Mediazione familiare - Mediatore familiare -
Regione Lazio - Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della
mediazione familiare - illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, 4 e 6
della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 26 (Norme per la tutela dei minori e
la diffusione della cultura della mediazione familiare). Le norme che recano la
definizione generale del ruolo e della figura professionale del mediatore familiare, quale
professionista deputato a svolgere, anche su invito del giudice, un ruolo di compiuta
mediazione nei procedimenti di separazione della famiglia e della coppia
nellinteresse dei figli; prevedono e disciplinano la particolare figura di mediatore
familiare costituita dal coordinatore per la mediazione familiare (istituito presso ogni
ASL), del quale stabiliscono i compiti e le finalità, diretti da un lato a realizzare
progetti di politiche efficaci a tutela della famiglia e dallaltro a costituire un
punto di riferimento per i tribunali e i magistrati che si occupano di separazioni che
coinvolgono figli minori; istituiscono, presso lassessorato regionale competente in
materia di politiche sociali, lelenco regionale dei mediatori familiari e recano la
analitica disciplina dei requisiti per laccesso allelenco stesso si
porrebbero in contrasto con il principio fondamentale in materia di regolamento delle
professioni, in base al quale spetta esclusivamente allo Stato lindividuazione delle
figure professionali con i relativi profili e i titoli abilitanti (Corte Costituzionale
Sentenza n. 131 del 15 aprile 2010)
Corte Costituzionale Sentenza n. 131 del 15 aprile 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,
Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, 4 e 6 della legge
della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 26 (Norme per la tutela dei minori e la
diffusione della cultura della mediazione familiare) e dellart. 1 della legge della
Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 27 (Modifiche alla deliberazione legislativa approvata
dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2008, concernente Norme per la
tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare),
promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 febbraio
2009, depositato in cancelleria il 5 marzo 2009 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi
2009.
Visto latto di costituzione della Regione Lazio;
udito nelludienza pubblica del 9 marzo 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena;
uditi lavvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei
ministri e lavvocato Paolo Papanti-Pelletier per la Regione Lazio.
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso notificato il 27 febbraio 2009 e depositato il 5 marzo 2009, il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello
Stato, ha sollevato in via principale, a seguito di delibera governativa in data 20
febbraio 2009, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, 4 e 6
della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 26 (Norme per la tutela dei minori e
la diffusione della cultura della mediazione familiare), nonché delle disposizioni con
essi inscindibilmente connesse o dipendenti, e dellart. 1 della legge della Regione
Lazio 24 dicembre 2008, n. 27 (Modifiche alla deliberazione legislativa approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2008, concernente Norme per la
tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare),
affermandone il contrasto con lart. 117, terzo comma, della Costituzione, nella
parte in cui esso attribuisce allo Stato la competenza legislativa riguardo ai principi
fondamentali in materia di professioni.
Riferisce il ricorrente che la legge regionale n. 26 del 2008 si propone di disciplinare,
nellambito della Regione, le figure del mediatore familiare e del coordinatore per
la mediazione familiare, introducendo una nuova figura professionale non altrimenti
prevista da legge dello Stato. Lunico articolo della coeva legge regionale n. 27 del
2008 ha modificato lart. 6 della legge n. 26 del 2008, integrandone i commi 1 e 2 ed
eliminando il comma 3.
Specificamente, lart. 1, comma 2, della legge regionale n. 26 del 2008 reca la
definizione generale del ruolo e della figura professionale del mediatore familiare; gli
artt. 3 e 4, a loro volta, prevedono e disciplinano la particolare figura di mediatore
familiare costituita dal coordinatore per la mediazione familiare (istituito presso ogni
ASL), del quale stabiliscono i compiti e le finalità; lart. 6, infine, istituisce,
presso lassessorato regionale competente in materia di politiche sociali,
lelenco regionale dei mediatori familiari e reca lanalitica disciplina dei
requisiti per laccesso allelenco stesso.
Lart. 1 della legge regionale n. 27 del 2008, nel modificare lart. 6 della
legge regionale n. 26 del 2008, ha esteso anche ai laureati in pedagogia la possibilità
di iscriversi al suddetto elenco, mentre ha abrogato lincompatibilità tra
mediazione familiare ed esercizio di altre professioni o attività di impresa.
Ad avviso della difesa erariale, le disposizioni impugnate si propongono di individuare la
funzione e i compiti, anche di supporto ai tribunali, del mediatore familiare e del
coordinatore per la mediazione familiare, nonché, previa istituzione di un apposito
elenco regionale, gli specifici titoli di cui il mediatore familiare deve essere in
possesso per liscrizione allelenco e, di seguito, per lesercizio della
professione.
Secondo lAvvocatura, le norme denunciate sarebbero riconducibili alla materia delle
professioni, appartenente alla competenza legislativa concorrente, ai sensi
dellart. 117, terzo comma, Cost.
Il ricorrente ricorda che, secondo la giurisprudenza costituzionale, spetta allo Stato la
determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente previste
dallart. 117, terzo comma, Cost., mentre la legislazione regionale deve svolgersi
nel rispetto di quelli risultanti dalla normativa statale già in vigore; ed osserva che,
in base allart. 1, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei
principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dellart. 1 della legge 5
giugno 2003, n. 131), la potestà legislativa regionale si esercita relativamente alle
professioni individuate e definite dalla normativa statale.
Secondo la difesa erariale, lart. 155-sexies cod. civ., introdotto dalla legge 8
febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento
condiviso dei figli), ha soltanto previsto, ma non istituito, la figura professionale del
mediatore familiare, che difatti non é definita né disciplinata in alcuna legge statale.
La Regione osserva lAvvocatura avrebbe riservato a sé la
determinazione dei titoli professionali e dei correlativi contenuti della professione di
mediatore familiare e di coordinatore. Ciò emergerebbe in particolare dallart. 6
della legge n. 26 del 2008, che tra laltro equipara, ai fini della idoneità
alliscrizione nellelenco di mediatore familiare, titoli di natura
profondamente diversa perché conseguibili allesito di percorsi formativi differenti
e non assimilabili tra loro. Secondo la difesa erariale, non potrebbero infatti porsi
sullo stesso piano titoli conseguiti a seguito di percorso formativo di livello
universitario specialistico e titoli ottenuti mediante percorso formativo di livello
inferiore, qual è il titolo di formazione regionale conseguito allesito della
frequenza di un corso della durata di cinquecento ore. Tale situazione potrebbe peraltro
ingannare lutenza, inducendola a ritenere di livello universitario un mediatore
familiare munito invece del solo diploma regionale, con conseguente violazione del
principio di tutela dellutenza, che costituisce uno dei principi fondamentali
tutelati dalle leggi statali in materia di attività professionali.
2.- Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la Regione Lazio, che ha concluso per
linfondatezza della questione.
Secondo la difesa della Regione, il ricorso muoverebbe dal falso presupposto che la legge
regionale impugnata abbia introdotto e disciplinato una nuova professione: quella del
mediatore familiare e del coordinatore per la mediazione
familiare. In realtà, la legge regionale impugnata non avrebbe affatto né
introdotto né disciplinato una professione, ma avrebbe individuato una
figura professionale, cioè dotata di particolari competenze, destinata ad
essere impiegata nellambito di strutture pubbliche ed esercitante funzioni
pubblicistiche.
Secondo la difesa della Regione, la ratio che ispira lintero provvedimento normativo
è quella di delineare una figura professionale, non un
professionista lavoratore autonomo, operante nellambito della mediazione
familiare. Tale diversa prospettiva emergerebbe dallanalisi delle singole
disposizioni e, in particolare, di quelle che stabiliscono i compiti e le finalità del
coordinatore per la mediazione familiare: compiti e finalità di natura essenzialmente
pubblicistica, che, come tali, non sono e non possono essere attuati o perseguiti da un
professionista lavoratore autonomo.
In particolare, lart. 1, comma 2, della legge regionale n. 26 del 2008
evidenzierebbe laspetto pubblicistico già nella parte in cui prevede le modalità
di accesso allopera di tale soggetto. Si prescrive infatti che il mediatore
familiare possa essere sollecitato dalle parti a svolgere la sua opera. Tale
locuzione verbale afferma la Regione sarebbe indice del fatto che la legge
prevede, non già il conferimento di un mandato professionale nellambito di un
contratto di opera professionale, bensì che tale soggetto, il quale opera
allinterno di una struttura sanitaria (come chiarito dal successivo art. 3), possa
essere richiesto dalle parti di intervenire per adoperarsi nel senso indicato
dalla norma. La stessa disposizione prevede che lintervento del mediatore
professionale, oltre che sollecitato dalle parti, possa avvenire su invito del giudice o
dei servizi sociali comunali o dei consultori o del Garante dellinfanzia e
delladolescenza.
Anche lart. 3 della stessa legge regionale, nel disciplinare la figura del
coordinatore per la mediazione familiare, prevederebbe in realtà lattribuzione a
tale figura professionale di un vero e proprio ufficio pubblico.
Le finalità che il mediatore familiare è chiamato a svolgere in base allart. 4
della legge regionale sarebbero ben lontane dallesercizio di una professione, ai
sensi dellart. 117 Cost.
Quanto allart. 6 della legge regionale, è bensì vero osserva la Regione
che esso ha previsto un elenco regionale dei mediatori familiari, ma tale elenco
non può considerarsi istitutivo di una professione operante a livello regionale, perché
mancherebbero le caratteristiche proprie di unattività professionale di lavoro
autonomo. Secondo la difesa della Regione Lazio, la legge impugnata, pur avendo assegnato
al mediatore familiare funzioni (compiti e finalità) esclusivamente pubblicistiche, e pur
avendo previsto la sua collocazione presso ogni azienda unità sanitaria locale, non ha
tuttavia definito il tipo di rapporto che lega tale soggetto allente. La legge non
chiarisce infatti se il mediatore sia legato alle ASL da un rapporto di pubblico impiego
ovvero se egli abbia un rapporto basato, ad esempio, su un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa. Queste modalità attuative precisa la Regione
saranno chiarite da regolamenti attuativi. Intanto, lelenco di cui allart. 6
assolve essenzialmente la funzione di individuare una lista di soggetti, dotati di
particolari professionalità, dalla quale poter attingere per il loro inserimento
nellambito delle ASL o eventualmente di altri enti regionali. Un chiaro sintomo di
ciò sarebbe dato dal fatto che lopera di tale figura professionale è a carico
delle finanze della Regione, come si desume dallart. 8, che prescrive che le risorse
necessarie allapplicazione della presente legge sono individuate nei limiti delle
disponibilità finanziarie di cui al fondo per lattuazione del piano
socio-assistenziale regionale.
Dopo aver ricordato i caratteri essenziali delle professioni propriamente dette, alle
quali si riferisce lart. 117, terzo comma, Cost. ed alla cui base vi è un contratto
fra il professionista ed il cliente, la difesa della Regione ribadisce che
lattività del mediatore familiare non trova la sua fonte in un contratto di opera
intellettuale, bensì in un sollecito da parte degli interessati (cioè in una richiesta
di intervento, quale può rivolgersi solo ad una pubblica autorità) ovvero in un invito
del giudice o di enti pubblici. Si è, in ogni caso, ben lontani dal conferimento di un
mandato professionale di tipo privatistico. Inoltre, dal complesso delle norme regionali
emergerebbe che il mediatore familiare o il coordinatore per la mediazione familiare è,
in realtà, un ufficio, nel quale i singoli addetti svolgono la loro opera non in quanto
scelti dalle parti o dal giudice o dalle altre autorità, ma in quanto inseriti in
unorganizzazione gerarchicamente ordinata, nella quale non assume rilievo esterno
lintuitus personae del singolo operatore. Nel caso della legge in esame, si
riscontrerebbe, non lautonomia del professionista, ma, allopposto, un vincolo
ad agire secondo i compiti e le finalità, di cui agli artt. 3 e 4. Il mediatore familiare
avrà, al più, un ambito di discrezionalità, propria dellagire amministrativo,
nellambito di obiettivi rigidamente predeterminati. Tutta lattività che deve
svolgere il mediatore familiare è, infine, a beneficio della collettività e, solo
indirettamente, si riverbera sugli utenti del servizio.
Da ultimo, la Regione sottolinea che anche altre Regioni hanno emanato regolamenti per
disciplinare la professione di mediatore familiare.
3.-In prossimità delludienza lAvvocatura generale dello Stato ha depositato
una memoria illustrativa.
Considerato in diritto
1.-Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, 4 e 6 della legge della Regione Lazio 24
dicembre 2008, n. 26 (Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della
mediazione familiare), nonché delle disposizioni con essi inscindibilmente connesse o
dipendenti, e dellart. 1 della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 27
(Modifiche alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta
del 10 dicembre 2008, concernente Norme per la tutela dei minori e la diffusione
della cultura della mediazione familiare), denunciandone il contrasto con
lart. 117, terzo comma, della Costituzione.
Ad avviso del ricorrente, le citate disposizioni le quali: recano la definizione
generale del ruolo e della figura professionale del mediatore familiare, quale
professionista deputato a svolgere, anche su invito del giudice, un ruolo di compiuta
mediazione nei procedimenti di separazione della famiglia e della coppia
nellinteresse dei figli; prevedono e disciplinano la particolare figura di mediatore
familiare costituita dal coordinatore per la mediazione familiare (istituito presso ogni
ASL), del quale stabiliscono i compiti e le finalità, diretti da un lato a realizzare
progetti di politiche efficaci a tutela della famiglia e dallaltro a costituire un
punto di riferimento per i tribunali e i magistrati che si occupano di separazioni che
coinvolgono figli minori; istituiscono, presso lassessorato regionale competente in
materia di politiche sociali, lelenco regionale dei mediatori familiari e recano la
analitica disciplina dei requisiti per laccesso allelenco stesso si
porrebbero in contrasto con il principio fondamentale in materia di regolamento delle
professioni, in base al quale spetta esclusivamente allo Stato lindividuazione delle
figure professionali con i relativi profili e i titoli abilitanti.
2.-La questione è fondata.
2.1.- Con la legge n. 26 del 2008 la Regione Lazio pone una regolamentazione complessiva
della mediazione familiare, individuata secondo la definizione che ne dà
lart. 1 come il «percorso che sostiene e facilita la riorganizzazione della
relazione genitoriale nellambito di un procedimento di separazione della famiglia e
della coppia alla quale può conseguire una modifica delle relazioni personali tra le
parti», e si propone come obiettivi (art. 2) la tutela della «famiglia e della coppia
con prole come principale nucleo di socializzazione», il sostegno alla genitorialità, il
mantenimento, in caso di separazione, dellaffidamento dei figli «ad entrambi i
genitori, mediante lassunzione di accordi liberamente sottoscritti dalle parti che
tengano conto della necessità di tutelare linteresse morale e materiale dei
figli».
In questo quadro, con le norme impugnate (della stessa legge n. 26 del 2008 e della coeva
legge n. 27 del 2008, recante un articolo unico a modifica dellart. 6 della legge n.
26 del 2008) la Regione: (a) individua nel mediatore familiare colui che, «sollecitato
dalle parti o su invito del giudice o dei servizi sociali comunali o dei consultori o del
Garante dellinfanzia e delladolescenza, si adopera, nella garanzia della
riservatezza e in autonomia dallambito giudiziario, affinché i genitori elaborino
personalmente un programma di separazione soddisfacente per loro e per i figli, nel quale
siano specificati i termini della cura, delleducazione e della responsabilità verso
i figli minori»; (b) istituisce, presso ogni azienda sanitaria locale, «la figura del
coordinatore per la mediazione familiare avente la qualifica di mediatore familiare», con
il compito di «acquisire dati relativi alla condizione familiare attraverso indagini,
studi e ricerche presso gli enti locali, i tribunali, i servizi sociali, le associazioni
di volontariato, le forze dellordine, le scuole e i consultori», di coadiuvare la
Regione «nella progettazione di politiche efficaci di tutela della vita della famiglia e
della coppia e di sostegno alla genitorialità responsabile», di «costituire un punto di
riferimento prioritario per i tribunali», di avviare un dialogo con tutti coloro,
compresi i magistrati, che «si occupano di situazioni di separazione
disfunzionali che vedano il coinvolgimento di figli minori»; (c) stabilisce
le finalità del coordinatore per la mediazione familiare («rispondere alle esigenze di
ascolto e di aiuto che provengono dalle famiglie e dalle coppie»; offrire un punto di
riferimento «per la risoluzione dei conflitti relazionali, con particolare riferimento
alle fasi della separazione, del divorzio e della cessazione della convivenza»;
«raccordarsi con le istituzioni presenti sul territorio»; «garantire un supporto alla
progettazione di interventi e servizi sul territorio»; «identificare le aree a
rischio»; «attuare azioni positive per la promozione della pariteticità»); (d)
istituisce, «presso lassessorato regionale competente in materia di politiche
sociali, lelenco regionale dei mediatori professionali», stabilendo che ad esso
«possono iscriversi coloro che sono in possesso di laurea specialistica in discipline
pedagogiche psicologiche, sociali o giuridiche nonché di idoneo titolo universitario,
quale master, specializzazione o perfezionamento, di durata biennale, di mediatore
familiare oppure di specializzazione professionale conseguita a seguito della
partecipazione ad un corso, riconosciuto dalla Regione Lazio, della durata minima di
cinquecento ore»; «coloro che, in possesso della laurea specialistica in discipline
pedagogiche psicologiche, sociali o giuridiche alla data di entrata in vigore della
[
] legge, abbiano svolto per almeno due anni, nel quinquennio antecedente
lentrata in vigore della legge, attività di mediazione familiare da comprovare
sulla base di idonea documentazione».
2.2.- Limpianto complessivo, lo scopo ed il contenuto precipuo delle disposizioni
impugnate rendono palese che loggetto di esse deve essere ricondotto propriamente
alla materia concorrente delle professioni (art. 117, terzo comma, Cost.).
Nello scrutinio di disposizioni legislative regionali aventi ad oggetto la
regolamentazione di attività di tipo professionale, questa Corte ha ripetutamente
affermato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle
professioni deve rispettare il principio secondo cui lindividuazione
delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per
il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle
Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la
realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera di
singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale,
invalicabile dalla legge regionale» (sentenze n. 153 e n. 424 del 2006, n. 57 del 2007,
n. 138 e n. 328 del 2009). Ha, altresì, precisato che la «istituzione di un registro
professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno già, di
per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza
regionale» (sentenze n. 93 del 2008, n. 138 e n. 328 del 2009).
Ora, la legislazione statale, con lart. 155-sexies del codice civile, aggiunto dalla
legge 8 febbraio 2006, n. 54, ha soltanto accennato alla attività di mediazione
familiare, senza prevedere alcuna specifica professione, stabilendo che «qualora ne
ravvisi lopportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso,
può rinviare ladozione dei provvedimenti di cui allart. 155 per consentire
che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo,
con particolare riferimento alla tutela dellinteresse morale e materiale dei
figli», ma, a tuttoggi, non ha introdotto la figura professionale del mediatore
familiare, né stabilito i requisiti per lesercizio dellattività.
Le disposizioni denunciate danno una definizione della mediazione familiare, disciplinano
le caratteristiche del mediatore familiare e stabiliscono gli specifici requisiti per
lesercizio dellattività, con la previsione di un apposito elenco e delle
condizioni per la iscrizione in esso. Ma, così facendo, invadono una competenza
sicuramente statale.
Non pare dubbio, infatti, che, attraverso la predetta disciplina, siano stati individuati
i titoli abilitanti per lo svolgimento in ambito regionale della professione di mediatore
familiare, in tal modo travalicando, secondo quanto dianzi precisato, gli ambiti di
competenza legislativa regionale in materia di professioni.
Non rileva la circostanza sottolineata dalla difesa della resistente che il
mediatore familiare non sarebbe un professionista autonomo, ma una figura professionale,
legata alla Regione, alla quale sarebbero affidati compiti e funzioni di rilievo
pubblicistico.
Per un verso, infatti, la competenza dello Stato ad individuare i profili professionali ed
i requisiti necessari per il relativo esercizio spetta anche quando lattività
professionale sia destinata a svolgersi in forma di lavoro dipendente (artt. 1, comma 3, e
2, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30, recante Ricognizione dei principi
fondamentali in materia di professioni, ai sensi dellart. 1 della legge 5 giugno
2003, n. 131); per laltro, «lindividuazione di una specifica area
caratterizzante la professione è ininfluente ai fini della regolamentazione
delle competenze derivante dallapplicazione nella materia in esame del terzo comma
dellart. 117 Cost.» (sentenza n. 40 del 2006, nonché, tra le altre, sentenze n.
355 e n. 424 del 2005). Su tali premesse,
questa Corte (sentenza n. 153 del 2006) ha già dichiarato lillegittimità
costituzionale di una normativa regionale che disciplinava figure professionali alle quali
la Regione faceva ricorso per il funzionamento del sistema integrato di interventi e
servizi sociali.
3.- Lintera legge regionale n. 26 del 2008 è inscindibilmente connessa, per il suo
contenuto, con le disposizioni specificamente censurate dal ricorrente e pertanto la
declaratoria di illegittimità costituzionale deve essere estesa, in via consequenziale,
anche agli artt. 1, comma 1, 2, 5, 7 e 8, non oggetto di impugnazione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara lillegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, 4 e 6 della
legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 26 (Norme per la tutela dei minori e la
diffusione della cultura della mediazione familiare);
2) dichiara lillegittimità costituzionale dellart. 1 della legge della
Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 27 (Modifiche alla deliberazione legislativa approvata
dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2008, concernente Norme per la
tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare);
3) dichiara, ai sensi dellart. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
lillegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 1, comma 1, 2, 5, 7
e 8 della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 26.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
aprile 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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