Spese giudiziali - Pignoramento presso terzi -
Pignoramento presso Banca in qualità di ente tesoriere - Debitore Comune di
Roma - Credito vantato nei confronti del Comune di Roma a seguito di procedimento dinanzi
al G.d.P di opposizione a sanzione amministrativa - Mancata pubblicazione nella G.U. dello
stato di insolvenza contenuto nel DPCM emanato il 4/7/08 - inesistenza dell'obbligo per i
destinatari - Accertamento dell'obbligo del terzo pignorato in quanto non vincolato
nonostante la revisione del D.L. n. 112 del 2008 (disposizioni urgenti per Roma capitale)
Cons. (Tribunale di Roma - Sezione
staccata di Ostia, Dott. Massimo Moriconi, sentenza n. 224 del 17.6.2010)
Tribunale di Roma - Sezione
staccata di Ostia sentenza n.224 del 2010
S E N T E N Z A
letti gli atti e le istanze delle parti,
osserva:
spedito precetto per la somma di .673,00 sulla base di valido titolo esecutivo
(sentenza Giudice Pace Ostia che accolta lopposizione a sanzione amministrativa
condannava il Comune di Roma al pagamento delle spese, di cui al precetto), il Comune non
pagava e la spa MPS, compulsata con P.P.T., non rendeva la dichiarazione comunicando al
creditore di non aver vincolato alcuna somma in quanto trattasi di somme rientranti nel
comma 3° dellart.248 D.Legisl. n.267 richiamato dal D.L. 112/2008 e dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 4.7.2008 con il quale il Sindaco del Comune di
Roma era stato nominato Commissario Straordinario del Governo per la ricognizione della
situazione economico-finanziaria del Comune stesso.
Con ordinanza del 23.3.2009 e nella contumacia del Comune il Giudice così provvedeva:
preso atto che il terzo spa Monte dei Paschi di Siena non ha accantonato alcuna somma e
non ha reso la dichiarazione di rito, manifestando in modo in equivoco di ritenere che il
pignoramento posto alla base della presente procedura rientri fra quelli che, in quanto
relativo ad obbligazioni contratte anteriormente allemanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4.7.2008, non vincola lente tesoriere;
considerato che tale affermazione è contestata dal creditore procedente, evidentemente in
relazione alla natura e datazione dellobbligazione dedotta, e che pertanto occorre
procedere allaccertamento della esistenza dellobbligo del terzo, ed in caso
positivo lammontare delle somme dovute dal terzo al Comune di Roma in virtù del
rapporto di tesoreria esistente;
P.Q.M.
a scioglimento della riserva,
· DISPONE, dichiarata la contumacia del debitore e del terzo, linizio del giudizio
di accertamento, fissando ludienza del 18.5.2009 h.9,30 e ordina al creditore
procedente di notificare al Comune di Roma ed alla spa M.P.S. nella qualità la presente
ordinanza.
Il Comune di Roma è rimasto contumace.
Lopposizione al pagamento da parte della spa M.P.S. è privo di valida
giustificazione giuridica.
Invero la banca ometteva di rendere la dovuta dichiarazione (sia pure in subordine, nulla
dicendo sulla esistenza o meno di capienza) ponendo in atto una interpretazione personale
delle norme che regolano la fattispecie. Interpretazione che invece spetta solo al
Giudice.
In altre parole meglio avrebbe fatto la banca ad esporre semplicemente la sussistenza o
meno delle somme, facendo pur presente il resto e lasciando al Giudice la decisione se
assegnarle o meno.
Che così sia è agevole comprovare sol confrontando la dichiarazione di non licuet (del
24.2.2009) con quella successiva (e appropriata) a giudizio di merito iniziato (del
29.9.2009) nella quale la banca riconosce che allatto del pignoramento vi erano
somme disponibili superiori al precettato, ferme restando le spiegazioni (opportune) del
perché non venivano messe a disposizione del creditore procedente.
Ricognizione del quadro normativo.
Con D.L. del 25.6.2008 n.112 (convertito in l.133 del 2008) veniva fra laltro
stabilito che
Disposizioni urgenti per Roma capitale
Art. 78.
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento
della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'art119 Cost e nelle more
dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma
Capitale ai sensi dellart.14 terzo comma, della Costituzione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza oneri
aggiuntivi a carico dello Stato, e' nominato Commissario straordinario del Governo per la
ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso
partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la
predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del testo
unico di cui al decr.legisl. 267/2000, di cui puo' avvalersi il Commissario straordinario,
parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto
previsto al comma 6;
b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai quali
possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria
generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera prefettizia o dirigenziale
del Ministero dell'interno, collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per
l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi
commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o indennita', oltre alla retribuzione,
anche accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture
comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata dell'incarico.
3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello
della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte
alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle
competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo
successivo alla data del 28 aprile 2008. Alla gestione ordinaria si applica quanto
previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e
2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a carico del
piano di rientro.
4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle
societa' da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30
settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal Commissario straordinario
al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa
attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. E'
autorizzata l'apertura di una apposita contabilita' speciale. Al fine di consentire il
perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a
disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi
titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene
misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Il
Commissario straordinario potra' recedere, entro lo stesso termine di presentazione del
piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non puo'
procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'art.246 comma 1 decr.legisl 267/2000.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in
ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di
emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3
e 4 dell' 248 e del comma 12 dell'art.255 del decr.legisl. 267/2000. Tutte le entrate del
comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione
corrente, di competenza degli organi istituzionali dell'Ente.
benchè proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con
inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e
spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non
vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini
dell'ente e le finalità di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di
cui all'art. 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di
cassa già erogate non producono più interessi nè sono soggetti a rivalutazione
monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano
nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della
loro liquidità ed esigibilità.
Successivamente veniva emanato un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che
recepiva e dava attuazione al decreto legge 112, richiamando anche per le obbligazioni
contratte anteriormente alla data di emanazione del presente decreto le disposizioni del
decr.legisl.267/2000.
Il DPCM in questione non veniva mai pubblicato in G.U..
La copia in atti, del tutto informale, reca la data del 4.7.2008.
Al decreto seguiva (ma si tratta sempre di una copia informale) il PIANO DI RIENTRO DEL
COMUNE DI ROMA attuativo del decreto legge e del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri citati.
Gli effetti della mancata pubblicazione.
Poiché il D.P.C.M. era previsto nel suddetto decreto legge quale atto indispensabile per
darvi seguito e realizzazione non vi può essere alcun dubbio che dovesse essere
pubblicato in G.U..
Tanto deriva dalle norme di cui agli artt. 7 del DPR 28.12.1985 n.1082 entrata in vigore
degli atti normativi statali che dispone allart. 7 che le leggi, i decreti e gli
altri atti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), entrano in vigore nel quindicesimo
giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, salvo che sia altrimenti disposto e 15 atti da ripubblicare nella
Raccolta ufficiale che dispone che nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana si inseriscono e si ripubblicano:
a) le leggi costituzionali;
b) le leggi ordinarie dello Stato;
c) i decreti che hanno forza di legge;
d) gli altri decreti, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei
Ministri e ministeriali, nonché le delibere e gli altri atti di Comitati di Ministri che
siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge e che
abbiano contenuto normativo.
La pubblicazione degli atti in G.U. ove dovuta, non attiene però, secondo la migliore
giurisprudenza anche costituzionale, alla efficacia della norma, quanto alla sua
conoscenza e obbligatorietà erga omnes.
In altre parole solo con la pubblicazione la norma può dirsi come conosciuta e quindi
obbligatoria per i suoi destinatari.
Più precisamente è stato autorevolmente sostenuto che il momento della promulgazione
della legge è quello che conferisce ad essa l'efficacia, cioè l'idoneità a produrre
effetti giuridici, nonché l'esecutività, mentre la pubblicazione della stessa attiene
unicamente all'obbligatorietà ed alla presunzione di conoscenza ufficiale da parte dei
cittadini.
Da tale condivisibile principio (espresso dalla Corte costituzionale, 20 ottobre 1983, n.
321 e dai giudici amministrativi) deriva che un atto normativo (da pubblicare in G.U.) è
perfetto laddove abbia completato liter formativo suo proprio.
Per il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non è richiesta per legge la
promulgazione e pertanto è, in astratto, perfezionato dal momento della sua emanazione.
Nel caso concreto, dallapplicazione di tale principio, deriva che se la banca
tesoriere del Comune di Roma non avesse bloccato i pagamenti e avesse dato corso al P.P.T.
appostando le somme, rendendo la dichiarazione, e pagando dopo lassegnazione da
parte del Giudice, non avrebbe affatto violato la legge (rectius: la norma) e ciò per la
elementare ragione che non esisteva (e non esiste ancora) un atto normativo cogente.
Per converso e sempre in astratto, neppure si potrebbe rimproverare alla banca di aver
dato applicazione alla norma in quanto che, seppure mancante un precetto cogente, il
precetto esiste e quindi la sua applicazione non può essere considerata, anche se solo
volontaria, contra legem.
Questo in astratto. Nel caso concreto non è così.
Dare corso ad una norma non pubblicata, e quindi non obbligatoria, e in quanto tale non
doverosa la sua osservanza, costituisce condotta rischiosa (specialmente in situazioni
nelle quali si rischia di sbagliare e di ledere il diritto di altri soggetti) .
In questi casi la certezza di fare bene (e applicare un norma non cogente non è condotta
prudente) è più che opportuna come quanto segue dimostra.
La banca (il Comune per sua scelta è rimasto contumace), che ha risposto con un non
liquet al creditore procedente, avrebbe dovuto, quanto meno in questa sede giudiziale,
produrre un atto ufficiale, asseverato con attestazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di conformità della sua condotta ad un atto normativo.
Avrebbe dovuto dimostrare che tale atto seppure non pubblicato e come tale non
obbligatorio per legge, era tuttavia esistente e con il preciso contenuto asserito dalla
banca.
Così non è stato e non può e non deve certo il Giudice, che non ha alcun obbligo di
conoscenza (per la ragione anzidetta; jura novit curia vuol dire che il magistrato applica
le norme che sono state pubblicate come prescritto dalla legge affinché siano
conoscibili), applicare norme presunte tali, addirittura, come suggerisce la banca,
traendone conoscenza e conferma da articoli di giornale.
Il motivo è assolutamente assorbente, con quanto ne deriva.
Solo per completezza vi è, nel caso di specie, unaltra ragione che indurrebbe,
anche ove gli atti prodotti corrispondessero effettivamente a quanto emanato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri nel luglio 2008 (?), ed esaminati e valutati
pertanto solo alla stregua di tale ipotesi, a rigettare la tesi della banca ed a
dichiarare lobbligo della banca di mettere a disposizione le somme pignorate in
quanto debitrice nei confronti del Comune di Roma.
Il decreto legge citato fa riferimento alle obbligazioni assunte dal Comune.
Sia il D.P.C.M. e sia il Piano di Rientro del Comune di Roma fanno riferimento
esclusivamente ad obbligazioni del Comune di Roma contratte fino ad una certa data
(28.4.2008) per escluderne la azionabilità da parte dei creditori.
Non si tratta di una espressione impropria, che in realtà voglia comprendere tutte le
obbligazioni di qualsiasi natura a carico del Comune di Roma; come sostiene la banca.
La locuzione obbligazione contratte è antitetica ad altra possibile (in astratto ma in
concreto inesistente), quale obbligazioni gravanti sul Comune a qualsiasi titolo,
obbligazioni di qualsivoglia natura et similia
Trattandosi di deroga ad un principio cardine dellordinamento, su cui si fonda la
società civile (arg.2740 cpv) non è ragionevole e corretta uninterpretazione
analogica o estensiva.
Art.2740
Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e
futuri.
Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla
legge
Art.2741
I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le
cause legittime di prelazione.
Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche
Somme dovute a titolo di risarcimento danni (art.2043 e ss) e spese giudiziali non possono
in alcun modo essere considerate obbligazioni contratte a meno di forzare il significato
reso palese dalle parole della legge.
Anche una interpretazione sistematica non consente di giungere a conclusioni diverse.
Il Piano di Rientro in particolare si occupa solo delle obbligazioni volontarie e
negoziali.
Ciò è reso evidente da molteplici indicazioni che si rilevano nellatto.
Art.2
. il Commissario straordinario procede alla rilevazione della massa passiva
acquisendo dai responsabili dei servizi competenti per materia attestazioni circa le
obbligazioni assunte dal Comune e che le relative prestazioni siano state effettivamente
rese. Viene inoltre richiesta lattestazione circa lo stato del pagamento dei
corrispettivi e la non avvenuta prescrizione del debito alla data del
Art.4: secondo cui la situazione debitoria del Comune è sostanzialmente composta da due
elementi, dai debiti a scadenza immediata e da quelli con scadenza a lungo termine (debiti
di finanziamento)
Art.5.1. che intitola debiti per prestazioni rese alla data del..
In altre parole non emerge dallinsieme degli atti esaminati la prova, la certezza
che quellespressione sia stata usata in modo atecnico volendosi ricomprendere nel
blocco tutte le obbligazioni del Comune e non invece solo un certo tipo, principale e più
consistente, di obbligazioni, quelle negoziali.
Pertanto le obbligazioni che non trovano la loro fonte in un atto negoziale del Comune di
Roma, come quelle in oggetto (che sono obbligazioni di natura aquiliana e giudiziale) non
sono assoggettate alla regole ed ai limiti di cui al decreto legge 112/2008.
Va considerato che neppure il riferimento allo stato di dissesto (che è una specie di
fallimento dellente locale) può condurre a ritenere lesistenza di una deroga,
prevista dallordinamento e tale da mettere fuori gioco la previsione di cui agli
2740 e 2741 cc.
Invero il Comune di Roma non è stato affatto dichiarato in stato di dissesto (arg.comma 5
art.78 D.L.cit.) con gli effetti generali, in ordine al patrimonio del debitore, che ciò
avrebbe provocato.
Vi è per contro che sono state richiamate, in ordine alla situazione patrimoniale del
Comune di Roma, solo alcune norme della legge che lo prevede e solo con riferimento ad un
ambito debitorio oggettivo e temporale ben delimitato.
Per finire occorre rispondere ad un interrogativo sollevato dalla banca.
Perché tali obbligazioni, quelle di origine non negoziale, dovrebbero essere state
risparmiate, nelle disposizioni in commento, dal blocco ?
La domanda, ove non sia diretta semplicemente a stimolare il Giudice alla massima
espansione dellopera interpretativa, è un non sequitur.
Non spetta infatti al debitore, in virtù delle norme richiamate, provare perché una
obbligazione non sia esclusa dal principio della generale responsabilità patrimoniale del
debitore; bensì il contrario.
E questultimo che deve dimostrare, in presenza di una norma che si presti a
diverse interpretazioni (e che quelle in esame si presti è davvero impossibile negarlo),
quali sono i concreti elementi in base ai quali sarebbe da preferire
uninterpretazione che sia in conflitto con i principi generali che regolano la
responsabilità del debitore.
E quindi solo per completezza che il Giudice non si sottrae alla domanda.
Alla quale si possono dare risposte molteplici.
Ad esempio perché sono le obbligazioni contrattuali quelle che costituiscono in numero e
peso la massa durto dei debiti (come del resto si legge nel Piano, restituzione
mutui, interessi passivi ed altro).
Perché sulle obbligazioni negoziali vi possono essere più dubbi sulla reale sussistenza
(come evoca linvito che si legge nel Piano agli uffici comunali ad accertare se le
prestazioni alle quali afferiscono i debiti siano state effettivamente e regolarmente
erogate); mentre una sentenza che condanna il Comune è di regola un atto certo e cogente.
E via dicendo
.
Infine, nelle note conclusive la banca riferisce (non si comprende con quale pertinenza)
di una delibera del Consiglio dellOrdine degli Avvocati di Roma del 7.5.2009.
Tale delibera non porta argomenti a favore della tesi della banca, al contrario.
Il Consiglio dellOrdine degli Avvocati di Roma afferma espressamente, con
riferimento a giurisprudenza di altro consesso, che con un interpretazione estensiva della
norma sono state fatte rientrare nelle c.d. obbligazioni contratte anche le
condanne del Comune di Roma al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese
processuali pronunciate con sentenze esecutive, con la conseguenza che i pignoramenti
presso le tesorerie comunali sono stati e continuano ad essere dichiarati estinti dai
giudici dellesecuzione i quali con uninterpretazione anchessa
contraria al tenore letterale della norma non dispongono nemmeno linserimento
nella massa passiva dei crediti vantati dai colleghi e dai cittadini romani
.
E de hoc satis.
Ne consegue:
· la validità ed efficacia del pignoramento che non è soggetto, per le ragioni esposte,
alla disposizione di cui allart. 267 II° co. del Decr.Lesgisl. 18.8.2000 secondo
cui le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali
sono scaduti i termini per l'opposizione sono dichiarate estinte anche dufficio;
· la dichiarazione della sussistenza (peraltro non contestata in quanto tale dalla banca
tesoriere) e della esigibilità del credito del Comune verso la spa MPS;
· la sussistenza ed attualità del correlativo diritto da parte del creditore procedente
all assegnazione del credito stesso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
La sentenza è per legge esecutiva.-
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così
provvede:
· DICHIARA lesistenza del debito della spa Banca Monte dei Paschi di Siena di cui
al precetto ed al conseguente atto di pignoramento presso terzi, che dichiara efficace e
vincolante nei confronti del Comune di Roma e della banca spa M.P.S. tesoriere;
· CONDANNA il Comune di Roma in persona del suo rappresentante pro tempore e la spa Monte
dei Paschi di Siena in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido, al
pagamento delle spese di causa che liquida in favore dellattore e procedente in
complessivi .10.000,00 di cui .2.300,00 per spese, oltre IVA e CAP;
· SENTENZA esecutiva.- Ostia lì 17.6.2010
Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi
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