Notificazione a mezzo posta elettronica - art. 149 bis c.p.c.
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2009, n. 193 Interventi urgenti in materia di funzionalita' del
sistema giudiziario. (09G0202) (GU n. 302 del 30-12-2009 ) Entrata in vigore del
provvedimento: 31/12/2009 d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente:
Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica).
Se non e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo' eseguirsi a mezzo
posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento
cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica
dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata
del destinatario risultante da pubblici elenchi.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il
documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo
148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e
congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con
apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di
cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di
posta elettronica presso il quale l'atto e' stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono
allegate, con le modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna
previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione
dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al
richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di
notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.
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