Adozioni internazionali - indicazioni relative a
etnia - Il decreto di idoneità all'adozione pronunciato dal Tribunale per i minorenni ai
sensi dell'art. 30 della legge n. 184 del 1983 e succ. modif. non può essere emesso sulla
base di riferimenti alla etnia dei minori adottandi, né può contenere indicazioni
relative a tale etnia. Ove tali discriminazioni siano espresse dalla coppia di
richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione
della idoneità degli stessi alla adozione internazionale (Corte di Cassazione Sezioni
Unite Civile Sentenza del 1 giugno 2010, n. 13332)
Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile Sentenza del 1 giugno 2010, n.
13332
Motivi della decisione
1. - Viene per la prima volta sottoposta all'esame della Corte - la quale, avuto riguardo
alla particolare importanza della questione sollevata, è chiamata, a norma del secondo
comma dell'art. 363 cod. proc. civ., a pronunciarsi a Sezioni unite - la richiesta,
formulata dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ai sensi del citato art.
363, primo comma, del codice di rito, nella formulazione vigente a seguito della novella
di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di enunciazione di un principio di diritto
nell'interesse della legge.
2. - L'istituto del "ricorso nell'interesse della legge" (codesta è la rubrica
del testo originario dell'art. 363 cod. proc. civ.) riecheggia il concetto, risalente alla
tradizione romanistica, di ius constitutionis e la dicotomia ius constitutionis-ius
litigatoris, inteso, quest'ultimo, come diritto soggettivo di cui la parte che agisce in
giudizio chiede il riconoscimento, in contrapposizione al primo, che si colloca in
funzione dell'interesse pubblico alla esatta interpretazione della legge da parte del
giudice, astraendo da quello individuale delle parti nella vicenda processuale.
Ed infatti, nella disciplina dell'istituto contenuta nel codice di procedura civile del
1865, all'art. 519, sostanzialmente riprodotto nell'art. 363 del codice di rito del 1940,
era previsto che, qualora le parti non avessero proposto ricorso nei confronti della
sentenza nei termini di legge, questa potesse essere denunziata dal pubblico ministero
presso la Corte di Cassazione: in tal caso, a suggello della separazione tra l'interesse
pubblico alla esatta interpretazione della legge in funzione di orientamento della
giurisprudenza, e l'interesse del privato ad una pronuncia conforme al suo diritto, si
escludeva che l'eventuale annullamento della sentenza potesse giovare alle parti.
Nonostante la scarsa utilizzazione dell'istituto, il legislatore del 2006, in attuazione
della delega contenuta nella legge 14 maggio 2005, n. 80, ha inteso conservarlo, allo
scopo di valorizzare la funzione nomofilattica del giudice di legittimità, introducendo,
peraltro, alcune significative innovazioni che hanno determinato una parziale modifica
della struttura dell'istituto. Anzitutto, nella rubrica dell'art. 363, il "ricorso
nell'interesse della legge" si è trasformato in "principio di diritto
nell'interesse della legge", alla cui enunciazione il Procuratore Generale sollecita
la Corte non già con un "ricorso", ma con una "richiesta". Ed ancora,
i casi contemplati dalla norma come quelli nei quali può utilizzarsi tale strumento non
sono più esclusivamente quelli di mancata proposizione del ricorso avverso la decisione
del primo giudice o di rinunzia allo stesso, essendovi, ora, ricompresi anche quelli di
non ricorribilità per cassazione e di non impugnabilità del provvedimento, con
conseguente ampliamento dei confini del controllo nomofilattico della Corte. La nuova
formulazione dell'art. 363 introduce, poi, la norma contenuta nel terzo comma, che
facoltizza la Corte, quando il ricorso sia dichiarato inammissibile, a pronunciare il
principio di diritto ove essa ritenga che la questione sia di interesse generale:
facoltà, codesta, ripetutamente utilizzata da questa Corte (cfr., ad es., Sez. un. ,
sentt. n. 27187 del 2007, n. 28653 e n. 30254 del 2008, n. 15031 e n. 20935 del 2009, ord.
n. 11657 del 2008). Infine, è venuto meno il riferimento alla cassazione della sentenza,
prevista nella originaria formulazione dell'art. 363 cod. proc. civ., e sostituita dalla
enunciazione, richiesta alla Corte di Cassazione, del principio di diritto al quale il
giudice di merito avrebbe dovuto attenersi, fermo restando la indifferenza ad essa del
provvedimento che vi ha dato luogo.
3. - Le illustrate innovazioni evidenziano una evoluzione legislativa dell'istituto
orientata al potenziamento della pura funzione di corretta osservanza della legge ed
uniforme applicazione del diritto: una funzione, dunque, che, prescindendo completamente
dalla tutela dello ius litigatoris, si sostanzia nella stessa enunciazione del principio
di diritto richiesta alla Corte, finalizzata alla stabilizzazione della giurisprudenza.
Da ciò deriva il peculiare inquadramento dogmatico dell'istituto in esame, che ne esclude
la natura giurisdizionale di azione di impugnazione volta all'annullamento della decisione
di merito viziata, sulla quale, infatti - come espressamente chiarito dall'ultimo comma
dell'art. 363 cod. proc. civ. nella vigente formulazione - la pronuncia della Corte non ha
effetto, determinandone piuttosto la configurazione di procedimento autonomo, originato da
una iniziativa diretta a consentire il controllo nomofilattico, anche con riferimento a
provvedimenti di natura non decisoria, non ricorribili per cassazione, assecondando la
peculiare vocazione del giudizio di legittimità, e, così, a perseguire il tendenziale
obiettivo di assicurare una esatta ed uniforme interpretazione della legge.
In tale prospettiva, la illustrata astrazione dallo ius litigatoris -il quale rappresenta,
nelle ipotesi di cui si tratta, solo il prius cronologico e logico della pronuncia-
determina, sul piano procedimentale, a fortiori in presenza delle significative modifiche
apportate al testo dell'art. 363 cod. proc. civ. con il dlgs. n. 40 del 2006, anche la
esclusione della previsione della notifica del provvedimento del Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione alle parti, prive di legittimazione a partecipare al
procedimento innanzi alla Corte, non essendo configurabile in capo alle stesse un
interesse giuridicamente rilevante ad intervenire in procedimento destinato a concludersi
con una pronuncia che, per espresso dettato legislativo, non spiega efficacia rispetto ad
esse.
Le esposte argomentazioni, fondate sul dato testuale della norma in esame e sulla sua
ratio, resistono al rilievo, pure svolto da parte della dottrina, secondo il quale, con
riguardo ai provvedimenti suscettibili di revoca (come quello che ha originato la presente
procedura, revocabile, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 della legge n. 184 del 1983, per
cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità all'adozione
di minore straniero), si potrebbe astrattamente configurare un interesse delle parti ad
interloquire, attraverso un contributo dialettico alla formazione del principio di
diritto, proprio nella prospettiva di una eventuale revoca (peraltro reclamabile: art. 30,
comma 5, legge n. 184 del 1983) del provvedimento del giudice di merito, fondata sul
principio di diritto enunciato dalla Corte. Un siffatto interesse risulta, infatti, privo
dei caratteri di concretezza ed attualità richiesti dall'art. 100 cod. proc. civ. Al
riguardo, si richiama l'orientamento espresso da questa Corte già nella vigenza del testo
originario dell'art. 363 cod. proc. civ., secondo il quale l'interesse astratto alla
esatta interpretazione delle norme di legge legittima solo il ricorso del Procuratore
Generale presso la Corte di cassazione, ma non vale ad integrare il presupposto
dell'interesse ad agire del ricorrente, che deve essere concreto, e che tale non è nel
caso in cui dalla pronuncia della Corte non deriverebbe alcuna conseguenza in ordine alla
controversia dedotta in giudizio (Cass., Sez. Lav., sent. n. 5858 del 2003).
Nei casi di cui si tratta, gli effetti della enunciazione del principio di diritto sul
provvedimento di merito non sarebbero diretti, potendo astrattamente consistere in una
sollecitazione al giudice competente a riesaminarlo.
4. - Venendo all'esame della richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione, deve, anzitutto, confermarsi, con riguardo ad essa, la sussistenza, dallo
stesso affermata, dei presupposti di cui all'art. 363, primo comma, cod. proc. civ.
(mancata proposizione del ricorso nei termini di legge, ovvero rinuncia allo stesso; non
ricorribilità del provvedimento per cassazione e sua non impugnabilità con altri
strumenti).
Infatti, il decreto del Tribunale per i minorenni in tema di accertamento della
sussistenza dei requisiti di idoneità per l'adozione internazionale, a norma dell'art. 30
della legge n. 184 del 1983, non incide su diritti né su status dei richiedenti, né
risolve un conflitto tra contrapposti interessi, essendo un provvedimento interlocutorio e
privo di forza potenziale di giudicato che si limita a concludere un procedimento (di
volontaria giurisdizione) volto alla tutela dell'unico interesse preso in considerazione
dalla legge, vale a dire, quello del minore, ed è soltanto reclamabile alla sezione per i
minorenni della Corte d'appello, contro il cui provvedimento non è ammesso ricorso per
cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (v., tra le altre, Cass., sentt. n. 4470 del 1997,
n. 5567 del 1996, n. 13157 del 1995, n. 6763 e n. 7662 del 1990).
Nella specie, il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Catania che ha costituito
occasione della richiesta ex art. 363 cod. proc. civ. non è stato oggetto di reclamo ai
sensi degli artt. 739 e 740 cod. proc. civ.
5. - Nel merito, il Procuratore Generale, premesso che, a differenza di quanto accade con
riguardo alla adozione nazionale, la idoneità alla adozione di minori stranieri va
verificata in via astratta e teorica, avuto riguardo alla mancanza, al momento
dell'accertamento, di un minore specificamente individuato in relazione al quale misurare
la capacità degli adottanti di instaurare un valido rapporto educativo ed affettivo, ha
osservato che le variegate posizioni che in passato avevano diviso la dottrina sulla
natura e sul contenuto della dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale sono
da ritenere composte, anche alla luce di alcuni interventi della Corte costituzionale e
della Corte di Cassazione, nella interpretazione favorevole ad un intervento del giudice
non già limitato ad una mera verifica circa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla
legge, ma diretto a formulare un apprezzamento complesso, che investa anche la
possibilità degli aspiranti adottanti di tenere un certo tipo di comportamento, e che
conduca all'adozione del decreto di idoneità solo con riguardo a persone realmente in
grado di affrontare le difficoltà connesse all'adozione internazionale. In tale ottica
-soggiunge il Procuratore Generale- si collocano anche le indicazioni che, a norma del
comma 2 dell'art. 30 della legge n. 184 del 1983, il decreto di idoneità deve contenere
"per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da
adottare".
Ciò posto, non è ammissibile, secondo l'Autorità richiedente, che il decreto di cui si
tratta recepisca indicazioni relative alla etnia degli adottandi, in quanto un
provvedimento che attribuisca rilevanza ai dati razziali si porrebbe in contrasto con
principi consolidati nel diritto interno e nel diritto internazionale: donde la richiesta
della enunciazione, da parte della Corte, di un principio di diritto, destinato ad
orientare la giurisprudenza futura, che escluda la legittimità di una tale opzione.
6.1. - La richiesta merita accoglimento.
6.2.- L'adozione internazionale è disciplinata nel nostro ordinamento dalla legge 4
maggio 1983, n. 184 come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante Ratifica
ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di
adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla l. 4 maggio 1983,
n. 184, in tema di adozione di minori stranieri" (e succ. modif.). L'art. 3 della
legge n. 476 del 1998 ha sostituito l'intero capo I del titolo III della citata legge n.
184 del 1983 (artt. da 29 a 39), introducendo i novellati articoli da 29 a 39-quater
(quest'ultimo poi abrogato dall'art. 86 del D.Lgs. n. 151 del 2001), ed ha così
modificato radicalmente la disciplina dell'istituto, in particolare, sostituendo al
procedimento di delibazione del provvedimento straniero dettato dall'art. 32 della legge
184 del 1983 una complessa procedura che si snoda in più fasi, analiticamente regolate.
6.3. - L'art. 29, nella formulazione risultante dalle modifiche di cui alla legge n. 476
del 1998, dispone che l'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e
secondo le direttive della Convenzione di L'Aja, ispirata ad alcuni canoni fondamentali,
primo tra i quali quello -che si conforma alla Convenzione di New York sui diritti del
fanciullo del 1989, sottoscritta il 20 novembre 1989, e ratificata in Italia con legge 27
maggio 1991, n. 176 (v., in particolare, artt. 3 e 21)- attinente alla realizzazione della
cooperazione tra Stati affinché le procedure per l'adozione internazionale siano attuate
nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono
riconosciuti nel diritto internazionale (Preambolo e artt. 1 e 16).
Il principio si colloca in linea di continuità con la progressiva evoluzione verso
l'inquadramento della adozione come istituto di protezione del minore in stato di
abbandono, inteso a garantire, come affermato nel Preambolo alla Convenzione di L'Aja, uno
sviluppo armonioso della sua personalità in una famiglia sostitutiva di quella biologica.
L'interesse superiore del minore è poi considerato anche dalla Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea (art. 24, par. 2) -cui il Trattato di Lisbona, entrato in
vigore il 1 dicembre 2009, ha riconosciuto il valore giuridico dei trattati- come
preminente.
Esso è espressamente recepito dalla legge n. 184 del 1983, in particolare nei novellati
artt. 32, comma 1, che attribuisce alla Commissione per le adozioni internazionali di cui
all'art. 38 della stessa legge la funzione di valutare la rispondenza dell'adozione al
superiore interesse del minore, e 35, comma 4, che, con riguardo ai casi in cui l'adozione
debba perfezionarsi dopo l'arrivo del fanciullo in Italia, subordina il riconoscimento da
parte del tribunale per i minorenni del provvedimento dell'autorità straniera come
affidamento preadottivo alla non contrarietà dello stesso ai principi fondamentali che
regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al
superiore interesse di costoro.
Dunque, tale interesse costituisce il criterio guida cui deve uniformarsi ogni percorso
decisionale relativo ai minori, sia esso di competenza delle istituzioni pubbliche e
private di assistenza sociale o dei giudici, delle autorità amministrative o degli organi
legislativi.
Ne consegue, sul piano logico e su quello giuridico, la sovraordinazione di tale interesse
rispetto a tutti quelli astrattamente confliggenti con esso, ivi compresi quelli fondati
sui desideri degli adottanti, recessivi rispetto al primo. Il bisogno di genitorialità
dal quale nasce l'iniziativa del rapporto adottivo deve coniugarsi con l'accettazione
della identità, e della diversità, del minore, nell'ottica del perseguimento dei diritti
fondamentali di questo.
Ed è a tale finalità che si ispira il riconoscimento, operato dalla normativa che
disciplina la materia, della necessità di una attenta valutazione, da parte del Tribunale
per i minorenni, della idoneità dei richiedenti ad offrire la famiglia di accoglienza
adatta al minore: valutazione che si articola attraverso procedure differenziate
nell'adozione nazionale ed in quella internazionale. Mentre, infatti, nella prima il
collegamento tra adottanti e adottando è tale da consentire in modo immediato tale
apprezzamento, nell'adozione di minori stranieri si prevede una scansione procedimentale
per effetto della quale il giudizio di idoneità dei coniugi viene emesso sulla base della
dichiarazione di disponibilità degli interessati, e della richiesta degli stessi di
accertamento di detta idoneità, ed a seguito di una relazione dei Servizi socio-sanitari
contenente i dati raccolti sulla situazione personale e familiare della coppia, e precede
il provvedimento di adozione pronunciato nello Stato estero di provenienza del minore, che
costituisce, a sua volta, il presupposto perché il tribunale per i minorenni,
dichiarandone l'efficacia, disponga l'adozione in Italia.
6.4. - Nella articolata procedura descritta, la dichiarazione di idoneità degli aspiranti
all'adozione (art. 30 legge n. 184 del 1983, come sostituite dall'art. 3 della legge n.
476 del 1998) costituisce solo una valutazione preliminare e generica, non correlata ad un
minore già individuato, il cui interesse dovrà essere in primo luogo valutato
dall'autorità straniera che provvede in ordine all'adozione, tenendo conto delle
caratteristiche della famiglia di accoglienza, e giudicando se questa sia idonea a
soddisfare in concreto le specifiche esigenze del fanciullo. Dette caratteristiche devono,
pertanto, essere rese note affinché possano essere tenute presenti ai fini della
emissione del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.
Questa -come chiarito anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 10 del 1998)- la ratio
della previsione del ricordato comma 2 dell'art. 30, secondo la quale il decreto di
idoneità contiene anche indicazioni "per favorire il migliore incontro tra gli
aspiranti all'adozione ed il minore da adottare": si tratta di quegli elementi utili
a completare il quadro delle caratteristiche della coppia che offre accoglienza.
E' la stessa Convenzione di L'Aja a prescrivere, per la garanzia del migliore interesse
del minore, che siano precisati i requisiti di capacità ed idoneità degli aspiranti
genitori, oltre alle caratteristiche dei bambini dei quali si ritiene che essi potrebbero
prendersi cura: anche se, nel sistema della legge, sono poi l'autorità straniera e l'ente
autorizzato a curare la procedura di adozione a determinare l'incontro tra la coppia ed il
minore. La richiamata prescrizione è, all'evidenza, volta alla individuazione del
migliore "abbinamento" possibile, nel superiore interesse del minore, tra questo
e la coppia di richiedenti.
6.5. - Non trova, invece, spazio, in tale contesto, il recepimento di limiti alla
disponibilità all'adozione da parte degli istanti in ragione delle particolari
caratteristiche somatiche, o della provenienza etnica dell'adottando. Ciò in quanto la
evidenziata esigenza di rispetto dei diritti fondamentali del minore impedisce che possa
legittimarsi con un provvedimento della pubblica autorità una tale selezione. Il relativo
divieto trova fondamento in una serie di disposizioni, costituzionali, internazionali ed
interne, che formano un sistema compiuto di protezione di tali diritti.
Esso risulta anzitutto dal dettato dell'art. 2 della Costituzione, che contiene la
previsione ed il riconoscimento generale ed unitario dei diritti inviolabili dell'uomo, e
dell'art. 3, che afferma il valore della pari dignità sociale e della uguaglianza di
tutti davanti alla legge: principio testualmente riferito ai soli cittadini, ma che, come
riconosciuto dalla Corte costituzionale, trova applicazione anche con riguardo agli
stranieri, ove si tratti di assicurare la tutela dei diritti fondamentali ed inviolabili
della persona (v., tra le altre, sentt. n. 50 del 1979, n. 177 del 1974, n. 120 del 1967;
ordd. n. 464 del 2005, n. 490 del 1988), tra i quali si colloca quello a non essere
discriminati in ragione della diversa etnia.
Il predetto divieto si desume altresì dagli artt. 10 e 117 della Costituzione, che fanno
riferimento, tra l'altro, agli obblighi assunti dallo Stato italiano con la stipulazione
di Convenzioni internazionali.
Nell'ambito delle fonti internazionali, il divieto di cui si tratta si trova, infatti,
affermato in numerosi atti: a) la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, che, all'art. 14, dispone che il godimento dei
diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione stessa deve essere assicurato
senza nessuna discriminazione, in particolare fondata sulla razza o il colore; b) la
Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale,
adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 21 dicembre 1965, ratificata dall'Italia con
legge 13 ottobre 1975, n. 654, che, all'art. 2, par. 1, contiene la condanna della
discriminazione razziale da parte degli Stati contraenti, e l'impegno dei medesimi a non
porre in essere atti o pratiche di discriminazione a danno di individui, gruppi di
individui ed istituzioni, ed a fare in modo che tutte le pubbliche attività e le
pubbliche istituzioni (ivi comprese, dunque, le autorità giurisdizionali ed
amministrative deputate alla tutela dei minori) si uniformino a tale obbligo; c) la già
citata Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, che, all'art. 2,
impegna gli Stati contraenti ad adottare tutti i provvedimenti appropriati affinché il
fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione; d) la Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000, che,
all'art. 21, vieta ogni forma di discriminazione, fondata, in particolare, per ciò che
rileva nella presente sede, sulla razza, il colore della pelle o l'origine etnica o
sociale; e) il Trattato sull'Unione Europea nella versione consolidata dopo l'entrata in
vigore del Trattato di Lisbona, il 1 dicembre 2009, che, all'art. 6, proclama i valori sui
quali si fonda l'Unione, e ricomprende i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo fra i principi generali del diritto dell'Unione.
Diverse sono, altresì, le disposizioni di legge nazionali che fanno riferimento al
divieto di discriminazione, quali l'art. 43 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero; gli artt. 1 e 2 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, di
attuazione della Direttiva CE 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, il secondo dei quali contiene la
definizione di discriminazione, distinta in diretta, che si verifica allorché, per la
razza o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sarebbe
trattata un'altra in analoga situazione, ed indiretta, quando una disposizione, un
criterio, una prassi o un comportamento apparentemente neutri possono porre le persone
appartenenti ad una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare
svantaggio rispetto ad altri; e, con specifico riferimento ai minori, la legge n. 184 del
1983, che, all'art. 1, comma 5, riconosce il diritto del minore, senza distinzione di
sesso, di lingua, di etnia, di religione, a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito
di una famiglia.
Come è evidente dalla ricognizione normativa che precede, il principio di non
discriminazione costituisce uno dei principi fondamentali dell'ordinamento, da cui, a
norma degli artt. 1 e 35 della citata legge n. 184 del :l983, la intera procedura relativa
alla adozione internazionale non può discostarsi.
Il divieto di qualsiasi forma di discriminazione, e di ogni disparità di trattamento tra
minori italiani e stranieri in materia di adozione, è ribadito da una serie di pronunce
della Corte costituzionale (sentt. n. 199 del 1986, n. 349 del 1998, n. 371 del 2003, n.
347 del 2005), dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (v. caso Singh c/o Regno Unito,
riguardante il rifiuto di ingresso di un minore di nazionalità indiana nel Regno Unito a
causa dell'esclusione dallo Stato indiano dalle "designated countries", cioè
dagli Stati le cui pronunce di adozione potevano essere riconosciute in Gran Bretagna,
concluso con la estinzione del giudizio per il sopravvenuto ingresso del minore; caso
Wagner e J.M.W.I. c/o Lussemburgo, in cui la Corte ha riconosciuto la esistenza di una
discriminazione a danno di una minore, regolarmente adottata in Perù da una donna single
nei cui confronti non era stata riconosciuta la pronuncia estera in sede di exequatur in
Lussemburgo).
6.6.- L'atteggiamento discriminatorio che è riconoscibile nel rifiuto da parte della
coppia richiedente della accoglienza di un minore di una certa etnia non può, ovviamente,
acquisire alcun rilievo ove rimanga racchiuso nella sfera volitiva interna dei
richiedenti: l'ordinamento giuridico non dispone di alcuno strumento di reazione ad una
non esplicitata riserva in ordine alla disponibilità, e, in tali ipotesi, la suprema
istanza interiore potrà, sola, riconoscere la non commendevolezza della scelta. La quale,
del resto, viene in concreto effettuata dagli stessi aspiranti -indipendentemente da
alcuna manifestazione di rifiuto- nel momento in cui essi, rivolgendosi, come sono tenuti
a fare, ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali a
curare la procedura di adozione (art. 39-ter della legge n. 184 del 1983), individuano il
Paese di provenienza del minore orientandosi verso uno piuttosto che un altro degli Stati
nei quali l'ente opera.
Ma, ove la eventuale selezione del minore da accogliere venga manifestata attraverso una
espressa opzione innanzi agli organi pubblici, con ciò chiedendosi di elevare a limite
alla procedura di adozione la appartenenza del minore ad una determinata etnia, al giudice
è inibito di avallare una scelta che si pone in stridente ed insanabile contrasto con i
sopra richiamati principi fondamentali nazionali e sovranazionali.
6.7. - Ma vi è di più: una tale condotta dei richiedenti va apprezzata dal giudice del
merito nel quadro della valutazione della idoneità all'adozione, evidentemente
compromessa da una disponibilità condizionata al possesso da parte del minore da
accogliere di determinate caratteristiche genetiche. Al riguardo, non può non
sottolinearsi come una opzione siffatta evidenzi carenze nella capacità di accoglienza ed
inadeguatezza rispetto alle peculiarità del percorso di integrazione del minore
straniero: percorso che, proprio perché si tratta di soggetto proveniente da comunità
diverse per lingua, cultura, tradizioni, etnia, presenta particolari difficoltà connesse
al radicale mutamento del contesto socio-culturale che gli è proprio. Non senza
considerare che la disponibilità all'accoglienza richiede, oltre alla consapevolezza di
tali difficoltà, peculiari doti di sensibilità da parte di chi decide di assumere la
relativa responsabilità, avuto anche riguardo al particolare degrado, almeno nelle
ipotesi di più frequente verificazione, del contesto di provenienza del minore ed al suo
vissuto già profondamente tormentato di abbandono e di disagio.
Ne consegue che il giudice, oltre ad escludere la legittimità delle limitazioni poste dai
richiedenti alla disponibilità all'adozione in funzione della etnia del minore, dovrà
porsi il problema della compatibilità della relativa indicazione con la configurabilità
di una generale idoneità all'adozione.
6.8. - Non sembra ultroneo al riguardo il rilievo concernente la esigenza di un percorso
di formazione dei nuclei familiari che intraprendono una procedura di adozione
internazionale, nel quale un ruolo fondamentale dovrebbe spettare ai servizi sociali ed
agli enti di cui all'art. 39-ter della legge n. 184 -percorso, del resto, previsto
dall'art. 29-bis, comma 4, lettera b), della stessa legge- che, guidando la coppia verso
una più profonda consapevolezza del carattere solidaristico, e non egoistico, della
scelta dell'adozione, possa prevenire opzioni di impronta discriminatoria, fornendo un
sostegno psicologico che favorisca il superamento delle difficoltà cui gli aspiranti
all'adozione vanno incontro vuoi per la impreparazione alla accoglienza di un bimbo che
non sia a propria immagine, vuoi per il timore di fenomeni di xenofobia che espongano a
rischio l'integrazione del minore nell'ambiente sociale e creino in lui problemi di
disadattamento.
Che, ove, poi, per ragioni oggettive, l'inserimento del fanciullo nel contesto
socio-culturale della famiglia di accoglienza si rivelasse contrario al suo best interest,
non si darebbe neanche luogo alla adozione, che detto interesse postula.
7. - Conclusivamente, deve essere affermato, nell'interesse della legge, affinché possa
orientare la giurisprudenza, il seguente principio di diritto : "Il decreto di
idoneità all'adozione pronunciato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 30
della legge n. 184 del 1983 e succ. modif. non può essere emesso sulla base di
riferimenti alla etnia dei minori adottandi, né può contenere indicazioni relative a
tale etnia. Ove tali discriminazioni siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse
vanno apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione della idoneità degli
stessi alla adozione internazionale".
P.Q.M.
La Corte enuncia nell'interesse della legge, a norma dell'art. 363, primo comma, cod.
proc. civ., il seguente principio di diritto: "Il decreto di idoneità all'adozione
pronunciato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 30 della legge n. 184 del
1983 e succ. modif. non può essere emesso sulla base di riferimenti alla etnia dei minori
adottandi, né può contenere indicazioni relative a tale etnia. Ove tali discriminazioni
siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito
nel quadro della valutazione della idoneità degli stessi alla adozione
internazionale".
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