Avvocati - Notifica atti - data di perfezionamento
delle notifiche effettuate dagli avvocati per mezzo del servizio postale - Notifica
effettuata dall'avvocato a mezzo posta ex art. 3 della L. n. 53 del 1994 - la
notifica si perfezione, per il notificante, al momento della consegna del plico
all'ufficiale giudiziario - Applicabilità anche a tale tipo di notifiche. Consiglio di
Stato decisione n 2055 del 29 gennaio 2010
FATTO
Con atto di appello notificato il 5.10.2009, la società Ericcson Telecomunicazioni s.p.a.
impugnava la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, n.
1018 del 10.4.2009 che non risulta notificata nella quale si dichiarava
irricevibile il ricorso proposto dalla medesima società avverso la nota n. 8678 del
24.12.2008, con cui il Comune di Gattico ordinava la non effettuazione di un intervento,
oggetto di dichiarazione di inizio attività (n. 2370 del 28.3.2008), per la realizzazione
di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, con potenza
inferiore a 20 W.
Nella citata sentenza si rilevava come la notifica fosse stata effettuata in proprio
dallavvocato, tramite il servizio postale, ex art. 3, comma 3 della legge 21.1.1994,
n. 53, con perfezionamento della stessa il 3.3.2009, data della consegna del plico al
destinatario in base alla relativa ricevuta.
Non si estenderebbe infatti allavvocato la sentenza della Corte Costituzionale n.
477/2002, che solo con riferimento agli ufficiali giudiziari quali pubblici
ufficiali deputati specificamente ed istituzionalmente ad effettuare notifiche di
atti giudiziari avrebbe stabilito, per quanto riguarda il notificante, il
noto meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla
consegna del plico allUfficiale notificante.
Le ragioni sopra sintetizzate erano contestate dalloriginaria società ricorrente
(nonché, con atti di intervento ad adiuvandum, dagli ordini e dalle associazioni forensi
specificati in epigrafe); la medesima società, inoltre, riproponeva nella presente sede i
motivi di gravame non esaminati in primo grado di giudizio ed insisteva nel chiedere
lannullamento degli atti impugnati, nonché il risarcimento del danno.
Il Comune di Gattico, a sua volta costituito in giudizio, si difendeva nel merito,
riconoscendo lavvenuto superamento della tesi interpretativa, posta a base della
sentenza appellata; secondo la difesa comunale, infatti, non avrebbe potuto ritenersi
assentibile la collocazione degli impianti di cui trattasi nella zona prescelta
dallappellante, trattandosi di zona boschiva, soggetta a vincolo idrogeologico ed
inedificabile, a norma dellart. 27 della legge regionale n. 56/1977 (riferita a
costruzioni ed opere di urbanizzazione nelle aree di bosco ad alto fusto) e dellart.
45, comma 5, delle N.T.A. al P.R.G., sussistendo peraltro la possibilità di
altra localizzazione idonea, in area adiacente. Liter procedurale, previsto per la
formazione del silenzio assenso, sarebbe stato inoltre sospeso con nota n. 3132 del
28.4.2008, in cui si esternavano le ragioni ostative per la collocazione
dellimpianto.
Latto impugnato, inoltre, avrebbe avuto significato e portata di
annullamento, in via di autotutela, delleventuale assenso tacito, non potendo
ritenersi che il codice delle comunicazioni elettroniche abbia sottratto agli enti locali
le funzioni di tutela del territorio.
DIRITTO
Il Collegio è chiamato a valutare, in via preliminare, la data di perfezionamento delle
notifiche effettuate dagli avvocati per mezzo del servizio postale, a norma dellart.
3 della legge 21.1.1994, n. 53; quanto sopra, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale
n. 477 del 26.11.2002, riferita al combinato disposto dellart. 4, comma 3, della
legge 20.11.1982, n. 890 (secondo cui lavviso di ricevimento costituisce prova
dellavvenuta notificazione) e dellart. 149 c.p.c., disciplinante le
modalità di effettuazione delle notifiche a mezzo posta, originariamente senza esplicita
disciplina del momento perfezionativo della notifica stessa.
Nella citata pronuncia, la suprema Corte riconosceva la fondatezza
della questione di costituzionalità, in quanto linequivoco tenore testuale
del comma terzo della legge n. 890/1982 non avrebbe consentito interpretazione
diversa da quella del perfezionamento della notificazione, anche per il notificante, alla
data di ricezione del plico da parte del destinatario; tale interpretazione,
daltra parte, si sarebbe posta in contrasto con gli articoli 3 e 24 della
Costituzione, imponendo questi ultimi sia garanzie di conoscibilità dellatto da
parte del destinatario, sia il non addebito al notificante delleventuale esito
intempestivo di un procedimento, sottratto ai poteri del medesimo dopo la fase di impulso.
Era ritenuto, pertanto, palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di
difesa del notificanteche un effetto di decadenza potesse discendere dal ritardo nel
compimento di unattività, riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti
diversi (lufficiale giudiziario e lagente postale).
Fermo restando, pertanto, il principio del perfezionamento della
notificazione, per il destinatario, solo alla data di ricezione dellatto, nella
medesima sentenza n. 477/02 veniva affermato il principio di portata generale,
riferibile ad ogni tipo di notifica e dunque anche alle notificazioni a mezzo
posta, secondo cui gli effetti di tale notificazione debbono essere collegati, per
quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui
direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dellatto da notificare
allufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di questultimo e dei
suoi ausiliari (quale appunto lagente postale) sottratta in toto al controllo e alla
sfera di disponibilità del notificante medesimo. A seguito della sentenza sopra
riportata, come è noto, allart. 149 c.p.c. è stato aggiunto con legge
28.12.2005, n. 263, art. 2, comma 1, lettera e) il seguente comma: la
notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico
allufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha
legale conoscenza dellatto.
Nonostante i principi in precedenza riportati, tuttavia, nella sentenza appellata si
assume un indirizzo di non riferibilità dei medesimi alle notifiche effettuate a norma
del ricordato art. 3 L. n. 53/1994, essendo la dichiarazione di incostituzionalità
riferita formalmente come già ricordato solo al combinato disposto
dellart. 149 c.p.c., nella versione originaria, e dellart. 4, comma 3, della
legge n. 890/1982. Tale interpretazione non è condivisa dal Collegio, per ragioni già in
parte recepite in alcune precedenti pronunce (pur meno numerose, sul principio specifico,
di quelle ricordate dal Comune di Gattico: cfr. Cons. St., sez. V, 9.3.2009, n. 1365,
Cass. Civ., sez. II, 25.9.2002, n. 13922).
Deve essere in primo luogo sottolineato, infatti, come i principi di cui si discute siano
esposti in una sentenza interpretativa di accoglimento di tipo additivo, idonea ad
esprimere i criteri da applicare, in via generale, in tema di notifiche, per una
interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia; detti criteri,
inoltre, sono direttamente applicabili alle notifiche effettuate dagli avvocati, per
rinvio recettizio da ritenersi di natura dinamica, per il tenore letterale e le
finalità della norma contenuto nel terzo comma dellart. 3 della citata legge
n. 53/1994, in rapporto agli articoli 4 e seguenti della legge n. 890/1982, la cui lettura
non può che essere effettuata nei termini in precedenza indicati, anche in collegamento
al nuovo testo dellart. 149 c.p.c.. In accoglimento delle tesi difensive, al
riguardo prospettate nellatto di appello, nonché negli atti di intervento
specificati in epigrafe, la sentenza appellata non appare dunque condivisibile e se ne
deve disporre lannullamento senza rinvio. A questultimo riguardo, sembra
opportuno sottolineare come non sia ravvisabile nel caso di specie, in applicazione
dellart. 35 della legge 6.12.1971, n. 1034, un difetto di procedura o vizio di
forma, secondo lindirizzo giurisprudenziale che ritiene attinenti al contenuto
della decisione e non identificabili con difetti procedurali (come quelli riferiti
a non corretta valutazione di sussistenza, o meno, di giurisdizione) erronee
declaratorie di inammissibilità, irricevibilità o decadenza del ricorso, identificate
come contenuto della sentenza appellata, con conseguente ritenzione della causa, per
pronunce di questultimo tipo, da parte del giudice di secondo grado (cfr. in tal
senso, per il principio, Cons. St., sez. V, 6.12.1988, n. 797; Cons. St., sez. IV,
15.1.1980, n. 13; Cons. St., sez. IV, 23.10.1984, n. 774; Cons. St., sez. VI, 17.4.2003,
n. 2083; Cons. St., sez., IV, 7.6.2004, n. 3608; Cons. St., sez. V, 10.5.2005, n. 2348,
14.4.2008, n. 1605 e 2.10.2008, n. 4774).
Nel merito, la questione sottoposta allesame del Collegio è quella della disciplina
urbanistica, a cui dovrebbero considerarsi soggette, alla data di emanazione del
provvedimento contestato (24.12.2008), le strutture tecnologiche di telecomunicazione e
radiodiffusione.
Alla data sopra indicata, in effetti, risultava già dichiarato incostituzionale
con sentenza della Corte costituzionale n. 303 in data 1.10.2003 il decreto
legislativo 4.9.2002, n. 198, che nellart. 3, comma 2, aveva sancito la
compatibilità con qualsiasi destinazione urbanistica e la realizzabilità
in ogni parte del territorio comunale delle infrastrutture in questione,
anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o
di regolamento (con eccezione prevista solo per alcuni manufatti di particolare
consistenza, quali torri e tralicci, relativi alle reti di televisione digitale
terrestre). Lincostituzionalità era stata dichiarata in quanto nel
consentire linsediamento generalizzato sul territorio degli impianti di cui si
discute la norma in questione(lesiva della potestà pianificatoria della Regione:
una potestà da esercitarsi anche a livello di legislazione concorrente, in base al nuovo
articolo 117, comma 3, della Costituzione, che tra le materie oggetto di tale attribuzione
cita il governo del territorio, la tutela della salute e
lordinamento della comunicazione) era stata posta in eccesso di delega.
Si deve quindi rilevare, in primo luogo, che la disciplina degli impianti di
telecomunicazione e radiotelevisivi coinvolge profili sia di tutela dellambiente che
di governo del territorio, in quanto impone standards di protezione dalle onde
elettromagnetiche uniformi su tutto il territorio nazionale a garanzia del
diritto alla salute, ma anche modalità di localizzazione degli impianti stessi, tali da
consentire il rispetto sia dei parametri urbanistici che di corrette regole di produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dellenergia, nonché di ottimale diffusione
delle reti di comunicazione, secondo un ben preciso riparto di competenze.
Come ribadito dalla stessa Corte Costituzionale con la successiva sentenza n. 307 del
7.10.2003 in armonia peraltro con lindirizzo giurisprudenziale, già
formatosi sulla legge quadro n. 36/01 la determinazione degli standards di
protezione dallinquinamento elettromagnetico è competenza dello Stato (sotto il
profilo di valori-soglia, non derogabili dalle Regioni), mentre è materia di legislazione
concorrente (ovvero, rientrante anche nella potestà legislativa regionale, ma nel
rispetto di principi fondamentali, fissati da leggi dello Stato) il trasporto
dellenergia e lordinamento della comunicazione; è infine rimessa alle Regioni
e agli enti territoriali minori la localizzazione degli impianti, come questione attinente
alla disciplina duso del territorio, purchè la pianificazione, a questultimo
riguardo dettata, non sia tale da impedire o da ostacolare ingiustificatamente
linsediamento degli impianti stessi.
Linterprete è quindi chiamato ad affrontare problematiche, che attengono sia allo
sviluppo del territorio, sia a fattori di inquinamento ambientale, questi ultimi solo in
parte superabili attraverso il verificato rispetto dei parametri, fissati dallo Stato come
limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
mentre - sul piano delledificazione - gli impianti tecnologici di cui trattasi
trovano parametri di riferimento anche nelle norme urbanistico-edilizie, come recepite nel
D.P.R. 6.6.2001, n. 380.
Queste ultime prevedono una disciplina differenziata, in caso di rapporto di
strumentalità necessaria degli impianti tecnologici rispetto a edifici preesistenti
(situazione rapportabile a caldaie, condizionatori, pannelli solari e simili), ovvero di
autonomia funzionale dei medesimi quali nuove costruzioni (come nel caso, appunto, di
tralicci ed impianti, destinati ad essere parte di una rete di infrastrutture).
Solo per i primi, fra gli impianti sopra indicati, risulta applicabile - in base al citato
T.U. - la disciplina dettata per gli interventi edilizi ritenuti minori, soggetti a mera
denuncia di inizio attività (cosiddetta D.I.A.) a norma dellart. 4 del D.L.
5.10.1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4.12.1993, n. 493 e modificato
sia dallart. 2, comma 60, della legge 23.12.1996, n. 662, sia dallart. 1,
comma 6, della legge 21.12.2001, n. 443 (fino allentrata in vigore il
30.6.2003 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 - testo unico delle disposizioni legislative
in materia edilizia - che raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute
nel D.Lgs. n. 378/01 e nel DPR n. 379/01). Per linstallazione di torri e
tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione (espressamente catalogata come intervento di nuova costruzione),
daltra parte, il citato D.Lgs. n. 378/01 prescrive, nel combinato disposto degli
articoli 3, comma 1, lett. e.5 e 10, comma 1, il permesso di costruire, introdotto dalla
medesima normativa come nuova qualificazione formale della concessione edilizia.
Giova sottolineare, al riguardo, che la regolamentazione sopra ricordata non risulta
sovvertita anche dopo lintroduzione delle nuove procedure autorizzatorie, previste
per le infrastrutture di cui trattasi dagli articoli 86, 87 e 88 del codice delle
comunicazioni elettroniche, approvato con D.Lgs. 1.8.2003, n. 259: una disciplina,
questultima, che affronta i molteplici profili di interesse pubblico coinvolti e
prevede al riguardo lo svolgimento di apposite conferenze di servizi, circoscrivendo una
peculiare fattispecie, soggetta a denuncia di inizio attività (installazione di
impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore
ai 20 watt), mentre per le altre installazioni è prescritto il rilascio - in forma
espressa o tacita - di un titolo abilitativo, qualificato come autorizzazione.
Secondo lindirizzo, ormai più volte espresso dalla Corte Costituzionale, la
predetta nuova disciplina può ritenersi conforme a criteri rilevanti anche sul
piano comunitario di semplificazione amministrativa, con prevista confluenza in un
solo procedimento di tutte le tematiche, rilevanti per le installazioni in questione:
quanto sopra, tuttavia, senza che sia cancellata lincidenza delle installazioni
stesse sotto il profilo urbanistico-edilizio, tenuto conto della concreta consistenza
dellintervento e senza esclusione delle conseguenze penali, connesse ad ipotesi di
abusivismo, ex art. 44 D.P.R. n. 380/01 (cfr. in tal senso Corte Cost. 28.3.2006, n. 259;
Corte Cost. 18.5.2006, ord. n. 203).
E pertanto ammesso che i Comuni adottino misure programmatorie integrative per la
localizzazione degli impianti di cui si discute, in modo tale da minimizzare
lesposizione dei cittadini residenti ai campi elettromagnetici, ma anche in
unottica di ottimale disciplina duso del territorio (cfr. Cons. St., sez. VI,
3.6.2002, n. 3095; 20.12.2002, n. 7274; 10.2.2003, n. 673; 26.8.2003, n. 4841).
Non può ritenersi ancora oggi superata dunque ed era pertanto rilevante alla data
di adozione del provvedimento impugnato la problematica inerente al titolo
abilitativo, previsto per tutte le installazioni in questione dal più volte citato T.U.
dellEdilizia.
In considerazione dei principi generali sopra enunciati, le ragioni esposte nellatto
di appello in esame non appaiono condivisibili.
Anche a prescindere, infatti, dallavvenuta emanazione, o meno, della normativa
regolamentare di cui allart. 8, comma 6, della legge 22.2.2001, n. 36 (disciplina
comunale per la localizzazione degli impianti, prevista dalla legge quadro sulla
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
lintervento edilizio di cui trattasi non poteva che restare soggetto sotto il
profilo urbanistico ai principi di carattere generale, che vedono tralicci ed
antenne valutabili come strutture edilizie, soggette a permesso di costruire (ora assenso
autorizzativo, assorbente rispetto a tale permesso) e dunque, deve ritenersi, non
collocabili in zone di rispetto, o comunque soggette a vincolo di inedificabilità
assoluta, pur dovendosi considerare tali manufatti in quanto parte di una rete di
infrastrutture e qualificate come opere di urbanizzazione primaria, nonchè in quanto
impianti tecnologici e volumi tecnici compatibili con qualsiasi destinazione di
P.R.G. delle aree interessate e non soggetti in linea di massima (salvo disposizioni
peculiari) ai limiti di altezza e cubatura delle costruzioni circostanti (cfr. in tal
senso, per il principio, Cons. St., sez. VI, 29.5.2006, n. 3243, 7.6.2006, n. 3425 e 1767
del 21.4.2008).
Non precludeva, pertanto, lassentibilità dellintervento di cui si discute
essendo le strutture di cui trattasi complementari a qualsiasi tipo di insediamento
lassenza di una disciplina specifica, volta ad individuare il corretto
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare lesposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici (nei limiti di ragionevolezza e rispetto delle
norme statali, in cui tale localizzazione è ritenuta possibile dalla giurisprudenza,
ormai pacifica sul punto: cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 13.6. 2007, n. 3162,
3.3.2007, n. 1017, 28.3.2007, n. 1431 e 25.9.2006, n. 5593); risultava però preclusiva,
nel caso di specie, linedificabilità assoluta dellarea, interdetta anche per
le opere di urbanizzazione a norma dellart. 30 della legge della Regione
Piemonte 5.12.1977, n. 56 (richiamata dallart. 45, comma 5, delle NTA al PRG del
Comune di Gattico) in quanto interessata da alberi ad alto fusto e soggetta a
vincolo idrogeologico. Di tale quadro normativo, cui si aggiungeva la segnalata
possibilità di localizzazione degli impianti in aree limitrofe, il citato Comune rendeva
edotta la società appellante con nota n. 3132 del 28.4.2008, dopo circa un mese dalla
presentazione della D.I.A. (avvenuta il 28.3.2008). Tale comunicazione, recando ragioni
ostative dellintervento, poteva ad avviso del Collegio ritenersi già preclusiva del
silenzio assenso, in quanto intervenuta prima del termine di 90 giorni, a tal fine
previsto dallart. 87, comma 9 del D.Lgs. 1.8.2003, n. 259. Ove però si volesse
ritenere che il procedimento fosse stato solo sospeso dalla predetta richiesta (non
potendo ritenersi perentorio il termine di 15 giorni, di cui al quinto comma del medesimo
art. 87 D.Lgs. n. 259/03), la sospensione sarebbe durata fino al contestato ordine di non
effettuazione dellintervento (n. 8678/08), non risultando proposte controdeduzioni
in ordine allomesso invio, da parte dellattuale appellante, di comunicazioni
integrative (in merito, deve presumersi, alle diverse ubicazioni ritenute possibili).
Sembra appena il caso di precisare, in ogni caso, che anche laffermata (e qui non
condivisa) maturazione del silenzio assenso non avrebbe impedito lesercizio della
potestà di autotutela, identificabile anche nel predetto ordine n. 8678/08, essendo tale
potestà giustificata da superiori ragioni di interesse pubblico, in presenza di un
assenso tacito, contrastante col regime vincolistico gravante sullarea.
Tenuto conto di quanto sopra, nessuna delle ragioni difensive dellappellante
(riferite a violazione del citato D.Lgs. n. 259/03 e della legge n. 241/90, nonché ad
eccesso di potere sotto vari profili) appare meritevole di accoglimento. Le ragioni della
preclusa localizzazione degli impianti di cui trattasi in unarea, in cui risultava
esplicitamente non consentita anche lubicazione di opere di urbanizzazione (cui
vanno assimilati gli impianti stessi) risultavano infatti inequivocabili e non certo di
difficile comprensione, tanto da richiedere uno sforzo collaborativo della società
interessata, che avrebbe dovuto eventualmente indicare quali ragioni
tecniche impedissero in modo assoluto qualsiasi localizzazione alternativa, a fini di
eventuale convocazione di una conferenza di servizi, in cui si potessero bilanciare gli
interessi pubblici sottesi alla procedura di cui trattasi, in relazione alla difesa del
suolo ed allo sviluppo delle telecomunicazioni.
In assenza dellapporto collaborativo in questione, viceversa, la denegata
autorizzazione per linstallazione delle strutture tecnologiche in questione non
poteva che ritenersi atto dovuto, in rapporto alla disciplina giuridica dellarea
interessata.
Per le ragioni esposte, in riforma della sentenza appellata, il Collegio ritiene che il
ricorso di primo grado debba essere respinto; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, ne
rendono equa la compensazione ad avviso del Collegio stesso la complessità
della normativa di riferimento, nonchè la difficile coordinazione fra Testo Unico
dellEdilizia e Codice delle Comunicazioni Elettroniche
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando
sullappello in epigrafe, lo accoglie limitatamente alla questione preliminare nel
medesimo prospettata, e in riforma della appellata sentenza, respinge il ricorso proposto
in primo grado.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2010 con l'intervento
dei Signori:
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