| Direttore Domenico Condello
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| . La Posta elettronica certificata negli studi legali. PEC Le mail raccomandate, le notificazioni e le comunicazioni digitali: la tecnologia informatica e telematica rivoluziona il modo di comunicare degli Avvocati e degli Uffici giudiziari. Addio alle tradizionali raccomandate con ricevuta di ritorno ed al tradizionale Ufficiale giudiziario a cura di Domenico Condello (articolo pubblicato su Modello5 - Inserto allegato ad Italia Oggi - 30-10-2009) L'art. 16 comma 7 del DL 185/2008, convertito nella Legge 2/2009, stabilisce che tutti i Professionisti iscritti negli Albi ed Elenchi istituiti con legge dello Stato devono comunicare entro il 29.11.2009, ai rispettivi Ordini o Collegi, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali. Lobbligo di attivare la P.E.C. o analogo indirizzo non è sanzionato dalla suddetta normativa. E però, necessario tener presente che lAvvocato in virtù di detta norma, è tenuto a comunicare lindirizzo al proprio Ordine e, pertanto, la attività omissiva potrebbe essere considerata un illecito disciplinare, ai sensi dellart. 24 del Codice Deontologico. I commi 6 e 7 di detto articolo prevedono ladempimento di istituire una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica , anche da parte delle imprese costituite in forma societaria e delle Amministrazioni pubbliche. Il comma 9 infine precisa che Salvo quanto stabilito dall'articolo 47,
commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente
articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate
attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di
cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilita' ad
accettarne l'utilizzo. Sono necessarie alcune premesse. Gli esperti mi scuseranno per queste semplificazioni, ma è importante informare anche i Colleghi che fino ad ora non hanno mai utilizzato la posta elettronica o che lhanno utilizzano poco. Una casella postale (abbreviato anche in C.P.) era, ed è ancora, nel sistema tradizionale di comunicazione una piccola locazione numerata affittata dallamministrazione postale ad un privato, che può essere utilizzata per la ricezione della corrispondenza o anche come recapito personale. La casella postale elettronica è uno spazio disponibile su un computer, collegato stabilmente ad Internet e riferito ad una persona, una società, un studio professionale, etc. A ciascuna casella possono essere associati uno o più indirizzi di e-mail. La e-mail o email (abbreviazione dell'inglese «electronic mail», in italiano posta elettronica) è un servizio Internet grazie al quale ogni utente può inviare o ricevere dei messaggi. Le e-mail hanno la forma cognome@dominio, dove cognome è un nome scelto dall'utente, che identifica in maniera univoca un utente (o un gruppo di utenti), e dominio è un Domain Name System (DNS). Es:condello@studiocondello.it. Dove condello è il nome dellutente della
casella, la @ (chiocciola) è il simbolo identificativo della posta elettronica e
studiocondello.it è il nome a dominio. La differenza, sconosciuta a molti, tra
condello@studiocondello.it e www.studiocondello.it è
semplice: nel primo caso ci troviamo davanti ad un indirizzo email, mentre nel secondo
caso ad un indirizzo (nome a dominio) di una pagina web. La PEC è regolamentata dal D.P.R. n. 68 dell11/2/2005 come successivamente modificato. L analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino
data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto
delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali e la
casella elettronica certificata per la Pubblica Amministrazione, identificata con
lacronimo CEC PAC, sono state introdotte con le recenti disposizioni legislative La CEC PAC e la PEC utilizzabile nei rapporti tra la PA ed i cittadini I soggetti interessati Gli strumenti Tale ricevuta ha valore legale, in virtù della citata legge istitutiva della PEC, e conferma leffettivo oppure il mancato invio della comunicazione. Il provider del mittente crea quindi un nuovo messaggio che prende in genere il nome di busta di trasporto. Questa, conterrà non solo le-mail originale, ma anche i principali dati della spedizione e gli eventuali allegati. La realizzazione di questo ulteriore pacchetto permette di controllare che non ci sia alcuna manomissione nel corso della spedizione. La busta viene quindi firmata dal gestore del mittente ed inviata. Quando la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tramite più fornitori (ovvero i provider delle due parti sono differenti), il gestore del destinatario rilascia a quello del mittente lavvenuta presa in carico della mail. Una volta ricevuto il pacchetto, il provider del destinatario provvederà dunque a verificarne la completa integrità. Appena effettuata la consegna del messaggio, il gestore di posta del destinatario invierà al mittente la ricevuta di consegna. Anche qui (come nel caso dellinvio) si tratta di una mail, firmata del gestore stesso che specifica lavvenuto recapito, data ed ora relative. In aggiunta essa conterrà anche il messaggio vero e proprio trasmesso al destinatario e comprensivo di tutti gli eventuali allegati. Quindi la PEC, a differenza dei normali mezzi per linvio di documenti ufficiali in formato cartaceo, fornisce al mittente una prova firmata dellavvenuto recapito della busta di trasporto (con data e ora di consegna). Qualora il mittente non abbia più la disponibilità delle ricevute relative ai messaggi inviati (per errore una e mail e stata cancellata), potrà richiedere le informazioni di cui ha bisogno al provider. Infatti il gestore di posta certificata è obbligato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, a tenere traccia per trenta mesi delle operazioni di spedizione e ricezione, avvenute per suo tramite allinterno di appositi file. Va infine aggiunto che, se dovesse presentarsi leventualità in cui il messaggio di posta elettronica certificata non risulti consegnabile, il gestore dovrà comunicare al mittente, entro le ventiquattro ore successive allinvio, la mancata consegna tramite un avviso. Le possibili utilizzazioni, nella attività giudiziaria della posta elettronica
sono le seguenti: Della utilizzazione nel Processo civile telematico parleremo in altra occasione poiché non è ancora di fatto attuato, se non in via sperimentale, e nei prossimi mesi sono previste ulteriori modifiche legislative. Così descritto il funzionamento della PEC, ben può dirsi un modo sicuro e veloce di trasmissione delle e mail, le quali hanno lo stesso valore di raccomandata A/R e . non serve il francobollo. La normativa di riferimento sul sito web: www.foroeuropeo.it. E mail
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