Autovelox - Regolamento della regione Campania - illegittimità
costituzionale della legge della Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10 (Regolamentazione
e uso degli apparecchi di misurazione della velocità autovelox sulle strade
di proprietà regionale (Corte Costituzionale Sentenza n. 223 del 21 giugno 2010)
Corte Costituzionale Sentenza n. 223 del 21 giugno 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,
Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 22 luglio
2009, n. 10 (Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocità
autovelox sulle strade di proprietà regionale), promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1°-6 ottobre 2009, depositato in
cancelleria l8 ottobre 2009 ed iscritto al n. 85 del registro ricorsi 2009.
Visto latto di costituzione della Regione Campania;
udito nelludienza pubblica del 28 aprile 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;
uditi lavvocato dello Stato Gabriella DAvanzo per il Presidente del Consiglio
dei ministri e lavvocato Vincenzo Cocozza per la Regione Campania.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso del 2 ottobre 2009 il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in
riferimento allart. 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
della legge della Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10 (Regolamentazione e uso degli
apparecchi di misurazione della velocità autovelox sulle strade di proprietà
regionale).
Riferisce il ricorrente che la disciplina della circolazione stradale rientra nella
competenza statale esclusiva di cui allart. 117, secondo comma, lettere h) e l),
della Costituzione, giacché interviene su temi attinenti alla sicurezza della
circolazione stradale, in quanto relativi alla regolamentazione e alluso di
dispositivi destinati allaccertamento delle violazioni dei limiti di velocità
stabiliti allart. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada). Peraltro, detti dispositivi, a norma dellart. 45, comma 6, del
medesimo decreto legislativo, sono soggetti allapprovazione o omologazione da parte
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le procedure indicate
allart. 192 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
Lintervento regionale si pone in palese difformità anche rispetto a quanto disposto
sia con decreto ministeriale 15 agosto 2007 (Attuazione dellarticolo 3, comma 1,
lettera b del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti
modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella
circolazione) con cui si è data attuazione dellart. 3, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice
della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione) sia con la
circolare del 14 agosto 2009 (Direttiva per garantire unazione coordinata di
prevenzione e contrasto delleccesso di velocità sulle strade) emanata dal Ministero
dellinterno Dipartimento per la pubblica sicurezza Servizio di Polizia
stradale. Né le previsioni allesame rientrano tra i poteri e i compiti degli enti
proprietari delle strade, stabiliti dallart. 14 del citato Nuovo codice della
strada.
Ciò premesso in termini generali, secondo lAvvocatura dello Stato vanno
evidenziati, in particolare, due profili di illegittimità costituzionale.
Il primo riguarda lart. 2, comma 1, della legge regionale secondo il quale, «ai
fini del corretto utilizzo, gli apparecchi di misurazione della velocità devono essere
impiegati esclusivamente a scopo preventivo e per indurre una maggiore consapevolezza
delluso dei mezzi di trasporto. Non è consentito luso repressivo di tali
apparecchi». La disposizione contrasta però con il vigente impianto sanzionatorio
stabilito nel Nuovo codice della strada, e risulta lesiva delle prerogative statali, di
cui allart. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost., in quanto vietando
luso repressivo degli apparecchi si prefigge di renderne impossibile
lutilizzo per laccertamento delle violazioni dei limiti di velocità e per
lapplicazione del conseguente sistema sanzionatorio. Sotto tale profilo, la legge
regionale disattende lart. 142, comma 6, del citato Codice, secondo cui «per la
determinazione dellosservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di
prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate»: in tal modo,
evidentemente, si individua negli apparecchi uno strumento per la repressione delle
violazioni su tutto il territorio nazionale. La previsione regionale, peraltro, si pone in
contrasto anche con quanto stabilito allart. 201, comma 1-bis, lettere e) e f), del
citato Codice, che consente la notificazione degli estremi delle violazioni che siano
state accertate per mezzo dei dispositivi di rilevamento in parola.
Il secondo profilo di legittimità costituzionale riguarda lart. 5, recante
«disposizioni inerenti la segnaletica», e disciplina la tipologia della segnaletica e la
distanza che deve intercorrere tra questa e la postazione di controllo (il comma 2
stabilisce infatti che «tra la segnalazione e lautovelox deve esserci
una distanza di quattro chilometri»). Le prescrizioni regionali sono, però, diverse da
quelle stabilite allart. 2, comma 1, del citato decreto del 15 agosto 2007 in
materia di tipologia di segnaletica, e contrastano con lart. 45, comma 1, del Nuovo
codice della strada, che stabilisce luniformità della segnaletica, dei mezzi di
regolazione e controllo e omologazioni su tutto il territorio nazionale. In relazione a
quanto precede deve censurarsi lintervento regionale perché, dettando regole in
materie attinenti la sicurezza e la circolazione stradale, contrasta, secondo il
ricorrente, con lart. 117, secondo comma, lettera h), Cost., violando altresì la
competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione e ordinamento civile e penale, di
cui al medesimo art. 117, secondo comma, lettera l).
2. Con memoria del 27 ottobre 2009, si è costituita la Regione Campania, chiedendo
che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata. Rileva la difesa regionale
che il ricorso dello Stato, in una prima parte, riferendosi allintera legge
regionale, si limita ad affermare la competenza esclusiva dello Stato in materia di
sicurezza e a richiamare i parametri normativi che si assumono violati, senza però alcuna
analisi del testo, ma solo con unaffermazione apodittica della sua presunta
illegittimità per un contrasto con la normativa statale intervenuta in tale settore. Per
questa parte, pertanto, il ricorso è sicuramente inammissibile. Le censure mosse dallo
Stato non raggiungono, pertanto, il livello di specificità che si richiede ai fini di uno
scrutinio di merito, poiché nei motivi di ricorso non vi è neppure una sintetica
esposizione delle ragioni per cui le disposizioni contenute nella legge, singolarmente
considerate, determinerebbero una lesione delle attribuzioni statali. Nel merito, infatti,
ciò che appare immediatamente chiaro (e che rende palesemente infondata
limpugnativa dello Stato), è che la disciplina regionale, soprattutto nella parte
dettata dagli articoli specificamente individuati, non è altro che lassoluta
pedissequa riproduzione delle formule legislative statali.
Con riferimento allart. 2, comma 1, la norma impugnata non ha manifestato in alcun
modo la volontà di svuotare di funzione sanzionatoria leventuale contestazione
delleccesso di velocità registrato dagli autovelox. Essa ha
semplicemente preso atto che lordinamento italiano in materia di
autovelox è ispirato alla esigenza di prevenire le infrazioni al codice della
strada più che reprimerle, con la finalità di educare gli automobilisti ad un uso più
consapevole dei propri mezzi per tutelare la propria vita e quella degli altri utenti
della strada, bene primario dellintera collettività, come affermato anche dalla
giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 26 marzo 2009, n. 7419).
Quanto allart. 5, la norma riguarda la tipologia della segnaletica e la distanza che
deve intercorrere tra questa e la postazione di controllo. Tale norma è pressoché
identica rispetto allart. 2, comma 1, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117.
3. Con memoria depositata il 7 aprile 2010, lAvvocatura dello Stato ha
ribadito le proprie ragioni a favore dellaccoglimento della questione.
Ritiene la difesa dello Stato che sia da respingere leccezione di genericità del
ricorso sollevata dalla resistente, in quanto il ricorso sarebbe sufficientemente
specifico, tanto che la Regione Campania ha avuto modo di sviluppare le proprie difese.
Con memoria depositata il 28 aprile 2010 la Regione Campania insiste nel chiedere che il
ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.
La difesa regionale sostiene, innanzitutto, che le norme impugnate si riferiscono solo
alle strade della Regione Campania e regolano aspetti solo accessori rispetto a quelli
attribuiti alla competenza statale in materia di circolazione stradale. Il ricorso sarebbe
poi inammissibile perché pretenderebbe di ricomprendere in una generica doglianza un
testo con una pluralità di contenuti (localizzazione degli autovelox,
procedura per il rilascio del parere regionale per la loro collocazione; accorgimenti per
la migliore visibilità degli stessi).
Considerato in diritto
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità
costituzionale della legge della Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10 (Regolamentazione
e uso degli apparecchi di misurazione della velocità autovelox sulle strade
di proprietà regionale) per violazione della competenza esclusiva statale di cui
allart. 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione, giacché, con
riferimento alla lettera h), interviene su temi attinenti alla sicurezza della
circolazione stradale, trattandosi della regolamentazione di dispositivi destinati
allaccertamento delle violazioni dei limiti di velocità stabiliti allart. 142
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), mentre, con
riferimento alla lettera l), interviene in materia di giurisdizione e ordinamento civile e
penale.
A parere del ricorrente, poi, lart. 2, comma 1, della legge regionale citata,
vietando luso repressivo degli apparecchi, disattende lart. 142, comma 6, del
d.lgs. n. 285 del 1992 secondo cui «per la determinazione dellosservanza dei limiti
di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature
debitamente omologate»; mentre il successivo art. 5, comma 2, nel disporre che tra la
segnalazione e lautovelox deve esserci una distanza di quattro
chilometri, contrasta con lart. 45, comma 1, dello stesso decreto legislativo, che
assicura ununiformità dei mezzi di regolazione e controllo su tutto il territorio
nazionale attinenti la sicurezza e la circolazione stradale.
2. Leccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla
resistente, non può essere accolta.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarata inammissibile una
questione avente ad oggetto unintera legge quando le censure adeguatamente motivate
riguardino solo singole disposizioni, mentre quella indirizzata allintero testo
normativo si presenti del tutto generica (sentenza n. 94 del 2003).
Linammissibilità deve, invece, essere esclusa quando dal ricorso sia possibile
individuare con chiarezza le norme sulle quali si appuntano le singole censure (sentenze
n. 59 del 2006 e n. 74 del 2004).
Nel caso di specie, il ricorso statale contiene una motivazione sintetica, ma non
generica, della censura rivolta allintera legge regionale e passa inoltre ad
illustrare una serie di specifiche presunte violazioni di norme costituzionali da parte di
singoli articoli della legge medesima. Non ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare
linammissibilità della questione.
3. Nel merito, la questione è fondata.
3.1. Va, innanzitutto, ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo cui
nellassetto delle competenze legislative derivante dalla riforma del Titolo V della
Parte seconda della Costituzione, attuata nel 2001, la disciplina della circolazione
stradale è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato (sentenza n. 428 del 2004).
Del tutto correttamente, quindi, lart. 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
recante il Nuovo codice della strada, nellindividuare i «principi generali» della
disciplina, esplicitamente dichiara che «la sicurezza delle persone, nella circolazione
stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite
dallo Stato».
Né può essere condiviso largomento difensivo secondo il quale le norme della legge
impugnata si riferirebbero solo alle strade della Regione Campania, dal momento che la
sentenza n. 428 del 2004 non distingue, ai fini della competenza esclusiva dello Stato in
tema di circolazione stradale, tra strade classificate come statali, regionali o
provinciali.
In presenza di tale attribuzione di competenza allo Stato, il ricorso del Presidente del
Consiglio, che a tale giurisprudenza fa espresso richiamo per denunciare
lincompetenza della Regione Campania nelladozione della legge impugnata,
merita accoglimento.
Ciò, soprattutto ove si tengano presenti le disposizioni espressamente censurate e
precisamente lart. 2, comma 1, che non consente luso repressivo degli
apparecchi di misurazione della velocità, ponendosi con ciò in contrasto con la
normativa statale (art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992), secondo cui «per la
determinazione dellosservanza dei limiti di velocità sono considerati fonti di
prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate»; nonché lart. 5,
comma 2, che dispone che «tra la segnalazione e lautovelox deve esserci
una distanza di quattro chilometri», in contrasto con lart. 142, comma 6-bis, dello
stesso decreto legislativo, per il quale le postazioni di controllo sulla rete stradale
per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili.
Le modalità di impiego sono stabilite dallart. 2, comma 1, del decreto del Ministro
dei trasporti 15 agosto 2007 (Attuazione dellart. 3, comma 1, lettera b del d.l. 3
agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), ai sensi del quale è necessario
che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali
che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque che non vi sia
una distanza superiore a quattro chilometri.
Le norme impugnate e quelle che residuerebbero tendono a sostituirsi alle norme del Nuovo
codice della strada aventi lo scopo di indurre gli automobilisti ad un corretto
comportamento nella guida, anche al fine di sanzionare il superamento dei limiti di
velocità.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara lillegittimità costituzionale della legge della Regione Campania 22 luglio
2009, n. 10 (Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocità
autovelox sulle strade di proprietà regionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21
giugno 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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