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Civile - Provvedimenti del Giudice - Sentenza - Correzione  - Errore materiale -
Deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto suscettibile di correzione il dispositivo di una sentenza, emessa quando il figlio era ormai maggiorenne, come accertato dal giudice del merito in motivazione, che conteneva l'imposizione di un assegno per il suo mantenimento "fino al raggiungimento della maggior età", statuizione che è stata modificata con riguardo al raggiungimento dell'indipendenza economica). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19601 del 26/09/2011

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19601 del 26/09/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., M.C. detta C. chiedeva ed otteneva provvedimento cautelare nei confronti del proprio genitore V. , nella misura di L. 1 milione mensile per far fronte alle esigenze connesse con i propri studi universitari. Nei termini intraprendeva il giudizio di merito, esponendo di avere lo status di figlia del convenuto, il cui matrimonio con D.L.G. era stato dichiarato nullo dal Tribunale Ecclesiastico; di essere stata affidata ai nonni materni, giusta condizioni di omologazione del ricorso per separazione consensuale; di essere priva del mantenimento paterno atteso che il convenuto era venuto meno ai propri obblighi dopo un po' di tempo. Tanto premesso, chiedeva accertamento degli obblighi paterni in misura non inferiore a quella stabilita in sede cautelare, nonché il riconoscimento dei propri diritti sul fondo patrimoniale costituito dal genitore all'atto della contrazione di un nuovo matrimonio con tale D.M.L. .
Radicatosi il contraddittorio, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Tarante, con sentenza n. 215/99, determinava in L. 500.000, mensili la misura del mantenimento a carico di M.V. e compensava per 1/2 le spese di lite. Si doleva della pronunzia la M. , riproponendo con il gravame innanzi la Corte d'appello di Lecce le proprie istanze sia con riguardo alla misura dell'assegno sia con riguardo al fondo patrimoniale.
Resisteva l'appellato, il quale spiegava appello incidentale in relazione all'erroneo regolamento delle spese processuali. La Corte d'appello di Lecce, sez dist. Tarante, con sentenza n. 49 del 2001, sottoposta a correzione di errore materiale con provvedimento dell'8.5.07,in accoglimento parziale del ricorso principale determinava in L. 750.000 l'assegno mensile per il mantenimento della figlia C. fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il M. sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso M.C. detta C. .
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio ha optato per la motivazione sintetica.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso il ricorrente contesta, rispettivamente sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'applicabilità nel caso di specie della procedura di correzione di errore materiale, a seguito della quale il dispositivo che conteneva l'imposizione dell'assegno per il mantenimento fino al raggiungimento della maggiore età è stato modificato in fino al raggiungimento dell'indipendenza economica. Il ricorso è infondato. È principio giurisprudenziale consolidato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi". (ex plurimis Cass. 5196/02; Cass 2459/62).

Nel caso di specie risulta dalla parte motiva della sentenza che la resistente aveva chiesto l'assegno di mantenimento a carico del genitore per far fronte alle spese per gli studi universitari e la stessa sentenza ha accertato che la M. era probabilmente alla vigilia della laurea. In altri termini risulta inconfutabilmente dalla sentenza che la resistente era già maggiorenne alla data della sua emanazione. Ciò rende evidente che nel momento in cui, nel redigere il dispositivo, il giudice di secondo grado ha disposto in ordine alla decorrenza finale dell'assegno di mantenimento (nella parte motivazionale non si rinviene alcuna motivazione sul punto) è incorso in un mero errore materiale di discrepanza tra quanto già ritenuto ed accertato, e, cioè,la maggiore età della M. , e quanto stabilito nel dispositivo,.

In tal modo si è determinata una evidente conflittualità logica tra le due parti della sentenza perché, essendo ormai la M. maggiorenne, se il giudice di seconde cure avesse ritenuto che l'assegno di mantenimento poteva esserle riconosciuto solo fino al raggiungimento della maggiore età, avrebbe dovuto conseguentemente rigettare la domanda proposta dalla medesima. Nel caso di specie non sussiste dunque quel contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza che - non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione - non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando invece la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2, (Cass 29490/08). Deve infatti darsi piena prevalenza alla decisione del giudice che nell'accertare in motivazione la maggiore età della M. ed il di lei diritto all'assegno di mantenimento non poteva conseguentemente che determinare la durata dell'obbligo di corresponsione di detto assegno, non già fino alla data del raggiungimento della maggiore età, ma fino a quella del raggiungimento della indipendenza economica, secondo i criteri giurisprudenziali normalmente applicabili a siffatte fattispecie. Sussistono, quindi, le condizioni per l'applicazione dell'art. 287 c.p.c. essendo evidente che nel redigere il dispositivo il giudice è incorso in un mero lapsus calami.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio,liquidate in Euro 1500,00 per onorari, oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge. Si dispone l'osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

  

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