A.G.I.F.O.R.

Associazione Giovanile Forense

Tabelle di riferimento indicative della misura minima di liquidazione del danno da lesione all'integrità psicofisica o cd danno biologico

Ex art. 5 Legge 5 marzo 2001, n° 57

(G.U. n° 74 del 29 marzo 2001)

Valide per ogni valutazione percentuale del danno

Settembre 2001

R.C. Auto   -  Importanti novità  in materia di risarcimento danni (assicurazione- circolazione stradale) (legge di apertura dei mercati Legge. 5 marzo 2001, n. 57).
In evidenza: 
rombo.gif (193 byte) modalità richiesta risarcimento danni a cose e a persone, criteri risarcimento danni a persone  (danno biologico) lieve entità, compensi professionali (commento art.5)
rombo.gif (193 byte) trasparenza dei servizi assicurativi (art.1)
rombo.gif (193 byte) funzioni di vigilanza dell'ISVAP (art.2)
rombo.gif (193 byte) accesso agli atti delle imprese di assicurazione (art.3 )
rombo.gif (193 byte) tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria (art.4)

(scarica tabelle in formato Microsof Excel zippato)

Redazione ed introduzione

Avv. Settimio Catalisano e Avv. Alessandro Prudenzano

Presentazione

Avv. Carlo Testa

Commenti

Avv. Ivana Abenavoli

Avv. Pietro Di Tosto

Avv. Rosa Ierardi

Avv. Fabrizio Marcellini

 

INTRODUZIONE

Con la legge 57/2001, per la prima volta, il Parlamento ha legiferato sull’annosa materia del risarcimento dei danni da circolazione stradale giungendo a quantificare il minimo risarcimento da lesioni compromissorie del danno biologico come individuato dall’art. 5, comma II e dall’allegata tabella.

Il capo IV del medesimo articolo ha inoltre stabilito, lasciando la giusta discrezionalità al Giudicante, come il danno biologico venga ulteriormente risarcito in base alle condizioni soggettive del danneggiato.

Si è evitata, in tal modo, la totale oggettivizzazione del danno che sarebbe risultata contraria ad oltre venti anni di consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità.

La fonte normativa in questione ha tracciato un mero sentiero senza completarlo, non avendo voluto valutare i danni superiori al 9% di invalidità permanente. Tale sentiero risulta però rivestire un’importanza fondamentale, se si considera che, finalmente, è stato posto un criterio con un atto legislativo al quale fare riferimento per sviluppare un’organica e completa tabella, fonte di parametri risarcitori da utilizzare anche per le lesioni di grado maggiore.

La tabella che segue è stata elaborata seguendo esattamente il criterio utilizzato dalla L.57/2001, tramite uno sviluppo matematico fondato sul valore – punto, sul moltiplicatore (di incremento) relativo al punteggio e sul moltiplicatore (di abbattimento) relativo all’età, criterio peraltro, già adottato nelle precedenti tabelle adottate da tutti Tribunali.

In questo caso, fermo il valore di L. 1.200.000 a punto, il detto importo è da ridurre in ragione dello 0,5% per ogni anno di età successivo al decimo ed è da aumentare moltiplicandolo per il coefficiente di incremento relativo all’entità del danno, che, dall’allegato alla legge, si può determinare nella misura dello di 0,1% fino al quarto punto e dello 0,2% a punto, per i successivi fino al nono.

Nella tabella che si propone, indicativa e comunque transitoria in attesa di un suo migliore ed approfondito riesame e sviluppo, è stato seguito il criterio di aumento dello 0.2% per ogni punto crescente sino al 100° di invalidità permanente.

Nell’eseguire tale operazione matematica è stata, quindi, per ora evitata la scelta di un aumento maggiore di tale coefficiente, anche se ciò sarebbe stato giustificato dal fatto che la legge in questione, avendo valutato le cd. micropermanenti, non ha certamente ecceduto nella quantificazione dei danni, che aveva invece intenzione di calmierare. E’ evidente che un incremento di 0,2% a punto non può essere accettabile per danni superiori al 25%.

Tale scelta è stata giustificata per tentare di porre le basi per un Protocollo d’Intesa tra gli Avvocati e le Compagnie di Assicurazioni.

La tabella allegata intende integrare la Legge, seguendone lo spirito, fornendo uno strumento a tutti gli operatori del diritto - che non sia contrario agli intenti del Legislatore - permettendo loro, primi fra tutti i Magistrati giudicanti, l’utilizzo di uno strumento logicamente e deduttivamente in empatia con la legge vigente evitando di dover far ricorso ora a tabelle superate dalla legge stessa, ora a tabelle derivanti da mere operazioni statistiche.

L’art.5 della L.57/2001 ha inoltre sancito la risarcibilità del cd. "danno biologico temporaneo" con la liquidazione della somma di L.70.000 per ogni giorno di inabilità assoluta; per il caso di inabilità temporanea relativa, la liquidazione avverrà "in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno".

Rammentiamo, infine, che tutti i valori andranno adeguati in base agli indici ISTAT ogni anno.

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Augurandoci che lo strumento fornito incontri il consenso del maggior numero degli operatori del diritto ed invitando i Colleghi ad operare per la sua diffusione ed applicazione, porgiamo i nostri migliori saluti.

Roma, Giugno 2001

Avv. Alessandro Prudenzano Avv. Settimio Catalisano

 

Tale introduzione dovrà far parte integrante della tabella nella diffusione.