A.G.I.F.O.R. Associazione Giovanile Forense Tabelle di riferimento indicative della misura minima di liquidazione del danno da lesione all'integrità psicofisica o cd danno biologico Ex art. 5 Legge 5 marzo 2001, n° 57 (G.U. n° 74 del 29 marzo 2001) Valide per ogni valutazione percentuale del danno Settembre 2001
Redazione ed introduzione Avv. Settimio Catalisano e Avv. Alessandro Prudenzano Presentazione Avv. Carlo Testa Commenti Avv. Ivana Abenavoli Avv. Pietro Di Tosto Avv. Rosa Ierardi Avv. Fabrizio Marcellini
Con la legge 57/2001, per la prima volta, il Parlamento ha legiferato sullannosa materia del risarcimento dei danni da circolazione stradale giungendo a quantificare il minimo risarcimento da lesioni compromissorie del danno biologico come individuato dallart. 5, comma II e dallallegata tabella. Il capo IV del medesimo articolo ha inoltre stabilito, lasciando la giusta discrezionalità al Giudicante, come il danno biologico venga ulteriormente risarcito in base alle condizioni soggettive del danneggiato. Si è evitata, in tal modo, la totale oggettivizzazione del danno che sarebbe risultata contraria ad oltre venti anni di consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità. La fonte normativa in questione ha tracciato un mero sentiero senza completarlo, non avendo voluto valutare i danni superiori al 9% di invalidità permanente. Tale sentiero risulta però rivestire unimportanza fondamentale, se si considera che, finalmente, è stato posto un criterio con un atto legislativo al quale fare riferimento per sviluppare unorganica e completa tabella, fonte di parametri risarcitori da utilizzare anche per le lesioni di grado maggiore. La tabella che segue è stata elaborata seguendo esattamente il criterio utilizzato dalla L.57/2001, tramite uno sviluppo matematico fondato sul valore punto, sul moltiplicatore (di incremento) relativo al punteggio e sul moltiplicatore (di abbattimento) relativo alletà, criterio peraltro, già adottato nelle precedenti tabelle adottate da tutti Tribunali. In questo caso, fermo il valore di L. 1.200.000 a punto, il detto importo è da ridurre in ragione dello 0,5% per ogni anno di età successivo al decimo ed è da aumentare moltiplicandolo per il coefficiente di incremento relativo allentità del danno, che, dallallegato alla legge, si può determinare nella misura dello di 0,1% fino al quarto punto e dello 0,2% a punto, per i successivi fino al nono. Nella tabella che si propone, indicativa e comunque transitoria in attesa di un suo migliore ed approfondito riesame e sviluppo, è stato seguito il criterio di aumento dello 0.2% per ogni punto crescente sino al 100° di invalidità permanente. Nelleseguire tale operazione matematica è stata, quindi, per ora evitata la scelta di un aumento maggiore di tale coefficiente, anche se ciò sarebbe stato giustificato dal fatto che la legge in questione, avendo valutato le cd. micropermanenti, non ha certamente ecceduto nella quantificazione dei danni, che aveva invece intenzione di calmierare. E evidente che un incremento di 0,2% a punto non può essere accettabile per danni superiori al 25%. Tale scelta è stata giustificata per tentare di porre le basi per un Protocollo dIntesa tra gli Avvocati e le Compagnie di Assicurazioni. La tabella allegata intende integrare la Legge, seguendone lo spirito, fornendo uno strumento a tutti gli operatori del diritto - che non sia contrario agli intenti del Legislatore - permettendo loro, primi fra tutti i Magistrati giudicanti, lutilizzo di uno strumento logicamente e deduttivamente in empatia con la legge vigente evitando di dover far ricorso ora a tabelle superate dalla legge stessa, ora a tabelle derivanti da mere operazioni statistiche. Lart.5 della L.57/2001 ha inoltre sancito la risarcibilità del cd. "danno biologico temporaneo" con la liquidazione della somma di L.70.000 per ogni giorno di inabilità assoluta; per il caso di inabilità temporanea relativa, la liquidazione avverrà "in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno". Rammentiamo, infine, che tutti i valori andranno adeguati in base agli indici ISTAT ogni anno. ************** Augurandoci che lo strumento fornito incontri il consenso del maggior numero degli operatori del diritto ed invitando i Colleghi ad operare per la sua diffusione ed applicazione, porgiamo i nostri migliori saluti. Roma, Giugno 2001 Avv. Alessandro Prudenzano Avv. Settimio Catalisano
|
||||||||