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Spese giudiziali - Pignoramento presso terzi -   Pignoramento presso Banca in qualità di ente tesoriere -  Debitore Comune di Roma - Credito vantato nei confronti del Comune di Roma a seguito di procedimento dinanzi al G.d.P di opposizione a sanzione amministrativa - Mancata pubblicazione nella G.U. dello stato di insolvenza contenuto nel DPCM emanato il 4/7/08 - inesistenza dell'obbligo per i destinatari - Accertamento dell'obbligo del terzo pignorato in quanto non vincolato nonostante la revisione del D.L. n. 112 del 2008 (disposizioni urgenti per Roma capitale) Cons.  (Tribunale di Roma - Sezione staccata di Ostia, Dott. Massimo Moriconi, sentenza n. 224 del 17.6.2010)

Tribunale di Roma - Sezione staccata di Ostia sentenza n.224 del 2010


S E N T E N Z A

letti gli atti e le istanze delle parti,

osserva:

spedito precetto per la somma di €.673,00 sulla base di valido titolo esecutivo (sentenza Giudice Pace Ostia che accolta l’opposizione a sanzione amministrativa condannava il Comune di Roma al pagamento delle spese, di cui al precetto), il Comune non pagava e la spa MPS, compulsata con P.P.T., non rendeva la dichiarazione comunicando al creditore di non aver vincolato alcuna somma in quanto trattasi di somme rientranti nel comma 3° dell’art.248 D.Legisl. n.267 richiamato dal D.L. 112/2008 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4.7.2008 con il quale il Sindaco del Comune di Roma era stato nominato Commissario Straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del Comune stesso.

Con ordinanza del 23.3.2009 e nella contumacia del Comune il Giudice così provvedeva:

preso atto che il terzo spa Monte dei Paschi di Siena non ha accantonato alcuna somma e non ha reso la dichiarazione di rito, manifestando in modo in equivoco di ritenere che il pignoramento posto alla base della presente procedura rientri fra quelli che, in quanto relativo ad obbligazioni contratte anteriormente all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4.7.2008, non vincola l’ente tesoriere;

considerato che tale affermazione è contestata dal creditore procedente, evidentemente in relazione alla natura e datazione dell’obbligazione dedotta, e che pertanto occorre procedere all’accertamento della esistenza dell’obbligo del terzo, ed in caso positivo l’ammontare delle somme dovute dal terzo al Comune di Roma in virtù del rapporto di tesoreria esistente;

P.Q.M.

a scioglimento della riserva,

· DISPONE, dichiarata la contumacia del debitore e del terzo, l’inizio del giudizio di accertamento, fissando l’udienza del 18.5.2009 h.9,30 e ordina al creditore procedente di notificare al Comune di Roma ed alla spa M.P.S. nella qualità la presente ordinanza.

Il Comune di Roma è rimasto contumace.

L’opposizione al pagamento da parte della spa M.P.S. è privo di valida giustificazione giuridica.

Invero la banca ometteva di rendere la dovuta dichiarazione (sia pure in subordine, nulla dicendo sulla esistenza o meno di capienza) ponendo in atto una interpretazione personale delle norme che regolano la fattispecie. Interpretazione che invece spetta solo al Giudice.

In altre parole meglio avrebbe fatto la banca ad esporre semplicemente la sussistenza o meno delle somme, facendo pur presente il resto e lasciando al Giudice la decisione se assegnarle o meno.

Che così sia è agevole comprovare sol confrontando la dichiarazione di non licuet (del 24.2.2009) con quella successiva (e appropriata) a giudizio di merito iniziato (del 29.9.2009) nella quale la banca riconosce che all’atto del pignoramento vi erano somme disponibili superiori al precettato, ferme restando le spiegazioni (opportune) del perché non venivano messe a disposizione del creditore procedente.

Ricognizione del quadro normativo.

Con D.L. del 25.6.2008 n.112 (convertito in l.133 del 2008) veniva fra l’altro stabilito che

Disposizioni urgenti per Roma capitale

Art. 78.

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'art119 Cost e nelle more dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell’art.14 terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, e' nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al decr.legisl. 267/2000, di cui puo' avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6;

b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o indennita', oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata dell'incarico.

3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008. Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a carico del piano di rientro.

4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita contabilita' speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Il Commissario straordinario potra' recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non puo' procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'art.246 comma 1 decr.legisl 267/2000.

6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell' 248 e del comma 12 dell'art.255 del decr.legisl. 267/2000. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente, di competenza degli organi istituzionali dell'Ente.

benchè proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi nè sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.

Successivamente veniva emanato un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che recepiva e dava attuazione al decreto legge 112, richiamando anche per le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del presente decreto le disposizioni del decr.legisl.267/2000.

Il DPCM in questione non veniva mai pubblicato in G.U..

La copia in atti, del tutto informale, reca la data del 4.7.2008.

Al decreto seguiva (ma si tratta sempre di una copia informale) il PIANO DI RIENTRO DEL COMUNE DI ROMA attuativo del decreto legge e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citati.

Gli effetti della mancata pubblicazione.

Poiché il D.P.C.M. era previsto nel suddetto decreto legge quale atto indispensabile per darvi seguito e realizzazione non vi può essere alcun dubbio che dovesse essere pubblicato in G.U..

Tanto deriva dalle norme di cui agli artt. 7 del DPR 28.12.1985 n.1082 entrata in vigore degli atti normativi statali che dispone all’art. 7 che le leggi, i decreti e gli altri atti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che sia altrimenti disposto e 15 atti da ripubblicare nella Raccolta ufficiale che dispone che nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana si inseriscono e si ripubblicano:

a) le leggi costituzionali;

b) le leggi ordinarie dello Stato;

c) i decreti che hanno forza di legge;

d) gli altri decreti, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e ministeriali, nonché le delibere e gli altri atti di Comitati di Ministri che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge e che abbiano contenuto normativo.

La pubblicazione degli atti in G.U. ove dovuta, non attiene però, secondo la migliore giurisprudenza anche costituzionale, alla efficacia della norma, quanto alla sua conoscenza e obbligatorietà erga omnes.

In altre parole solo con la pubblicazione la norma può dirsi come conosciuta e quindi obbligatoria per i suoi destinatari.

Più precisamente è stato autorevolmente sostenuto che il momento della promulgazione della legge è quello che conferisce ad essa l'efficacia, cioè l'idoneità a produrre effetti giuridici, nonché l'esecutività, mentre la pubblicazione della stessa attiene unicamente all'obbligatorietà ed alla presunzione di conoscenza ufficiale da parte dei cittadini.

Da tale condivisibile principio (espresso dalla Corte costituzionale, 20 ottobre 1983, n. 321 e dai giudici amministrativi) deriva che un atto normativo (da pubblicare in G.U.) è perfetto laddove abbia completato l’iter formativo suo proprio.

Per il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non è richiesta per legge la promulgazione e pertanto è, in astratto, perfezionato dal momento della sua emanazione.

Nel caso concreto, dall’applicazione di tale principio, deriva che se la banca tesoriere del Comune di Roma non avesse bloccato i pagamenti e avesse dato corso al P.P.T. appostando le somme, rendendo la dichiarazione, e pagando dopo l’assegnazione da parte del Giudice, non avrebbe affatto violato la legge (rectius: la norma) e ciò per la elementare ragione che non esisteva (e non esiste ancora) un atto normativo cogente.

Per converso e sempre in astratto, neppure si potrebbe rimproverare alla banca di aver dato applicazione alla norma in quanto che, seppure mancante un precetto cogente, il precetto esiste e quindi la sua applicazione non può essere considerata, anche se solo volontaria, contra legem.

Questo in astratto. Nel caso concreto non è così.

Dare corso ad una norma non pubblicata, e quindi non obbligatoria, e in quanto tale non doverosa la sua osservanza, costituisce condotta rischiosa (specialmente in situazioni nelle quali si rischia di sbagliare e di ledere il diritto di altri soggetti) .

In questi casi la certezza di fare bene (e applicare un norma non cogente non è condotta prudente) è più che opportuna come quanto segue dimostra.

La banca (il Comune per sua scelta è rimasto contumace), che ha risposto con un non liquet al creditore procedente, avrebbe dovuto, quanto meno in questa sede giudiziale, produrre un atto ufficiale, asseverato con attestazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di conformità della sua condotta ad un atto normativo.

Avrebbe dovuto dimostrare che tale atto seppure non pubblicato e come tale non obbligatorio per legge, era tuttavia esistente e con il preciso contenuto asserito dalla banca.

Così non è stato e non può e non deve certo il Giudice, che non ha alcun obbligo di conoscenza (per la ragione anzidetta; jura novit curia vuol dire che il magistrato applica le norme che sono state pubblicate come prescritto dalla legge affinché siano conoscibili), applicare norme presunte tali, addirittura, come suggerisce la banca, traendone conoscenza e conferma da articoli di giornale.

Il motivo è assolutamente assorbente, con quanto ne deriva.

Solo per completezza vi è, nel caso di specie, un’altra ragione che indurrebbe, anche ove gli atti prodotti corrispondessero effettivamente a quanto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel luglio 2008 (?), ed esaminati e valutati pertanto solo alla stregua di tale ipotesi, a rigettare la tesi della banca ed a dichiarare l’obbligo della banca di mettere a disposizione le somme pignorate in quanto debitrice nei confronti del Comune di Roma.

Il decreto legge citato fa riferimento alle obbligazioni assunte dal Comune.

Sia il D.P.C.M. e sia il Piano di Rientro del Comune di Roma fanno riferimento esclusivamente ad obbligazioni del Comune di Roma contratte fino ad una certa data (28.4.2008) per escluderne la azionabilità da parte dei creditori.

Non si tratta di una espressione impropria, che in realtà voglia comprendere tutte le obbligazioni di qualsiasi natura a carico del Comune di Roma; come sostiene la banca.

La locuzione obbligazione contratte è antitetica ad altra possibile (in astratto ma in concreto inesistente), quale obbligazioni gravanti sul Comune a qualsiasi titolo, obbligazioni di qualsivoglia natura et similia…

Trattandosi di deroga ad un principio cardine dell’ordinamento, su cui si fonda la società civile (arg.2740 cpv) non è ragionevole e corretta un’interpretazione analogica o estensiva.

Art.2740

Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge

Art.2741

I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche

Somme dovute a titolo di risarcimento danni (art.2043 e ss) e spese giudiziali non possono in alcun modo essere considerate obbligazioni contratte a meno di forzare il significato reso palese dalle parole della legge.

Anche una interpretazione sistematica non consente di giungere a conclusioni diverse.

Il Piano di Rientro in particolare si occupa solo delle obbligazioni volontarie e negoziali.

Ciò è reso evidente da molteplici indicazioni che si rilevano nell’atto.

Art.2…. il Commissario straordinario procede alla rilevazione della massa passiva acquisendo dai responsabili dei servizi competenti per materia attestazioni circa le obbligazioni assunte dal Comune e che le relative prestazioni siano state effettivamente rese. Viene inoltre richiesta l’attestazione circa lo stato del pagamento dei corrispettivi e la non avvenuta prescrizione del debito alla data del…

Art.4: secondo cui la situazione debitoria del Comune è sostanzialmente composta da due elementi, dai debiti a scadenza immediata e da quelli con scadenza a lungo termine (debiti di finanziamento)…

Art.5.1. che intitola debiti per prestazioni rese alla data del..

In altre parole non emerge dall’insieme degli atti esaminati la prova, la certezza che quell’espressione sia stata usata in modo atecnico volendosi ricomprendere nel blocco tutte le obbligazioni del Comune e non invece solo un certo tipo, principale e più consistente, di obbligazioni, quelle negoziali.

Pertanto le obbligazioni che non trovano la loro fonte in un atto negoziale del Comune di Roma, come quelle in oggetto (che sono obbligazioni di natura aquiliana e giudiziale) non sono assoggettate alla regole ed ai limiti di cui al decreto legge 112/2008.

Va considerato che neppure il riferimento allo stato di dissesto (che è una specie di fallimento dell’ente locale) può condurre a ritenere l’esistenza di una deroga, prevista dall’ordinamento e tale da mettere fuori gioco la previsione di cui agli 2740 e 2741 cc.

Invero il Comune di Roma non è stato affatto dichiarato in stato di dissesto (arg.comma 5 art.78 D.L.cit.) con gli effetti generali, in ordine al patrimonio del debitore, che ciò avrebbe provocato.

Vi è per contro che sono state richiamate, in ordine alla situazione patrimoniale del Comune di Roma, solo alcune norme della legge che lo prevede e solo con riferimento ad un ambito debitorio oggettivo e temporale ben delimitato.

Per finire occorre rispondere ad un interrogativo sollevato dalla banca.

Perché tali obbligazioni, quelle di origine non negoziale, dovrebbero essere state risparmiate, nelle disposizioni in commento, dal blocco ?

La domanda, ove non sia diretta semplicemente a stimolare il Giudice alla massima espansione dell’opera interpretativa, è un non sequitur.

Non spetta infatti al debitore, in virtù delle norme richiamate, provare perché una obbligazione non sia esclusa dal principio della generale responsabilità patrimoniale del debitore; bensì il contrario.

E’ quest’ultimo che deve dimostrare, in presenza di una norma che si presti a diverse interpretazioni (e che quelle in esame si presti è davvero impossibile negarlo), quali sono i concreti elementi in base ai quali sarebbe da preferire un’interpretazione che sia in conflitto con i principi generali che regolano la responsabilità del debitore.

E’ quindi solo per completezza che il Giudice non si sottrae alla domanda.

Alla quale si possono dare risposte molteplici.

Ad esempio perché sono le obbligazioni contrattuali quelle che costituiscono in numero e peso la massa d’urto dei debiti (come del resto si legge nel Piano, restituzione mutui, interessi passivi ed altro).

Perché sulle obbligazioni negoziali vi possono essere più dubbi sulla reale sussistenza (come evoca l’invito che si legge nel Piano agli uffici comunali ad accertare se le prestazioni alle quali afferiscono i debiti siano state effettivamente e regolarmente erogate); mentre una sentenza che condanna il Comune è di regola un atto certo e cogente.

E via dicendo….

Infine, nelle note conclusive la banca riferisce (non si comprende con quale pertinenza) di una delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 7.5.2009.

Tale delibera non porta argomenti a favore della tesi della banca, al contrario.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma afferma espressamente, con riferimento a giurisprudenza di altro consesso, che con un interpretazione estensiva della norma sono state fatte rientrare nelle c.d. “obbligazioni contratte” anche le condanne del Comune di Roma al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali pronunciate con sentenze esecutive, con la conseguenza che i pignoramenti presso le tesorerie comunali sono stati e continuano ad essere dichiarati estinti dai giudici dell’esecuzione i quali – con un’interpretazione anch’essa contraria al tenore letterale della norma – non dispongono nemmeno l’inserimento nella massa passiva dei crediti vantati dai colleghi e dai cittadini romani ….

E de hoc satis.

Ne consegue:

· la validità ed efficacia del pignoramento che non è soggetto, per le ragioni esposte, alla disposizione di cui all’art. 267 II° co. del Decr.Lesgisl. 18.8.2000 secondo cui le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione sono dichiarate estinte anche d’ufficio;

· la dichiarazione della sussistenza (peraltro non contestata in quanto tale dalla banca tesoriere) e della esigibilità del credito del Comune verso la spa MPS;

· la sussistenza ed attualità del correlativo diritto da parte del creditore procedente all’ assegnazione del credito stesso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

La sentenza è per legge esecutiva.-

P.Q.M.

definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:

· DICHIARA l’esistenza del debito della spa Banca Monte dei Paschi di Siena di cui al precetto ed al conseguente atto di pignoramento presso terzi, che dichiara efficace e vincolante nei confronti del Comune di Roma e della banca spa M.P.S. tesoriere;

· CONDANNA il Comune di Roma in persona del suo rappresentante pro tempore e la spa Monte dei Paschi di Siena in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido, al pagamento delle spese di causa che liquida in favore dell’attore e procedente in complessivi €.10.000,00 di cui €.2.300,00 per spese, oltre IVA e CAP;

· SENTENZA esecutiva.- Ostia lì 17.6.2010

Il Giudice

dott.cons.Massimo Moriconi



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