Roma 25 marzo 2001 - L. 5 marzo 2001, n.
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Le principali novità introdotte dall'art.5
1-Modalità richiesta risarcimento
a-danni a cose
la richiesta di risarcimento (art.22, della legge 24
dicembre 1969, n. 990, e successive modificazion), deve essere corredata dalla denuncia
secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge e recare l'indicazione
del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per
l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.
Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale
documentazione, l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento
ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta
giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai
conducenti coinvolti nel sinistro.
b-lesioni personali o decesso
L'obbligo di proporre al danneggiato congrua
offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si
ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni
personali o il decesso.
La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi
diritto con le modalità indicate al primo comma.
La richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è
verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della
valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del
danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica
comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso,
dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere all'adempimento del
predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla
valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa.
L'assicuratore è tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti dai commi primo e
secondo anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni
personali o il decesso.
In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale incompletezza
formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni
dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai
commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei
documenti integrativi".
2-criteri risarcimento dei danni alla persona di
lieve entità (danno biologico)
definizione:
"agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione
all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale".
distinzioni:
a-permanente
b-temporaneo
il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità,
derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è
effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente
è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente
in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità;
tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di
invalidità del relativo coefficiente di cui all'allegato A annesso alla presente legge.
L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione
dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il
valore del primo punto è pari a lire un milione duecentomila;
allegato A
| Punto percentuale di invalidità |
Coefficiente moltiplicatore |
| 1 |
1,0 |
| 2 |
1,1 |
| 3 |
1,2 |
| 4 |
1,3 |
| 5 |
1,5 |
| 6 |
1,7 |
| 7 |
1,9 |
| 8 |
2,1 |
| 9 |
2,3 |
|
coefficiente di riduzione da 11 anni dell.0.5% per ogni anno |
valore del primo punto: 1.200.000
Gli importi indicati nel comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in misura corrispondente alla variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
accertata dall'ISTAT. |
b) a
titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire settantamila
per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al
cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di
inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
risarcibilità del danno biologico:
è indipendente dalla sua
incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato
e viene ulteriormente
risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.
3.compensi professionali
L'impresa che corrisponda compensi
professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti è tenuta ad
acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il
corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione.
Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al
professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo
corrisposto".
4-Tabella delle menomazioni (1-9- punti): Con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla
predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica
comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.
5-Sanzioni per il mancato adempimento da parte dell'assicuratore: 7. L'ottavo
comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai seguenti:
"L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti dal
presente articolo comporta:
a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento
incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni;
b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione dei
motivi della mancata offerta o all'omessa corresponsione della somma offerta, che si
protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale:
1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione a danni a
cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;
2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni, in relazione a
danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.
La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni
dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a lire nove
milioni. La formulazione dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro
centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli
interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un
ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di lire ottocentomila;
b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in
ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite
minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente di lire cinquanta milioni
per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili entro quaranta giorni e di
lire duecento milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni
permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro.
Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda contestualmente al
pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite del
40 per cento.
L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva o stragiudiziale, ma in ritardo
rispetto ai tempi di cui al presente articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di cui
ai commi ottavo, nono e decimo. |