Le ultime modifiche al c.p.c. (artt.125,163,167)
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2009, n. 193 Interventi urgenti in materia di funzionalita' del
sistema giudiziario. (09G0202) (GU n. 302 del 30-12-2009 ) Entrata in vigore
del provvedimento: 31/12/2009
| modifiche in rosso: |
Art. 125.(Contenuto e sottoscrizione degli
atti di parte)
Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il
controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le
ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle
copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio
personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio
codice fiscale.
La procura al difensore dell'attore puo' essere rilasciata in data posteriore alla
notificazione dell'atto, purche' anteriormente alla costituzione della parte
rappresentata.
La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la
citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale. |
Art. 163. (Contenuto della citazione) |
La domanda si propone mediante citazione a comparire a
udienza fissa. |
Il presidente del tribunale stabilisce al principio
dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello,
i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima
comparizione delle parti. |
L'atto di citazione deve contenere: |
1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la
domanda è proposta; |
2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale,
la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente
li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona
giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la
denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la
rappresentanza in giudizio; |
3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; |
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; |
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali
l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; |
6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione
della procura, qualora questa sia stata già rilasciata; |
7) l'indicazione del giorno dell'udienza di
comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima
dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima
in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al
giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti
termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167. (1) |
L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o
dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 ss. |
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Art. 167. (1) (Comparsa
di risposta)
Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese
prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalita' e il codice fiscale (2),
i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione,
formulare le conclusioni.
A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e
le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (3).
Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda
riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine
perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti
anteriormente alla integrazione.
Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e
provvedere ai sensi dell'articolo 269.
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