Patrocinio a spese dello Stato - illegittimità
costituzionale dellart. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia),
nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva
per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti
per lammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria
(nella specie, art. 416-bis cod. pen.) - Corte Costituzionale Sentenza n. 139 del
14/04/2010
Corte Costituzionale Sentenza. n. 139 del 14/04/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,
Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dellart. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia), promossi dal Tribunale di Catania con ordinanza del 17 luglio 2009
e dal Tribunale di Lecce (sezione distaccata di Campi Salentina) con ordinanza del 26
marzo 2009, rispettivamente iscritte ai nn. 299 e 301 del registro ordinanze 2009 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale,
dell'anno 2009.
Visto latto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Catania in composizione monocratica, con ordinanza del 17 luglio
2009 (r.o. n. 299 del 2009), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e
terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellart.
76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui
avuto riguardo ai soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli
artt. 416-bis del codice penale, 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), 73,
limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dellarticolo 80, e 74, comma 1, del
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza), nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare lattività delle
associazioni previste dallo stesso articolo esclude la possibilità di dimostrare,
ai fini dellammissione al patrocinio a spese dello Stato, lindisponibilità di
un reddito superiore ai limiti indicati nellart. 76, comma 1, dello stesso d.P.R. n.
115 del 2002.
Il giudice rimettente è chiamato a valutare il reclamo proposto dallinteressato,
già in precedenza ammesso a fruire del patrocinio a spese dello Stato, nei confronti del
provvedimento con il quale il Tribunale di Catania, preso atto dellesistenza a suo
carico di una precedente condanna irrevocabile per il delitto di cui allart. 416-bis
cod. pen., ha disposto la revoca del beneficio. Ciò in applicazione del comma 4-bis
dellart. 76 del testo unico in materia di spese di giustizia, introdotto
dallart. 12-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92
(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione (art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125).
Il giudice a quo osserva, in punto di rilevanza, come la revoca dellammissione sia
stata correttamente disposta, con il provvedimento oggetto di reclamo, alla luce della
previsione contenuta nellart. 112, comma 1, lettera d), dello stesso d.P.R. n. 115
del 2002, secondo cui, entro i cinque anni successivi alla definizione del processo, il
giudice provvede a revocare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel caso
constati la mancanza, «originaria o sopravvenuta», delle relative condizioni di reddito.
In particolare, anche la presunzione negativa introdotta con il d.l. n. 92 del 2008
dovrebbe essere apprezzata nella valutazione sulla perdurante ammissibilità del
beneficio.
Non potrebbe essere accolta, a tale ultimo proposito, la tesi prospettata dalla difesa del
reclamante, fondata sullasserita «natura sostanziale» della norma censurata e
dunque sulla sua irretroattività secondo il disposto dellart. 2 cod. pen. La legge
sul patrocinio a spese dellErario, osserva il rimettente, impone una valutazione
«dinamica» dei requisiti reddituali, e la normativa di nuova introduzione influisce
sullaccertamento dei redditi in questione.
Poste tali premesse, il giudice a quo ritiene che lintroduzione di una presunzione
iuris et de iure circa il superamento del reddito compatibile con il beneficio contrasti
con il dettato costituzionale.
Dopo aver richiamato, in particolare, il disposto del terzo comma dellart. 24 Cost.,
il rimettente sottolinea come la Corte costituzionale abbia stabilito che la difesa dei
non abbienti è oggetto di un interesse generale, oltre che soggettivo, tanto che non
rilevano le ragioni concrete dellindisponibilità di un reddito adeguato (sono
citate le sentenze n. 144 del 1992, n. 139 del 1998 e n. 33 del 1999). La Corte di
cassazione, dal canto suo, avrebbe posto in luce la particolare cogenza, nei giudizi
penali, dellinteresse pubblico ad una piena esplicazione del diritto di difesa (è
richiamata la sentenza delle Sezioni unite penali n. 25 del 24 novembre 1999).
Chiarito il rango costituzionale del diritto allassistenza tecnica dei non abbienti,
il giudice a quo rileva come la presunzione introdotta dal legislatore discrimini
ingiustificatamente tra coloro che siano stati condannati per i delitti indicati nella
norma censurata e persone che siano state condannate per reati diversi. La differenza di
trattamento non potrebbe essere giustificata «con il solo riferimento al maggior allarme
sociale derivante dalla commissione dei delitti» compresi nellelenco dello stesso
comma 4-bis dellart. 76. Daltra parte, se il legislatore avesse inteso
semplicemente escludere i soggetti in questione dallaccesso al beneficio,
lavrebbe esplicitamente disposto, secondo il modello già applicato con riguardo ad
alcuni reati tributari (art. 91 del d.P.R. n. 115 del 2002).
I principi di uguaglianza e ragionevolezza sarebbero violati anche sotto altri profili.
Sarebbe ingiustificato, anzitutto, il diverso trattamento istituito tra gli appartenenti
ad associazioni criminali: infatti, riguardo ai componenti delle associazioni di tipo
mafioso e delle associazioni finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, la
norma censurata introduce una presunzione generalizzata di «abbienza», senza distinguere
a seconda del ruolo, ed in particolare tra dirigenti e semplici partecipi; nel caso delle
associazioni finalizzate al narcotraffico, invece, la citata presunzione colpisce
unicamente organizzatori e dirigenti del sodalizio, posto il riferimento in via esclusiva
al comma 1 dellart. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. Non sarebbe ragionevole, secondo
il rimettente, una differente valutazione del ruolo apicale in ragione delle diverse
finalità perseguite dai gruppi criminali.
Del pari irragionevole sarebbe lanalogia di trattamento istituita tra i partecipi di
unassociazione mafiosa ed i soggetti che abbiano «solo» commesso un reato
avvalendosi delle condizioni previste dallart. 416-bis cod. pen. od al fine di
agevolare lattività di una associazione di tipo mafioso. Lestensione del
meccanismo presuntivo a soggetti non appartenenti al gruppo criminale, per quanto ad esso
contigui, varrebbe a contraddire la stessa ratio dellintervento legislativo.
La normativa censurata colliderebbe anche con lart. 24, terzo comma, Cost., con
lart. 6, comma 3, lettera c), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e con
lart. 14, comma 3, lettera d), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e
politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, che garantiscono ai non abbienti «la
possibilità di accedere, comunque, alla difesa».
La presunzione censurata avrebbe leffetto concreto di escludere sempre, senza
possibilità di eccezione, laccesso di determinati soggetti al patrocinio, non già
in forza della loro condizione di reddito, ma «in ragione delle risultanze del
certificato del casellario giudiziale»: sarebbe inutile finanche la positiva
documentazione della concreta indisponibilità di un reddito eccedente i limiti posti
dalla legge per laccesso al beneficio. Una condanna per un reato compreso
nellelenco dei precedenti preclusivi, specie se risalente, non sarebbe
effettivamente significativa circa lattuale condizione di «abbienza»
dellinteressato, il quale, ad esempio, potrebbe essersi allontanato
dallambiente criminale. Di conseguenza la norma censurata, almeno nella parte in cui
non ammette il condannato a produrre elementi di prova utili a vincere la relativa
presunzione, determinerebbe una lesione del diritto di difesa, sia con riguardo al terzo
comma dellart. 24 Cost., sia con riferimento al secondo comma della stessa norma,
posto che laccesso al patrocinio rappresenta lo strumento per il pieno ed effettivo
esercizio del diritto in questione.
Il rimettente esclude, da ultimo, che i dubbi circa la legittimità della norma oggetto di
censura possano essere superati attraverso una interpretazione «costituzionalmente
orientata», che neghi il carattere assoluto della presunzione ed ammetta, dunque, la
possibilità di una prova contraria. Sarebbero ostativi, in tal senso, sia il tenore
letterale della disposizione, sia la chiara intenzione del legislatore (desunta, nella
specie, dai lavori preparatori delle assemblee parlamentari, ove si legge che la norma
censurata «prevede lesclusione del gratuito patrocinio per i condannati» riguardo
a determinati reati).
2. Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, con ordinanza del
26 marzo 2009 (r.o. n. 301 del 2009), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., questione di legittimità costituzionale dellart. 76, comma 4-bis, del d.P.R.
n. 115 del 2002, nella parte in cui esclude con riguardo ai soggetti già
condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen.,
291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi
dellart. 80, e 74, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i reati commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare lattività delle associazioni previste dallo stesso articolo che il
giudice possa verificare se il richiedente lammissione al patrocinio a spese dello
Stato abbia ricavato redditi dal reato pregresso, e se tali redditi permangano, in misura
superiore a quella fissata per laccesso al patrocinio, nellanno antecedente
alla presentazione dellistanza.
Il giudice a quo deve provvedere sulla richiesta dellimputato di essere ammesso al
patrocinio a spese dello Stato, e rileva che linteressato è stato condannato con
pronuncia irrevocabile per il delitto di associazione di tipo mafioso. Tale precedente,
pur ricorrendo tutti gli ulteriori presupposti per laccoglimento, imporrebbe il
rigetto della domanda.
La norma censurata, secondo il rimettente, introduce una presunzione avente ad oggetto
lesistenza, lammontare e la durevolezza del reddito (pur illecito) prodotto da
determinati delitti. Detta presunzione sarebbe assoluta, producendo gli stessi effetti di
una diretta esclusione dal beneficio dei condannati per i reati in questione, così da
elevare a prova insuperabile di «abbienza» una «norma di esperienza relativa» che,
come tale, dovrebbe invece essere sottoposta alla verifica del caso concreto.
La regola di prova introdotta dal legislatore violerebbe il principio di uguaglianza sotto
molteplici profili, proprio in quanto fondata su una presunzione irragionevole. I delitti
associativi sono puniti anche quando non sia stato commesso alcun reato di attuazione del
programma. Non ogni reato produce necessariamente un profitto e, comunque, non sempre i
profitti conseguiti in ambito associativo vengono distribuiti fra tutti i componenti del
gruppo criminale. Non potrebbe essere stabilito in via presuntiva, inoltre, che il reddito
(illecito) conseguito al reato superi per quantità la soglia fissata per laccesso
al patrocinio. In ogni caso, dovrebbe essere dimostrata la disponibilità del reddito in
questione nellanno fiscale antecedente alla domanda, e la presunzione diverrebbe
tanto più irragionevole quanto più lontani nel tempo risultino i fatti accertati con la
sentenza di condanna (nel caso di specie, i fatti stessi risalgono a circa nove anni prima
della domanda proposta nel giudizio a quo).
La disposizione censurata, in definitiva, comporterebbe una illegittima discriminazione
tra i condannati per determinati reati e gli ulteriori instanti per lammissione al
patrocinio a spese dello Stato, e produrrebbe, per i primi, una ingiustificata
compressione del diritto di difesa.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dallAvvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio introdotto con
lordinanza r.o. n. 301 del 2009, mediante atto depositato in data 5 gennaio 2010,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Lapplicazione della norma censurata presuppone, infatti, che la colpevolezza
dellinteressato per i reati in essa indicati sia stata accertata con sentenza
irrevocabile. Daltro canto, la presunzione circa la disponibilità di redditi
incompatibili con laccesso al beneficio presunzione effettivamente
insuperabile sarebbe fondata su una «consolidata massima di esperienza», che
documenta lenormità dei profitti prodotti dal crimine organizzato. Il ricorso a
meccanismi presuntivi sarebbe imposto proprio dal carattere illecito, e dunque
clandestino, dei redditi in discussione.
Secondo la difesa erariale, la discrezionalità legislativa trova il limite della
ragionevolezza e non quello della «certezza» delle conseguenze che vengono tratte da una
determinata premessa. Sarebbe ingiustificato laccollo da parte dello Stato degli
oneri pertinenti alla difesa di soggetti la cui condizione di non «abbienza» appaia tale
solo in forza delloccultamento del patrimonio posseduto. La necessità di evitare
questo effetto, che risulterebbe «odioso al comune sentire dei cittadini»,
giustificherebbe «il rischio che, in qualche sporadico caso, il reato commesso non abbia
reso, in termini economici, i profitti consueti».
Sarebbe anche ragionevole, sempre a parere dellAvvocatura generale, la presunzione
che i profitti ricavati dalle attività criminali indicate si risolvano «per molti anni»
in redditi superiori ai limiti fissati per laccesso al patrocinio, il che renderebbe
irrilevante la questione del tempo intercorso tra la condanna e la successiva istanza di
ammissione.
La normativa censurata, in realtà, sarebbe inserita in un più generale contesto di
accentuata severità nel trattamento di reati ad elevato allarme sociale, anche sul piano
delle regole processuali e dellordinamento penitenziario, in una logica di «doppio
binario» la cui ammissibilità sarebbe stata asseverata tanto dalla Corte costituzionale
che dalla Corte europea dei diritti delluomo.
Considerato in diritto
1. I Tribunali di Catania e di Lecce (sezione distaccata di Campi Salentina),
entrambi in composizione monocratica, sollevano questioni di legittimità costituzionale
dellart. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in
cui avuto riguardo ai soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati
di cui agli artt. 416-bis del codice penale, 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), 73,
limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dellart. 80, e 74, comma 1, del d.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza), nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare lattività delle
associazioni previste dallo stesso articolo esclude la possibilità di accertare,
ai fini dellammissione al patrocinio a spese dello Stato, lindisponibilità di
un reddito superiore ai limiti indicati nellart. 76, comma 1, dello stesso d.P.R. n.
115 del 2002.
1.1. Secondo il Tribunale di Catania la norma censurata stabilendo con
presunzione assoluta che il reddito del condannato «si ritiene» superiore ai limiti
fissati per laccesso al patrocinio contrasterebbe con lart. 3 della
Costituzione, anzitutto per la difformità di trattamento istituita, senza
giustificazione, tra i soggetti condannati per reati indicati nella stessa norma e quelli
condannati per reati diversi, ma di gravità comparabile. Sarebbero inoltre discriminati
tra loro gli appartenenti con ruoli non apicali ad associazioni criminose, sul solo
presupposto delle differenti finalità perseguite dalle rispettive organizzazioni e della
conseguente, diversa qualificazione giuridica. Nello stesso tempo, la norma censurata
assimilerebbe, senza alcuna giustificazione, i soggetti appartenenti ad associazioni di
tipo mafioso e quelli che, pur avendo agito per favorire dette associazioni oppure
avvalendosi delle connesse capacità di intimidazione, non siano stati partecipi delle
relative organizzazioni criminali.
Il Tribunale di Catania prospetta anche una violazione del secondo comma dellart. 24
Cost., nonché del terzo comma della medesima norma, evocato unitamente allart. 6,
comma 3, lettera c), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ed allart. 14, comma 3,
lettera d), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato a New
York il 16 dicembre 1966. La norma censurata, in particolare, eluderebbe il diritto
allassistenza gratuita ed al pieno esercizio della difesa con riferimento a soggetti
che, pur avendo in precedenza commesso un reato incluso nellelenco contenuto nella
norma stessa, non dispongano di un reddito adeguato.
In ragione dei vizi denunciati, secondo il Tribunale, il comma 4-bis dellart. 76 del
d.P.R. n. 115 del 2002 dovrebbe essere dichiarato illegittimo nella parte in cui non
consente al richiedente, il quale sia stato in precedenza condannato con riguardo ad un
reato «ostativo», di provare la mancata percezione di un reddito superiore ai limiti
fissati nel primo comma dello stesso art. 76.
1.2. Il Tribunale di Lecce (sezione distaccata di Campi Salentina) prospetta una
violazione dellart. 3 Cost. per lasserita irragionevolezza della presunzione
sottesa alla norma oggetto di censura, che accredita allinteressato, per lanno
fiscale antecedente alla sua istanza di patrocinio a spese dello Stato, un reddito
superiore ai limiti di accesso. Ciò sebbene lintervenuta condanna possa riguardare
un reato non necessariamente produttivo di profitti nella misura indicata, o comunque non
produttivo di redditi tali da legittimare la stessa presunzione a prescindere dal tempo
intercorso tra il fatto criminoso e lepoca di presentazione dellistanza.
Secondo il rimettente, il denunciato contrasto con la Costituzione dovrebbe essere rimosso
dichiarando illegittima la norma censurata nella parte in cui non consente al giudice di
verificare se il reato cui si riferisce la condanna «ostativa» abbia davvero prodotto,
con specifico riguardo allanno antecedente alla richiesta del patrocinio, un reddito
superiore ai limiti per laccesso al beneficio.
2. Le ordinanze di rimessione riguardano la stessa norma, e pongono questioni
analoghe, di talché, al fine di una trattazione unitaria, è opportuna la riunione dei
relativi procedimenti.
3. Le questioni sono fondate, nei termini di seguito specificati.
3.1. Preliminarmente occorre rilevare che la norma censurata contiene una
presunzione di possesso di un reddito superiore a quello minimo previsto dalla legge, che,
se ritenuta assoluta, non ammette la prova del contrario e rende pertanto inutili ed
irrilevanti eventuali indagini del giudice, volte ad accertare le effettive condizioni
economiche dellimputato. Che si tratti di presunzione iuris et de iure emerge con
chiarezza dal dato testuale della disposizione in oggetto: per i soggetti in essa indicati
«il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti». Non sono stabiliti, nella norma in
questione, condizioni e metodi per svolgere accertamenti, facoltativi od obbligatori, sul
reddito del richiedente, ma si indica, con luso perentorio del presente indicativo,
la conclusione cui il giudice deve pervenire, in base al semplice accertamento che
limputato sia stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati elencati
nella norma stessa. Si tratta, non senza qualche eccezione, di reati collegati alle
associazioni a delinquere di stampo mafioso, alle associazioni finalizzate al
narcotraffico ed al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
Lintento del legislatore è quello di evitare che soggetti in possesso di ingenti
ricchezze, acquisite con le attività delittuose appena indicate, possano paradossalmente
fruire del beneficio dellaccesso al patrocinio a spese dello Stato, riservato, per
dettato costituzionale (art. 24, terzo comma), ai «non abbienti». Tale eventualità è
resa più concreta dallestrema difficoltà di accertare in modo oggettivo il reddito
proveniente dalle attività delittuose della criminalità organizzata, a causa delle
maggiori possibilità, per i partecipi delle relative associazioni, di avvalersi di
coperture soggettive e di strumenti di occultamento delle somme di denaro e dei beni
accumulati.
La stessa difesa dello Stato, che pur chiede il rigetto della questione, ammette il
carattere insuperabile della preclusione di ogni accertamento nel caso concreto, derivante
dalla natura assoluta della presunzione.
Linteresse dei soggetti non abbienti che potrebbero restare privi della garanzia di
un pieno esercizio del diritto di difesa, sacrificato secondo lAvvocatura dello
Stato in casi «sporadici», costituirebbe una sorta di bene cedevole nel bilanciamento
necessario al fine di evitare un effetto «odioso al comune sentire dei cittadini»,
consistente nel pubblico impegno per la difesa di persone, responsabili di gravi reati,
che solo apparentemente versano in una situazione di povertà.
3.2. Accertato che la disposizione censurata contiene una presunzione assoluta
presupposto sul quale i rimettenti escludono la possibilità di una interpretazione
costituzionalmente orientata occorre mettere a confronto la norma in sé e per sé
considerata, la sua ratio, come prima identificata, e le norme costituzionali invocate
come parametri, vale a dire gli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, Cost.
4. Questa Corte ha precisato che le presunzioni assolute, specie quando limitano un
diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono
arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati,
riassunti nella formula dellid quod plerumque accidit (sentenze n. 139 del 1982, n.
333 del 1991, n. 225 del 2008). In particolare, è stato posto in rilievo che
lirragionevolezza della presunzione assoluta si può cogliere tutte le volte in cui
sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla
generalizzazione posta a base della presunzione stessa (sentenza n. 41 del 1999).
4.1. Nel caso di specie, occorre porsi la domanda se sia agevole
formulare ipotesi in cui il reddito, superiore a quello minimo previsto dalla legge per
accedere al gratuito patrocino, non sia nella effettiva disponibilità del soggetto
richiedente, con la conseguenza che lo stesso si trovi nella impossibilità di assicurarsi
unadeguata difesa fiduciaria.
Occorre premettere, al fine indicato, che lelenco di cui al comma 4-bis
dellart. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 comprende anche reati non necessariamente
riferibili, nella prospettiva del singolo autore, ad un contesto di criminalità
organizzata. È il caso, ad esempio, di alcune ipotesi aggravate di illecita detenzione di
sostanze stupefacenti, che sono appunto comprese tra le fattispecie ostative ma non sono
per se stesse significative di una stabile dedizione ad attività criminali
particolarmente lucrose.
Ad ogni modo, pur se riguardata nella sua dimensione prevalente di norma relativa al
crimine organizzato, la disposizione censurata non si sottrae ad un giudizio di
irragionevolezza, per il carattere assoluto della presunzione introdotta.
Una prima conclusione in tal senso emerge dal dato, di comune esperienza e avvalorato
dalla giurisprudenza ordinaria, secondo cui esiste una sensibile differenza tra la
posizione ed il reddito dei capi delle associazioni criminali e la cosiddetta manovalanza
del crimine, spesso compensata con somme di scarsa entità, che non consentono
disponibilità economiche di consistenza tale da procurare ai percettori risorse adeguate
a provvedere alla loro difesa in eventuali futuri processi.
A questo proposito vengono in rilevo due considerazioni, che si combinano nella
valutazione sulla legittimità costituzionale della norma censurata.
La prima è relativa alla illimitata durata nel tempo della preclusione
allaccertamento delleffettiva situazione economica dei soggetti che richiedono
lammissione al patrocinio a spese dello Stato. La indistinta assimilazione di capi e
gregari delle associazioni criminali ha leffetto di applicare una misura eguale a
situazioni che possono essere e sono, nellesperienza concreta
fortemente differenziate. La conseguenza è che, pur potendosi agevolmente ipotizzare casi
di «non abbienza» per i semplici partecipi delle organizzazioni criminali, questi ultimi
subiscono lo stesso trattamento dei loro capi, che dalle attività delittuose hanno tratto
ingenti profitti, tali da assicurare disponibilità finanziarie per un più lungo periodo.
La presunzione assoluta, nei casi indicati, produce leffetto sostanziale di una
impropria sanzione, per il fatto di appartenere o di essere appartenuto ad una
organizzazione criminale, consistente nella limitazione indiscriminata nellesercizio
di un diritto fondamentale come quello di difesa.
Il legislatore mostra di essere consapevole della difficoltà di una completa
assimilazione nel trattamento dei membri di unorganizzazione criminale, ed esclude
che la presunzione colpisca anche i meri partecipi delle associazioni dedite al
narcotraffico. Tutta da dimostrare rimane tuttavia una migliore, generalizzata situazione
patrimoniale dei meri partecipi ad associazioni di tipo mafioso o dedite al contrabbando
di tabacchi.
La seconda considerazione che si impone è quella relativa allirrilevanza, ai fini
della norma censurata, dei percorsi individuali successivi alla condanna definitiva per
uno dei reati, che può essere molto risalente nel tempo come nel caso del
rimettente Tribunale di Lecce senza che abbia rilievo un eventuale, accertato
allontanamento del soggetto instante dal contesto criminale di maturazione del fatto.
Giova sottolineare che la presunzione assoluta opera per lassistenza difensiva
necessaria in processi aventi ad oggetto qualunque tipo di reato, anche del tutto
eterogeneo rispetto alle attività della criminalità organizzata, con la conseguenza che
non acquista alcun rilievo una eventuale estraneazione dalle associazioni criminali
indicate nella norma. In casi del genere la regola presuntiva non trova conferma neppure
nel possibile valore sintomatico della nuova imputazione, che daltronde
consisterebbe in unaccusa non ancora comprovata.
La presunzione in esame, estesa a tutti reati e senza limite di tempo, impedisce che si
possa tener conto di un eventuale percorso di emancipazione dai vincoli
dellorganizzazione criminale, perfino nellipotesi in cui il soggetto sia
imputato di un reato, anche colposo, che nulla abbia a che fare con la criminalità
organizzata. È agevole ipotizzare la situazione di disagio personale, economico e
sociale, di chi, partecipe di una associazione di stampo mafioso, tenti il reinserimento
nella società, incontri difficoltà a trovare lavoro e sconti, in vari campi della vita
di relazione, la sua pregressa appartenenza e si trovi coinvolto in procedimenti penali,
nei quali non possa esercitare una difesa adeguata proprio per dimostrare la sua
estraneità al crimine a causa di una reale condizione di indigenza, il cui
accertamento è precluso al giudice dalla norma censurata.
A tutto ciò si deve aggiungere che tale norma esplica i propri effetti non soltanto
quando il condannato sia chiamato a difendersi in un nuovo procedimento penale, ma anche
nel caso del suo coinvolgimento in un processo civile, amministrativo, contabile o
tributario, e dunque in situazioni prive del minimo significato, di natura anche soltanto
indiziaria, circa lattualità di un comportamento criminale.
4.2. Finanche lottenuta riabilitazione non inciderebbe sullesclusione
perpetua dallaccesso al patrocinio a spese dello Stato. Lart. 178 cod. pen.
stabilisce infatti che la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto
penale della condanna. Tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
componente essenziale delleffetto penale è la natura sanzionatoria dello stesso
(Cass., Sezioni unite penali, sentenza 20 aprile 1994, n. 7); tale componente non sussiste
nellesclusione dal patrocinio, che trova la sua ratio, come già detto, nella
presunzione che il soggetto condannato per reati collegati alla criminalità organizzata
abbia lucrato dalla sua attività delittuosa in misura tale da renderlo privo del
requisito del reddito inferiore al minimo stabilito dalla legge. Sarebbe del resto
palesemente abnorme configurare come sanzione una compressione del diritto di difesa, per
levidente assurdità di diminuire, per effetto di una condanna in sede penale, la
possibilità di difendersi da successive azioni penali.
In sintesi, la norma censurata imprime sui soggetti in essa indicati uno stigma permanente
e incancellabile, che incide, comprimendolo, sul diritto fondamentale di difesa, così
come configurato dallart. 24, secondo e terzo comma, Cost.
5. Alle considerazioni di cui sopra si deve aggiungere il rilievo che il terzo
comma dellart. 24 Cost. contiene una prescrizione generale e incondizionata, che
integra e completa quella del secondo comma, con leffetto che laccesso al
patrocinio a spese dello Stato può essere diversamente regolato per i non abbienti solo
in presenza di altri principi costituzionali da salvaguardare, per garantire la tutela di
beni individuali o collettivi di pari meritevolezza. Questi ultimi, in ogni caso, non
possono incidere sul pieno esercizio del diritto di difesa (lammissione al
patrocinio a spese dello Stato comporta comè noto, oltre alla facoltà di scegliere
un difensore di fiducia, la possibilità del ricorso a consulenti ed investigatori
privati, ed un più favorevole regime per quanto attiene alle spese processuali).
Non occorre spendere molte parole per ricordare quanto lattività delittuosa della
criminalità organizzata provochi gravi lesioni dei diritti fondamentali dei cittadini e
incida negativamente sulle condizioni di vita democratica e civile di intere comunità,
determinando, di contro, cospicui arricchimenti per gli associati. Su questi presupposti
sociali, il legislatore ben può introdurre discipline particolari, anche nella fruizione
di diritti fondamentali, che tuttavia non possono mai risolversi nella pratica
vanificazione degli stessi.
Nel caso di specie, non può ritenersi irragionevole che, sulla base della comune
esperienza, il legislatore presuma che lappartenente ad una organizzazione
criminale, come quelle indicate nella norma censurata, abbia tratto dalla sua attività
delittuosa profitti sufficienti ad escluderlo in permanenza dal beneficio del patrocinio a
spese dello Stato. Ciò che contrasta con i principi costituzionali è il carattere
assoluto di tale presunzione, che determina una esclusione irrimediabile, in violazione
degli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, Cost. Si deve quindi ritenere che la norma
censurata sia costituzionalmente illegittima nella parte in cui non ammette la prova
contraria.
6. Lintroduzione, costituzionalmente obbligata, della prova contraria, non
elimina dallordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che continua dunque
ad implicare una inversione dellonere di documentare la ricorrenza dei presupposti
reddituali per laccesso al patrocinio. Spetterà al richiedente dimostrare, con
allegazioni adeguate, il suo stato di «non abbienza», e spetterà al giudice verificare
lattendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di
indagine.
Certamente non potrà essere ritenuta sufficiente una semplice auto-certificazione
dellinteressato, peraltro richiesta a tutti coloro che formulano istanza di accesso
al beneficio, poiché essa non potrà essere considerata «prova contraria», idonea a
superare la presunzione stabilita dalla legge. Sarà necessario, viceversa, che vengano
indicati e documentati concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo
chiaro e univoco leffettiva situazione economico-patrimoniale dellimputato.
Rispetto a tali elementi di prova, il giudice avrà lobbligo di condurre una
valutazione rigorosa e allo scopo potrà certamente avvalersi degli strumenti di verifica
che la legge mette a sua disposizione, anche di quelli, particolarmente penetranti,
indicati allart. 96, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002. La ratio della relativa
previsione che concerne le richieste di accesso al patrocino a spese dello Stato da
parte degli imputati per uno dei reati previsti dallart. 51, comma 3-bis, del codice
di procedura penale è certamente valida anche per le fattispecie oggetto del
presente giudizio.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara lillegittimità costituzionale dellart. 76, comma 4-bis, del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia), nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già
condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si
ritiene superiore ai limiti previsti per lammissione al patrocino a spese dello
Stato, non ammette la prova contraria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14
aprile 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
|
|