| Giudizio di legittimita' costituzionale in via
incidentale. Parlamento - Intercettazioni «casuali» di conversazioni o comunicazioni di
un membro del Parlamento - Utilizzazione in procedimento penale nei confronti dello stesso
parlamentare interessato subordinata all'autorizzazione della Camera di appartenenza -
Eccezione di inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza o per il carattere
ipotetico del quesito - Reiezione. - Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, comma 2. -
Costituzione, artt. 3, 24 e 112. Parlamento - Intercettazioni «casuali» di conversazioni
o comunicazioni di un membro del Parlamento - Utilizzazione in procedimento penale nei
confronti dello stesso parlamentare interessato subordinata all'autorizzazione della
Camera di appartenenza - Eccezione di inammissibilita' della questione per formulazione
incerta e contraddittoria del quesito - Reiezione. - Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6,
comma 2. - Costituzione, artt. 3, 24 e 112. Parlamento - Intercettazioni «casuali» di
conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento - Utilizzazione in procedimento
penale nei confronti dello stesso parlamentare interessato subordinata all'autorizzazione
della Camera di appartenenza - Denunciata ingiustificata disparita' di trattamento
rispetto alla generalita' dei cittadini, nonche' asserita lesione del diritto di difesa
della persona offesa e del principio di obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale
- Carente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza -
Inammissibilita' della questione. - Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, comma 2. -
Costituzione, artt. 3, 24 e 112. (GU n. 13 del 31-3-2010 )
Corte Costiduzionale sentenza n. 113 del 22 marzo 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,
Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 6, comma 2, della legge 20
giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per lattuazione dellart. 68 della
Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello
Stato), promosso dal Tribunale di Roma - Collegio per i reati ministeriali nel
procedimento penale a carico di A. P. S. ed altri con ordinanza del 27 febbraio 2009,
iscritta al n. 152 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, prima serie speciale, dellanno 2009.
Visto latto di costituzione di A. P. S. nonché latto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 15 dicembre 2009 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;
uditi lavvocato Paola Balducci per A. P. S. e lavvocato dello Stato Massimo
Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 27 febbraio 2009, il Collegio per i reati ministeriali presso
il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellart. 6, comma 2, della
legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per lattuazione dellart. 68 della
Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello
Stato), «nella parte in cui prevede lobbligo per il giudice per le indagini
preliminari di richiedere alla Camera di appartenenza lautorizzazione
allutilizzo delle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni cui ha preso
parte un membro del Parlamento».
Il Collegio rimettente riferisce, in punto di fatto, che, a seguito delle intercettazioni
telefoniche ed ambientali disposte nellambito di una «complessa attività
investigativa» svolta dalla Procura della Repubblica di Potenza nei confronti di due
imprenditori, sarebbero emersi plurimi episodi di corruzione da parte di uno degli
indagati nei confronti di un membro della Camera dei deputati, allepoca Ministro
dellambiente, con il coinvolgimento «sia pure in misura minore»
anche di un senatore.
Ai sensi dellart. 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche agli
articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1
e norme in materia di procedimenti per i reati di cui allarticolo 96 della
Costituzione), gli atti erano stati quindi trasmessi al Collegio rimettente, il quale
espletati alcuni atti di indagine aveva tenuto ludienza camerale
prevista dallart. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, con riferimento alle
disposizioni dellart. 268, comma 6, cod. proc. pen. (cosiddetta udienza stralcio,
per la selezione, secondo le indicazioni fornite dalle parti, delle conversazioni
intercettate da utilizzare, previa loro formale trascrizione in contraddittorio).
In base al citato art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, ove il giudice per le
indagini preliminari ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, effettuate «nel corso
di procedimenti riguardanti terzi», «decide con ordinanza e richiede, entro i dieci
giorni successivi, lautorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento
appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state
intercettate». Avendo ritenuta necessaria lutilizzazione della maggior parte delle
intercettazioni eseguite tra cui quelle relative ai due parlamentari il
Collegio rimettente dovrebbe, dunque, richiedere alle Camere di appartenenza la relativa
autorizzazione.
Il Collegio dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale della previsione di tale
obbligo sotto plurimi profili.
Quanto alla propria legittimazione a sollevare la questione, il rimettente rileva che
come riconosciuto dalla giurisprudenza tanto costituzionale che di legittimità
il collegio per i reati ministeriali cumula, nei procedimenti di sua competenza, le
funzioni di pubblico ministero e di giudice per le indagini preliminari; mentre è la
stessa norma censurata a prevedere che lautorizzazione in discorso debba essere
richiesta dal giudice per le indagini preliminari, confermando così che, in tale veste,
il collegio per i reati ministeriali opera nellesercizio di funzioni
giurisdizionali.
Ciò premesso, il rimettente ricorda come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 390
del 2007, abbia dichiarato lillegittimità costituzionale dellart. 6, commi 2,
5 e 6, della legge n. 140 del 2003, nella parte in cui stabiliva che, in caso di diniego
dellautorizzazione da parte della Camera, la documentazione delle intercettazioni
«casuali» di conversazioni o comunicazioni di membri del Parlamento dovesse essere
immediatamente distrutta e fosse comunque inutilizzabile anche nei confronti di soggetti
diversi dal parlamentare.
Chiarendo i rapporti tra le ipotesi regolate dagli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del
2003, la citata sentenza ha rilevato che la prima delle due disposizioni, nel richiedere
lautorizzazione preventiva della Camera per lesecuzione delle intercettazioni
nei confronti di membri del Parlamento, si riferisce alle intercettazioni sia «dirette»
che «indirette»: tanto, cioè, alle intercettazioni effettuate su utenze o in luoghi
riferibili ad un parlamentare, quanto a quelle che, pur operate su utenze o in luoghi
nella disponibilità di terzi, mirano comunque a captare le comunicazioni del soggetto
politico. Di contro, come si desume dalla clausola di riserva iniziale («fuori delle
ipotesi previste dallart. 4»), lart. 6, nel prevedere unautorizzazione
successiva per lutilizzazione delle intercettazioni, ha di mira le intercettazioni
«casuali» o «fortuite»: ossia le captazioni avvenute occasionalmente nel corso di
intercettazioni che hanno come destinataria una terza persona.
Sempre in base alla sentenza n. 390 del 2007, tale seconda disposizione, a differenza
della prima, non trova copertura nellart. 68, terzo comma, Cost., il quale
richiedendo lautorizzazione della Camera per «sottoporre» i membri del Parlamento
ad intercettazioni ha riguardo al solo assenso preventivo, e non anche ad un
controllo a posteriori sullutilizzazione di unintercettazione già eseguita.
Nel sistema costituzionale, inoltre, le norme che prevedono immunità o prerogative a
tutela della funzione parlamentare, in deroga al principio di parità di trattamento
davanti alla giurisdizione, vanno interpretate nel senso più aderente al testo normativo,
non essendone consentita, per il loro carattere eccezionale, lestensione a casi non
espressamente regolati.
Escluso, dunque, che la norma impugnata sia costituzionalmente imposta, essa non potrebbe
considerarsi neppure secondo il Collegio rimettente costituzionalmente
consentita.
Come emergerebbe anche dal riferimento alla «tutela della riservatezza», presente nel
comma 1 dello stesso art. 6, detta disposizione sarebbe infatti volta a salvaguardare la
riservatezza del parlamentare, ponendolo al riparo dalla «disinvolta diffusione, anche a
mezzo della stampa, dei contenuti dei colloqui intercettati».
Ad avviso del giudice a quo, tuttavia, la riservatezza del parlamentare non potrebbe
ricevere una tutela rafforzata rispetto a quella di cui gode la generalità dei cittadini:
giacché, al contrario, il rappresentante del popolo dovrebbe ritenersi semmai
maggiormente esposto a limitazioni della propria sfera privata, per consentire un più
penetrante controllo da parte dellopinione pubblica. Ma anche a non voler aderire a
tale tesi, la protezione della riservatezza delluomo politico non potrebbe comunque
eccedere quella degli altri consociati, posto che, per un verso secondo quanto
affermato anche dalla Corte europea dei diritti delluomo (sentenza 17 luglio 2003,
nella causa Craxi contro Italia) luomo politico ha i medesimi diritti
connessi alla privacy di ogni altro soggetto, quanto ai fatti estranei allesercizio
delle sue funzioni; e, per altro verso come rimarcato dalla Corte costituzionale
nella citata sentenza n. 390 del 2007 il fenomeno patologico della diffusione sulla
stampa del contenuto delle intercettazioni incide, di per sé, sulla generalità dei
cittadini.
In conclusione, quindi, la norma censurata introdurrebbe una garanzia non solo non
prevista dallart. 68, terzo comma, Cost., ma anche ingiustificata rispetto al
trattamento riservato alla generalità dei consociati e, come tale, lesiva del principio
di eguaglianza (art. 3 Cost.).
La protezione accordata alla riservatezza del parlamentare sarebbe, inoltre, di tale
ampiezza da travolgere ogni interesse contrario, giungendo ad eliminare dal panorama
processuale, tramite la sanzione di inutilizzabilità, una prova legittimamente formata e
spesso decisiva: donde una concorrente lesione tanto del diritto di difesa della persona
offesa (art. 24 Cost.), quanto del principio di obbligatorietà dellesercizio
dellazione penale (art. 112 Cost.), stante il possibile pregiudizio
allinteresse pubblico allaccertamento di gravi delitti.
La questione risulterebbe, altresì, rilevante, trattandosi, nella specie, di
intercettazioni «casuali», e non già «indirette». Il procedimento a quo era stato,
infatti, originariamente instaurato nei confronti di un imprenditore lucano e solo
allesito delle prime indagini esteso ad altro imprenditore; indi, dalle
intercettazioni disposte sulle utenze in uso al secondo era emerso in modo del
tutto fortuito il coinvolgimento dei due parlamentari.
2. Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, chiedendo che
la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.
Ad avviso della difesa erariale, la questione sarebbe inammissibile almeno per
quanto attiene alle censure relative agli artt. 3 e 112 Cost. in quanto formulata
in modo contraddittorio e in termini ipotetici, dando, cioè, per scontato che le
intercettazioni in esame forniscano contributi probatori decisivi e che
lautorizzazione alla loro utilizzazione venga negata dalla Camera: il che, al
contrario, non sarebbe affatto certo.
In ogni caso, la sentenza n. 390 del 2007 non avrebbe affatto indirizzato la risoluzione
del dubbio di costituzionalità nella direzione indicata dal rimettente. Con essa,
infatti, la Corte costituzionale ha evidenziato che solo «di regola»
lintercettazione fortuita non incide sul bene tutelato dallart. 68, terzo
comma, Cost. (lindipendenza del potere legislativo da quello giudiziario), lasciando
così intendere che detta incidenza non può essere pregiudizialmente esclusa. Né,
daltra parte, potrebbe trascurarsi la circostanza che la distinzione pure
teoricamente chiarissima tra intercettazioni «indirette» e «fortuite»,
tracciata dalla citata pronuncia, abbia, in concreto, confini estremamente labili.
Alla stregua di ciò, anche a ritenere che il vaglio successivo delle Camere sulle
intercettazioni «occasionali» non sia costituzionalmente imposto, esso sarebbe comunque
costituzionalmente consentito, ed anzi perfettamente coerente con il dettato ed i fini
della norma costituzionale. Nessuna lesione risulterebbe pertanto ravvisabile, né in
rapporto allart. 3 Cost. essendo la diversità di regime rispetto al comune
cittadino giustificata dalle particolari esigenze di tutela, non tanto del parlamentare,
quanto del potere legislativo né in riferimento agli artt. 24 e 112 Cost.
3. Si è costituito, altresì, A. P. S., persona sottoposta alle indagini nel
procedimento a quo, eccependo linammissibilità della questione per difetto di
rilevanza, in quanto sollevata dal rimettente prima di aver richiesto alle Camere
lautorizzazione allutilizzazione delle intercettazioni, e dunque quando è
ancora incerto il relativo diniego, dal quale soltanto scaturirebbe la preclusione
allimpiego delle intercettazioni stesse.
Considerato in diritto
1. Il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma dubita, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, della legittimità costituzionale
dellart. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per
lattuazione dellart. 68 della Costituzione nonché in materia di processi
penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella parte in cui richiede
lautorizzazione della Camera di appartenenza ai fini dellutilizzazione delle
intercettazioni «casuali» di conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento,
anche quando si tratti di utilizzazione nei confronti dello stesso parlamentare
interessato (lincostituzionalità con riguardo allutilizzazione nei confronti
di terzi essendo già stata dichiarata con la sentenza n. 390 del 2007).
A parere del rimettente, la norma censurata introdurrebbe una garanzia a tutela della
riservatezza dei parlamentati non solo non prevista dallart. 68, terzo comma, Cost.
conformemente a quanto già affermato dalla Corte costituzionale con la citata
sentenza n. 390 del 2007 ma anche ingiustificata rispetto al trattamento riservato
alla generalità dei cittadini e, come tale, lesiva del principio di eguaglianza. Anche a
non aderire alla tesi secondo cui il rappresentante del popolo sarebbe da considerare
maggiormente esposto a limitazioni della riservatezza, per garantire un più penetrante
controllo dellopinione pubblica, risulterebbe infatti dirimente la considerazione
che il fenomeno patologico che la norma mira a contrastare ossia la «disinvolta
diffusione, anche a mezzo della stampa, dei contenuti dei colloqui intercettati»
coinvolge, allo stesso modo, tutti i consociati.
La protezione accordata alla riservatezza del parlamentare sarebbe, inoltre, di tale
ampiezza da travolgere ogni interesse contrario, comportando leliminazione dal
panorama processuale, tramite la sanzione di inutilizzabilità, di una prova
legittimamente formata e spesso decisiva. Di qui una concomitante lesione tanto del
diritto di difesa della persona offesa (art. 24 Cost.), quanto del principio di
obbligatorietà dellesercizio dellazione penale (art. 112 Cost.), a causa del
possibile pregiudizio allinteresse pubblico allaccertamento di gravi delitti.
2. Le eccezioni di inammissibilità della questione formulate dallAvvocatura
generale dello Stato e dalla parte privata non sono fondate.
Quanto, infatti, alleccepita inammissibilità per difetto di rilevanza o per
carattere ipotetico del quesito, occorre osservare che a differenza che nel caso
esaminato da questa Corte nella sentenza n. 390 del 2007 il Collegio rimettente non
si duole della disciplina degli effetti del diniego di autorizzazione, ma della stessa
previsione dellobbligo di richiederla. Di conseguenza, il rimettente ha
correttamente sollevato la questione prima di proporre la richiesta di autorizzazione:
iniziativa, questa, che, comportando lapplicazione della norma censurata, avrebbe
determinato lesaurimento del potere decisorio del giudice a quo sul punto.
Lulteriore eccezione dellAvvocatura dello Stato, inerente alla formulazione
«in maniera incerta» e «contraddittoria» del quesito, risulta sostanzialmente
immotivata, e comunque priva di riscontro nel tessuto argomentativo dellordinanza di
rimessione.
3. La questione è, nondimeno, inammissibile per una diversa ragione.
3.1. In via preliminare, va osservato che il Collegio rimettente non prende affatto
in considerazione la circostanza che, nei procedimenti per i reati ministeriali indicati
allart. 96 Cost. (quale è quello devoluto nella specie al Collegio medesimo),
lautorizzazione parlamentare (preventiva) allesecuzione delle
«intercettazioni telefoniche» non solo nei confronti del Presidente del Consiglio
dei ministri e dei ministri, ma anche degli «altri inquisiti» che siano membri del
Parlamento è autonomamente prevista da una norma costituzionale distinta
dallart. 68, terzo comma, Cost. (lart. 10, comma 1, della legge costituzionale
16 gennaio 1989, n. 1).
3.2. Peraltro, anche a voler ritenere che tale circostanza non escluda
allorché il Ministro abbia la qualità di membro del Parlamento e, in ogni caso, rispetto
al parlamentare coindagato nel reato ministeriale loperatività della
distinta guarentigia (autorizzazione postuma) prevista dallart. 6 della
legge n. 140 del 2003 con riguardo alle intercettazioni «casuali», la rilevanza della
questione resta comunque subordinata alla effettiva possibilità di qualificare come tali
le captazioni foniche di cui si discute nel procedimento a quo.
Come chiarito, infatti, da questa Corte con la sentenza n. 390 del 2007, la disciplina
dellautorizzazione preventiva, delineata dallart. 4 della legge n. 140 del
2003 in attuazione dellart. 68, terzo comma, Cost. (ma il discorso è riferibile,
mutatis mutandis, anche allart. 10, comma 1, della legge cost. n. 1 del 1989,
caratterizzato da analoga formulazione), deve trovare applicazione «tutte le volte in cui
il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dellattività di
captazione»: dunque, non soltanto quando siano sottoposti ad intercettazione utenze o
luoghi appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità (intercettazioni
«dirette»), ma anche quando lo siano utenze o luoghi di soggetti diversi, che possono
tuttavia «presumersi frequentati dal parlamentare» (intercettazioni «indirette»). In
altre parole, ciò che conta «non è la titolarità o la disponibilità dellutenza
captata, ma la direzione dellatto di indagine»: «se questultimo è volto, in
concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare,
lintercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il
procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi».
La disciplina dellautorizzazione successiva, prevista dallimpugnato art. 6, si
riferisce, per converso, unicamente alle intercettazioni «casuali» (o «fortuite»):
rispetto alle quali, cioè «proprio per il carattere imprevisto
dellinterlocuzione del parlamentare» «lautorità giudiziaria non
potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di
appartenenza» (sentenza n. 390 del 2007).
3.3. Il giudice a quo asserisce, in effetti, che nel caso di specie si sarebbe al
cospetto di intercettazioni «casuali»: ma lo fa muovendo da una non condivisibile
interpretazione di tale concetto.
Il Collegio rimettente mostra, cioè, di ritenere che loriginaria assenza
dellintento di captare le conversazioni di un parlamentare, in sede di
sottoposizione a controllo di una determinata utenza nella disponibilità di terzi, valga
a qualificare indefinitamente come «casuali» le intercettazioni di comunicazioni del
membro del Parlamento operate su detta utenza (se non, addirittura, più ampiamente,
nellambito di quel procedimento su utenze non del parlamentare, quali che siano). Il
giudice a quo desume, infatti, la natura «casuale», e non «indiretta», delle
intercettazioni in questione dalla circostanza che il procedimento a quo ha tratto origine
da una «complessa attività investigativa», avente come originario obbiettivo un
imprenditore lucano e poi estesa ad altro imprenditore; attività investigativa nel cui
ambito erano state disposte intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle quali soltanto
sarebbe emerso il «coinvolgimento» dei due parlamentari e soprattutto
dellallora Ministro dellambiente in tutta una serie di episodi di
corruzione a favore del secondo imprenditore, cui il Ministro risultava legato da
«rapporti di amicizia e di interessenze illecite».
Da tale narrazione si desume che si tratta di una attività di captazione articolata e
prolungata nel tempo: situazione nella quale la verifica dell«occasionalità»
delle intercettazioni deve farsi, di necessità, particolarmente stringente. Ove, infatti,
nel corso dellattività di intercettazione emergano, non soltanto rapporti di
interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di
reità nei confronti di questultimo, non si può trascurare leventualità che
intervenga, nellautorità giudiziaria, un mutamento di obbiettivi: nel senso che
in ragione anche dellobbligo di perseguire gli autori dei reati le
ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate, nelle strategie investigative
dellorgano inquirente, a captare non più (soltanto) le comunicazioni del terzo
titolare dellutenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare, per
accertarne le responsabilità penali. Quando ciò accadesse, ogni «casualità» verrebbe
evidentemente meno: le successive captazioni delle comunicazioni del membro del
Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero mirate (e, con ciò,
«indirette»), esigendo quindi lautorizzazione preventiva della Camera, ai sensi
dellart. 4.
Di tale problema verificare, cioè, se (ed eventualmente quando), nel caso di
specie, i parlamentari interessati possano essere divenuti bersaglio indiretto delle
attività di intercettazione il giudice rimettente non si fa, per contro, carico:
profilo per il quale la motivazione sulla rilevanza della questione e la descrizione della
fattispecie concreta si presentano inadeguate.
3.4. Non giova, al riguardo, obiettare che ove pure, dopo la
comparsa dei parlamentari, lautorità giudiziaria abbia inteso
proseguire le intercettazioni (anche) al fine di captare indirettamente le loro
comunicazioni la prima o le prime fra le intercettazioni delle conversazioni dei
soggetti politici resterebbero comunque «casuali», onde, in relazione a esse, la
questione risulterebbe in ogni caso rilevante.
Da un lato, infatti, una drastica riduzione del numero delle intercettazioni ricadenti nel
regime dellart. 6 per essere tutte le altre radicalmente inutilizzabili, per
il mancato rispetto dellart. 4 imporrebbe al rimettente di rivedere
lapprezzamento circa leffettiva necessità di utilizzare le intercettazioni in
discorso nellambito del procedimento principale: necessità che, ai sensi dello
stesso art. 6, costituisce il presupposto affinché insorga lobbligo di richiedere
lautorizzazione ivi prevista. Né varrebbe osservare, in contrario, che se una tale
necessità è già stata affermata dal rimettente per linsieme delle
intercettazioni, lo è stata anche per le singole unità che lo compongono (ivi comprese,
dunque, la prima o le prime, sul piano cronologico). Un conto, infatti, è che si discuta
di un complesso di intercettazioni, che si cementano tra loro fornendo un
complessivo quadro indiziario; altra cosa è che il problema riguardi pochissime, o
addirittura una singola intercettazione fra le tante, la quale, isolatamente considerata,
potrebbe risultare carente dei connotati che valgono a costituire la necessità di
utilizzazione, in rapporto allo specifico provvedimento che il giudice a quo è chiamato
ad adottare.
Al di là di ciò, peraltro, e ancora più a monte, il Collegio rimettente non afferma
neppure, in modo espresso ed inequivoco, che il «coinvolgimento» dei parlamentari sia
emerso, per la prima volta, a seguito della diretta e personale interlocuzione dei
parlamentari medesimi con uno dei soggetti sottoposti a intercettazione
interlocuzione necessaria affinché divenga operante il regime della legge n. 140 del 2003
(sentenza n. 163 del 2005) e non, piuttosto, a seguito del semplice riferimento ai
parlamentari fatto dai soggetti intercettati nel corso di colloqui, eventualmente anche
precedenti, con terzi. Di conseguenza, sulla base di quanto si riferisce
nellordinanza di rimessione, non è neppure certo che vi sia anche una sola
intercettazione dei parlamentari qualificabile realmente come «casuale».
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione va dichiarata
inammissibile per carenza di descrizione della fattispecie e, quindi, per difetto di
motivazione sulla rilevanza.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellart. 6, comma
2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per lattuazione dellart.
68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte
cariche dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione,
dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma con lordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22
marzo 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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