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documenti in archivio per data
| titolo-massima redazionale |
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22 Ottobre 2011 -
Adozione - Adottabilita' - Affidamento eterofamiliare -
Insussistenza dei
presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità - Poteri
della corte d'appello - Affidamento eterofamiliare - Esclusione -
Fondamento. Il giudice d'appello, ove ravvisi l'insussistenza dei
presupposti per la pronuncia dello stato adottabilità del minore,
deve limitarsi a revocare la dichiarazione assunta in primo grado,
mentre non può disporre l'affidamento eterofamiliare, essendo questo
un provvedimento che l'art. 4 della legge 4 maggio 1984, n. 183
riserva al servizio sociale locale, in presenza del consenso dei
genitori esercenti la potestà, ed al tribunale per i minorenni, in
mancanza del predetto assenso. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza
n. 12730 del 10/06/2011
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| 22 Ottobre 2011 -
Circolazione stradale - Conducenti -
Veicolo adibito a scuola guida con doppi comandi
-
Attribuzione
della qualità di conducente - Oggetto di accertamento del giudice di
merito - Conseguenze - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti
- Fattispecie relativa a sinistro stradale causato da un veicolo
adibito a scuola-guida e munito di doppi comandi. In tema di
circolazione dei veicoli, all'interno della fattispecie astratta
delineata dal legislatore nel terzo comma dell'art. 2054 cod. civ.,
l'attribuzione della qualità di "proprietario"
o di "conducente",
costituisce oggetto di accertamento da parte del giudice del merito,
censurabile per cassazione solo in presenza di vizi della
motivazione. (Nella specie la S.C. ha confermato, la sentenza della
corte di merito che, in relazione ad un sinistro stradale, aveva
ritenuto conducenti di un veicolo adibito a scuola-guida e munito di
doppi comandi sia l'allievo che l'istruttore). Corte di Cassazione,
Sez. 3, Sentenza n. 10121 del 09/05/2011
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| Lunedì, 24 Ottobre 2011 -
h.13-17 - La digitalizzazione della
giustizia nel distretto della Corte di Appello di Roma -
Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma - Corte di Appello - Sala conferenze - Via A. Varisco, 3
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| 22 Ottobre 2011 -
Risarcimento danni - Morte congiunti
- Parenti vittima -
Anticipato rientro di un familiare da una
vacanza-studio per prendere parte alle esequie - Danno patrimoniale
risarcibile - Le spese sostenute dai familiari della vittima di un
fatto illecito, per partecipare alle esequie del loro congiunto
(nella specie, spese di viaggio e costo della vacanza-studio
all'estero non goduta sostenuti dal figlio), in quanto normali e
doverose secondo la coscienza sociale ed il costume, vanno comprese
fra i danni indiretti, derivanti dal fatto illecito in base ad un
nesso di regolarità casuale, e, come tali, sono risarcibili e
possono essere liquidati anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10528 del 13/05/2011
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22 Ottobre 2011 -
Avvocato
- Norme deontologiche - Doveri di probità, lealtà e correttezza -
Dovere di fedeltà e diligenza -
Applicazione definitiva della sanzione della sospensione
dall'esercizio della professione - Esercizio della professione
successivo alla notifica della decisione del CNF - Grave violazione
- Sussistenza - Buona fede - Errore in ordine all'esecutività della
sentenza - Esclusione
-
Va esclusa la buona fede, per errore relativo all'esecutività della sentenza
del CNF, del professionista il quale, successivamente all'avvenuta notifica
della decisione che disponga l'applicazione definitiva della sanzione della
sospensione, anziché attenersi ad una condotta cautelativa anche
nell'interesse della parte assistita, volontariamente partecipi ad udienze e
sottoscriva atti processuali nella consapevolezza che tale decisione possa
essere esecutiva, difettando nella specie circostanze contraddittorie o
l'assenza di elementi tali da rendere impossibile la valutazione della
condotta da osservare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di
Genova, 1 luglio 2010). Consiglio Nazionale Forense decisione del 01-06-2011, n. 78
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22 Ottobre 2011 -
Avvocato
- Tariffe forensi - Richiesta compenso manifestamente
sproporzionato ed eccessivo - Contestazione del cliente - Successiva
drastica decurtazione - Contegno lesivo del decoro - Illecito
deontologico - Sussistenza
- Pone in essere un contegno disciplinarmente rilevante il professionista che
richieda un compenso gravemente sproporzionato rispetto all'attività di
consulenza prestata in favore del cliente e che successivamente, a seguito
della contestazione legale di costui, provveda ad una drastica riduzione
della somma pretesa. Va infatti ritenuto comunque disdicevole e lesivo del
decoro dell'avvocato l'operare "sconti" progressivi rispetto alla richiesta
originaria, i quali fanno apparire la stessa come frutto di una
ingiustificata e non corretta valutazione approssimata per eccesso e,
peraltro, suscettibile di successive riduzioni in conseguenza delle
contestazioni della parte assistita senza più alcun riferimento al valore
della pratica ed alla prestazione offerta. (Rigetta il ricorso avverso
decisione C.d.O. di Perugia, 25 giugno 2009). Consiglio Nazionale Forense
decisione del 12-09-2011, n. 142
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22 Ottobre 2011 -
Avvocato - Tenuta degli albi - Albo degli Avvocati - Reiscrizione -
Requisiti - Condotta specchiatissima ed illibata - Caratteri - Distanza nel
tempo delle condotte censurate - Irrilevanza - Avvenuta riabilitazione -
Insufficienza - In sede di iscrizione all'Albo degli avvocati, alcun rilievo può
attribuirsi, ai fini della ritenuta sussistenza del requisito della
requisito della "condotta specchiatissima ed illibata", alla circostanza che
i contegni ascrivibili al richiedente siano condotte criminose risalenti per
le quali sia stata concessa riabilitazione. Quest'ultima, infatti, pur
estinguendo le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna,
non impedisce l'operatività delle ulteriori conseguenze prodottesi
autonomamente sul piano amministrativo, quali la valutazione dei requisiti
soggettivi occorrenti per l'iscrizione o quelle di tipo disciplinare; né
vale ad escludere la storicità dei fatti e la loro negativa valenza in
ordine alla considerazione dell'affidabilità del soggetto in relazione alla
previsione della sua inclinazione ad un corretto svolgimento della
professione forense.
Dalla trasgressione dei doveri deontologici non deriva una perenne sorta di
preclusione all'esercizio della professione forense, tant'è che, in ipotesi
di radiazione se questo deriva da condanna penale, può farsi luogo alla
reiscrizione alle condizioni che siano trascorsi almeno cinque anni dal
provvedimento, sia intervenuta la riabilitazione e vi sia stata un'ottima
condotta successiva. Dall'avvenuta riabilitazione, tuttavia, non discende
automaticamente il diritto ad essere reiscritto all'Albo, atteso che la
riabilitazione è causa di estinzione degli effetti penali della condanna ma
non elimina il fatto storico e la connotazione negativa dello stesso. Ne
consegue che la riabilitazione ex art. 178 c.p. costituisce condizione
necessaria, ma non sufficiente, ai fini della iscrizione del professionista
all'Albo, essendo pur sempre necessario valutare nel loro complesso i fatti
che avevano determinato le condanne penali precedenti. (Nella specie il CNF
ha ritenuto ostativo ad una diversa e favorevole valutazione la gravità
delle condotte del richiedente, la loro reiterazione, tale da denotare un
non occasionale contrasto con le norme deontologiche, nonché la "tipicità"
delle violazioni commesse proprio nell'esercizio del qualificante potere di
certificazione dell'autenticità della firma del proprio assistito).
La distanza nel tempo delle condotte da assumere a base della valutazione di
sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata non
porta sempre e comunque ad escluderne o a ridurne la valenza negativa,
poiché devono ritenersi rilevanti anche quelle non prossime alla data in cui
la verifica deve essere eseguita quando, per la gravità dell'illecito
commesso, esse possano dare luogo ad una valutazione di inidoneità del
professionista a svolgere la delicata funzione di cooperazione alla funzione
giudiziaria propria dell'attività del difensore. (Accoglie il ricorso
avverso decisione C.d.O. di Venezia, 21 giugno 2009). Consiglio Nazionale Forense
decisione del 09-09-2011, n. 137
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22 Ottobre 2011 -
Avvocato
- Tenuta degli albi - Albo Speciale per il patrocinio dinanzi alla
Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori -
Iscrizione - Presupposti - Condotta specchiatissima ed illibata -
Necessità - Requisito
formale della mera iscrizione all'Albo degli Avvocati - Insufficienza -
In tema di iscrizione all'Albo speciale tenuto dal C.N.F. per il patrocinio
davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, la
cui disciplina è dettata dall'art. 33 del R.D.L. 1578/1933 (e successive
modificazioni, apportate con le leggi n. 133/1951 e n. 27/1997), l'apposito
Comitato, al momento dell'iscrizione all'elenco, deve svolgere un'attività
di controllo non solo formale e relativo al mero controllo della iscrizione
del richiedente nell'Albo di un tribunale, ma altresì sostanziale,
estendendo l'accertamento alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 17
dell'ordinamento professionale -
L'albo degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi la Cassazione è un albo
autonomo tenuto dal C.N.F., per la cui iscrizione è necessario il controllo
degli stessi requisiti per l'iscrizione all'Albo ordinario tenuto dal
Consiglio dell'Ordine territoriale. Va pertanto rigettato il ricorso avverso
la delibera con la quale il Comitato per la tenuta dell'Albo Speciale ha
rigettato l'istanza di iscrizione laddove nel richiedente difetti il
requisito della specchiatezza a seguito del C.N.F. che lo abbia ritenuto
disciplinarmente responsabile di fatti che alterano il proprio stato
all'interno della vita professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione
Comitato per la tenuta dell'Albo Speciale degli avvocati ammessi al
patrocinio dinnanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre
Giurisdizioni Superiori, 26 giugno 2009).Consiglio Nazionale Forense
decisione del 13-07-2011, n. 103
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22 Ottobre 2011 -
Prova civile - Documentale -
Verbali redatti da agenti accertatori in relazione ad un sinistro
stradale -
Efficacia probatoria - Portata - Potere del giudice di
pervenire a differente attribuzione della responsabilità del
sinistro - Configurabilità - Sindacabilità in sede di legittimità -
Limiti. La contestazione della violazione delle norme del codice
della strada effettuata dagli agenti accertatori (nel caso,
carabinieri) non vincola il giudice del merito che, all'esito del
contraddittorio processuale, ben può pervenire ad una differente
attribuzione della responsabilità per il sinistro a carico dei due
conducenti antagonisti, in base a predente apprezzamento delle
prove, sottratto al sindacato di legittimità in presenza di congrua
motivazione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11309 del
23/05/2011
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22 Ottobre 2011 -
Proprietà
- Rapporti di vicinato - Aperture - Finestre - Luci -
Acquisto della comunione del muro o costruzione in aderenza
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Fattispecie. La norma dell'art. 904 cod. civ. consente al vicino di
chiudere la luce aperta nel muro in quanto esso ne acquisti la
comunione avvero costruisca in aderenza, esercitando, pertanto, le
facoltà rispettivamente previste dagli artt. 874 e 877 cod. civ.
Nell'ipotesi in cui il muro sia stato reso comune, la chiusura della
luce è consentita a condizioni che la costruzione, consistente in un
edificio, avvenga in appoggio. (Nella specie la S.C. ha cassato per
vizio di motivazione la sentenza di merito che aveva ritenuto
legittima una costruzione in aderenza, con chiusura delle luci
esistenti sul muro frontistante, per il solo fatto che tale
costruzione era stata eseguita su suolo di proprietà del
costruttore, ma senza previamente accertare, come invocato
dall'attore, se questi fosse anche condomino del muro sul quale si
aprivano le luci).Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12864 del
10/06/2011
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22 Ottobre 2011 -
Somministrazione - Contratto - Utenza
idrica - Addebito di consumi anomali
-
Contestazione da parte
dell'utente - Onere della prova - Riparto - In tema di contratto di
somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui
l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le
sue ordinarie esigenze, una volta
fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli
impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni
possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché
intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento
del contatore. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13193 del
16/06/2011
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22 Ottobre 2011 -
Fallimento - Creditori - Atti
pregiudizievoli - Azione revocatoria fallimentare
- Prestazione
diversa dal danaro - Modalità anomala di estinzione del debito ex
art. 67, comma 1, n. 2 legge fall. - Configurabilità - Condizioni -
Collegamento tra l'acquisto del bene dal fallito e la compensazione
del credito originario di terzi verso il fallito con il pagamento
del prezzo - Conseguenze sulla prova dell'elemento soggettivo - In
tema di revocatoria fallimentare, l'estinzione della precedente
passività come finalità ulteriore, rispetto alla causa tipica dei
singoli negozi a tal scopo utilizzati, secondo lo schema del
"collegamento funzionale", conferisce alla complessiva operazione un
carattere anormale, alla stregua di una "datio in solutum"
qualificabile come mezzo anomalo di pagamento ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 67, primo comma, n. 2 legge fall.; ne deriva
che siffatta qualificazione dell'atto estintivo rende superflua
l'indagine in ordine alla prova della "scientia decoctionis",
competendo alla parte convenuta - nella specie l'"accipiens" -
dimostrare, vincendo la relativa presunzione, la non conoscenza
dello stato di insolvenza del debitore al momento dell'atto.
(Fattispecie relativa ad una compravendita immobiliare nella quale
la società finanziaria, acquirente dal fallito, divenuta nella
stessa data del rogito cessionaria del credito vantato da un terzo
verso lo stesso fallito venditore, aveva compensato in parte il
credito originario con il debito per il prezzo cui era tenuta in
relazione all'acquisto predetto, accollandosi un mutuo per l'importo
residuo del prezzo). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12644
del 09/06/2011
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| Lunedì 17 Ottobre 2011 dalle ore 15.30 alle ore 18.30
- Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Roma ~
Centro Studi ~ Commissione di Diritto e Procedura civile -
Gli effetti della mediazione obbligatoria sul processo civile
- Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour - Roma
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| 15 Ottobre 2011 - Comunione - Legittimazione del condomino - azioni giudiziarie
-Rappresentanza - Tutela del decoro architettonico
-
Legittimazione ad agire da parte dei
condomini - Ciascun partecipante al
condominio di edifici può agire in giudizio per la tutela del decoro
architettonico della proprietà comune, sicché nel relativo giudizio
non è necessaria la presenza in causa di tutti i condomini, né del
condominio. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14474 del
30/06/2011
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| 15 Ottobre 2011 - Esecuzione
forzata per rilascio di immobile – Titolo esecutivo privo dei dati
identificativi dell’immobile -
Opposizione all’esecuzione ex art. 615
cpc - Sussistenza di gravi motivi ex art. 624 cpc - Sospensione
della procedura esecutiva - In sede di opposizione all’esecuzione
forzata per rilascio di un immobile, basata su un titolo esecutivo
giudiziale, il giudice deve controllare l’attuale validità ed
esistenza del titolo esecutivo al fine di stabilire se esso sia
effettivamente posto a fondamento dell’esecuzione.
Non costituisce
titolo esecutivo idoneo per l’esecuzione per rilascio di un immobile
il titolo posto a fondamento dell’esecuzione che, pur astrattamente
annoverabile tra i titoli esecutivi di formazione giudiziale,
richieda l’individuazione da parte del Giudice dell’esecuzione di
elementi ulteriori rispetto a quelli in esso contenuti. (nella
specie i dati identificativi dell’immobile oggetto di rilascio)
Tribunale di Marsala - Sezione distaccata di Mazzara del Vallo
18/07/2011
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| 15 Ottobre 2011 - Responsabilita'
civile - magistrati e funzionari giudiziari - Erronea
dichiarazione di estinzione del processo esecutivo
-
Danno risarcibile per il creditore procedente - La condotta del
giudice dell'esecuzione che, erroneamente dichiarando estinto il
processo esecutivo, consenta al debitore esecutato di spogliarsi dei
beni pignorati sottraendoli all'esecuzione, comporta per il
creditore procedente un danno
risarcibile, il quale consiste in una mera perdita di "chance", se i
beni inutilmente pignorati non erano i soli su cui il creditore
poteva soddisfarsi, e nella perdita del ricavato eventuale della
vendita coattiva (danno futuro, di lucro cessante), nel caso
contrario. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12960 del
14/06/2011
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| 15 Ottobre 2011 - Professionisti
- ingegneri e architetti - Tariffe professionali - Inderogabilità -
Limiti - Incarichi professionali conferiti da enti pubblici
- Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Violazione dell'art. 3
Cost. - L'inderogabilità dei limiti tariffari di categoria stabiliti
per i professionisti è circoscritta dall'art. 6 della legge 1°
luglio 1977, n. 404, ai soli incarichi professionali privati e non
vale, pertanto, per gli incarichi conferiti da enti pubblici, in
quanto detta norma, interpretando autenticamente l'articolo unico
della legge 5 maggio 1976, n. 340, -
che sancisce l'inderogabilità
dei minimi delle tariffe professionali degli ingegneri e degli
architetti - ne ha limitato l'applicazione ai rapporti intercorrenti
tra privati, con previsione che non viola l'art. 3 Cost., poiché la
derogabilità dei minimi tariffari prevista dall'art. 6 legge cit.
riguarda anche i professionisti privati. Corte di Cassazione, Sez.
2, Sentenza n. 14187 del 27/06/2011
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15 Ottobre 2011 - Famiglia
- matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro
coniuge - Domanda di corresponsione di un acconto sul T.F.R. dell'ex
coniuge -
Successivo giudizio
per il riconoscimento di una quota di tale T.F.R. - Giudicato
esterno - Esclusione. La domanda di corresponsione di un acconto
sull'indennità di fine rapporto spettante all'ex coniuge, proposta
nel giudizio di divorzio, è diversa dalla domanda di corresponsione
di una quota di tale indennità riproposta in apposito giudizio e,
pertanto, al riguardo non si forma alcun giudicato esterno. Corte di
Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 06/06/2011
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15 Ottobre 2011 - Famiglia
- matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione
e mantenimento della prole - concorso negli oneri - Separazione o
divorzio - Mantenimento dei figli - Raggiungimento della maggiore
età - Modifica dell'assegno - Modalità - Unilaterale riduzione o
opposizione all'esecuzione -
Esclusione - Modifica giudiziale delle condizioni di separazione o
divorzio - Il raggiungimento della maggiore età del figlio minore
non può determinare, nel coniuge separato o divorziato, tenuto a
contribuire al suo mantenimento, il diritto a procedere
unilateralmente alla riduzione od eliminazione del contributo o a
far valere tale condizione in sede di opposizione all'esecuzione,
essendo necessario, a tal fine, procedere all'instaurazione di un
giudizio volto alla modifica delle condizioni di separazione o
divorzio. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13184 del
16/06/2011
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| 15 Ottobre 2011 - Famiglia - cessazione degli effetti
civili del matrimonio - diritto all'assegno di mantenimento - adeguatezza
dei mezzi rispetto al precedente tenore di vita
- instaurata famiglia di
fatto - rilevanza - quiescenza del diritto all'assegno -In caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’instaurazione
di una famiglia di fatto, quale rapporto stabile e duraturo di convivenza,
attuato da uno degli ex coniugi, rescinde ogni connessione con il tenore ed
il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale e,
in relazione ad essa, il presupposto per la riconoscibilità, a carico
dell’altro coniuge, di un assegno divorzile, il diritto al quale entra così
in uno stato di quiescenza, potendosene invero riproporre l’attualità per
l’ipotesi di rottura della nuova convivenza tra i familiari di fatto.
Corte di Cassazione, Sentenza n. 17195 dell'11 agosto 2011
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15 Ottobre 2011 - Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici -
regolamento di condominio - Limiti di destinazione delle cose
di proprietà individuali -
Formulazione mediante indicazione delle
attività vietate - Interpretazione - Espressioni che contengono
riferimenti a nozioni specialistiche non a conoscenza dei
dichiaranti - Nell'interpretare la clausola del regolamento di
condominio contenente il divieto di destinare gli appartamenti a
determinati usi, si deve considerare che l'esatto significato
lessicale delle espressioni adoperate può non corrispondere
all'intenzione comune delle parti, allorché i singoli vocaboli
utilizzati possiedano un preciso significato tecnico-scientifico,
proprio di determinate nozioni specialistiche, non necessariamente a
conoscenza dei dichiaranti in tutte le sue implicazioni.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la
sentenza di merito che, in presenza di una clausola recante il
divieto di destinare gli appartamenti ad uso "di gabinetto di cura
malattie infettive o contagiose", aveva escluso la possibilità di
adibire l'immobile a studio medico dermatologico, senza tener conto
dell'intero contenuto della clausola in questione e senza accertare
l'effettiva destinazione dell'immobile, desumendola non da elementi
di fatto concreti ma dalla sola specializzazione medica del
proprietario del bene). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n.
14460 del 30/06/2011
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| 15 Ottobre 2011 - Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici -
contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del
singolo condomino -
rimborso delle spese anticipate -
dall'amministratore - Amministratore di condominio - Generale potere
di spesa - Sussistenza - Esclusione - Controllo preventivo da parte
dell'assemblea - Necessità - Conseguenze - Esigibilità del rimborso
delle anticipazioni da parte dell'amministratore - Esclusione -
Applicabilità dei principi in tema di mandato - L'amministratore di
condominio non ha - salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135
cod. civ. in tema di lavori urgenti - un generale potere di spesa,
in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non
solo di approvare il conto consuntivo,
ma anche di valutare l'opportunità
delle spese sostenute dall'amministratore; ne consegue che, in
assenza di una deliberazione dell'assemblea, l'amministratore non
può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute,
perché, pur essendo il rapporto tra l'amministratore ed i condomini
inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell'art. 1720
cod. civ. - secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese
anticipate dal mandatario - deve essere coordinato con quelli in
materia di condominio, secondo i quali il credito
dell'amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza
un preventivo controllo da parte dell'assemblea. Corte di
Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14197 del 27/06/2011
15 Ottobre 2011 - Condominio negli edifici - amministratore - attribuzioni (doveri e
poteri) - provvedimenti - ricorso all'assemblea o all'a.g.o. .
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Ricorso all'A.G.O. - Previo ricorso all'assemblea -
In tema di
condominio degli edifici, l'art 1133 cod. civ. prevede la facoltà
del ricorso all'assemblea avverso i provvedimenti
dell'amministratore, ma "senza pregiudizio" del ricorso all'autorità
giudiziaria, e, pertanto, non subordina il diritto alla tutela
giurisdizionale al preventivo ricorso all'assemblea. Corte di
Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13689 del 22/06/2011
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| 15 Ottobre 2011 - Fallimento ed altre procedure
concorsuali - concordato preventivo - provvedimenti immediati -
dichiarazione di fallimento - Procedimento di revoca dell'ammissione
al concordato ex art. 173 legge fall. - Contestuale esistenza
dell'iniziativa volta alla dichiarazione di fallimento - Esercizio
del diritto di difesa - Modalità - Indicazione del possibile esito
del procedimento ai sensi dell'art. 15, comma 4, legge fall. -
Audizione del debitore per interlocuzione sulle istanze di
fallimento - Necessità - Esclusione - Unicità del procedimento -
Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie successiva
al d.lgs. n. 169 del 2007. In tema di dichiarazione di fallimento
nel corso della procedura di concordato preventivo, quando sia
promosso il procedimento per la revoca della relativa ammissione, ai
sensi dell'art. 173 legge fall. (nel testo conseguente alle
modifiche di cui al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), la formale
conoscenza, da parte del debitore, dell'esistenza di una iniziativa
per la dichiarazione di fallimento è sufficiente ad integrare la
"indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei
presupposti per la dichiarazione di fallimento", richiesta dall'art.
15, comma quarto, legge fall., quale monito in ordine al possibile
esito della procedura e invito ad eventualmente esercitare il
diritto di difesa, senza necessità di convocare il debitore per
interloquire specificamente in ordine alle istanze di fallimento;
infatti, dal tenore dell'art. 173, secondo comma, legge fall. emerge
che, a conclusione del procedimento di revoca dell'ammissione al
concordato preventivo, sussistendone i presupposti processuali e
sostanziali, viene emessa la sentenza di fallimento senza ulteriori
adempimenti procedurali. (Né sussiste alcuna necessità di tenere
procedimenti distinti, in quanto uno dei presupposti dell'eventuale
dichiarazione di fallimento è proprio la revoca dell'ammissione al
concordato; sussiste complementarietà delle questioni trattate e,
quindi, piena possibilità di difendersi contestualmente su tutte;
infine, la stessa allegazione di motivi di censura del decreto di
revoca dell'ammissione ben può trovare ingresso nell'ulteriormente
unitario procedimento di reclamo avverso la sentenza di fallimento,
proponibile ex art. 18 legge fall. benché nell'art. 173 legge fall.
non sia riprodotto il disposto dell'art. 162, comma 3, legge fall.,
che prevede tale modalità di impugnazione. Corte di Cassazione, Sez.
1, Sentenza n. 13817 del 23/06/2011
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| 15 Ottobre 2011 -
Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - competenza - Giudice di
pace - Sanzioni in materia di assegni e di violazioni del codice della strada -
Competenza funzionale - Al giudice di pace è attribuita la
competenza funzionale, generale ed esclusiva ai sensi dell'art. 22-bis, commi primo e terzo, lettera c), della legge n. 689 del
1981, in ordine alle sanzioni amministrative in materia di assegni bancari e di violazioni del codice della strada. Corte di
Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13551 del 20/06/2011
15 Ottobre 2011 - Competenza per materia -
impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo – relativo a crediti
di natura non tributaria – competenza del tribunale -
Le Sezioni Unite hanno
ritenuto che nel caso in cui sia impugnato un provvedimento di fermo
amministrativo (o anche un semplice “preavviso) relativo a crediti non di
natura tributaria sia competente, ratione materiae, sempre il tribunale, in
virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione.
Corte di Cassazione, Sentenza n. 20931 del 12 ottobre 2011
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| 15 Ottobre 2011 - Arbitrato – arbitri – determinazione
del compenso – provvedimento presidenziale ex art. 814 cod. proc. civ. (ante
riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006) – impugnabilita’ con ricorso straordinario per cassazione –rimessione alle sezioni unite -
E’ stata rimessa alla decisione delle Sezioni Unite la questione relativa alla impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione del
provvedimento presidenziale di determinazione del compenso degli arbitri, ex art. 814 cod. proc. civ. (nel regime previgente alla riforma recata dal
d.lgs. n. 40 del 2006), sulla quale le stesse Sezioni Unite si erano già pronunciate con sentenza n. 15586 del 2009, negando che detto provvedimento
fosse suscettibile di impugnazione. Corte di Cassazione, Ordinanza interlocutoria n. 17209 dell'11 agosto 2011 -------
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| 15 Ottobre 2011 -
Fallimento ed altre procedure concorsuali - formazione dello
stato passivo - passività fallimentari (accertamento del passivo) -
formazione dello stato passivo - Decreto di esecutività dello stato
passivo - Efficacia preclusiva durante la procedura fallimentare -
Portata - Contestabilità, fuori del fallimento, della validità e
dell'efficacia dei titoli posti a fondamento delle domande di
ammissione al passivo - In tema di definitiva formazione dello stato
passivo, l'accertamento dei diritti dei creditori conseguente al
decreto di esecutività emesso ex art. 97 legge fall. dal giudice
delegato non ha valore di giudicato al di fuori del fallimento, in
quanto detto provvedimento ha effetto preclusivo soltanto durante la
procedura fallimentare, implicando che, in corso di essa, non
possono essere proposte dal creditore e dal debitore, ad un giudice
diverso da quello fallimentare, le questioni riconducibili al
credito ammesso al passivo, come pure alla validità ed opponibilità
del titolo da cui esso deriva; peraltro, ciò non comporta che, al di
fuori del fallimento e nel corso della sua pendenza, sia possibile
contestare in sede di cognizione ordinaria - in contrasto con l'art.
52 legge fall. - la validità o l'efficacia degli stessi titoli posti
a fondamento delle domande di ammissione al passivo e, quindi,
necessariamente oggetto di esame e di valutazione ai fini della
formazione dello stato passivo. (In applicazione di detto principio,
la S.C. ha confermato l'inammissibilità della domanda di
rideterminazione degli interessi convenzionali ultralegali, proposta
in via subordinata e dunque per l'ipotesi di rigetto dell'azione
revocatoria fallimentare, e ha evidenziato che, in tesi,
l'accoglimento di quest'ultima, conducendo alla dichiarazione
d'inefficacia delle operazioni poste in essere sul conto corrente,
comporterebbe di per sé il diritto alla restituzione degli interessi
legali). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12638 del
09/06/2011
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8 Ottobre 2011 - Comunione
Diritti reali - Lite tra comproprietari - Domanda proposta contro i
comproprietari di una cosa comune volta ad ottenere l'eliminazione
della causa dei danni all'immobile confinante e provenienti dal bene
in comproprietà -
Litisconsorzio necessario passivo -
Sussistenza - Domanda di risarcimento del danno provocato da difetto
di manutenzione della cosa comune - Litisconsorzio necessario
passivo tra i comproprietari - Esclusione - Conseguenze -
Scindibilità delle cause - Domanda proposta contro i comproprietari
di una cosa comune volta ad ottenere l'eliminazione della causa dei
danni all'immobile confinante e provenienti dal bene in comproprietà
- Litisconsorzio necessario passivo - Sussistenza - Domanda di
risarcimento del danno provocato da difetto di manutenzione della
cosa comune - Litisconsorzio necessario passivo tra i comproprietari
- Esclusione - Conseguenze - Scindibiilità delle cause - Tra i
comproprietari di un immobile sussiste litisconsorzio necessario
passivo quando sia domandata nei loro confronti la condanna ad un "facere"
(nella specie, eliminazione di una situazione di pericolo causata
dalla loro proprietà), mentre sussiste litisconsorzio solo
facoltativo quando nei loro confronti sia domandata la condanna al
risarcimento del danno. In questo secondo caso, pertanto, il giudice
d'appello, ove accerti che uno dei convenuti sia stato
illegittimamente dichiarato contumace, deve scindere le cause e
rimettere al primo giudice soltanto quella proposta nei confronti
del contumace, decidendo nel merito le altre. Corte di Cassazione,
Sez. 3, Sentenza n. 10208 del 10/05/2011
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| 8 Ottobre 2011 - Civile
- Intervento di terzo - Indicazione di un terzo come effettivo
obbligato da parte del convenuto - Litisconsorzio necessario con il
terzo - Esclusione - Fondamento. In tema di
obbligazioni contrattuali, ove il convenuto opponga di essere
estraneo al rapporto dedotto in giudizio ed indichi un terzo quale
soggetto passivo dell'obbligazione, non si ha -
per il solo fatto di
questa indicazione - un rapporto necessariamente consortile di
diritto sostanziale, né, quindi, la necessità dell'integrazione del
contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ. nei confronti
del terzo indicato, non prospettandosi, ai fini della condanna del
convenuto o del rigetto della domanda, altra esigenza, se non quella
di accertare se costui sia, oppure no, l'effettivo debitore. Corte
di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11799 del 27/05/201
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| 8 Ottobre 2011 - Famiglia
- Filiazione - Prova - Dichiarazione giudiziale paternita' -
Paternità naturale - Elementi
presuntivi - Ammissibilità - Valutazione - Criteri - Fattispecie. In
tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'art. 269, quarto
comma, cod. civ. - secondo il quale la sola dichiarazione della
madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre
all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità
naturale - non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri
elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzate a sostegno del
proprio convincimento dal giudice del merito. Corte di Cassazione,
Sez. 1, Sentenza n. 12646 del 09/06/2011
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| 8 Ottobre 2011 - Famiglia
- Adozione Procedimento - Tutore provvisorio - Legittimazione ad
agire -
Nei giudizi
riguardanti lo stato di adottabilità, il tutore provvisorio è
legittimato a rappresentare il minore, salvo che sussista in
concreto il conflitto d'interessi tra esso e il minore. (Principio
espresso ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.). Corte
di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13221 del 16/06/2011
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| 8 Ottobre 2011 - Spese
giudiziali - Condanna - Liquidabilità d'ufficio - Portata - Mancata
produzione della nota spese
- Rilevanza - Esclusione - Fondamento. Il
regolamento delle spese di lite è consequenziale ed accessorio
rispetto alla definizione del giudizio, potendo perciò la condanna
al relativo pagamento legittimamente essere emessa, a carico della
parte soccombente ed ex art. 91 cod. proc. civ., anche d'ufficio,
pur se difetti una esplicita richiesta in tal senso della parte
vittoriosa; ne consegue che, ove il difensore di quest'ultima abbia
omesso, come nella specie, di produrre la nota spese, prevista
dall'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. ai fini del controllo di
congruità ed esattezza della richiesta e di conformità alle tariffe
professionali, il giudice deve provvedervi d'ufficio sulla base
degli atti di causa. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10663
del 13/05/2011
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| 8 Ottobre 2011 - Civile
- Fascicolo - Produzione documenti - Indice dei documenti prodotti -
Numerazione dell'indice non corrispondente alla documentazione
prodotta - Conseguenze - Onere del giudice di
reperire i documenti prodotti ma non correttamente indicizzati -
Indice dei documenti prodotti - Conseguenze - Onere del giudice di
reperire i documenti prodotti ma non correttamente indicizzati -
Esclusione. La parte che si duole dell'omessa considerazione, da
parte del giudice di primo grado, di un documento decisivo che
assuma ritualmente prodotto ha l'onere di indicare con esattezza al
giudice d'appello a quale numero dell'indice del proprio fascicolo
corrisponda il documento che si assume trascurato. Ne consegue che,
nel caso in cui il fascicolo di parte sia disordinatamente tenuto e
confusamente composto ed i numeri dell'indice non corrispondano ai
documenti prodotti, il giudice d'appello non ha alcun onere di
reperire da sé la documentazione malamente indicizzata; non è
pertanto censurabile in sede di legittimità la decisione che di
quella documentazione non tenga conto. Corte di Cassazione, Sez. 3,
Sentenza n. 11617 del 26/05/2011
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| 8 Ottobre 2011 - Fallimento
- Opposizione allo stato passivo - Udienza di discussione avanti al
tribunale - Dichiarazioni rese personalmente dal curatore non
costituito - Illustrazione di dati presenti in atti
- Causa di nullità del procedimento - Esclusione - Mera irregolarità
- Configurabilità - Nel giudizio di opposizione allo stato passivo,
l'audizione informale del curatore, che compaia personalmente,
benché non costituito tramite ministero di un legale, per l'udienza
di discussione avanti al collegio, costituisce una mera
irregolarità, e non una causa di nullità del procedimento, regolato
dall'art. 99 legge fall., quando lo stesso si sia limitato ad
illustrare dati già presenti nei documenti in atti, nella specie
allegati al ricorso in opposizione, poiché il tribunale di tali dati
avrebbe comunque dovuto tener conto d'ufficio. Corte di Cassazione,
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12012 del 31/05/2011
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