| Straniero
- Rifiuto permesso di soggiorno - inesistenza dei presupposti fissati dagli art. 4 e
5 del D.lgs. n. 286/1998.
Diniego unicamente riconducibile alla ritenuta insufficienza di mezzi economici idonei al
sostentamento e all'insussistenza di un'attività lavorativa - documentazione in
possesso evidenzierebbe la esiatenza di un rapporto di lavoro e di redditi adeguati
(Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna Bologna 15/1/2010 n. 121)
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna Bologna 15/1/2010 n. 121
FATTO E DIRITTO
E' impugnato il decreto di reiezione del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di
diniego del permesso di soggiorno emesso, nei confronti del ricorrente, dal Prefetto della
Provincia di Modena.
Le argomentazioni sviluppate dal ricorrente appaiono sostanzialmente riportabili
all'inesistenza dei presupposti fissati dagli art. 4 e 5 del D.lgs. n. 286/1998.
Sostiene in sintesi, il ricorrente, che il suddetto diniego è unicamente riconducibile
alla ritenuta insufficienza di mezzi economici idonei al suo sostentamento e
all'insussistenza di un'attività lavorativa, mentre da documentazione in suo possesso si
ricava l'esistenza di un rapporto di lavoro e di redditi adeguati.
Il motivo è infondato.
A norma dell'art. 4/3^c del D.lgs. n. 286/1998 l'ingresso nel territorio nazionale è
consentito allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta
a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, mezzi che sono definiti con apposita
direttiva del Ministro dell'Interno.
Inoltre per l'art. 5 del D.lgs. n. 286/1998 il permesso di soggiorno e il suo rinnovo sono
rifiutati quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il
soggiorno nel territorio dello Stato
Ora nel caso che ne occupa il ricorrente, secondo quanto riferisce la Questura di Modena
pur essendo stato in possesso di un titolo autorizzatorio rilasciato per motivi di lavoro
subordinato, non ha sostanzialmente svolto attività lavorativa a partire dal 7.8.2003 e
dunque non è stato in grado di dimostrare il possesso di sufficienti mezzi di
sostentamento proprio e dei familiari conviventi.
Inoltre a carico del ricorrente risultano diverse condanne per porto abusivo di armi,
resistenza a pubblico ufficiale, minacce ecc, reati che definiscono ulteriormente la sua
condotta complessiva.
Trattasi di elementi che denotano una situazione di scarso inserimento sociale e di
assoluta instabilità lavorativa da parte del ricorrente e che non possono essere
inficiati da quanto dal medesimo rappresentato, stante, sia l'insussistenza di una
continuità nel rapporto di lavoro e di redditi idonei che, è bene sottolineare,
costituiscono il primo presupposto per il rilascio e il mantenimento del titolo a
soggiornare nel territorio dello Stato, sia l'inadeguatezza, anche per i pregressi
periodi, di sufficienti mezzi economici.
Per le ragioni che precedono, il ricorso è infondato e quindi deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE AMMINSTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE I^-
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009
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