Arbitrato - Lodo - Decreto esecutività
Portata - Decisorietà e definitività - Esclusione - Fondamento - Attitudine a
pregiudicare diritti soggettivi - Esclusione - Conseguenze - Ammissibilità del
ricorso per cassazione
In tema di arbitrato, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il
provvedimento di rigetto del reclamo nei confronti del decreto di dichiarazione
di esecutorietà del lodo, opposta nella specie con decreto di un giudice
onorario del tribunale ex art. 825 cod. proc. ric., nella vigenza dell'art.
824-bis cod. proc. civ. conseguente alla novella del d.lgs. 2 febbraio 2006, n.
40; invero, avendo il lodo efficacia vincolante fra le parti dalla data della
sua ultima sottoscrizione, deve escludersi che il decreto di esecutorietà sia in
alcun modo assistito dal requisito della decisorietà, questa pertinendo alla
sentenza arbitrale, nè da quello della definitività, esistendo diversi modi per
rimuoverne l'efficacia, con conseguente esclusione dell'attitudine di tale
decreto a pregiudicare i diritti soggettivi scaturibili dal rapporto definito
con il lodo arbitrale, avendo rilevanza limitata alla sola possibilità di
mettere in esecuzione il lodo. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21894 del
21/10/2011
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21894 del
21/10/2011
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso la ricorrente denuncia la nullità ovvero
l'invalidità dell'exequatur in quanto concesso da un giudice onorario del
tribunale.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
L'art. 824 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione
temporis, prevede che "salvo quanto disposto dall'art. 825 c.p.c., il lodo ha
dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza
pronunciata dall'autorità giudiziaria". L'art. 825 c.p.c., invece, sempre nel
testo vigente successivo alla riforma del 2006, stabilisce che la parte che
intenda avvalersi del lodo deve depositarlo con la prescritta documentazione
presso la cancelleria del tribunale e quest'ultimo "accertata la regolarità
formale del lodo lo dichiara esecutivo con decreto". La citata attuale normativa
ha sostanzialmente reintrodotto per alcuni aspetti la vecchia normativa,
applicabile dopo la novella del 1983 e fino alla riforma operata dalla L. n. 24
del 1994, laddove ha riconosciuto al lodo efficacia di sentenza alla pari di
quella emessa dall'autorità giudiziaria sia pure anticipando i predetti effetti
al momento dell'ultima sottoscrizione da parte degli arbitri, mentre la novella
del 1983 attribuiva siffatto effetto al momento in cui il Pretore emanava il
decreto di esecutività.
Tuttavia poiché anche la novella del 1983 attribuiva (art. 823, u.c.) al lodo
"efficacia vincolante fra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione",
la rilevanza dell'exequatur restava, nella sostanza, confinata al profilo della
esecutività del lodo. In tal senso ben può ritenersi applicabile al caso di
specie quanto già affermato dalla giurisprudenza nel vigore della citata novella
del 1983 (v. Cass. 4986/98; Cass. 6407/96).
A tale proposito deve escludersi che il decreto di esecutorietà sia in alcun
modo assistito dal requisito della decisorietà, questa pertinendo alla sentenza
arbitrale, ne' da quello della definitività, esistendo diversi strumenti per
rimuoverne la efficacia.
Quanto a tale ultimo requisito, si osserva che da un canto è esperibile
l'impugnazione della sentenza arbitrale ai sensi dell'art. 829 c.p.c., n. 5 (in
tal sede potendosi dedurre il vizio del "procedimento costitutivo") in cui si
potrà dibattere dell'esistenza dei requisiti di cui all'art. 823 (in particolare
di quello di cui al n. 7), e controvertere quindi sulla effettiva acquisizione
della natura di sentenza da parte del lodo in un ordinario giudizio di
cognizione, con conseguente esclusione dell'attitudine del provvedimento di
concessione sull'exequatur, a pregiudicare i diritti soggettivi scaturitoli dal
rapporto definito con il lodo arbitrale (v. Cass. 4986/98; Cass. 6407/96).
Per altro verso, sono esperibili, ricorrendone i presupposti, i rimedi della
opposizione alla esecuzione od agli atti esecutivi (Cass. 7761/03 Cass. 7268/01
Cass. 4986/98).
Quanto poi ancora alla decisorietà, dal combinato disposto degli artt. 824 bis e
825 c.p.c., una volta che il lodo produce gli effetti della sentenza
dell'autorità giudiziaria dalla data dell'ultima sottoscrizione e che solo
successivamente il tribunale ne dichiara l'esecutività, risulta evidente che
quest'ultimo provvedimento è privo di qualunque carattere decisorio risultando
limitata la sua rilevanza alla sola possibilità di mettere in esecuzione il
lodo. In tal senso, come già ricordato, l'exequatur apposto dal tribunale al
lodo, in caso di rigetto del reclamo da parte della Corte d'appello, potrà
essere impugnato in sede di opposizione all'esecuzione trattandosi di un
provvedimento del tutto distinto rispetto al lodo.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile; compensa le spese di giudizio. Così deciso in
Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2011
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
- www.foroeuropeo.it