Matrimonio - persone dello stesso sesso -
questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143,
143-bis, 156-bis del codice civile, «nella parte in cui, sistematicamente interpretati,
non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con
persone dello stesso sesso» la materia è affidata alla discrezionalità del Parlamento
(Corte Costituzionale Sentenza n. 138 del 15 aprile 2010 )
Corte Costituzionale Sentenza n. 138 del 15 aprile 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,
Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis
e 156-bis del codice civile, promossi dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 3 aprile
2009 e dalla Corte dappello di Trento con ordinanza del 29 luglio 2009, iscritte ai
nn. 177 e 248 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 26 e 41, prima serie speciale, dellanno 2009.
Visti gli atti di costituzione di G. M. ed altro, di E. O. ed altri nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, dellAssociazione radicale
Certi Diritti, e di C. M. ed altri (fuori termine);
udito nelludienza pubblica del 23 marzo 2010 il Giudice relatore Alessandro
Criscuolo;
uditi gli avvocati Alessandro Giadrossi per lAssociazione radicale Certi Diritti e
per M. G. ed altro, Ileana Alesso e Massimo Clara per lAssociazione radicale Certi
Diritti, per G. M. ed altro e per C. M. ed altri, Vittorio Angiolini, Vincenzo
Zeno-Zencovich e Marilisa DAmico per lAssociazione radicale Certi Diritti, per
G. M. ed altro e per E. O. ed altri e lavvocato dello Stato Gabriella Palmieri per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Il Tribunale di Venezia in composizione collegiale, con lordinanza indicata in
epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 29 e 117, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107,
108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, «nella parte in cui, sistematicamente
interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre
matrimonio con persone dello stesso sesso».
Il giudice a quo premette di essere chiamato a pronunciare in un giudizio promosso dai
signori G. M. ed S. G., entrambi di sesso maschile, in opposizione, ai sensi
dellart. 98 di detto codice, avverso latto del 3 luglio 2008, col quale
lufficiale di stato civile del Comune di Venezia ha rifiutato di procedere alla
pubblicazione di matrimonio dagli stessi richiesta.
Il funzionario, infatti, ha ritenuto illegittima la pubblicazione, perché in contrasto
con la normativa vigente, costituzionale e ordinaria, in quanto listituto del
matrimonio nellordinamento giuridico italiano «è inequivocabilmente incentrato
sulla diversità di sesso dei coniugi», come dovrebbe desumersi dallinsieme delle
disposizioni che disciplinano listituto medesimo, del quale tale diversità
«costituisce presupposto indispensabile, requisito fondamentale, a tal punto che
lipotesi contraria, relativa a persone dello stesso sesso, è giuridicamente
inesistente e certamente estranea alla definizione del matrimonio, almeno secondo
linsieme delle normative tuttora vigenti», anche secondo lorientamento della
giurisprudenza. Latto oggetto dellopposizione cita anche un parere del
Ministero dellinterno, in data 28 luglio 2004, nel quale si legge che «in merito
alla possibilità di trascrivere un atto di matrimonio contratto allestero tra
persone dello stesso sesso, si precisa che in Italia tale atto non è trascrivibile in
quanto nel nostro ordinamento non è previsto il matrimonio tra soggetti dello stesso
sesso in quanto contrario allordine pubblico»; affermazione ribadita con circolare
dello stesso Ministero in data 18 ottobre 2007.
Il Tribunale veneziano richiama gli argomenti svolti dai ricorrenti, i quali hanno
rilevato che nel nostro ordinamento non esisterebbe una nozione di matrimonio, né un
divieto espresso di matrimonio tra persone dello stesso sesso. Inoltre, i citati atti del
Ministero dellinterno si riferirebbero allordine pubblico internazionale e non
a quello pubblico interno e, comunque, sarebbero contrari alla Costituzione e alla Carta
di Nizza, sicché andrebbero disapplicati. In ogni caso, linterpretazione letterale
delle norme del codice civile, posta a fondamento del diniego delle pubblicazioni, sarebbe
in contrasto con la Costituzione italiana ed, in particolare, con gli artt. 2, 3, 10,
secondo comma, 13 e 29 di questa.
Il rimettente prosegue osservando che, sulla base di tali argomenti, gli istanti hanno
chiesto al Tribunale, in via principale, di ordinare allufficiale di stato civile
del Comune di Venezia di procedere alla pubblicazione del matrimonio; in via subordinata,
di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 107, 108, 143, 143-bis e
156-bis cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 13 e 29 Cost.
Tanto premesso, il Tribunale di Venezia rileva che, nellordinamento vigente, il
matrimonio tra persone dello stesso sesso non è né previsto né vietato espressamente.
È certo, tuttavia, che sia il legislatore del 1942, sia quello riformatore del 1975 non
si sono posti la questione del matrimonio omosessuale, allepoca ancora non
dibattuta, almeno in Italia.
Peraltro, «pur non esistendo una norma definitoria espressa, listituto del
matrimonio, così come previsto nellattuale ordinamento italiano, si riferisce
indiscutibilmente solo al matrimonio tra persone di sesso diverso. Se è vero che il
codice civile non indica espressamente la differenza di sesso tra i requisiti per
contrarre matrimonio, diverse sue norme, fra cui quelle menzionate nel ricorso e
sospettate dincostituzionalità, si riferiscono al marito e alla moglie come
attori della celebrazione (artt. 107 e 108), protagonisti del rapporto
coniugale (artt. 143 e ss.) e autori della generazione (artt. 231 e ss.)».
Ad avviso del Tribunale, proprio per il chiaro tenore delle norme indicate non è
possibile, allo stato delle disposizioni vigenti, operare unestensione
dellistituto del matrimonio anche a persone dello stesso sesso. Si tratterebbe di
una forzatura non consentita ai giudici (diversi da quello costituzionale), «a fronte di
una consolidata e ultramillenaria nozione di matrimonio come unione di un uomo e di una
donna».
Daltra parte, prosegue il rimettente, «non si può ignorare il rapido trasformarsi
della società e dei costumi avvenuto negli ultimi decenni, nel corso dei quali si è
assistito al superamento del monopolio detenuto dal modello di famiglia normale,
tradizionale e al contestuale sorgere spontaneo di forme diverse, seppur minoritarie, di
convivenza, che chiedono protezione, si ispirano al modello tradizionale e, come quello,
mirano ad essere considerate e disciplinate. Nuovi bisogni, legati anche
allevoluzione della cultura e della civiltà, chiedono tutela, imponendo
unattenta meditazione sulla persistente compatibilità dellinterpretazione
tradizionale con i principi costituzionali».
Secondo il Giudice di Venezia, il primo parametro è quello di cui allart. 2 Cost.,
nella parte in cui riconosce i diritti inviolabili delluomo, non soltanto nella sua
sfera individuale ma anche, e forse soprattutto, nella sua sfera sociale, cioè «nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità», delle quali la famiglia deve
essere considerata la prima e fondamentale espressione.
Infatti, la famiglia è la formazione sociale primaria nella quale si esplica la
personalità dellindividuo e vengono quindi tutelati i suoi diritti inviolabili,
conferendogli uno status (quello di persona coniugata), che assurge a segno caratteristico
allinterno della società e che attribuisce un insieme di diritti e di doveri del
tutto peculiari e non sostituibili mediante lesercizio dellautonomia
negoziale.
Il diritto di sposarsi configura un diritto fondamentale della persona, riconosciuto a
livello sopranazionale (artt. 12 e 16 della Dichiarazione universale dei diritti
delluomo del 1948, artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
delluomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n.
848 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
delluomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del
Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952
artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, proclamata a
Nizza il 7 dicembre 2000), nonché in ambito nazionale (art. 2 Cost.). La libertà di
sposarsi o di non sposarsi, e di scegliere il coniuge autonomamente, riguarda la sfera
dellautonomia e dellindividualità, sicché si risolve in una scelta sulla
quale lo Stato non può interferire, se non sussistono interessi prevalenti incompatibili,
nella fattispecie non ravvisabili.
Lunico importante diritto, in relazione al quale un contrasto si potrebbe
ipotizzare, sarebbe quello, spettante ai figli, di crescere in un ambiente familiare
idoneo, diritto corrispondente anche ad un interesse sociale. Tale interesse, tuttavia,
potrebbe incidere soltanto sul diritto delle coppie omosessuali coniugate di avere figli
adottivi. Si tratterebbe, però, di un diritto distinto rispetto a quello di contrarre
matrimonio, tanto che alcuni ordinamenti, pur introducendo il matrimonio tra omosessuali,
hanno escluso il diritto di adozione. In ogni caso, la disciplina di tale istituto
nellordinamento italiano, ponendo laccento sulla necessità di valutare
linteresse del minore adottando, rimette al giudice ogni decisione al riguardo.
Il rimettente, poi, prende in esame lart. 3 Cost., rilevando che, poiché il diritto
di contrarre matrimonio è un momento essenziale di espressione della dignità umana, esso
deve essere garantito a tutti, senza discriminazioni derivanti dal sesso o dalle
condizioni personali, come lorientamento sessuale, con conseguente obbligo per lo
Stato dintervenire in caso dimpedimenti al relativo esercizio.
Pertanto, se la finalità perseguita dallart. 3 Cost. è quella di vietare
irragionevoli disparità di trattamento, la norma implicita che esclude gli omosessuali
dal diritto di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, così seguendo il
proprio orientamento sessuale (non patologico né illegale), non ha alcuna giustificazione
razionale, soprattutto se posta a confronto con lanaloga situazione delle persone
transessuali che, ottenuta la rettifica dellattribuzione del sesso ai sensi della
legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di
sesso), possono contrarre matrimonio con persone del proprio sesso di nascita (il
Tribunale ricorda che la conformità a Costituzione della citata normativa è stata
riconosciuta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 165 del 1985).
Secondo il rimettente, le affermazioni contenute in tale pronuncia ben potrebbero
ritenersi applicabili anche agli omosessuali. Comunque, la legge n. 164 del 1982 avrebbe
«profondamente mutato i connotati dellistituto del matrimonio civile, consentendone
la celebrazione tra soggetti dello stesso sesso biologico ed incapaci di procreare,
valorizzando così lorientamento psicosessuale della persona». In questo quadro,
non sarebbe giustificabile la discriminazione tra omosessuali che non vogliono effettuare
alcun intervento chirurgico di adattamento, ai quali il matrimonio è precluso, ed i
transessuali che sono ammessi al matrimonio pur appartenendo allo stesso sesso biologico
ed essendo incapaci di procreare.
Le opinioni contrarie al riconoscimento della libertà matrimoniale tra persone dello
stesso sesso sulla base di ragioni etiche, legate alla tradizione o alla natura, non
potrebbero essere condivise, sia per le radicali trasformazioni intervenute nei costumi
familiari, sia perché si tratterebbe di tesi pericolose, in passato utilizzate per
difendere gravi discriminazioni poi riconosciute illegittime, come le disuguaglianze tra i
coniugi nel diritto matrimoniale italiano anteriore alla riforma o le discriminazioni in
danno delle donne.
Del resto, «per i diritti degli omosessuali, così come per quelli dei transessuali, vi
sono fortissime spinte, provenienti dal contesto europeo e sopranazionale, a superare le
discriminazioni di ogni tipo, compresa quella che impedisce di formalizzare le unioni
affettive».
Il Tribunale di Venezia, in relazione allart. 29, primo comma, Cost., osserva che il
significato della norma non è quello di riconoscere il fondamento della famiglia in una
sorta di diritto naturale, bensì quello di affermare la preesistenza e
lautonomia della famiglia rispetto allo Stato, così imponendo dei limiti al potere
del legislatore statale, come emerge dagli atti relativi al dibattito svolto in seno
allAssemblea costituente, nel ricordo degli abusi in precedenza compiuti a difesa di
una certa tipologia di famiglia.
Peraltro, che la tutela della tradizione non rientri nelle finalità dellart. 29
Cost. e che famiglia e matrimonio siano istituti aperti alle trasformazioni, sarebbe
dimostrato dallevoluzione che ne ha interessato la disciplina dal 1948 ad oggi. Il
rimettente procede ad una ricognizione della normativa in materia, ricorda gli interventi
di questa Corte a tutela delleguaglianza morale e giuridica dei coniugi, nonché la
riforma attuata con la legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e
rileva che il significato costituzionale di famiglia, lungi dallessere ancorato ad
una conformazione tipica ed inalterabile, si è al contrario dimostrato permeabile ai
mutamenti sociali, con le relative ripercussioni sul regime giuridico familiare.
Sarebbero prive di fondamento, quindi, le tesi che giustificano limplicito divieto
di matrimonio tra persone dello stesso sesso ricorrendo ad argomenti correlati alla
capacità procreativa della coppia ed alla tutela della procreazione. Al riguardo, sarebbe
sufficiente sottolineare che la Costituzione e il diritto civile non prevedono la
capacità di avere figli come condizione per contrarre matrimonio, ovvero lassenza
di tale capacità come condizione dinvalidità o causa di scioglimento del
matrimonio, sicché questultimo e la filiazione sarebbero istituti nettamente
distinti.
Una volta escluso che il trattamento differenziato delle coppie omosessuali rispetto a
quelle eterosessuali possa trovare fondamento nel dettato dellart. 29 Cost., tale
norma, nel momento in cui attribuisce tutela costituzionale alla famiglia legittima, non
costituirebbe un ostacolo al riconoscimento giuridico del matrimonio tra persone dello
stesso sesso, ma anzi dovrebbe assurgere ad ulteriore parametro in base al quale valutare
la costituzionalità del divieto.
Infine, il rimettente richiama lart. 117, primo comma, Cost., che impone al
legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dallordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali. Richiama al riguardo, quali norme interposte, gli artt. 8, 12 e
14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà
fondamentali (CEDU). In particolare, con riferimento allart. 8, la Corte europea dei
diritti delluomo avrebbe accolto una nozione di vita privata e di tutela
dellidentità personale non limitata alla sfera individuale bensì estesa alla vita
di relazione, arrivando a configurare un dovere di positivo intervento degli Stati per
rimediare alle lacune suscettibili dimpedire la piena realizzazione personale. È
citata la sentenza Goodwin c. Regno Unito in data 17 luglio 2002, con la quale la Corte di
Strasburgo ha dichiarato contrario alla Convenzione il divieto di matrimonio del
transessuale con persona del suo stesso sesso originario.
Il Tribunale di Venezia pone laccento sul fatto che anche la Carta di Nizza sancisce
i diritti al rispetto della vita privata e familiare (art. 7), a sposarsi e a costituire
una famiglia (art. 9), a non essere discriminati (art. 21), collocandoli tra i diritti
fondamentali dellUnione Europea. Non andrebbero trascurati, poi, gli atti delle
Istituzioni europee, che da tempo invitano gli Stati a rimuovere gli ostacoli che si
frappongono al matrimonio di coppie omosessuali, ovvero al riconoscimento di istituti
giuridici equivalenti, atti che rappresentano, a prescindere dal loro valore giuridico,
una presa di posizione a favore del riconoscimento del diritto al matrimonio, o comunque
alla unificazione legislativa, nellambito degli Stati membri, della disciplina
dettata per la famiglia legittima, da estendere alle unioni omosessuali (tali atti sono
richiamati nellordinanza).
Da ultimo, il rimettente rileva che, negli ordinamenti di molte nazioni con civiltà
giuridica affine a quella italiana, si va delineando una nozione di relazioni familiari
tale da includere le coppie omosessuali. Infatti, in alcuni Stati (Olanda, Belgio, Spagna)
il divieto di sposare persone dello stesso sesso è stato rimosso, mentre altri Paesi
prevedono istituti riservati alle unioni omosessuali con disciplina analoga a quella del
matrimonio, a volte con esclusione delle disposizioni relative alla potestà sui figli e
alladozione. Fra i Paesi che ancora non hanno introdotto il matrimonio o forme di
tutela paramatrimoniale, molti prevedono forme di registrazione pubblica delle famiglie di
fatto, comprese quelle omosessuali.
Sulla base delle considerazioni esposte, il Tribunale veneziano perviene al convincimento
sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata,
che inoltre giudica rilevante perché lapplicazione delle norme censurate non è
superabile nel percorso logico-giuridico da compiere per pervenire alla decisione della
causa.
2. - I signori G. M. e S. G., si sono costituiti nel giudizio di legittimità
costituzionale, con ampia memoria depositata il 20 luglio 2009.
Dopo avere esposto i fatti da cui la vicenda prende le mosse ed aver riportato il
contenuto dellordinanza di rimessione, le parti private, sottolineata la rilevanza
della questione proposta, osservano che il rimettente ha riconosciuto un dato
incontrovertibile, cioè che nel vigente ordinamento non sussiste alcun divieto espresso
che impedisca a due persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio. La necessaria
eterosessualità dello stesso nascerebbe da una tradizione interpretativa, sorta in un
contesto sociale del tutto diverso dallattuale e tramandata in modo tralaticio,
anche per i riflessi della disciplina canonistica dellistituto sul sistema
civilistico.
La dimensione storica del fenomeno, tuttavia, non potrebbe essere di ostacolo ad una
rivisitazione della fattispecie, come hanno fatto altre Corti costituzionali straniere.
Né si potrebbe dedurre che leterosessualità sia un carattere indefettibile
dellistituto matrimoniale interpretando lart. 29 Cost. a partire dalla lettera
del codice civile vigente, perché quellarticolo non costituzionalizza i caratteri
dellistituto matrimoniale previsti dalla legge ordinaria o emergenti dalla sua
costante interpretazione. Il codice civile sarebbe oggetto e non parametro del giudizio e,
in ogni caso, «non potrebbe divenire cifra per leggere il dato costituzionale. Sarebbe,
infatti, una petizione di principio affermare che il codice non viola il diritto a
contrarre matrimonio ex art. 29 poiché tale disposizione, alla luce del codice stesso,
prevede lunione solo fra persone di sesso diverso. Con un aprioristico rinvio per
presupposizione, infatti, si attuerebbe una sovversione della gerarchia delle fonti».
Pertanto, alla luce del principio personalistico che pervade lintera Carta
costituzionale, bisognerebbe individuare il significato delle parole
matrimonio e famiglia, utilizzate nel citato art. 29. Detta norma
privilegia la famiglia fondata sul matrimonio. Ad avviso degli esponenti, da ciò deriva
che, se nella nostra società anche due persone dello stesso sesso possono formare una
famiglia, escluderle dal vincolo matrimoniale non soltanto crea una discriminazione priva
di qualsiasi razionalità, ma fa sì che migliaia di cittadini si vedano negate dallo
Stato quelle tutele che altrimenti spetterebbero loro in virtù della norma
costituzionale.
La fattispecie non sarebbe assimilabile alle unioni di fatto eterosessuali, che trovano
altrove copertura costituzionale (art. 2 Cost.), perché nelle unioni di fatto vi è una
chiara scelta delle parti di non rendere giuridico il progetto di vita che lega i
conviventi, mentre per le coppie formate da persone dello stesso sesso tale libertà non
sussiste nella misura in cui non possono scegliere se sposarsi oppure no.
Richiamata la nozione di famiglia come società naturale, contenuta
nellordinanza di rimessione, gli esponenti osservano che linteresse protetto
dallart. 29 Cost. è, in primo luogo, il diritto allautodeterminazione
dellindividuo, al riparo da indebite ingerenze dello Stato, tutte le volte in cui
una persona decida di realizzare se stessa in una relazione familiare. Per le persone
omosessuali tale diritto risulterebbe, attualmente, del tutto conculcato.
Non sarebbe possibile sostenere che i costituenti abbiano eletto leterosessualità a
caratteristica indefettibile della famiglia, i cui diritti sono riconosciuti e garantiti
dallart. 29 Cost., tanto da escludere dallambito applicativo di tale norma le
coppie formate da persone dello stesso sesso. Per le parti private sarebbe certo che il
fenomeno sussistesse anche ai tempi della Assemblea costituente, ma, in quanto socialmente
non rilevante, non poteva allora essere preso in alcuna considerazione. Ciò vorrebbe dire
che non si è optato per la famiglia eterosessuale a scapito di quella omosessuale,
riservando a questa una minore dignità sociale e giuridica.
Tale stato di cose, però, non potrebbe impedire una rilettura del sistema, in
considerazione delle mutate condizioni sociali e giuridiche, stante la rilevanza, sotto
questo profilo, del diritto comunitario, ai sensi dellart. 117, primo comma, Cost.,
e soprattutto dei principi supremi dellordinamento, quali leguaglianza (e
quindi la non discriminazione) e la tutela dei diritti fondamentali.
Le parti private proseguono osservando che il diritto vivente connota listituto
matrimoniale di una caratteristica (leterosessualità), che lart. 29 Cost. non
suggerisce affatto, così impedendo alle persone omosessuali di godere pienamente della
loro cittadinanza e del diritto a realizzare se stesse affettivamente e socialmente
nellambito della famiglia legittima.
Né sarebbe possibile che società naturale sia intesa come luogo della
procreazione, in quanto il matrimonio civile non sarebbe più istituzionalmente orientato
a tale finalità. Dal 1975 limpotenza non costituisce causa dinvalidità del
matrimonio, se non quando sia materia di errore in cui sia incorso laltro coniuge
(art. 122 cod. civ.). Inoltre, possono contrarre matrimonio anche le persone che, avendo
cambiato sesso, sono inidonee alla generazione e quelle che, a causa delletà, tale
attitudine più non hanno.
In definitiva, la procreazione sarebbe soltanto un elemento eventuale nel rapporto
coniugale e ciò dimostrerebbe quanto lontano sia il concetto di famiglia da accogliere
nellambito dellart. 29 Cost. rispetto a quello della tradizione
giudaico-cristiana. Il matrimonio sarebbe, senza dubbio, lunione di due esistenze, i
cui fini fondamentali coincidono con i diritti e i doveri che i coniugi assumono al
momento della celebrazione in base allart. 143 cod. civ., fini ai quali è estranea
la prospettiva, soltanto eventuale, della procreazione, altrimenti si dovrebbe considerare
impossibile la celebrazione di un matrimonio tutte le volte in cui sia naturalisticamente
impossibile per i nubendi procreare.
Gli esponenti passano, poi, a trattare del diritto al matrimonio come diritto fondamentale
della persona, richiamando (tra laltro) la giurisprudenza di questa Corte, che ha
declinato il diritto stesso sia sotto il profilo della libertà di contrarre il matrimonio
con la persona prescelta (sentenza n. 445 del 2002), sia sotto quello della libertà di
non sposarsi e di unirsi in altro modo (sentenza n. 166 del 1998), e rilevando che i
cittadini omosessuali non possono godere di queste due libertà.
Dopo avere illustrato gli aspetti e le finalità di quel diritto, nonché le prospettive
correlate al suo esercizio anche nel quadro della tutela delle minoranze discriminate,
essi pongono laccento sullesigenza che il citato diritto fondamentale sia
garantito a tutti senza alcuna distinzione, anche nel caso in cui un cittadino si trovi in
quella particolare condizione personale che è lomosessualità. E ciò non in
astratto, secondo la tesi di quanti ritengono che sarebbe rimessa al legislatore ordinario
la scelta sullammissione o meno al matrimonio delle coppie formate da persone dello
stesso sesso. In presenza di un diritto fondamentale spetta alla Corte costituzionale, o
al giudice di merito in via interpretativa, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il
godimento a tutti, tanto più se si considera che non si sta parlando di un divieto
normativo bensì di una mera prassi interpretativa.
Nel caso in esame, «realizzarsi pienamente come persona significa poter vivere fino in
fondo il proprio orientamento sessuale, scegliendo come partner di vita, allinterno
di una relazione giuridica qualificata qual è il matrimonio, una persona del proprio
sesso».
Pertanto linterpretazione che esclude le coppie formate da persone dello stesso
sesso dal matrimonio, ad avviso degli esponenti, costituisce un limite irragionevole
allesercizio della libertà personale, disconoscendo la capacità della persona di
scegliere ciò che è meglio per sé in una dimensione relazionale.
Le parti private richiamano, poi, la tesi secondo cui lart. 29 Cost. escluderebbe la
riconoscibilità giuridica delle coppie omosessuali, anche soltanto attraverso un istituto
alternativo al matrimonio, e ne sostengono linfondatezza, rilevando che il detto
articolo non può essere interpretato in modo da violare uno dei principii fondamentali
dellordinamento costituzionale, ossia il principio di eguaglianza. Dopo avere
argomentato diffusamente sul punto, anche in ordine ai profili economici
dellestensione del matrimonio alle coppie omosessuali, gli esponenti osservano che
nella nostra società, non più caratterizzata da unomogeneità sul piano culturale,
il principio di eguaglianza deve assumere una dimensione nuova, volta a favorire il
pluralismo e linclusione sociale. Con tale concezione contrasta un uso del diritto
che abbia come effetto di escludere un soggetto dal godimento di un diritto o libertà
fondamentale in virtù di una sua condizione personale. E ciò senza considerare la
contemporanea violazione dellart. 2 Cost., perché in tal modo simpedisce
lesercizio del diritto alla piena realizzazione di sé.
Inoltre, le parti private pongono laccento sulla normativa comunitaria e
internazionale già richiamata nellordinanza di rimessione.
Esse, poi, criticano la tesi secondo cui un giudice, fosse anche la Corte costituzionale,
non potrebbe spingersi fino al punto di accogliere la richiesta dei ricorrenti diretta ad
ottenere le pubblicazioni matrimoniali sul presupposto del riconoscimento del loro diritto
a sposarsi.
Ribadito che si è in presenza di una prassi interpretativa, derivante da elementi
testuali della legislazione ordinaria, risalente a ben prima dellentrata in vigore
della Costituzione, e che tale prassi contrasta (per quanto detto in precedenza) con norme
e principi supremi di rango costituzionale, gli esponenti sostengono che, nel caso in
esame, non si tratta di creare un istituto nuovo, o di affermare lesistenza di un
nuovo diritto (operazioni precluse al potere giudiziario), perché il diritto al
matrimonio sussiste già ed ha chiari connotati, ma, pur essendo un diritto fondamentale,
ne viene concesso il godimento soltanto alle persone eterosessuali.
Infine, sono richiamati alcuni passaggi argomentativi di Corti straniere, che si sono
occupate della tenuta costituzionale, nei rispettivi sistemi, del divieto di matrimonio
tra persone dello stesso sesso.
In chiusura, si chiede a questa Corte di acquisire unadeguata base informativa sul
numero di coppie formate da persone dello stesso sesso, che vivono sul territorio
italiano, e sullimpatto dellattuale prassi interpretativa, che esclude le
persone dello stesso sesso dal matrimonio, sul loro benessere psicosociale.
3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura
dello Stato, ha spiegato intervento nel presente giudizio di legittimità costituzionale
con atto depositato il 21 luglio 2009, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile e, comunque, manifestamente infondata.
La difesa dello Stato prende le mosse dal rilievo che la normativa riguardante
listituto del matrimonio, sia quella prevista dal diritto civile, sia quella di
rango costituzionale, si riferisce senzaltro allunione fra persone di sesso
diverso.
Il requisito della diversità del sesso, che si ricava direttamente dallart. 107
cod. civ., nonché da altre numerose disposizioni dello stesso codice, è tradizionalmente
e costantemente annoverato dalla dottrina e dalla giurisprudenza tra i requisiti
indispensabili per lesistenza del matrimonio. Infatti, ad avviso
dellAvvocatura generale, listituto del matrimonio nel nostro ordinamento si
configura come un istituto pubblicistico diretto a disciplinare determinati effetti, che
il legislatore tutela come diretta conseguenza di un rapporto di convivenza tra persone di
sesso diverso (filiazione, diritti successori, legge in tema di adozione).
Il richiamo allart. 2 Cost., operato dal rimettente, non sarebbe decisivo né
conferente.
Tale disposto, per costante interpretazione di questa Corte, «deve essere ricollegato
alle norme costituzionali concernenti singoli diritti e garanzie fondamentali, quando meno
nel senso che non esistono altri diritti fondamentali inviolabili che non siano
necessariamente conseguenti a quelli costituzionalmente previsti» (sentenza n. 98 del
1979), tra i quali non sarebbe compresa la pretesa azionata dai ricorrenti nel giudizio a
quo.
La collocazione dellart. 2 Cost. fra i principi fondamentali ed invece
la collocazione dellart. 29 nel titolo II tra i rapporti etico-sociali
costituirebbero non soltanto largomentazione testuale, ma anche
largomentazione più significativa per escludere la fondatezza dellassunto
contenuto nellordinanza di rimessione, non essendo ovviamente vietata nel nostro
ordinamento la convivenza tra persone dello stesso sesso. Infatti, la dottrina più
recente tende a ricondurre la tutela delle coppie omosessuali nellambito della
tutela delle coppie di fatto.
Non sussisterebbe alcuna violazione del principio di eguaglianza, di cui allart. 3
Cost., perché questo impone un uguale trattamento per situazioni uguali e trattamento
differenziato per situazioni di fatto difformi.
La difesa dello Stato osserva che la dottrina, nel commentare il citato art. 3, ha
ritenuto il divieto di discriminazione in base al sesso «in qualche misura meno rigido
rispetto ad altri», sia sul piano della correlazione di alcune distinzioni ad obiettive
differenze tra i sessi, sia sul piano normativo, nella misura in cui in Costituzione si
rinvengono norme idonee a giustificare, entro certi limiti, distinzioni fondate sul sesso,
«in particolare, gli articoli 29, 37 e 51».
La dottrina avrebbe anche ritenuto il richiamo al principio di ragionevolezza, espresso
nel medesimo art. 3 Cost., non pertinente nel caso in esame, perché un trattamento
normativo differenziato potrebbe ritenersi ragionevole, in quanto diretto a
realizzare altri e prevalenti valori costituzionali.
Neppure sarebbe pertinente il riferimento alla giurisprudenza in tema di illegittime
discriminazioni subite in precedenza dalle persone transessuali, perché il problema della
identità di sesso biologico in quellipotesi avrebbe assunto una
rilevanza diversa.
Quanto allart. 29 Cost., detta norma, stabilendo che «La Repubblica riconosce i
diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», delinea una
relazione biunivoca tra le nozioni in essa richiamate e, altresì, «vincola
il legislatore a tenere distinte la disciplina dellistituzione familiare da quelle
eventualmente dedicate a qualsiasi altro tipo di formazione sociale, ancorché avente
caratteri analoghi».
Ad avviso dellAvvocatura, in esito al dibattito sviluppatosi nellAssemblea
costituente in sede di elaborazione dellart. 29, si sarebbero delineate due
ricostruzioni circa il significato di tale norma.
La prima sottolinea il carattere pregiuridico dellistituto familiare, identificando
un solo modello univoco e stabile; la seconda attribuisce allart. 29 un contenuto
mutevole con levoluzione dei costumi sociali. Parte della dottrina, invece, ha
superato tale dicotomia, ritenendo che la norma faccia riferimento ad un modello di
famiglia che, per quanto suscettibile di sviluppi e cambiamenti, sia però caratterizzato
da un nucleo duro, che trova «il suo contenuto minimo e imprescindibile
nellelemento della diversità di sesso fra i coniugi» e perciò mantiene il
significato originario fissato nella Carta, senza mutarlo in maniera differente e distante
dalliniziale formulazione.
Infine, non sarebbe ravvisabile contrasto con lart. 117, primo comma, Cost., in
relazione ai vincoli derivanti dallordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
La difesa dello Stato premette che lordinamento comunitario non ha legiferato in
materia matrimoniale, ma si è limitato in varie risoluzioni ad indicare criteri e
principi, lasciando ai singoli Paesi membri la facoltà di adeguamento delle legislazioni
nazionali.
La libertà lasciata ai legislatori europei ha dato luogo, perciò, a molteplici forme di
tutela delle coppie omosessuali.
Non vi sarebbe contrasto con gli artt. 7, 9 e 21 della Carta di Nizza, parte integrante
del Trattato di Lisbona, in quanto proprio lart. 9, che riconosce il diritto di
sposarsi e di costituire una famiglia, rinvia alla legge nazionale per la determinazione
delle condizioni per lesercizio di tale diritto.
Per quel che riguarda gli obblighi internazionali e, in particolare, il rispetto della
CEDU, la citata normativa del codice civile italiano non appare in contrasto con gli artt.
8 (diritto al rispetto della vita familiare), 12 (diritto al matrimonio) e 14 (divieto di
discriminazione) della CEDU, dal momento che proprio lart. 12 non solo riafferma che
listituto del matrimonio riguarda persone di sesso diverso, ma rinvia alle leggi
nazionali per la determinazione delle condizioni per lesercizio del relativo
diritto.
In definitiva, al di là del carattere eterogeneo dei modelli di riconoscimento adottati
dagli Stati europei, lelemento che li accomuna sarebbe la centralità del
legislatore nel processo dinclusione delle coppie omosessuali nellambito
degli effetti legali delle discipline di tutela.
Peraltro, un intervento della Corte costituzionale di tipo manipolativo non sarebbe
realizzabile attraverso unoperazione lessicale di mera sostituzione delle parole
marito e moglie, con la parola coniugi, perché in
realtà si tratterebbe di operare un nuovo disegno del tessuto normativo codicistico, alla
luce di una norma costituzionale che proprio ad esso rimanda; e tale compito sarebbe
necessariamente riservato al legislatore.
4. - La Corte di appello di Trento, con laltra ordinanza indicata in epigrafe, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis cod. civ., nella
parte in cui, complessivamente valutati, non consentono agli individui di contrarre
matrimonio con persone dello stesso sesso.
La Corte territoriale premette di essere stata adita in sede di reclamo, ai sensi
dellart. 739 del codice di procedura civile, proposto da due coppie (ciascuna
formata da persone dello stesso sesso) avverso un decreto del Tribunale di Trento, che
aveva respinto lopposizione formulata dai reclamanti nei confronti di un
provvedimento dellufficiale di stato civile del Comune di Trento. Con tale
provvedimento il detto funzionario aveva rifiutato di procedere alle pubblicazioni di
matrimonio richieste dagli opponenti, non ritenendo ammissibile nellordinamento
italiano il matrimonio tra persone del medesimo sesso; e il rifiuto era stato giudicato
legittimo dal Tribunale.
La Corte rimettente, dopo aver ritenuto infondata la domanda principale diretta ad
ottenere lordine allufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni,
esamina la questione di legittimità costituzionale, in via subordinata proposta dai
reclamanti.
Dopo aver ricordato lordinanza del Tribunale di Venezia, la rimettente osserva che,
rispetto allepoca nella quale sono state emanate le norme disciplinanti il
matrimonio, «si è verificata uninarrestabile trasformazione della società e dei
costumi che ha portato al superamento del monopolio detenuto dal modello di famiglia
tradizionale ed al contestuale spontaneo sorgere di forme diverse di convivenza che
chiedono (talora a gran voce) di essere tutelate e disciplinate».
In questo quadro, ad avviso della Corte trentina è necessario chiedersi se
listituto del matrimonio, nellattuale disciplina, sia o meno in contrasto con
i principii costituzionali.
Linterrogativo si porrebbe, in particolare, rispetto al principio di eguaglianza di
cui allart. 3 Cost. In sostanza, poiché il diritto di contrarre matrimonio
costituisce «un momento essenziale di espressione della dignità umana (garantito
costituzionalmente dallart. 2 Cost. e, a livello sopranazionale, dagli artt. 12 e 16
della Dichiarazione Universale dei diritti delluomo del 1948, dagli artt. 8 e 12
CEDU e dagli artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione Europea
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), vi è da chiedersi se sia legittimo impedire
quello tra omosessuali ovvero se, invece, esso debba essere garantito a tutti, senza
discriminazioni derivanti dal sesso o dalle condizioni personali (quali
lorientamento sessuale), con conseguente obbligo dello Stato di intervenire in caso
di impedimenti allesercizio di esso».
Sarebbe innegabile che la questione sia rilevante ai fini della decisione, perché la
dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme disciplinanti il matrimonio,
nella parte in cui non consentono il matrimonio tra omosessuali, influirebbe in modo
determinante sullesito del giudizio a quo.
Inoltre, non si potrebbe sostenere che la questione sia manifestamente infondata, perché
«quanto sopra osservato non può essere superato da uninterpretazione secondo cui
il matrimonio deve e può essere consentito solo a coppie eterosessuali a ragione della
sua funzione sociale, principio secondo taluni ricavabile dallart. 29 Cost. (norma
che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio).
Detto principio, infatti, si limita a riconoscere alla famiglia un suo ruolo naturale, nel
senso che da un lato lo Stato non può prescindere da tale realtà sociale a cui tende per
natura la stragrande maggioranza degli individui e, dallaltro, afferma che la
famiglia è fondata sul matrimonio; ma certo esso non giunge ad escludere la tutela della
famiglia di fatto (che prescinde dal matrimonio) o ad affermare la funzione della famiglia
come granaio dello Stato».
Ad avviso della rimettente, «levoluzione legislativa e giurisprudenziale, molto ben
ricordata dal Tribunale di Venezia nellordinanza sopra citata, restituisce oggi un
concetto di famiglia che porta ad escludere che in forza dellart. 29 Cost. possa
darsi rilevanza solo alla famiglia legittima funzionalmente finalizzata alla capacità
procreativa dei coniugi sicché, semmai, è anche in relazione a tale norma di rango
costituzionale che la questione sollevata deve essere giudicata meritevole di attenzione
da parte del Giudice delle leggi».
5. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura
generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale con atto
depositato il 3 novembre 2009, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e,
comunque, infondata. La difesa dello Stato svolge argomenti analoghi a quelli esposti nel
giudizio promosso con lordinanza del Tribunale di Venezia.
6. - Si sono altresì costituite, con atto depositato il 2 novembre 2009, le parti private
nel giudizio promosso con lordinanza della Corte di appello di Trento, signori O. E.
e L. L. e signore Z. E. e O. M., dichiarando di ritenere ammissibile e fondata la
questione sollevata e chiedendone laccoglimento.
7. - In questultimo giudizio ha spiegato intervento, con atto depositato il 3
novembre 2009, lAssociazione radicale Certi Diritti, in persona del segretario e
legale rappresentante pro-tempore, che, richiamando gli obiettivi statutari
dellAssociazione medesima, ha dichiarato di ritenersi legittimata ad intervenire e
di ritenere ammissibili e fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate
dalla Corte dappello di Trento, riservandosi ogni ulteriore opportuna illustrazione
delle proprie difese e il deposito di ogni eventuale documentazione.
8.- Con atto depositato il 25 febbraio 2010 nel giudizio di legittimità costituzionale
promosso con la citata ordinanza della Corte di appello di Trento, hanno spiegato
intervento i signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z.
Gli intervenienti, tutti di sesso maschile, premettono che, con tre atti in pari data 5
novembre 2009, comunicati con lettere inviate l11 novembre 2009, lufficiale di
stato civile del Comune di Milano ha reso noto il rifiuto di procedere alle pubblicazioni
di matrimonio da loro richieste.
Essi osservano che linteresse proprio e diretto ad intervenire è sorto in data
successiva alla scadenza degli ordinari termini del giudizio costituzionale e per questo
motivo latto di intervento è depositato nel termine di venti giorni antecedenti la
data delludienza fissata per la discussione. Considerato che si tratta di
circostanza temporale indipendente dalla volontà dei ricorrenti e comprovata da documenti
formati dalla pubblica amministrazione, richiamato per quanto occorra in via analogica il
disposto dellart. 153, secondo comma, cod. proc. civ., essi affermano che
lintervento deve essere ritenuto tempestivo e chiedono, comunque, di essere rimessi
in termini.
Inoltre, essi affermano che lintervento deve essere ritenuto ammissibile, alla luce
delle innovazioni introdotte dalla Corte costituzionale, che ha espresso negli ultimi anni
un orientamento progressivamente favorevole allammissibilità, caso per caso,
«soprattutto laddove soggetti singoli o associazioni vantassero un rapporto diretto con
la questione di legittimità costituzionale in un processo che ha ad oggetto un interesse
pubblico: quello alla decisione sulla legittimità costituzionale della legge».
In questo quadro, linteresse diretto, specifico e concreto degli intervenienti alla
pronuncia di questa Corte non potrebbe essere posto in dubbio, perché la declaratoria di
fondatezza della questione consentirebbe di ottenere le pubblicazioni di matrimonio già
richieste e rifiutate dallufficiale di stato civile in base al rilievo
dellinammissibilità, nel vigente ordinamento, di matrimoni tra persone dello stesso
sesso.
Nel merito, gli intervenienti svolgono considerazioni analoghe a quelle già in precedenza
richiamate a sostegno della fondatezza della questione.
9. - In prossimità delludienza di discussione le parti private nei due giudizi di
legittimità costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
lAssociazione radicale Certi Diritti hanno depositato memorie a sostegno delle
rispettive richieste.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Venezia, con lordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in
riferimento agli articoli 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del
codice civile, «nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le
persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso
sesso».
Il giudice a quo premette di essere chiamato a pronunciare in un giudizio promosso da due
persone di sesso maschile, in opposizione, ai sensi dellart. 98 di detto codice,
avverso latto col quale lufficiale di stato civile del Comune di Venezia ha
rifiutato di procedere alla pubblicazione di matrimonio dagli stessi richiesta,
ritenendola in contrasto con la normativa vigente, costituzionale e ordinaria, in quanto
listituto del matrimonio, nellordinamento giuridico italiano, sarebbe
incentrato sulla diversità di sesso tra i coniugi.
Il Tribunale veneziano riferisce gli argomenti svolti dai ricorrenti, i quali hanno
rilevato che, nel vigente ordinamento, non esisterebbe una nozione di matrimonio, né un
suo divieto espresso tra persone dello stesso sesso. Essi si richiamano alla Costituzione
e alla Carta di Nizza, rimarcando che linterpretazione letterale delle norme del
codice civile, posta a fondamento del diniego delle pubblicazioni, sarebbe
costituzionalmente illegittima con particolare riguardo agli artt. 2, 3, 10, secondo
comma, e 29 Cost.
Tanto premesso, il rimettente rileva che, nellordinamento italiano, il matrimonio
tra persone dello stesso sesso non è previsto né vietato in modo espresso. Peraltro,
pure in assenza di una norma definitoria, «listituto del matrimonio, così come
previsto nellattuale ordinamento italiano, si riferisce indiscutibilmente solo al
matrimonio tra persone di sesso diverso». Ad avviso del Tribunale, il chiaro tenore delle
disposizioni del codice, regolatrici dellistituto in questione, non consentirebbe di
estenderlo anche a persone dello stesso sesso. Si tratterebbe di una forzatura non
consentita ai giudici (diversi da quello costituzionale), «a fronte di una consolidata e
ultramillenaria nozione di matrimonio come unione di un uomo e di una donna».
Daltra parte, secondo il Tribunale non si possono ignorare le rapide trasformazioni
della società e dei costumi, il superamento del monopolio detenuto dal modello di
famiglia tradizionale, la nascita spontanea di forme diverse (seppur minoritarie) di
convivenza, che chiedono protezione, si ispirano al modello tradizionale e, come quello,
mirano ad essere considerate e disciplinate. Nuovi bisogni, legati anche
allevoluzione della cultura e della civiltà, chiedono tutela, imponendo
unattenta meditazione sulla persistente compatibilità dellinterpretazione
tradizionale con i princìpi costituzionali.
Ciò posto, il Tribunale di Venezia, prendendo le mosse dal rilievo che il diritto di
sposarsi costituisce un diritto fondamentale della persona, riconosciuto a livello
sopranazionale ed in ambito nazionale (art. 2 Cost.), illustra le censure riferite ai
diversi parametri costituzionali evocati, pervenendo al convincimento sulla non manifesta
infondatezza della questione promossa, che inoltre giudica rilevante perché
lapplicazione delle norme censurate non è superabile nel percorso logico-giuridico
da compiere al fine di pervenire alla decisione della causa.
2. - La Corte di appello di Trento, con laltra ordinanza indicata in epigrafe, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis cod. civ., nella
parte in cui, complessivamente valutati, non consentono agli individui di contrarre
matrimonio con persone dello stesso sesso.
La Corte territoriale premette di essere stata adita in sede di reclamo, ai sensi
dellarticolo 739 del codice di procedura civile, proposto da due coppie (ciascuna
formata da persone dello stesso sesso) avverso il decreto del Tribunale di Trento, che
aveva respinto lopposizione formulata dai reclamanti nei confronti di un
provvedimento dellufficiale di stato civile del Comune di Trento. Con tale
provvedimento il detto funzionario aveva rifiutato di procedere alle pubblicazioni di
matrimonio richieste dagli opponenti, non ritenendo ammissibile nellordinamento
italiano il matrimonio tra persone del medesimo sesso; ed il rifiuto era stato giudicato
legittimo dal Tribunale.
La Corte rimettente, dopo aver ritenuto infondata la domanda principale diretta ad
ottenere lordine allufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni,
passa allesame della questione di legittimità costituzionale, in via subordinata
proposta dai reclamanti, svolgendo, in relazione alle censure prospettate, considerazioni
analoghe a quelle esposte dal Tribunale di Venezia.
3. - I due giudizi di legittimità costituzionale, avendo ad oggetto la medesima
questione, vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.
4. - In via preliminare, deve essere confermata lordinanza, adottata nel corso
delludienza pubblica ed allegata alla presente sentenza, con la quale sono stati
dichiarati inammissibili gli interventi dellAssociazione radicale Certi Diritti e
dei signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z. Ciò in
applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, richiamato
nellordinanza, secondo cui non sono ammissibili gli interventi, nel giudizio di
legittimità costituzionale in via incidentale, di soggetti che non siano parti nel
giudizio a quo, né siano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto
ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in causa e non semplicemente regolato, al
pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, avuto altresì riguardo
al rilievo che lammissibilità dellintervento ad opera di un terzo, titolare
di un interesse soltanto analogo a quello dedotto nel giudizio principale, contrasterebbe
con il carattere incidentale del detto giudizio di legittimità.
5. - La questione, sollevata dalle due ordinanze di rimessione, in riferimento
allart. 2 Cost., deve essere dichiarata inammissibile, perché diretta ad ottenere
una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata (ex plurimis: ordinanze n. 243 del
2009, n. 316 del 2008, n. 185 del 2007, n. 463 del 2002).
6. - Le dette ordinanze muovono entrambe dal presupposto che listituto del
matrimonio civile, come previsto nel vigente ordinamento italiano, si riferisce soltanto
allunione stabile tra un uomo e una donna. Questo dato emerge non soltanto dalle
norme censurate, ma anche dalla disciplina della filiazione legittima (artt. 231 e ss.
cod. civ. e, con particolare riguardo allazione di disconoscimento, artt. 235, 244 e
ss. dello stesso codice), e da altre norme, tra le quali, a titolo di esempio, si può
menzionare lart. 5, primo e secondo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898
(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nonché dalla normativa in materia
di ordinamento dello stato civile.
In sostanza, lintera disciplina dellistituto, contenuta nel codice civile e
nella legislazione speciale, postula la diversità di sesso dei coniugi, nel quadro di
«una consolidata ed ultramillenaria nozione di matrimonio», come rileva lordinanza
del Tribunale veneziano.
Nello stesso senso è la dottrina, in maggioranza orientata a ritenere che
lidentità di sesso sia causa dinesistenza del matrimonio, anche se una parte
parla di invalidità. La rara giurisprudenza di legittimità, che (peraltro, come obiter
dicta) si è occupata della questione, ha considerato la diversità di sesso dei coniugi
tra i requisiti minimi indispensabili per ravvisare lesistenza del matrimonio (Corte
di cassazione, sentenze n. 7877 del 2000, n. 1304 del 1990 e n. 1808 del 1976).
7. - Ferme le considerazioni che precedono, si deve dunque stabilire se il parametro
costituzionale evocato dai rimettenti imponga di pervenire ad una declaratoria
dillegittimità della normativa censurata (con eventuale applicazione dellart.
27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87 Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), estendendo alle unioni omosessuali la
disciplina del matrimonio civile, in guisa da colmare il vuoto conseguente al fatto che il
legislatore non si è posto il problema del matrimonio omosessuale.
8. - Lart. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili delluomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la
sua personalità e richiede ladempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.
Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o
complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di
relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è
da annoverare anche lunione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due
persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una
condizione di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla
legge il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.
Si deve escludere, tuttavia, che laspirazione a tale riconoscimento che
necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare
diritti e doveri dei componenti della coppia possa essere realizzata soltanto
attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. È sufficiente
lesame, anche non esaustivo, delle legislazioni dei Paesi che finora hanno
riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate.
Ne deriva, dunque, che, nellambito applicativo dellart. 2 Cost., spetta al
Parlamento, nellesercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di
garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte
costituzionale la possibilità dintervenire a tutela di specifiche situazioni (come
è avvenuto per le convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988).
Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la
necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella
della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di
ragionevolezza.
9. - La questione sollevata con riferimento ai parametri individuati negli artt. 3 e 29
Cost. non è fondata.
Occorre prendere le mosse, per ragioni di ordine logico, da questultima
disposizione. Essa stabilisce, nel primo comma, che «La Repubblica riconosce i diritti
della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», e nel secondo comma
aggiunge che «Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,
con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dellunità familiare».
La norma, che ha dato luogo ad un vivace confronto dottrinale tuttora aperto, pone il
matrimonio a fondamento della famiglia legittima, definita società naturale
(con tale espressione, come si desume dai lavori preparatori dellAssemblea
costituente, si volle sottolineare che la famiglia contemplata dalla norma aveva dei
diritti originari e preesistenti allo Stato, che questo doveva riconoscere).
Ciò posto, è vero che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere
cristallizzati con riferimento allepoca in cui la Costituzione entrò in
vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei princìpi costituzionali e,
quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni
dellordinamento, ma anche dellevoluzione della società e dei costumi. Detta
interpretazione, però, non può spingersi fino al punto dincidere sul nucleo della
norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non
considerati in alcun modo quando fu emanata.
Infatti, come risulta dai citati lavori preparatori, la questione delle unioni omosessuali
rimase del tutto estranea al dibattito svoltosi in sede di Assemblea, benché la
condizione omosessuale non fosse certo sconosciuta. I costituenti, elaborando lart.
29 Cost., discussero di un istituto che aveva una precisa conformazione ed
unarticolata disciplina nellordinamento civile. Pertanto, in assenza di
diversi riferimenti, è inevitabile concludere che essi tennero presente la nozione di
matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che, come sopra si è
visto, stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso
diverso. In tal senso orienta anche il secondo comma della disposizione che, affermando il
principio delleguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla
posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto
coniugale.
Questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via
ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di
abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad uninterpretazione
creativa.
Si deve ribadire, dunque, che la norma non prese in considerazione le unioni omosessuali,
bensì intese riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto.
Non è casuale, del resto, che la Carta costituzionale, dopo aver trattato del matrimonio,
abbia ritenuto necessario occuparsi della tutela dei figli (art. 30), assicurando parità
di trattamento anche a quelli nati fuori dal matrimonio, sia pur compatibilmente con i
membri della famiglia legittima. La giusta e doverosa tutela, garantita ai figli naturali,
nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima ed alla
(potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo
dallunione omosessuale.
In questo quadro, con riferimento allart. 3 Cost., la censurata normativa del codice
civile che, per quanto sopra detto, contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e
donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale. Ciò sia perché essa
trova fondamento nel citato art. 29 Cost., sia perché la normativa medesima non dà luogo
ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere
ritenute omogenee al matrimonio.
Il richiamo, contenuto nellordinanza di rimessione del Tribunale di Venezia, alla
legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di
sesso), non è pertinente.
La normativa ora citata sottoposta a scrutinio da questa Corte che, con sentenza n.
161 del 1985, dichiarò inammissibili o non fondate le questioni di legittimità
costituzionale allepoca promosse prevede la rettificazione
dellattribuzione di sesso in forza di sentenza del tribunale, passata in giudicato,
che attribuisca ad una persona un sesso diverso da quello enunciato dallatto di
nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali (art. 1).
Come si vede, si tratta di una condizione del tutto differente da quella omosessuale e,
perciò, inidonea a fungere da tertium comparationis. Nel transessuale, infatti,
lesigenza fondamentale da soddisfare è quella di far coincidere il soma con la
psiche ed a questo effetto è indispensabile, di regola, lintervento chirurgico che,
con la conseguente rettificazione anagrafica, riesce in genere a realizzare tale
coincidenza (sentenza n. 161 del 1985, punto tre del Considerato in diritto). La persona
è ammessa al matrimonio per lavvenuto intervento di modificazione del sesso,
autorizzato dal tribunale. Il riconoscimento del diritto di sposarsi a coloro che hanno
cambiato sesso, quindi, costituisce semmai un argomento per confermare il carattere
eterosessuale del matrimonio, quale previsto nel vigente ordinamento.
10. - Resta da esaminare il parametro riferito allart. 117, primo comma, Cost.
(prospettato soltanto nellordinanza del Tribunale di Venezia).
Il rimettente in primo luogo evoca, quali norme interposte, gli artt. 8 (diritto al
rispetto della vita privata e familiare), 12 (diritto al matrimonio) e 14 (divieto di
discriminazione) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo
e delle libertà fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955,
n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
delluomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del
Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952); pone
laccento su una sentenza della Corte europea dei diritti delluomo (in causa C.
Goodwin c. Regno Unito, 11 luglio 2002), che dichiarò contrario alla Convenzione il
divieto di matrimonio del transessuale (dopo loperazione) con persona del suo stesso
sesso originario, sostenendo lanalogia della fattispecie con quella del matrimonio
omosessuale; evoca altresì la Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali
dellUnione Europea) e, in particolare, lart. 7 (diritto al rispetto della vita
privata e familiare), lart. 9 (diritto a sposarsi ed a costituire una famiglia),
lart. 21 (diritto a non essere discriminati); menziona varie risoluzioni delle
Istituzioni europee, «che da tempo invitano gli Stati a rimuovere gli ostacoli che si
frappongono al matrimonio di coppie omosessuali ovvero al riconoscimento di istituti
giuridici equivalenti»; infine, segnala che nellordinamento di molti Stati, aventi
civiltà giuridica affine a quella italiana, si sta delineando una nozione di relazioni
familiari tale da includere le coppie omosessuali.
Ciò posto, si deve osservare che: a) il richiamo alla citata sentenza della Corte europea
non è pertinente, perché essa riguarda una fattispecie, disciplinata dal diritto
inglese, concernente il caso di un transessuale che, dopo loperazione, avendo
acquisito caratteri femminili (sentenza cit., punti 12-13) aveva avviato una relazione con
un uomo, col quale però non poteva sposarsi «perché la legge lha considerata come
uomo» (punto 95). Tale fattispecie, nel diritto italiano, avrebbe trovato disciplina e
soluzione nellambito della legge n. 164 del 1982. E, comunque, già si è notato che
le posizioni dei transessuali e degli omosessuali non sono omogenee (v. precedente
paragrafo 9); b) sia gli artt. 8 e 14 della CEDU, sia gli artt. 7 e 21 della Carta di
Nizza contengono disposizioni a carattere generale in ordine al diritto al rispetto della
vita privata e familiare e al divieto di discriminazione, peraltro in larga parte
analoghe. Invece gli articoli 12 della CEDU e 9 della Carta di Nizza prevedono
specificamente il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. Per il principio di
specialità, dunque, sono queste ultime le norme cui occorre fare riferimento nel caso in
esame.
Orbene, lart. 12 dispone che «Uomini e donne in età maritale hanno diritto di
sposarsi e di formare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti lesercizio
di tale diritto».
A sua volta lart. 9 stabilisce che «Il diritto di sposarsi e il diritto di
costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano
lesercizio».
In ordine a questultima disposizione va premesso che la Carta di Nizza è stata
recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sullUnione europea e del
Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009.
Infatti, il nuovo testo dellart. 6, comma 1, del Trattato sullUnione europea,
introdotto dal Trattato di Lisbona, prevede che «1. LUnione riconosce i diritti, le
libertà e i princìpi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dellUnione
europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso
valore giuridico dei trattati».
Non occorre, ai fini del presente giudizio, affrontare i problemi che lentrata in
vigore del Trattato pone nellambito dellordinamento dellUnione e degli
ordinamenti nazionali, specialmente con riguardo allart. 51 della Carta, che ne
disciplina lambito di applicazione. Ai fini della presente pronuncia si deve
rilevare che lart. 9 della Carta (come, del resto, lart. 12 della CEDU),
nellaffermare il diritto di sposarsi rinvia alle leggi nazionali che ne disciplinano
lesercizio. Si deve aggiungere che le spiegazioni relative alla Carta dei diritti
fondamentali, elaborate sotto lautorità del praesidium della Convenzione che
laveva redatta (e che, pur non avendo status di legge, rappresentano un indubbio
strumento di interpretazione), con riferimento al detto art. 9 chiariscono (tra
laltro) che «Larticolo non vieta né impone la concessione dello status
matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso».
Pertanto, a parte il riferimento esplicito agli uomini ed alle donne, è comunque decisivo
il rilievo che anche la citata normativa non impone la piena equiparazione alle unioni
omosessuali delle regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e donna.
Ancora una volta, con il rinvio alle leggi nazionali, si ha la conferma che la materia è
affidata alla discrezionalità del Parlamento.
Ulteriore riscontro di ciò si desume, come già si è accennato, dallesame delle
scelte e delle soluzioni adottate da numerosi Paesi che hanno introdotto, in alcuni casi,
una vera e propria estensione alle unioni omosessuali della disciplina prevista per il
matrimonio civile oppure, più frequentemente, forme di tutela molto differenziate e che
vanno, dalla tendenziale assimilabilità al matrimonio delle dette unioni, fino alla
chiara distinzione, sul piano degli effetti, rispetto allo stesso.
Sulla base delle suddette considerazioni si deve pervenire ad una declaratoria
dinammissibilità della questione proposta dai rimettenti, con riferimento
allart. 117, primo comma, Cost.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
a) dichiara inammissibile, in riferimento agli articoli 2 e 117, primo comma, della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107,
108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, sollevata dal Tribunale di Venezia e dalla
Corte di appello di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe;
b) dichiara non fondata, in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione la
questione di legittimità costituzionale degli articoli sopra indicati del codice civile
sollevata dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di appello di Trento con le medesime
ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14
aprile 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Allegato:
ordinanza letta alludienza del 23 marzo 2010
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto con
ordinanza della Corte di appello di Trento depositata il 29 luglio 2009 (n. 248 R.O. del
2009);
rilevato che in tale giudizio è intervenuta lAssociazione Radicale Certi Diritti,
in persona del Segretario e legale rappresentante p.t., con atto depositato il 3 novembre
2009;
che nel medesimo giudizio sono intervenuti, con atto depositato il 25 febbraio 2010, i
signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z., tutti di sesso
maschile;
che né lAssociazione Radicale, né i signori di cui allintervento in data 25
febbraio 2010 sono stati parti nel giudizio a quo;
che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio
incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei Ministri
e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale), le sole parti del
giudizio principale, mentre lintervento di soggetti estranei a questo è ammissibile
soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed
immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al
pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis: ordinanza
letta alludienza del 31 marzo 2009, confermata con sentenza n. 151 del 2009;
sentenze n. 94 del 2009, n. 96 del 2008, n. 245 del 2007; ordinanza n. 414 del 2007);
che lammissibilità dellintervento ad opera di un terzo, titolare di un
interesse soltanto analogo a quello dedotto nel giudizio principale contrasterebbe con il
carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto
laccesso delle parti a detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della
rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo;
che, pertanto, sia lintervento dellAssociazione Radicale Certi Diritti sia
quello spiegato con latto depositato il 25 febbraio 2010 devono essere dichiarati
inammissibili, indipendentemente dal carattere tardivo di questultimo (ordinanza n.
119 del 2008).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi dellAssociazione Radicale Certi Diritti e dei
signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
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