|
||||||
|
Civile - Provvedimenti del Giudice - Sentenza -
Correzione - Errore materiale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19601
del 26/09/2011 Con ricorso ex art. 700 c.p.c., M.C. detta C.
chiedeva ed otteneva provvedimento cautelare nei confronti del proprio genitore
V. , nella misura di L. 1 milione mensile per far fronte alle esigenze connesse
con i propri studi universitari. Nei termini intraprendeva il giudizio di
merito, esponendo di avere lo status di figlia del convenuto, il cui matrimonio
con D.L.G. era stato dichiarato nullo dal Tribunale Ecclesiastico; di essere
stata affidata ai nonni materni, giusta condizioni di omologazione del ricorso
per separazione consensuale; di essere priva del mantenimento paterno atteso che
il convenuto era venuto meno ai propri obblighi dopo un po' di tempo. Tanto
premesso, chiedeva accertamento degli obblighi paterni in misura non inferiore a
quella stabilita in sede cautelare, nonché il riconoscimento dei propri diritti
sul fondo patrimoniale costituito dal genitore all'atto della contrazione di un
nuovo matrimonio con tale D.M.L. . MOTIVI DELLA DECISIONE Nel caso di specie risulta dalla parte motiva della sentenza che la resistente aveva chiesto l'assegno di mantenimento a carico del genitore per far fronte alle spese per gli studi universitari e la stessa sentenza ha accertato che la M. era probabilmente alla vigilia della laurea. In altri termini risulta inconfutabilmente dalla sentenza che la resistente era già maggiorenne alla data della sua emanazione. Ciò rende evidente che nel momento in cui, nel redigere il dispositivo, il giudice di secondo grado ha disposto in ordine alla decorrenza finale dell'assegno di mantenimento (nella parte motivazionale non si rinviene alcuna motivazione sul punto) è incorso in un mero errore materiale di discrepanza tra quanto già ritenuto ed accertato, e, cioè,la maggiore età della M. , e quanto stabilito nel dispositivo,. In tal modo si è determinata una evidente conflittualità logica tra le due parti della sentenza perché, essendo ormai la M. maggiorenne, se il giudice di seconde cure avesse ritenuto che l'assegno di mantenimento poteva esserle riconosciuto solo fino al raggiungimento della maggiore età, avrebbe dovuto conseguentemente rigettare la domanda proposta dalla medesima. Nel caso di specie non sussiste dunque quel contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza che - non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione - non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando invece la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2, (Cass 29490/08). Deve infatti darsi piena prevalenza alla decisione del giudice che nell'accertare in motivazione la maggiore età della M. ed il di lei diritto all'assegno di mantenimento non poteva conseguentemente che determinare la durata dell'obbligo di corresponsione di detto assegno, non già fino alla data del raggiungimento della maggiore età, ma fino a quella del raggiungimento della indipendenza economica, secondo i criteri giurisprudenziali normalmente applicabili a siffatte fattispecie. Sussistono, quindi, le condizioni per l'applicazione dell'art. 287 c.p.c. essendo evidente che nel redigere il dispositivo il giudice è incorso in un mero lapsus calami. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio,liquidate in Euro 1500,00 per onorari, oltre Euro 200,00 per esborsi
oltre spese generali e accessori di legge. Si dispone l'osservanza delle
prescrizioni del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it
|
||||||