| Professionisti - Ingegnere - Senza
l'esame di Stato non si può né far parte dell'albo né esercitare la professione La
normativa contenuta nellart. 1 del Decreto Legislativo n. 115 del 1992 non consente
il riconoscimento di un diploma (quello spagnolo) che è a sua volta frutto del
riconoscimento di un precedente diploma (quello italiano). In questo caso, infatti, si
verificherebbe quello che la giurisprudenza qualifica come gioco degli
specchi o riconoscimento di secondo grado. In sostanza la normativa
precitata non è applicabile al caso in esame, in cui non cè un professionista
diplomato migrante ma un diploma italiano che è migrato in Spagna, ha ottenuto una sorta
di attestazione di qualità ed è poi tornato in Italia pretendendo di aver acquisito una
veste diversa. Consiglio di Stato - Sezione IV - Decisione 30
novembre 2009 n. 7496 Consiglio
di Stato - Sezione IV - Decisione 30 novembre 2009 n. 7496
FATTO e DIRITTO
Il signor Marco C. ha conseguito in data 9 marzo 1999 il diploma di laurea triennale in
ingegneria meccanica presso lUniversità degli Studi di Torino (Italia).
Il predetto ha quindi chiesto al Ministero dellEducazione del Regno di Spagna il
riconoscimento dellequivalenza del titolo di studio conseguito in Italia al
corrispondente titolo universitario spagnolo. In data 17.10.2001 il Ministero spagnolo ha
riconosciuto il titolo italiano in possesso del C. come equivalente
(homologado) al titolo spagnolo di Ingegnere tecnico industriale, specialità
meccanica.
Il sig. C. è stato poi anche iscritto al Collegio degli Ingegneri di Catalogna ma dagli
atti risulta che non ha mai svolto attività professionale fuori dallItalia.
Con domanda del 6.3.2002 il sig. C. ha quindi chiesto al Ministero della Giustizia il
riconoscimento del titolo spagnolo ai fini delliscrizione in Italia allalbo
degli ingegneri sezione B, settore industriale.
La domanda è stata sottoposta al parere di una Commissione istruttoria che si è
pronunciata a maggioranza in senso favorevole, col voto contrario del rappresentante del
Consiglio Nazionale degli ingegneri che fa parte della Commissione stessa.
Per conseguenza con decreto 23.10.2002 il Ministro della Giustizia ha riconosciuto il
titolo spagnolo del sig. C. come valido per liscrizione allalbo degli
ingegneri Sezione B industriale. Sulla base di tale decreto il sig. C. è stato
quindi iscritto nellalbo dellOrdine degli ingegneri della città di
Alessandria, ove risiede, senza aver sostenuto lesame di Stato, che è invece
obbligatorio per i soggetti in possesso del titolo italiano.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha quindi impugnato il decreto ministeriale di
riconoscimento avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sostenendo che
ai sensi della direttiva 89/48/CEE e della pertinente normativa interna le Autorità
italiane non potevano riconoscere il titolo spagnolo del sig. C. e non potevano perciò
esonerarlo dallesame di Stato.
Con la sentenza n. 10195 del 2004 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha
respinto il ricorso, ritenendo legittimo loperato del Ministero.
La sentenza è stata impugnata in appello avanti al Consiglio di Stato dal Consiglio
Nazionale degli Ingegneri, il quale ne ha chiesto lintegrale riforma.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia il quale ha chiesto il rigetto
dellappello.
Si è costituito altresì il sig. C. il quale ha chiesto il rigetto dellappello e ha
formulato comunque eccezioni sulla ammissibilità del ricorso di primo grado.
Con ordinanza n. 4141 del 2006 la Sezione:
ha disatteso espressamente le eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado
dedotte dallappellato;
ha rilevato che la normativa interna sul riconoscimento dei diplomi di istruzione
superiore conseguiti negli Stati Membri applicabile ratione temporis ( art.1 commi 1, 2 e
3 del D. L.vo n. 115 del 1992) non consente il riconoscimento del diploma spagnolo di cui
è titolare il sig. C.;
ha sottoposto alla Corte di Giustizia C.E. una richiesta di interpretazione pregiudiziale
ai sensi dellart. 234 del Trattato C.E. e dellart. 23 dello Statuto della
Corte, sospendendo il giudizio.
In particolare con la citata ordinanza la Sezione ha sottoposto alla Corte i seguenti
quesiti:
Primo quesito Se la Direttiva 89/48/CEE si applica al caso di un cittadino italiano
il quale: a) ha conseguito la laurea triennale in ingegneria in Italia; b) ha ottenuto
lomologazione del titolo italiano al corrispondente titolo spagnolo; c) ha ottenuto
liscrizione allalbo spagnolo degli ingegneri ma non ha mai esercitato quella
professione in Spagna; d) ha richiesto in base al titolo di omologazione spagnolo
liscrizione allalbo degli ingegneri in Italia.
Secondo quesito In caso di risposta affermativa al primo quesito, se sia compatibile
con la Direttiva 89/48/CEE la norma interna (art. 1 del Decreto Legislativo n. 115 del
1992) che non consente il riconoscimento in Italia di un titolo di un Paese membro a sua
volta frutto esclusivo del riconoscimento di un precedente titolo italiano.
Con sentenza 29 gennaio 2009 resa in Causa C-311/06 la Corte di Giustizia ( Seconda
Sezione) ha statuito che:
Le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa
ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che
sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, non possono essere
invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro
ospitante, da parte del titolare di un titolo di studio rilasciato da una autorità di un
altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione
di tale Stato membro e non si fondi né su un esame né su una esperienza professionale
acquisita in detto Stato membro..
Con istanza regolarmente notificata il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha riassunto il
giudizio.
Alla Udienza del 6 ottobre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Lappello è fondato e va pertanto accolto.
Come sopra evidenziato, la Sezione nel contesto dellordinanza n. 4141 del
2006 ha già chiarito che la normativa contenuta nellart. 1 del Decreto
Legislativo n. 115 del 1992 non consente il riconoscimento di un diploma ( quello
spagnolo) che è a sua volta frutto del riconoscimento di un precedente diploma ( quello
italiano).
In questo caso, infatti, si verificherebbe quello che la giurisprudenza qualifica come
gioco degli specchi o riconoscimento di secondo grado.
In sostanza la normativa precitata non è applicabile al caso in esame, in cui non
cè un professionista diplomato migrante ma un diploma italiano che è migrato in
Spagna, ha ottenuto una sorta di attestazione di qualità ed è poi tornato in Italia
pretendendo di aver acquisito una veste diversa.
Con la sentenza 29 gennaio 2009 resa, a seguito di rinvio pregiudiziale, sulla Causa
C-311/06 la Corte di Giustizia ( Seconda Sezione) ha statuito che non sussistono contrasti
tra la normativa interna così interpretata e la normativa comunitaria, in quanto la
direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di
riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali
di durata minima di tre anni, non può essere invocata nel caso allesame dal sig.
C..
Lappello proposto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri va quindi accolto, con
integrale riforma della sentenza gravata e annullamento del provvedimento ministeriale
impugnato in prime cure.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle per la fase incidentale, seguono la soccombenza
e sono poste a carico dellAmministrazione e dellappellato nella misura
forfettaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente
pronunciando accoglie lappello, riforma integralmente la sentenza gravata e annulla
il provvedimento impugnato in primo grado.
Condanna il Ministero della Giustizia e il sig. C. al pagamento in favore del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri di Euro 5.000,00 ( cinquemila/00) ciascuno per spese e onorari
del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2009 dai signori:
Gaetano Trotta, Presidente
Giuseppe Romeo, Consigliere
Antonino Anastasi, Consigliere, Estensore
Sergio De Felice, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
|
|