giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e
resti vincolata nelle forme ritenute più opportune. 14. La
sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta
salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono
proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa
impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del
comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti
allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adìto ordina la
cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a
sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice. 15. Le rinunce
e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che
non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi
di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo». [Le
disposizioni dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano
agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge.]
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